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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1067/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ IU, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2651/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30181023562023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30181023562023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30181023562023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Ricorrente_1 Il sig. ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per Irpef 2018.
Con sentenza n. 12597/2024 la CGT Roma rigettava il ricorso, rilevando che:
è lo stesso ricorrente ad aver ammesso la stipula del contratto di affitto di azienda, senza dar conto delle vicende, contrattuali ed eventualmente giudiziarie, successive alla decisione - dallo stesso assunta in qualità di legale rappresentante della Società affittuaria, oltre che di concedente - di sospendere il pagamento dei canoni di affitto per asserita mancanza di liquidità in capo alla Società affittuaria, anch'essa circostanza non provata adeguatamente;
tuttavia, in ordine ai canoni di affitto, asseritamente non percepiti, vigono, come correttamente rilevato dall'Ufficio resistente, regole contabili, che lo stesso ricorrente ha omesso di applicare, occultando contabilmente il contratto ed i relativi effetti;
date tali premesse, la deduzione di Parte ricorrente, che ha lamentato la violazione dell'art. 67, comma 1, lett. h) del Tuir (Dpr n. 917/86), risulta infondata, essendo tale canone di affitto qualificato come "reddito diverso", e pertanto non irrilevante fiscalmente, al punto da poter essere semplicisticamente ignorato nella contabilità e nella dichiarazione dei redditi.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello il contribuente, il quale eccepisce che:
a seguito di investimenti effettuati dall'affittuaria nell'anno 2018 e della conseguente mancanza di liquidità, il ricorrente concesse, in favore della società affittuaria, una dilazione di pagamento sui canoni d'affitto scaduti nell'anno 2018 così come denunciati nel contratto d'affitto d'azienda, per complessivi euro 28.000,00;
i canoni di affitto d'azienda oggetto di accertamento non furono in realtà incassati dal ricorrente, il quale, in applicazione del principio di cassa, nel redigere la propria dichiarazione dei redditi dell'anno 2018, non compilò il quadro RL al rigo 9 nel quale vanno indicati i soli proventi percepiti e derivanti dall'affitto dell'unica o di tutte le aziende possedute;
d'altra parte, la società Affittuaria non registrò volutamente nella contabilità aziendale i costi relativi ai canoni di affitto maturati nell'anno 2018, oggetto di sospensione grazie alla dilazione concessa dal proprietario ricorrente, in modo da evitare così un ingiusto danno erariale che la deduzione di tali costi, per canoni non pagati e quindi non imponibili sul proprietario, avrebbe determinato;
2 è stata prodotta e acquisita all'interno del fascicolo processuale la dichiarazione con la quale le parti contrattuali, la società Società_1 srl e l'appellante, hanno preso la decisione di sospendere per l'intero anno 2018 il pagamento del canone di affitto di azienda;
nel 2021 si ebbe il ritorno alla normalità nelle attività aziendali ed al pagamento dei canoni in precedenza sospesi dalla sottoscritta moratoria, come evincibile dai movimenti bancari degli anni 2018 e 2021;
la normativa tributaria prevede il criterio di cassa quale irrinunciabile principio di tassazione dei redditi diversi;
il contribuente ha già dichiarato nel 2022 i redditi incassati nel 2021 e in precedenza sospesi per la moratoria, così che una imputazione anche all'anno 2018 comporterebbe una doppia imposizione.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate, che rileva:
la sospensione del pagamento dei canoni di affitto per asserita mancanza di liquidità in capo alla Società affittuaria è circostanza non provata adeguatamente;
l'imprenditore individuale che affitti l'unica azienda perde lo status di soggetto passivo ai fini Iva per l'assenza del requisito soggettivo ed i canoni di locazione devono essere indicati tra i redditi diversi, assoggettati ad IRPEF;
il contratto di affitto d'azienda viene però rilevato nel sistema dei conti d'ordine e a questo si aggiungono una serie di obblighi contabili a carico di ambedue le parti: oneri che nel caso de quo non sembra siano stati rispettati in ragione della confusione tra il locatore e il rappresentante e socio di maggioranza dell'azienda; Ricorrente_1 il signor , senza rappresentare contabilmente in modo corretto tale situazione, da riportare poi nella dichiarazione dei redditi dei due soggetti (locatore e affittuario), ha ritenuto semplicisticamente non dichiarare nulla né in proprio, né da parte della società affittuaria in piena violazione dell'art. 67 TUIR. Motivi della decisione
L'appello deve essere accolto. Ritiene il Collegio che l'appellante abbia adeguatamente provato, già nel giudizio di primo grado, le proprie affermazioni in fatto, ovvero l'esistenza di una moratoria, con riguardo all'anno 2018, in ordine al pagamento del canone di affitto di azienda, e la dichiarazione di tale importo, quale reddito diverso, nell'anno della effettiva percezione (2021). Tali affermazioni non risultano comprovate solo con la produzione di adeguata documentazione, ma anche con un ulteriore elemento da cui può desumersi la veridicità di quanto affermato nell'appello e nel ricorso introduttivo: se infatti si fosse in presenza Ricorrente_1della omessa dichiarazione di redditi effettivamente percepiti dal sig. nel 2018, sarebbe stato logico attendersi che la società conduttrice esponesse tale spesa fra i propri costi, assunti nella stessa annualità 2018.
3 Nelle proprie controdeduzioni (e nel corso della discussione alla odierna udienza), peraltro, la Agenzia delle Entrate si è limitata a far presente che quanto affermato dal contribuente non è provato ma non ha né negato che l'importo di 28.000 euro relativo Ricorrente_1all'affitto di azienda in questione, per il 2018, sia stato poi percepito dal sig. nel 2021 e dichiarato nel 2022, né affermato che, per i redditi diversi in questione, e con riferimento al caso di specie, si avrebbe, con il rigetto delle tesi del contribuente, una duplicazione di imposta con riguardo allo stesso reddito, relativo all'affitto del 2018. La sentenza di primo grado va quindi riformata e, con riguardo alle spese, va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie ritiene il Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che inducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese. Non appare dubbio, infatti, che il sig. Ricorrente_1 abbia realizzato delle omissioni contabili che hanno determinato l'accertamento. La circostanza che egli abbia poi in sede contenziosa dimostrato la legittimità, sostanziale, della propria condotta sotto il profilo fiscale, non esclude che anche l'accertamento fosse giustificato sulla base dei dati che egli fino a quel momento aveva comunicato alla Amministrazione finanziaria. In un tale contesto deve pertanto ritenersi doverosa la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Accoglie l'appello e compensa le spese. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
4
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ IU, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2651/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30181023562023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30181023562023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30181023562023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Ricorrente_1 Il sig. ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per Irpef 2018.
Con sentenza n. 12597/2024 la CGT Roma rigettava il ricorso, rilevando che:
è lo stesso ricorrente ad aver ammesso la stipula del contratto di affitto di azienda, senza dar conto delle vicende, contrattuali ed eventualmente giudiziarie, successive alla decisione - dallo stesso assunta in qualità di legale rappresentante della Società affittuaria, oltre che di concedente - di sospendere il pagamento dei canoni di affitto per asserita mancanza di liquidità in capo alla Società affittuaria, anch'essa circostanza non provata adeguatamente;
tuttavia, in ordine ai canoni di affitto, asseritamente non percepiti, vigono, come correttamente rilevato dall'Ufficio resistente, regole contabili, che lo stesso ricorrente ha omesso di applicare, occultando contabilmente il contratto ed i relativi effetti;
date tali premesse, la deduzione di Parte ricorrente, che ha lamentato la violazione dell'art. 67, comma 1, lett. h) del Tuir (Dpr n. 917/86), risulta infondata, essendo tale canone di affitto qualificato come "reddito diverso", e pertanto non irrilevante fiscalmente, al punto da poter essere semplicisticamente ignorato nella contabilità e nella dichiarazione dei redditi.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello il contribuente, il quale eccepisce che:
a seguito di investimenti effettuati dall'affittuaria nell'anno 2018 e della conseguente mancanza di liquidità, il ricorrente concesse, in favore della società affittuaria, una dilazione di pagamento sui canoni d'affitto scaduti nell'anno 2018 così come denunciati nel contratto d'affitto d'azienda, per complessivi euro 28.000,00;
i canoni di affitto d'azienda oggetto di accertamento non furono in realtà incassati dal ricorrente, il quale, in applicazione del principio di cassa, nel redigere la propria dichiarazione dei redditi dell'anno 2018, non compilò il quadro RL al rigo 9 nel quale vanno indicati i soli proventi percepiti e derivanti dall'affitto dell'unica o di tutte le aziende possedute;
d'altra parte, la società Affittuaria non registrò volutamente nella contabilità aziendale i costi relativi ai canoni di affitto maturati nell'anno 2018, oggetto di sospensione grazie alla dilazione concessa dal proprietario ricorrente, in modo da evitare così un ingiusto danno erariale che la deduzione di tali costi, per canoni non pagati e quindi non imponibili sul proprietario, avrebbe determinato;
2 è stata prodotta e acquisita all'interno del fascicolo processuale la dichiarazione con la quale le parti contrattuali, la società Società_1 srl e l'appellante, hanno preso la decisione di sospendere per l'intero anno 2018 il pagamento del canone di affitto di azienda;
nel 2021 si ebbe il ritorno alla normalità nelle attività aziendali ed al pagamento dei canoni in precedenza sospesi dalla sottoscritta moratoria, come evincibile dai movimenti bancari degli anni 2018 e 2021;
la normativa tributaria prevede il criterio di cassa quale irrinunciabile principio di tassazione dei redditi diversi;
il contribuente ha già dichiarato nel 2022 i redditi incassati nel 2021 e in precedenza sospesi per la moratoria, così che una imputazione anche all'anno 2018 comporterebbe una doppia imposizione.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate, che rileva:
la sospensione del pagamento dei canoni di affitto per asserita mancanza di liquidità in capo alla Società affittuaria è circostanza non provata adeguatamente;
l'imprenditore individuale che affitti l'unica azienda perde lo status di soggetto passivo ai fini Iva per l'assenza del requisito soggettivo ed i canoni di locazione devono essere indicati tra i redditi diversi, assoggettati ad IRPEF;
il contratto di affitto d'azienda viene però rilevato nel sistema dei conti d'ordine e a questo si aggiungono una serie di obblighi contabili a carico di ambedue le parti: oneri che nel caso de quo non sembra siano stati rispettati in ragione della confusione tra il locatore e il rappresentante e socio di maggioranza dell'azienda; Ricorrente_1 il signor , senza rappresentare contabilmente in modo corretto tale situazione, da riportare poi nella dichiarazione dei redditi dei due soggetti (locatore e affittuario), ha ritenuto semplicisticamente non dichiarare nulla né in proprio, né da parte della società affittuaria in piena violazione dell'art. 67 TUIR. Motivi della decisione
L'appello deve essere accolto. Ritiene il Collegio che l'appellante abbia adeguatamente provato, già nel giudizio di primo grado, le proprie affermazioni in fatto, ovvero l'esistenza di una moratoria, con riguardo all'anno 2018, in ordine al pagamento del canone di affitto di azienda, e la dichiarazione di tale importo, quale reddito diverso, nell'anno della effettiva percezione (2021). Tali affermazioni non risultano comprovate solo con la produzione di adeguata documentazione, ma anche con un ulteriore elemento da cui può desumersi la veridicità di quanto affermato nell'appello e nel ricorso introduttivo: se infatti si fosse in presenza Ricorrente_1della omessa dichiarazione di redditi effettivamente percepiti dal sig. nel 2018, sarebbe stato logico attendersi che la società conduttrice esponesse tale spesa fra i propri costi, assunti nella stessa annualità 2018.
3 Nelle proprie controdeduzioni (e nel corso della discussione alla odierna udienza), peraltro, la Agenzia delle Entrate si è limitata a far presente che quanto affermato dal contribuente non è provato ma non ha né negato che l'importo di 28.000 euro relativo Ricorrente_1all'affitto di azienda in questione, per il 2018, sia stato poi percepito dal sig. nel 2021 e dichiarato nel 2022, né affermato che, per i redditi diversi in questione, e con riferimento al caso di specie, si avrebbe, con il rigetto delle tesi del contribuente, una duplicazione di imposta con riguardo allo stesso reddito, relativo all'affitto del 2018. La sentenza di primo grado va quindi riformata e, con riguardo alle spese, va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie ritiene il Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che inducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese. Non appare dubbio, infatti, che il sig. Ricorrente_1 abbia realizzato delle omissioni contabili che hanno determinato l'accertamento. La circostanza che egli abbia poi in sede contenziosa dimostrato la legittimità, sostanziale, della propria condotta sotto il profilo fiscale, non esclude che anche l'accertamento fosse giustificato sulla base dei dati che egli fino a quel momento aveva comunicato alla Amministrazione finanziaria. In un tale contesto deve pertanto ritenersi doverosa la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Accoglie l'appello e compensa le spese. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
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