CA
Decreto 29 marzo 2025
Decreto 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 188/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE DECRETO nel procedimento iscritto al n. r.g.v. 188/2025 promosso da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAPELLINI FILIPPO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GUARALDI BRUNO ( ) VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA GIUSEPPE PASOLINI 18 48121 RAVENNA presso il difensore avv. CAPELLINI FILIPPO contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Il Consigliere designato dott. Andrea Lama
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n. 89/2001 proposto da parte ricorrente con ricorso depositato in data 3 marzo 2025;
La ricorrente deduceva quanto segue:
Il Tribunale di Ravenna il 16 – 17 dicembre 2015 dichiarava con sentenza il fallimento della Controparte_2
(doc.1). Il fallimento veniva rubricato con il numero 61/2015 e l'udienza per l'esame delle domande
[...] tempestive veniva fissata il 29 aprile 2016, con termine fino a 30 giorni prima (ovvero entro il 30 marzo 2016) per il deposito delle domande di ammissione al passivo: La parte ricorrente, entro tale data, depositava tempestiva istanza di ammissione al passivo, venendovi ammessa, in privilegio, al n.44 per € 3.534,52 (doc.3): Dalla procedura concorsuale l'odierna parte ricorrente ha percepito integrale soddisfazione in sede di riparto finale (doc.3): Il riparto finale veniva dichiarato esecutivo il 10 maggio 2024, come risulta dai registri telematici di cancelleria: Il fallimento è stato chiuso con decreto del 19 luglio 2024, depositato il 21 agosto 2024 (doc.4):Il procedimento concorsuale da cui trae origine questo ricorso per equa riparazione ha avuto, per la parte ricorrente, una durata di 8 anni, calcolata dal 30 marzo 2016, data ultima per il deposito delle domande di ammissione al passivo, sino alla data dell'esecutività del riparto finale (10 maggio 2024), così superando di 2 anni la soglia della durata ragionevole, ossia i 6 anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale.
rilevato che:
- il ricorso è tempestivo, in quanto proposto nel termine semestrale decorrente dalla data di definitività del decreto di chiusura (2 settembre 2024: termine di dieci giorni per l'impugnazione non soggetto a sospensione feriale e differito al primo giorno non festivo), termine in scadenza al 3 marzo 2025, tenuto conto del differimento al primo giorno non festivo.
- il processo presupposto, dal 21 marzo 2016 (insinuazione al passivo) al 10 maggio 2024, ha avuto la durata di otto anni, ai fini della Legge 89/2001, dovendosi tenere conto delle frazioni di anno superiori a 6 mesi;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni: dunque, esso è stato superato di due anni.
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto pertanto che:
- la domanda possa essere accolta riconoscendo a ciascuna parte istante la somma di euro 400,00 per ogni anno di ritardo (due anni), e così euro 800,00= nei limiti del credito ammesso al passivo;
- la liquidazione nel minimo sia giustificata, dovendo presumersi che il numero rilevante dei creditori ammessi al passivo comporti non solo il moltiplicarsi delle cause di opposizione, ma renda in generale più complessa la gestione della procedura concorsuale sotto diversi profili, non ultimo quello relativo alle problematiche concernenti le comunicazioni ai creditori tutte le volte in cui si verifichino per le persone giuridiche variazioni di denominazione sociale o altre vicende rilevanti, quali fusioni societarie (soprattutto per gli istituti di credito), decessi per le persone fisiche, e in generale cessioni di credito talvolta non comunicate;
- le spese del procedimento monitorio debbano essere liquidate alla stregua della relativa voce della tariffa forense (tabella n. 8 del DM 55/14, quanto alla fase monitoria;
con la diminuzione prevista dall'art. 4 comma uno del DM). In primo luogo, deve applicarsi la tabella n. 8, relativa al procedimento monitorio. In secondo luogo, lo scaglione è determinato dal valore della controversia. Tale valore si determina, secondo l'art. 5 del DM n. 55 del 2014, a norma del codice di procedura civile. In terzo luogo, avuto riguardo ai parametri di cui al comma uno dell'art. 4 del DM n. 55 del 2014, pare congrua l'applicazione della riduzione del 50%. Infine, aumento ex art. 4 comma uno bis.
In conclusione, quindi, spettano per compensi euro 307,45 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre euro € 38,80 per spese vive.
Pagina 1 Deve revocarsi il provvedimento di integrazione documentale emesso in precedenza, in quanto fondato su di un'erronea risultanza di cancelleria in ordine alla data di deposito del ricorso il 7 marzo 2025 anziché il 3 marzo 2025.
P.Q.M.
ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Controparte_1 Legge n.89/2001, la somma di euro 800,00=, in favore di parte ricorrente, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida, in € 38,80 per spese vive e € 307,45 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Bologna, 28 marzo 2025
Il Consigliere designato dott. Andrea Lama
Pagina 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE DECRETO nel procedimento iscritto al n. r.g.v. 188/2025 promosso da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAPELLINI FILIPPO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GUARALDI BRUNO ( ) VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA GIUSEPPE PASOLINI 18 48121 RAVENNA presso il difensore avv. CAPELLINI FILIPPO contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Il Consigliere designato dott. Andrea Lama
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n. 89/2001 proposto da parte ricorrente con ricorso depositato in data 3 marzo 2025;
La ricorrente deduceva quanto segue:
Il Tribunale di Ravenna il 16 – 17 dicembre 2015 dichiarava con sentenza il fallimento della Controparte_2
(doc.1). Il fallimento veniva rubricato con il numero 61/2015 e l'udienza per l'esame delle domande
[...] tempestive veniva fissata il 29 aprile 2016, con termine fino a 30 giorni prima (ovvero entro il 30 marzo 2016) per il deposito delle domande di ammissione al passivo: La parte ricorrente, entro tale data, depositava tempestiva istanza di ammissione al passivo, venendovi ammessa, in privilegio, al n.44 per € 3.534,52 (doc.3): Dalla procedura concorsuale l'odierna parte ricorrente ha percepito integrale soddisfazione in sede di riparto finale (doc.3): Il riparto finale veniva dichiarato esecutivo il 10 maggio 2024, come risulta dai registri telematici di cancelleria: Il fallimento è stato chiuso con decreto del 19 luglio 2024, depositato il 21 agosto 2024 (doc.4):Il procedimento concorsuale da cui trae origine questo ricorso per equa riparazione ha avuto, per la parte ricorrente, una durata di 8 anni, calcolata dal 30 marzo 2016, data ultima per il deposito delle domande di ammissione al passivo, sino alla data dell'esecutività del riparto finale (10 maggio 2024), così superando di 2 anni la soglia della durata ragionevole, ossia i 6 anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale.
rilevato che:
- il ricorso è tempestivo, in quanto proposto nel termine semestrale decorrente dalla data di definitività del decreto di chiusura (2 settembre 2024: termine di dieci giorni per l'impugnazione non soggetto a sospensione feriale e differito al primo giorno non festivo), termine in scadenza al 3 marzo 2025, tenuto conto del differimento al primo giorno non festivo.
- il processo presupposto, dal 21 marzo 2016 (insinuazione al passivo) al 10 maggio 2024, ha avuto la durata di otto anni, ai fini della Legge 89/2001, dovendosi tenere conto delle frazioni di anno superiori a 6 mesi;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni: dunque, esso è stato superato di due anni.
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto pertanto che:
- la domanda possa essere accolta riconoscendo a ciascuna parte istante la somma di euro 400,00 per ogni anno di ritardo (due anni), e così euro 800,00= nei limiti del credito ammesso al passivo;
- la liquidazione nel minimo sia giustificata, dovendo presumersi che il numero rilevante dei creditori ammessi al passivo comporti non solo il moltiplicarsi delle cause di opposizione, ma renda in generale più complessa la gestione della procedura concorsuale sotto diversi profili, non ultimo quello relativo alle problematiche concernenti le comunicazioni ai creditori tutte le volte in cui si verifichino per le persone giuridiche variazioni di denominazione sociale o altre vicende rilevanti, quali fusioni societarie (soprattutto per gli istituti di credito), decessi per le persone fisiche, e in generale cessioni di credito talvolta non comunicate;
- le spese del procedimento monitorio debbano essere liquidate alla stregua della relativa voce della tariffa forense (tabella n. 8 del DM 55/14, quanto alla fase monitoria;
con la diminuzione prevista dall'art. 4 comma uno del DM). In primo luogo, deve applicarsi la tabella n. 8, relativa al procedimento monitorio. In secondo luogo, lo scaglione è determinato dal valore della controversia. Tale valore si determina, secondo l'art. 5 del DM n. 55 del 2014, a norma del codice di procedura civile. In terzo luogo, avuto riguardo ai parametri di cui al comma uno dell'art. 4 del DM n. 55 del 2014, pare congrua l'applicazione della riduzione del 50%. Infine, aumento ex art. 4 comma uno bis.
In conclusione, quindi, spettano per compensi euro 307,45 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre euro € 38,80 per spese vive.
Pagina 1 Deve revocarsi il provvedimento di integrazione documentale emesso in precedenza, in quanto fondato su di un'erronea risultanza di cancelleria in ordine alla data di deposito del ricorso il 7 marzo 2025 anziché il 3 marzo 2025.
P.Q.M.
ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Controparte_1 Legge n.89/2001, la somma di euro 800,00=, in favore di parte ricorrente, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida, in € 38,80 per spese vive e € 307,45 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Bologna, 28 marzo 2025
Il Consigliere designato dott. Andrea Lama
Pagina 2