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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1159/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to TRIPALDI Parte_1
GIOVANNI;
e nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to TRIPALDI Controparte_1
GIOVANNI;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Castell'Umberto in data 08/09/2007, che dall'unione sono nate (07/09/2010) e Persona_1 Persona_2
(Roma il 17/07/2015) e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni che qui si riportano integralmente:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Le figlie minorenni e sono affidate ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni più importanti per la vita delle minorenni
(scuola - salute - istruzione) in via anche disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. Le minori, in ragione dell'età e della frequentazione scolastica, resteranno collocate presso il padre nell'abitazione di sua proprietà sita in Roma, in Via Quinto Pedio, 39, con conseguente assegnazione, mentre la signora si trasferirà, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, nella casa di Pt_1 sua proprietà sita in Roma, in Viale Fulvio Nobiliore, 151 a circa 700 metri di distanza dall'abitazione della prole, mantenendo, tuttavia, le chiavi della casa dove abitano le figlie per poter accedere liberamente nella stessa per la cura e l'assistenza delle minori così come indicato al successivo punto 4.
4. In ragione dell'affido condiviso, la madre potrà prendere le figlie liberamente quando vuole concordando con il padre i soli orari garantendo così il primario interesse delle stesse a fruire della stabile presenza di entrambe le figure genitoriali. Questo per favorire condizioni di crescita e sviluppo corretti e sereni. Al fine di garantire alle figlie una continuità con l'attuale organizzazione della vita quotidiana, attesa l'attuale turnazione di lavoro dei genitori ed in ottemperanza a quanto espressamente previsto dall'art. 473 bis.12 ultimo comma, si precisa che la madre si recherà a case delle figlie per tre mattine a settimana per preparare la colazione e per accompagnare le figlie a scuola. Le figlie vengono prese a scuola tre volte a settimana dalla madre e due dal padre, considerando pure che la figlia più grande è autorizzata a tornare a casa da sola. Tutte le sere durante la settimana, quando tocca alla madre prendere le figlie a scuola, la stessa si recherà con le figlie presso l'abitazione delle minori per preparare la cena con la spesa che avrà avuto cura di fare. Dopo aver fatto cenare le figlie ed averle preparate per la notte, la signora si recherà a casa propria. Nelle sere in cui sarà il padre a prendere le figlie a scuola sarà Pt_1 quest'ultimo ad occuparsi della cena. Al fine di garantire lo svolgimento dell'attuale organizzazione familiare il signor autorizza espressamente la signora a mantenere il possesso delle CP_1 Pt_1 chiavi dove abitano le bambine, nell'immobile sito in Via Quinto Pedio 39, proprio per favorire la cura e l'assistenza delle figlie come sopra evidenziato nell'attuale organizzazione ovvero piano genitoriale. In caso di assenza di uno dei due genitori per esigenze lavorative programmate e/o occasionali che impediscono, di ottemperare a quanto sopra previsto e a quanto espresso al successivo art. 6, dovrà essere sempre garantita la priorità dell'altra figura genitoriale, con impegno di ciascuno dei coniugi a far stare le figlie con l'altro coniuge. In subordine ai genitori potranno subentrare in via prioritaria i nonni e/o zii e, solo in caso di loro impedimento, eventuali terzi. A tal proposito, i genitori, sempre nell'interesse esclusivo delle figlie, comunicheranno con anticipo di almeno un giorno la propria indisponibilità. A evitare disagi, anche alle minori, l'impegno richiesto ai sostituti deve comunque prevedere una durata flessibile in quanto condizionata, ad esempio, alla durata delle attività, agli spostamenti nel traffico, etc.
5. Le attività pomeridiane extrascolastiche che le minori svolgono con gradimento saranno mantenute nell'interesse delle stesse così da garantire uno stile di vita improntato alla continuità e alla permanenza dell'abitudinarietà. Al momento , di anni 13, frequenta pallavolo il lunedì, mercoledì ed il Per_1 venerdì pomeriggio dalle ore 18,30 alle ore 20,30. di anni 8, invece, frequenta ginnastica Per_2 artistica il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00. Il sabato mattina frequenta nuoto dalle
11,00 alle 12,00 e il sabato pomeriggio catechismo dalle 15,00 alle 18,00. Alle rispettive attività le figlie verranno accompagnate a giorni alterni dal papà e dalla mamma a seconda della loro disponibilità determinata dalla turnazione del lavoro. La disponibilità verrà comunicata, con qualsiasi mezzo, di volta in volta dai genitori e, comunque, sempre il giorno prima dell'impegno. Durante le vacanze estive le minori continuano a restare a luglio con la madre e ad agosto con il padre. Rimane espressamente convenuto tra i coniugi che gli stessi si impegneranno a favorire il rapporto delle figlie con gli altri reciproci familiari.
6. Se per qualsiasi motivo la signora non può stare con le figlie in base all'attuale piano Pt_1 genitoriale, potrà tenere con sé le bambine con le seguenti modalità: a) il martedì e mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 9:00 in caso di interruzione calendario scolastico o festività) fino il giovedì mattina avendo cura di accompagnarle a scuola, quando non ha diritto al fine settimana;
b) a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle h. 09:00 in caso di festività/interruzione calendario scolastico) fino alla domenica sera cena compresa;
c) una e o due settimane nel periodo invernale o inizio- primaverile, per un viaggio e/o settimana bianca;
d) le vacanze pasquali ad anni alterni, dal venerdì
Santo al martedì successivo al Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo di sospensione scolastica natalizia dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente ogni anno;
f) Nelle ricorrenze delle bambine (Compleanni, prima Comunione, Cresima, diploma, recite, etc.) i genitori impiegheranno il miglior sforzo per festeggiamenti congiunti e per far così trascorrere alle minori le reciproche ricorrenze con entrambi, prescindere dal giorno di competenza. In caso di disaccordo, i genitori si impegnano, prioritariamente, a riconoscersi la possibilità di organizzare festeggiamenti separati nel giorno stesso dell'evento o, in subordine, a concordare, per il festeggiamento, uno dei giorni a cavallo dell'evento per il genitore che non avrà potuto trascorrere la ricorrenza con la festeggiata. In tal caso, i genitori trascorreranno le ricorrenze con le figlie ad anni alterni;
g) le vacanze estive, come già indicato nel piano genitoriale e salvo diverso accordo da comunicare nei termini previsti al successivo punto “k”, saranno così organizzate: il mese di luglio con la madre ed il mese di agosto con il padre;
h) tutte le festività ad anni alterni;
i) il giorno della festa del papà, del compleanno del padre dall'uscita da scuola (o dalle h.
10:00 in caso di festività/interruzione calendario scolastico) fino all'indomani; j) il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della mamma, le minori resteranno con la stessa anche se il giorno da calendario, spetterebbe al padre, e viceversa;
k) i genitori, comunque, sono sempre liberi di concordare, di volta in volta, diversamente da quanto sopra con congruo preavviso di almeno 60 gg per i periodi natalizio, pasquale, estivo, invernale, ovvero di 24 h per il resto;
l) i coniugi si impegnano, inoltre, con particolare riferimento al periodo estivo e soprattutto ai periodi di prolungata permanenza delle figlie con uno dei due genitori (ad esempio: 2 o più settimane consecutive con uno dei genitori), ad agevolare le frequentazioni delle figlie con l'altro genitore, con i nonni e con i parenti in generale;
m) i genitori dovranno comunicare sempre l'uno all'altro il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località.
7 In ragione dell'attuale organizzazione familiare ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie. Il signor corrisponderà alla signora il 50% di tutte le spese straordinarie, CP_1 Pt_1 scolastiche, mediche e extrascolastiche, secondo le modalità ed i termini individuati dal Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Roma sottoscritto in data 17/12/2014. Questa condizione ha carattere di reciprocità e dovrà essere rispettata anche dalla Sig.ra qualora sia il Sig. Parte_1 CP_1 ad affrontare per primo le spese straordinarie.
[...] 8 La signora si occuperà, in via esclusiva, della gestione del conto corrente postale dove Parte_1 sono custoditi i risparmi intestati alle figlie. Beneficiarie del conto sono le figlie stesse e la madre. Solo in caso di premorienza della signora beneficiario sarà il signor La Parte_1 Controparte_1 signora si impegna a condividere con il signor solo l'importo presente nel conto corrente Pt_1 CP_1
e/o l'importo che di volta in volta confluirà nel conto corrente stesso.
9 I coniugi si danno atto della propria indipendenza economica e, pertanto, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, dichiarando, altresì, di aver raggiunto l'accordo su tutti i rapporti personali e soprattutto economici fra essi intercorrenti e non avranno nulla a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
10.L'assegno unico verrà percepito dai coniugi al 50% dal momento della pubblicazione della sentenza.
11 I Signori e si prestano il consenso al rilascio ed al rinnovo del Parte_1 Controparte_1 passaporto alla successiva scadenza anche per le figlie minorenni.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e delle figlie ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Nulla per le spese trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Messina il 23/03/1982 e Parte_1 nato a [...] il [...], alle condizioni di cui in parte motiva, Controparte_1 che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castell'Umberto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto
12, parte II, serie A, Uff. 1);
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29/09/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1159/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to TRIPALDI Parte_1
GIOVANNI;
e nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to TRIPALDI Controparte_1
GIOVANNI;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Castell'Umberto in data 08/09/2007, che dall'unione sono nate (07/09/2010) e Persona_1 Persona_2
(Roma il 17/07/2015) e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni che qui si riportano integralmente:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Le figlie minorenni e sono affidate ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni più importanti per la vita delle minorenni
(scuola - salute - istruzione) in via anche disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. Le minori, in ragione dell'età e della frequentazione scolastica, resteranno collocate presso il padre nell'abitazione di sua proprietà sita in Roma, in Via Quinto Pedio, 39, con conseguente assegnazione, mentre la signora si trasferirà, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, nella casa di Pt_1 sua proprietà sita in Roma, in Viale Fulvio Nobiliore, 151 a circa 700 metri di distanza dall'abitazione della prole, mantenendo, tuttavia, le chiavi della casa dove abitano le figlie per poter accedere liberamente nella stessa per la cura e l'assistenza delle minori così come indicato al successivo punto 4.
4. In ragione dell'affido condiviso, la madre potrà prendere le figlie liberamente quando vuole concordando con il padre i soli orari garantendo così il primario interesse delle stesse a fruire della stabile presenza di entrambe le figure genitoriali. Questo per favorire condizioni di crescita e sviluppo corretti e sereni. Al fine di garantire alle figlie una continuità con l'attuale organizzazione della vita quotidiana, attesa l'attuale turnazione di lavoro dei genitori ed in ottemperanza a quanto espressamente previsto dall'art. 473 bis.12 ultimo comma, si precisa che la madre si recherà a case delle figlie per tre mattine a settimana per preparare la colazione e per accompagnare le figlie a scuola. Le figlie vengono prese a scuola tre volte a settimana dalla madre e due dal padre, considerando pure che la figlia più grande è autorizzata a tornare a casa da sola. Tutte le sere durante la settimana, quando tocca alla madre prendere le figlie a scuola, la stessa si recherà con le figlie presso l'abitazione delle minori per preparare la cena con la spesa che avrà avuto cura di fare. Dopo aver fatto cenare le figlie ed averle preparate per la notte, la signora si recherà a casa propria. Nelle sere in cui sarà il padre a prendere le figlie a scuola sarà Pt_1 quest'ultimo ad occuparsi della cena. Al fine di garantire lo svolgimento dell'attuale organizzazione familiare il signor autorizza espressamente la signora a mantenere il possesso delle CP_1 Pt_1 chiavi dove abitano le bambine, nell'immobile sito in Via Quinto Pedio 39, proprio per favorire la cura e l'assistenza delle figlie come sopra evidenziato nell'attuale organizzazione ovvero piano genitoriale. In caso di assenza di uno dei due genitori per esigenze lavorative programmate e/o occasionali che impediscono, di ottemperare a quanto sopra previsto e a quanto espresso al successivo art. 6, dovrà essere sempre garantita la priorità dell'altra figura genitoriale, con impegno di ciascuno dei coniugi a far stare le figlie con l'altro coniuge. In subordine ai genitori potranno subentrare in via prioritaria i nonni e/o zii e, solo in caso di loro impedimento, eventuali terzi. A tal proposito, i genitori, sempre nell'interesse esclusivo delle figlie, comunicheranno con anticipo di almeno un giorno la propria indisponibilità. A evitare disagi, anche alle minori, l'impegno richiesto ai sostituti deve comunque prevedere una durata flessibile in quanto condizionata, ad esempio, alla durata delle attività, agli spostamenti nel traffico, etc.
5. Le attività pomeridiane extrascolastiche che le minori svolgono con gradimento saranno mantenute nell'interesse delle stesse così da garantire uno stile di vita improntato alla continuità e alla permanenza dell'abitudinarietà. Al momento , di anni 13, frequenta pallavolo il lunedì, mercoledì ed il Per_1 venerdì pomeriggio dalle ore 18,30 alle ore 20,30. di anni 8, invece, frequenta ginnastica Per_2 artistica il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00. Il sabato mattina frequenta nuoto dalle
11,00 alle 12,00 e il sabato pomeriggio catechismo dalle 15,00 alle 18,00. Alle rispettive attività le figlie verranno accompagnate a giorni alterni dal papà e dalla mamma a seconda della loro disponibilità determinata dalla turnazione del lavoro. La disponibilità verrà comunicata, con qualsiasi mezzo, di volta in volta dai genitori e, comunque, sempre il giorno prima dell'impegno. Durante le vacanze estive le minori continuano a restare a luglio con la madre e ad agosto con il padre. Rimane espressamente convenuto tra i coniugi che gli stessi si impegneranno a favorire il rapporto delle figlie con gli altri reciproci familiari.
6. Se per qualsiasi motivo la signora non può stare con le figlie in base all'attuale piano Pt_1 genitoriale, potrà tenere con sé le bambine con le seguenti modalità: a) il martedì e mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 9:00 in caso di interruzione calendario scolastico o festività) fino il giovedì mattina avendo cura di accompagnarle a scuola, quando non ha diritto al fine settimana;
b) a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle h. 09:00 in caso di festività/interruzione calendario scolastico) fino alla domenica sera cena compresa;
c) una e o due settimane nel periodo invernale o inizio- primaverile, per un viaggio e/o settimana bianca;
d) le vacanze pasquali ad anni alterni, dal venerdì
Santo al martedì successivo al Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo di sospensione scolastica natalizia dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente ogni anno;
f) Nelle ricorrenze delle bambine (Compleanni, prima Comunione, Cresima, diploma, recite, etc.) i genitori impiegheranno il miglior sforzo per festeggiamenti congiunti e per far così trascorrere alle minori le reciproche ricorrenze con entrambi, prescindere dal giorno di competenza. In caso di disaccordo, i genitori si impegnano, prioritariamente, a riconoscersi la possibilità di organizzare festeggiamenti separati nel giorno stesso dell'evento o, in subordine, a concordare, per il festeggiamento, uno dei giorni a cavallo dell'evento per il genitore che non avrà potuto trascorrere la ricorrenza con la festeggiata. In tal caso, i genitori trascorreranno le ricorrenze con le figlie ad anni alterni;
g) le vacanze estive, come già indicato nel piano genitoriale e salvo diverso accordo da comunicare nei termini previsti al successivo punto “k”, saranno così organizzate: il mese di luglio con la madre ed il mese di agosto con il padre;
h) tutte le festività ad anni alterni;
i) il giorno della festa del papà, del compleanno del padre dall'uscita da scuola (o dalle h.
10:00 in caso di festività/interruzione calendario scolastico) fino all'indomani; j) il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della mamma, le minori resteranno con la stessa anche se il giorno da calendario, spetterebbe al padre, e viceversa;
k) i genitori, comunque, sono sempre liberi di concordare, di volta in volta, diversamente da quanto sopra con congruo preavviso di almeno 60 gg per i periodi natalizio, pasquale, estivo, invernale, ovvero di 24 h per il resto;
l) i coniugi si impegnano, inoltre, con particolare riferimento al periodo estivo e soprattutto ai periodi di prolungata permanenza delle figlie con uno dei due genitori (ad esempio: 2 o più settimane consecutive con uno dei genitori), ad agevolare le frequentazioni delle figlie con l'altro genitore, con i nonni e con i parenti in generale;
m) i genitori dovranno comunicare sempre l'uno all'altro il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località.
7 In ragione dell'attuale organizzazione familiare ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie. Il signor corrisponderà alla signora il 50% di tutte le spese straordinarie, CP_1 Pt_1 scolastiche, mediche e extrascolastiche, secondo le modalità ed i termini individuati dal Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Roma sottoscritto in data 17/12/2014. Questa condizione ha carattere di reciprocità e dovrà essere rispettata anche dalla Sig.ra qualora sia il Sig. Parte_1 CP_1 ad affrontare per primo le spese straordinarie.
[...] 8 La signora si occuperà, in via esclusiva, della gestione del conto corrente postale dove Parte_1 sono custoditi i risparmi intestati alle figlie. Beneficiarie del conto sono le figlie stesse e la madre. Solo in caso di premorienza della signora beneficiario sarà il signor La Parte_1 Controparte_1 signora si impegna a condividere con il signor solo l'importo presente nel conto corrente Pt_1 CP_1
e/o l'importo che di volta in volta confluirà nel conto corrente stesso.
9 I coniugi si danno atto della propria indipendenza economica e, pertanto, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, dichiarando, altresì, di aver raggiunto l'accordo su tutti i rapporti personali e soprattutto economici fra essi intercorrenti e non avranno nulla a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
10.L'assegno unico verrà percepito dai coniugi al 50% dal momento della pubblicazione della sentenza.
11 I Signori e si prestano il consenso al rilascio ed al rinnovo del Parte_1 Controparte_1 passaporto alla successiva scadenza anche per le figlie minorenni.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e delle figlie ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Nulla per le spese trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Messina il 23/03/1982 e Parte_1 nato a [...] il [...], alle condizioni di cui in parte motiva, Controparte_1 che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castell'Umberto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto
12, parte II, serie A, Uff. 1);
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29/09/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi