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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1470/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15908/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250122270221000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1422/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, in data 11.9.2025, all'Agenzia delle Entrate-OS e alla
Regione Campania, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 01222702 21 000, ricevuta in data 24.7.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, anno d'imposta 2020, per € 231,47, comprensiva di sanzioni ed interessi. Eccepiva l'istante l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento richiamato nella cartella, nonché la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 24.9.2025, l'Agenzia delle Entrate OS depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto. Rilevava, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla prescrizione della tassa, gravando sull'Ente creditore la prova della preliminare notifica dell'avviso di accertamento.
In data 6 2 14.10.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, documentando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto dalla gravata cartella.
In data 16.12.2025 e 21.1.2026 (queste ultime recanti l'indicazione di un soggetto diverso dal ricorrente), il ricorrente depositava memorie difensive, contestando le modalità di notificazione dell'avviso di accertamento, con particolare riferimento alla mancanza in atti della prova circa la notifica della raccomandata informativa.
All'udienza del 23.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 24.7.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 11.9.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata cartella, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, dell'avviso di accertamento in essa richiamato. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento richiamato nella gravata cartella e, segnatamente: dell'avviso n. 064129769442, notificato per compiuta giacenza in data 21.8.2023, facente seguito all'avviso lasciato in data 19.7.2023. In merito alla regolarità della notifica di quest'ultimo avviso, contestata dal ricorrente, rileva lo scrivente che, nel caso di specie, si è in presenza di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, trovando, così, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge, concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.. In tale ipotesi, infatti, non occorre procedere alla redazione di alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass. 14.11.2019
n. 29642). Si è così specificamente affermato in giurisprudenza che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010,
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del
28/05/2020). Non trova applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di servizio postale, secondo cui "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa". (Cass. 29.7.2025
n. 21789)
Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica dell'avviso, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione dei predetti atti. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della “irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ.
24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397; 9.7.2020 n. 14639) Al riguardo, si è affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis, Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n. 11800)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna delle parti resistenti, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 159,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-OS e della Regione Campania, con ricorso ritualmente notificato in data 11.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
23.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15908/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250122270221000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1422/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, in data 11.9.2025, all'Agenzia delle Entrate-OS e alla
Regione Campania, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 01222702 21 000, ricevuta in data 24.7.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, anno d'imposta 2020, per € 231,47, comprensiva di sanzioni ed interessi. Eccepiva l'istante l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento richiamato nella cartella, nonché la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 24.9.2025, l'Agenzia delle Entrate OS depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto. Rilevava, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla prescrizione della tassa, gravando sull'Ente creditore la prova della preliminare notifica dell'avviso di accertamento.
In data 6 2 14.10.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, documentando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto dalla gravata cartella.
In data 16.12.2025 e 21.1.2026 (queste ultime recanti l'indicazione di un soggetto diverso dal ricorrente), il ricorrente depositava memorie difensive, contestando le modalità di notificazione dell'avviso di accertamento, con particolare riferimento alla mancanza in atti della prova circa la notifica della raccomandata informativa.
All'udienza del 23.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 24.7.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 11.9.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata cartella, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, dell'avviso di accertamento in essa richiamato. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento richiamato nella gravata cartella e, segnatamente: dell'avviso n. 064129769442, notificato per compiuta giacenza in data 21.8.2023, facente seguito all'avviso lasciato in data 19.7.2023. In merito alla regolarità della notifica di quest'ultimo avviso, contestata dal ricorrente, rileva lo scrivente che, nel caso di specie, si è in presenza di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, trovando, così, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge, concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.. In tale ipotesi, infatti, non occorre procedere alla redazione di alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass. 14.11.2019
n. 29642). Si è così specificamente affermato in giurisprudenza che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010,
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del
28/05/2020). Non trova applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di servizio postale, secondo cui "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa". (Cass. 29.7.2025
n. 21789)
Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica dell'avviso, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione dei predetti atti. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della “irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ.
24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397; 9.7.2020 n. 14639) Al riguardo, si è affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis, Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n. 11800)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna delle parti resistenti, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 159,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-OS e della Regione Campania, con ricorso ritualmente notificato in data 11.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
23.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete