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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/12/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 4459/ 2023 promosso da
, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Rosalia Coniglio che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'Avv. Delia Cernigliaro che lo rappresenta e difende per procura in Notar
1 di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad essere riconosciuta invalida con riduzione con diritto all'assegno mensile di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 30.06.2025 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, Dr. Persona_2
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo conclusioni diverse del procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che:
“…..CONCLUDENDO Valutata quindi la documentazione agli atti, sulla scorta
dell'esame obiettivo effettuato e della diagnosi medico legale, valutando l'incidenza
funzionale delle patologie della ricorrente, in riferimento alla loro concorrenza sul
2 medesimo sistema organo funzionale o coesistenza e applicando le usuali formule per la
determinazione del grado di invalidità civile e Balthazard), a seguito Parte_2
dell'applicazione dei codici tabellari previsti dal DM 5 febbraio 1992, anche con
criterio di analogia, si ritiene congruo riconoscere l'odierna ricorrente invalido con
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% e quindi il diritto al
riconoscimento dell'assegno di invalidità civile (ex Lege 118/71) con percentuale 80%
con decorrenza 01/01/2024.” (cfr. CTU in atti).
In conclusione, il CTU ha riconosciuto la ricorrente invalida con riduzione della capacità lavorativa all'80% con decorrenza del beneficio richiesto da ricondurre all'01.01.2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio (01.01.2024) non presenti all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (04.07.2022) restano interamente compensate tra le parti.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
3 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che era in Parte_1
possesso del requisito sanitario per avere diritto ad essere riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa all'80% con decorrenza dall'01.01.2024;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese delle CTU liquidate con separato CP_1
decreto;
Così deciso in Termini Imerese il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 4459/ 2023 promosso da
, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Rosalia Coniglio che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'Avv. Delia Cernigliaro che lo rappresenta e difende per procura in Notar
1 di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad essere riconosciuta invalida con riduzione con diritto all'assegno mensile di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 30.06.2025 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, Dr. Persona_2
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo conclusioni diverse del procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che:
“…..CONCLUDENDO Valutata quindi la documentazione agli atti, sulla scorta
dell'esame obiettivo effettuato e della diagnosi medico legale, valutando l'incidenza
funzionale delle patologie della ricorrente, in riferimento alla loro concorrenza sul
2 medesimo sistema organo funzionale o coesistenza e applicando le usuali formule per la
determinazione del grado di invalidità civile e Balthazard), a seguito Parte_2
dell'applicazione dei codici tabellari previsti dal DM 5 febbraio 1992, anche con
criterio di analogia, si ritiene congruo riconoscere l'odierna ricorrente invalido con
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% e quindi il diritto al
riconoscimento dell'assegno di invalidità civile (ex Lege 118/71) con percentuale 80%
con decorrenza 01/01/2024.” (cfr. CTU in atti).
In conclusione, il CTU ha riconosciuto la ricorrente invalida con riduzione della capacità lavorativa all'80% con decorrenza del beneficio richiesto da ricondurre all'01.01.2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio (01.01.2024) non presenti all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (04.07.2022) restano interamente compensate tra le parti.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
3 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che era in Parte_1
possesso del requisito sanitario per avere diritto ad essere riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa all'80% con decorrenza dall'01.01.2024;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese delle CTU liquidate con separato CP_1
decreto;
Così deciso in Termini Imerese il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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