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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2151/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2151/2019 promossa da: con l'Avv. FRISINA ELISABETTA (pec Parte_1
Email_1
ATTORE contro con l'Avv. COMANDINI MANUELA CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 31.1.2024.
Per il P.M.
Visto
Svolgimento del procedimento
Con sentenza non definitiva n. 1066/2021 è stato dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Albano Laziale in data 1.3.2003 da e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Albano CP_1
Laziale anno 2003 al n. 10, parte II serie A;
La presente pronuncia, tenuto conto della sopravvenuta maggiore età dei tre figli nati dall'unione coniugale, concerne esclusivamente l'entità dell'assegno perequativo della prole da porre a carico del padre che, nelle more, secondo quanto dichiarato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, si è trasferito in Toscana e, da ultimo, risulta percepire la a seguito del CP_2 licenziamento.
pagina 1 di 3 In ordine al quantum giova osservare come la madre viva con i figli presso un alloggio popolare, secondo quanto dalla medesima dichiarato in sede di udienza presidenziale, e percepisca redditi pari alla somma lorda annua di circa 5.500,00 euro a fronte dell'attuale stato di disoccupazione del padre che, tuttavia, ha una capacità di lavoro specifica (avendo reperito un'attività come fornaio), come pure allegato dalla difesa in sede di comparsa conclusionale, può contare sull'aiuto materno e, da ultimo, il medesimo si è trasferito in Toscana dove si deve presumere che abbia reperito un'occupazione, tenuto conto di quanto allegato dalla difesa in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in ordine a generici nuovi oneri economici sopportati dal resistente per vivere nella nuova realtà toscana.
Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce dei richiamati dati reddituali, e tenuto conto del contributo economico elargito dalla madre del ricorrente che, rivestendo carattere di continuità, rileva ai fini della determinazione del contributo di mantenimento tenuto conto del condiviso orientamento nomofilattico
(cfr. Cass. 13026/2014) secondo cui “A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato.”, nonché delle esigenze legate all'età della prole, necessariamente incrementate in funzione della crescita (cfr. Cass. 17055/2007) possa essere disposto a carico del padre un assegno mensile pari alla somma mensile di euro 500,00 confermando quanto previsto in sede di udienza presidenziale.
Le spese di lite in ragione degli esiti della decisione possono trovare integrale compensazione.
PQM
Il Tribunale di Velletri, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1066/2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Albano Laziale in data
1.3.2003 da e matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Albano Laziale anno 2003 al n. 10, parte II serie A , definitivamente pronunciando: conferma integralmente i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.12.2024.
Il Presidente Estensore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2151/2019 promossa da: con l'Avv. FRISINA ELISABETTA (pec Parte_1
Email_1
ATTORE contro con l'Avv. COMANDINI MANUELA CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 31.1.2024.
Per il P.M.
Visto
Svolgimento del procedimento
Con sentenza non definitiva n. 1066/2021 è stato dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Albano Laziale in data 1.3.2003 da e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Albano CP_1
Laziale anno 2003 al n. 10, parte II serie A;
La presente pronuncia, tenuto conto della sopravvenuta maggiore età dei tre figli nati dall'unione coniugale, concerne esclusivamente l'entità dell'assegno perequativo della prole da porre a carico del padre che, nelle more, secondo quanto dichiarato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, si è trasferito in Toscana e, da ultimo, risulta percepire la a seguito del CP_2 licenziamento.
pagina 1 di 3 In ordine al quantum giova osservare come la madre viva con i figli presso un alloggio popolare, secondo quanto dalla medesima dichiarato in sede di udienza presidenziale, e percepisca redditi pari alla somma lorda annua di circa 5.500,00 euro a fronte dell'attuale stato di disoccupazione del padre che, tuttavia, ha una capacità di lavoro specifica (avendo reperito un'attività come fornaio), come pure allegato dalla difesa in sede di comparsa conclusionale, può contare sull'aiuto materno e, da ultimo, il medesimo si è trasferito in Toscana dove si deve presumere che abbia reperito un'occupazione, tenuto conto di quanto allegato dalla difesa in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in ordine a generici nuovi oneri economici sopportati dal resistente per vivere nella nuova realtà toscana.
Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce dei richiamati dati reddituali, e tenuto conto del contributo economico elargito dalla madre del ricorrente che, rivestendo carattere di continuità, rileva ai fini della determinazione del contributo di mantenimento tenuto conto del condiviso orientamento nomofilattico
(cfr. Cass. 13026/2014) secondo cui “A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato.”, nonché delle esigenze legate all'età della prole, necessariamente incrementate in funzione della crescita (cfr. Cass. 17055/2007) possa essere disposto a carico del padre un assegno mensile pari alla somma mensile di euro 500,00 confermando quanto previsto in sede di udienza presidenziale.
Le spese di lite in ragione degli esiti della decisione possono trovare integrale compensazione.
PQM
Il Tribunale di Velletri, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1066/2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Albano Laziale in data
1.3.2003 da e matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Albano Laziale anno 2003 al n. 10, parte II serie A , definitivamente pronunciando: conferma integralmente i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.12.2024.
Il Presidente Estensore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3