Sentenza breve 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 30/04/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00933/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2025, proposto da
Bolt Support Services IT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Cannarozzo Fazzari e Roberto Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Link Your City Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Emtransit s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Repetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Bird Rides Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Ridemovi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Bit Mobility S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Azienda Nazionale di Micromobilità s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Lime Technology s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione e Cristiano Piroli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Marsala in Palermo, alla via Caltanissetta n. 1;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.
- della determinazione dirigenziale n. 1874 del 5 febbraio 2025, pubblicata sul portale istituzionale dell’amministrazione in data 10 febbraio 2025, avente ad oggetto “ avviso pubblico per l’individuazione di tre operatori economici interessati a svolgere il servizio di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica con sistema di free floating sul territorio del comune di Palermo per la durata di anni 5 (cinque) - approvazione della graduatoria definitiva ”;
- della determinazione dirigenziale n. 1096 del 23 gennaio 2025, pubblicata sul portale istituzionale comunale in pari data, recante “ modifica e integrazione della d.d. n. 996 del 22.01.2025, rettifica e approvazione della graduatoria di merito relativa all’avviso pubblico per l’individuazione di tre operatori economici interessati a svolgere il servizio di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica con sistema di free floating sul territorio del comune di Palermo per la durata di anni 5 (cinque) ”;
- della determinazione dirigenziale n. 996 del 22 gennaio 2025, pubblicata sul portale istituzionale comunale in data 23 gennaio 2025, avente ad oggetto “ presa atto e approvazione della proposta di aggiudicazione relativa all’avviso pubblico per l’individuazione di tre operatori economici interessati a svolgere il servizio di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica con sistema di free floating sul territorio del comune di palermo per la durata di anni 5 (cinque) ”;
- dell’avviso pubblico supra detto, approvato con determinazione dirigenziale n. 11573 del 30 agosto 2024, e dei relativi allegati A “ Linee Guida ”, B “ fac simile domanda ”, C “ Disciplinare ” e D “ Manifestazione di interesse ”;
- di tutti gli atti antecedenti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi per la ricorrente, ancorché non conosciuti, ivi compresi i verbali della Commissione tecnica, rispettivamente del 20 gennaio 2025, 23 gennaio 2025 e 4 febbraio 2025; della determina n. 11573 del 30 agosto 2024, con la quale è stata nominata la suddetta Commissione giudicatrice; della nota del Comune di Palermo prot. n. AREG/77044/2025 del 23 gennaio 2025 con la quale l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente di confermare “l’interesse a svolgere il servizio in oggetto per la durata di anni cinque”; nonché, ove occorre possa, la deliberazione n. 207 del 4 settembre 2020 e n. 66 del 17 marzo 2023 con cui la Giunta Comunale ha approvato le linee guida per l’autorizzazione dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica; nonché i chiarimenti del Comune di Palermo sulla procedura de qua resi sulla pagina istituzionale dell’avviso pubblico all’indirizzo https://www.comune.palermo.it/novita/manifestazione-di-interesse-servizio-di-noleggio-di-monopattini-elettrici-in-modalita-free-floating/;
e per l’annullamento delle autorizzazioni eventualmente nelle more rilasciate a Link Your City Italia S.r.l., Emtransit s.r.l., Dott e Lime Technology s.r.l. e per la conseguente dichiarazione di inefficacia delle convenzioni eventualmente sottoscritte dagli aggiudicatari, in relazione al servizio in oggetto;
nonché per l’adozione ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. delle misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta , al fine, tra l’altro, di ripristinare lo status quo ante, anche procedendo alla revoca e/o alla risoluzione degli atti, anche convenzionali, frattanto stipulati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Comune di Palermo, di Lime Technology s.r.l. e di Emtransit s.r.l.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Bolt Support Service IT s.r.l. articolava cinque distinti motivi e impugnava tutti gli atti presupposti e la graduatoria finale dell’avviso per la selezione di n. 3 operatori interessati a svolgere il servizio di noleggio dei monopattini nel territorio del Comune di Palermo, lamentandone l’illegittimità perché adottati: a) rispetto alla graduatoria, in violazione degli artt. 4 e 5 dell’avviso pubblico e dell’art. 7 delle linee guida in quanto l’offerta del primo (Link) sarebbe assunta in violazione degli standard minimi del servizio finendo per riconoscere all’amministrazione comunale un numero di minuti gratuiti (criterio di selezione sub a ) così alto da sottrarre una ragguardevole percentuale di monopattini all’utilizzo da parte dell’utenza; b) inoltre, l’offerta di minuti articolata dal primo (Link) sarebbe anche abnorme, sproporzionata e insostenibile; c) quanto all’avviso pubblico, il criterio sub a) di cui all’art. 4 (che prevede un criterio selettivo per un massimo di 5 punti in base al numero di minuti gratuiti annui in sharing riconosciuti gratuitamente a servizio dell’amministrazione comunale) sarebbe stabilito con eccesso di potere per illogicità perché, nella sua articolazione algebrica, consentirebbe di apprezzare solo le offerte superiori a 31.530.000 di minuti gratuiti (con lo 0,01 di punteggio), cioè offerte in perdita (motivo graduato); d) sempre rispetto all’avviso, la previsione di un criterio selettivo come quello sub a) sarebbe illogica anche nella parte in cui non prevede una verifica di sostenibilità delle offerte (motivo ulteriormente graduato); e) rispetto a tutti gli atti, in violazione dell’art. 97 Cost., nella declinazione dell’imparzialità, perché vi sarebbe stata commistione tra valutazione dell’offerta tecnica ed economica (dato che il riconoscimento di minuti gratis, avvenuto in sede di valutazione tecnica, sarebbe in realtà parametro economicamente apprezzabile – motivo ulteriormente graduato);
Rilevato che, con sentenza n. 826 del 14 aprile 2025, resa nel connesso (oggettivamente e soggettivamente) procedimento n. 326/2025, questo Tribunale annullava “ - i verbali del 4 febbraio 2025, del 23 gennaio 2025 e del 20 gennaio 2025 della Commissione tecnica;
- la determinazione dirigenziale n. 1874 del 5 febbraio 2025;
- la determinazione dirigenziale n. 11573 del 30 agosto 2024, con specifico riguardo all’art. 4.1, lett. A; 4.2. dell’avviso pubblico e l’allegato 1 criterio A dell’avviso pubblico ”, cioè esattamente il medesimo provvedimento e gli stessi atti presupposti impugnati con il ricorso in esame, peraltro in ragione di motivi sovrapponibili a quelli appena compendiati, dunque con effetto demolitorio e conformativo della pronuncia analogo a quello che deriverebbe dall’esame del presente ricorso;
Considerato, infatti, che i motivi 1, 2 e 5 del ricorso introduttivo sono virtualmente fondati per quanto già espresso nel capo 2 della sentenza n. 826/2025 resa da questo Tribunale, qui da intendersi integralmente richiamato, condiviso e trascritto;
Rilevato, peraltro, che la pronuncia citata ha già annullato parte dell’avviso pubblico del 30 agosto 2024 con efficacia erga omnes trattandosi di atto amministrativo generale, travolgimento di tutti gli atti conseguenti e necessità di ripetere l’intera procedura;
Preso atto dell’avviso di improcedibilità del ricorso, formulato in camera di consiglio dal Presidente del Collegio, come riportato nel verbale;
Ritenuto, dunque, che sia venuto meno l’interesse a una definizione del merito della controversia perché la procedura impugnata (nei suoi atti presupposti e applicativi) è venuta meno con una pronuncia già resa, pienamente efficace ed esecutiva (oltre che satisfattiva);
Ritenuto, nondimeno, di dover fare applicazione del principio di soccombenza virtuale per la decisione sulle spese del presente giudizio nella misura di cui al dispositivo, con compensazione nei confronti dei soli controinteressati per aver essi stessi patito gli effetti dell’approvazione di un avviso illegittimo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Palermo a rifondere alla ricorrente Bolt Support Services IT s.r.l. le spese di lite che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, C.P.A. e accessori di legge.
Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO