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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 1023/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario VA NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 01.07.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1032 /2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. OTTAVI TIZIANO Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. TUMINELLI MARIA ANTONIETTA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 08.04.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti di cui all'art 12 o 13 della legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (r.g. 237/2023) e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1
per mancanza di specifiche contestazioni alla CTU e deducendo l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità (art 12 L. 118/71) e in subordine all'assegno ordinario di invalidità (art 13 L. 118/71)
Pensione di inabilità (art 12 L. 118/71):
Pag. 2 di 4 “Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del
Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' …(omissis) …..con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilita'.
Assegno ordinario di invalidita' (art 13 L. 118/71)
Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'
[...]
, l'assicurato la cui capacita' di Controparte_2
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Nel caso di specie il CTU nominato, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto ai necessari accertamenti, rispondendo alle osservazioni critiche del CTP ha negato la sussistenza delle condizioni mediche necessarie al fine della concessione sia della pensione di inabilità che dell'assegno ordinario di invalidità.
Il CTU ha così concluso: “La sig.ra è affetta da Parte_1
“Poliartropatia di sedi multiple (ICD-9 716.59) a prevalente impegno del rachide con GI (ICD-9 723.1) e LO (ICD-9 724.2) da ernie e protrusioni discali;
Gozzo multinodulare non tossico (ICD-9
241.1); Cardiopatia ipertensiva (ICD-9 402.11); Sindrome ansioso- depressiva reattiva (ICD-9 309.28)”. Dette infermità: - NON consentono di
Pag. 3 di 4 riconoscere lo stato di invalidità e di inabilità. - NON configurano assoluta
e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (ex art.
2 L. 222/1984) del periziando. - NON configurano riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (ex art. 1 L. 222/1984) del periziando. - NON consentono di concedere la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità. -
NON dipendono da causa di guerra, infortunio sul lavoro o causa di servizio.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
In merito alle spese di lite si deve considerare la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 02.07.2025
Il Giudice Onorario
VA NA
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 1023/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario VA NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 01.07.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1032 /2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. OTTAVI TIZIANO Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. TUMINELLI MARIA ANTONIETTA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 08.04.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti di cui all'art 12 o 13 della legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (r.g. 237/2023) e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1
per mancanza di specifiche contestazioni alla CTU e deducendo l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità (art 12 L. 118/71) e in subordine all'assegno ordinario di invalidità (art 13 L. 118/71)
Pensione di inabilità (art 12 L. 118/71):
Pag. 2 di 4 “Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del
Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' …(omissis) …..con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilita'.
Assegno ordinario di invalidita' (art 13 L. 118/71)
Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'
[...]
, l'assicurato la cui capacita' di Controparte_2
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Nel caso di specie il CTU nominato, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto ai necessari accertamenti, rispondendo alle osservazioni critiche del CTP ha negato la sussistenza delle condizioni mediche necessarie al fine della concessione sia della pensione di inabilità che dell'assegno ordinario di invalidità.
Il CTU ha così concluso: “La sig.ra è affetta da Parte_1
“Poliartropatia di sedi multiple (ICD-9 716.59) a prevalente impegno del rachide con GI (ICD-9 723.1) e LO (ICD-9 724.2) da ernie e protrusioni discali;
Gozzo multinodulare non tossico (ICD-9
241.1); Cardiopatia ipertensiva (ICD-9 402.11); Sindrome ansioso- depressiva reattiva (ICD-9 309.28)”. Dette infermità: - NON consentono di
Pag. 3 di 4 riconoscere lo stato di invalidità e di inabilità. - NON configurano assoluta
e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (ex art.
2 L. 222/1984) del periziando. - NON configurano riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (ex art. 1 L. 222/1984) del periziando. - NON consentono di concedere la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità. -
NON dipendono da causa di guerra, infortunio sul lavoro o causa di servizio.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
In merito alle spese di lite si deve considerare la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 02.07.2025
Il Giudice Onorario
VA NA
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