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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/09/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1633/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1633/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 settembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1633/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI Parte_1 C.F._1 DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. G. MATTEOTTI N. 154 40014 CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CASTRO Controparte_1 P.IVA_1 MORGANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTORSOLA, 36 41121 CP_1 presso il difensore avv. DE CASTRO MORGANA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una rovinosa caduta in bicicletta avvenuta sulla strada provinciale pagina 2 di 7 Castel d'Aiano-Zocca in data 3 agosto 2019, e dovuta ad irregolarità
del manto stradale.
Si costituiva in giudizio la convenuta per richiedere il rigetto della domanda.
In corso di causa è stato esperita c.t.u..
II. Con riguardo all'an, contestato da parte della CP_1 dalla relazione della P.M., emerge l'irregolarità del manto stradale:
“gli operatori procedevano a misurare l'irregolarità del manto stradale, accertando che la lunghezza era rispettivamente di metri
1,90 circa, di forma a mezzaluna, con una profondità variabile in alcuni punti sui 2 cm circa e alcuni punti 2,4 cm”.
Emerge quindi il dissesto del fondo stradale, causa dell'incidente.
E' quindi da ritenersi sussistente il nesso causale tra evento dannoso e nesso causale con la cosa in custodia.
Doveva essere la convenuta che lo ha eccepito, a dimostrare, con onere probatorio a suo carico, il fatto del terzo, ovvero, la condotta imprudente del nella conduzione del velocipede: “il Pt_1 fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., solo se è dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità” (Cass. 28 agosto 1995, n.
9047; Cass. 12 novembre 2020, n. 25.460; Cass. 11 maggio 2017, n.
11.753).
Nella struttura dell'art. 2051 c.c., e per superare la presunzione di responsabilità a proprio carico, il custode è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni prevedibili derivanti dalla cosa (Cass. 21 maggio 2019, n.
13.579; Cass. 27 giugno 2016, n. 13.222).
Tale prova a cario del custode però nella specie non è stata raggiunta, di talchè resta confermata la presunzione di pagina 3 di 7 responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico della per omessa CP_1 manutenzione della strada teatro del sinistro.
III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza della caduta in bicicletta, parte attrice ha subito un periodo di malattia rimanendo convalescente, come ha precisato il
CTU.
Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti la lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (16%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunata, di 39
anni al momento del sinistro, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in € 56.981.
Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 99 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità
totale per giorni 10, di una ITP di giorni 30, al 75%, per giorni 30
al 50% e per giorni 30 e al 25% per giorni, il risarcimento va liquidato in complessivi € 5424.
pagina 4 di 7 La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute non deve essere rivalutata, essendo stata calcolata a valori attuali.
Compete pure il ristoro delle spese mediche e di a.t.p.
sostenute, che ammontano a complessivi € 1521 come indicato dal c.t.u..
Complessivamente, il danno subito dalla danneggiata in seguito all'infezione in oggetto va liquidato nella somma complessiva di €
63.925.
IV. Sull'importo residuo decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
pagina 5 di 7 lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 22 Parte_1
febbraio 2023,
1. ritenuta la responsabilità della convenuta, la dichiara tenuta e condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si liquidano in complessivi € 63.925, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1 agosto 2022 (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
2. dichiara tenuta e condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali che si liquida in € 12.000 per compensi ed € 600 per anticipazioni, oltre accessori di legge, con diritto al rimborso delle spese di c.t.u. e c.t.p.
pagina 6 di 7 Modena, 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1633/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 settembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1633/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI Parte_1 C.F._1 DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. G. MATTEOTTI N. 154 40014 CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CASTRO Controparte_1 P.IVA_1 MORGANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTORSOLA, 36 41121 CP_1 presso il difensore avv. DE CASTRO MORGANA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una rovinosa caduta in bicicletta avvenuta sulla strada provinciale pagina 2 di 7 Castel d'Aiano-Zocca in data 3 agosto 2019, e dovuta ad irregolarità
del manto stradale.
Si costituiva in giudizio la convenuta per richiedere il rigetto della domanda.
In corso di causa è stato esperita c.t.u..
II. Con riguardo all'an, contestato da parte della CP_1 dalla relazione della P.M., emerge l'irregolarità del manto stradale:
“gli operatori procedevano a misurare l'irregolarità del manto stradale, accertando che la lunghezza era rispettivamente di metri
1,90 circa, di forma a mezzaluna, con una profondità variabile in alcuni punti sui 2 cm circa e alcuni punti 2,4 cm”.
Emerge quindi il dissesto del fondo stradale, causa dell'incidente.
E' quindi da ritenersi sussistente il nesso causale tra evento dannoso e nesso causale con la cosa in custodia.
Doveva essere la convenuta che lo ha eccepito, a dimostrare, con onere probatorio a suo carico, il fatto del terzo, ovvero, la condotta imprudente del nella conduzione del velocipede: “il Pt_1 fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., solo se è dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità” (Cass. 28 agosto 1995, n.
9047; Cass. 12 novembre 2020, n. 25.460; Cass. 11 maggio 2017, n.
11.753).
Nella struttura dell'art. 2051 c.c., e per superare la presunzione di responsabilità a proprio carico, il custode è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni prevedibili derivanti dalla cosa (Cass. 21 maggio 2019, n.
13.579; Cass. 27 giugno 2016, n. 13.222).
Tale prova a cario del custode però nella specie non è stata raggiunta, di talchè resta confermata la presunzione di pagina 3 di 7 responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico della per omessa CP_1 manutenzione della strada teatro del sinistro.
III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza della caduta in bicicletta, parte attrice ha subito un periodo di malattia rimanendo convalescente, come ha precisato il
CTU.
Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti la lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (16%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunata, di 39
anni al momento del sinistro, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in € 56.981.
Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 99 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità
totale per giorni 10, di una ITP di giorni 30, al 75%, per giorni 30
al 50% e per giorni 30 e al 25% per giorni, il risarcimento va liquidato in complessivi € 5424.
pagina 4 di 7 La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute non deve essere rivalutata, essendo stata calcolata a valori attuali.
Compete pure il ristoro delle spese mediche e di a.t.p.
sostenute, che ammontano a complessivi € 1521 come indicato dal c.t.u..
Complessivamente, il danno subito dalla danneggiata in seguito all'infezione in oggetto va liquidato nella somma complessiva di €
63.925.
IV. Sull'importo residuo decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
pagina 5 di 7 lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 22 Parte_1
febbraio 2023,
1. ritenuta la responsabilità della convenuta, la dichiara tenuta e condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si liquidano in complessivi € 63.925, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1 agosto 2022 (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
2. dichiara tenuta e condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali che si liquida in € 12.000 per compensi ed € 600 per anticipazioni, oltre accessori di legge, con diritto al rimborso delle spese di c.t.u. e c.t.p.
pagina 6 di 7 Modena, 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
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