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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/11/2025, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, nella persona del giudice unico RC AM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 14323/2025 del ruolo generale promossa da promossa da - avv. CARDASCO GIOAC- Parte_1
CHINO contro
- avv. CARBONETTI FABRIZIO CP_1
oggetto: Mutuo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
Esaminati atti e documenti, lette le note di trattazione scritta depositate il 3.11.2025 dove l'attore conclude:
«Voglia l'onorevole Giudice in accoglimento di quanto sopra espo- sto: 1) Rigettare tutte le eccezioni, richieste e conclusioni formulate dalla convenuta perché inammissibili e destituite di ogni fondamento in fatto e diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario così come statuito dal- la recente ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 5389 del
- 1 - 29.02.2024»; il convenuto conclude (vd. note 3.11.2025):
« riportandosi integralmente ai precedenti scritti di- CP_1
fensivi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta»; COMPARSA DI RISPOSTA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, de- duzione ed eccezione, per le causali in narrativa: - rigettare tutte le domande avversarie, siccome infondate in fatto ed in diritto, non pro- vate e comunque prescritte per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA
e oneri di legge;
considerato che
si controverte sulla cessione del quinto di pensione, il cui importo complessivo è contestato dal ricorrente;
pertanto, esente da mediazione obbligatoria;
rilevato che, nel merito, il ricorrente nell'atto introduttivo chiede di dichiarare la nullità parziale del contratto per usurarietà della clausola relativa agli interessi;
condannare alla restituzione degli interessi e co- sti non maturati per complessivi € 12.122,03; infine, condannare alle spese di lite con riconoscimento dell'aumento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014; espone in fatto che in data 4.3.2008, ha stipulato con AG
S.p.A., mandataria di una cessione di 1/5 del- Parte_2
la pensione;
il contratto presupposto prevedeva un finanziamento di €
23.760,00 da rimborsare in 120 rate da € 198,00 mediante appunto la cessione di 1/5; prevedeva altresì costi accessori per un totale di €
12.382,16, comprensivi di interessi, commissioni, spese, imposte e po- lizza assicurativa;
il TEG (Tasso Effettivo Globale), comprensivo di tutti gli oneri
- 2 - (esclusi imposte e tasse), risultava pari al 18,298%, superiore alla so- glia usura vigente all'epoca (15,51%) ai sensi dell'art. 2 l. 108/1996; in data 08.08.2016, il finanziamento veniva estinto anticipatamente con rimborso parziale di € 260,13;
l'attore presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, che ac- coglieva la domanda per € 1.293,59, ma non eseguiva;
CP_1
reputa l'attore che vi sia nullità parziale del contratto ex art. 1815, comma 2, c.c., per superamento del tasso soglia usura, con conseguen- te gratuità del contratto e non debenza degli interessi;
richiama l'art. 644 c.p., che impone il computo di commissioni, remunerazioni e spe- se (escluse imposte e tasse) nel calcolo del tasso usurario;
considerato che
la convenuta si è costituita resistendo alla pretesa avversa, contestando l'usurarietà del contratto, sul presupposto che il
TAEG applicato (18,43%) superi il tasso soglia (15,51%); ritenuto che la domanda attorea sia fondata come segue: infatti, Cass. 15114/2025 in tema di mutui e finanziamenti – usura – polizza assicurativa – inclusione TAEG – applicazione art. 1815 c.c. ha statuito: «…,la soluzione adottata dal Tribunale è coerente con gli indirizzi su richiamati avendo proceduto ai fini della verifica del su- peramento del così detto tasso soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere e accessorio, compresi costi per le polizze assicurative sti- pulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato. E' stato infatti accertato che dal contratto di fi- nanziamento il TAEG annuo degli interessi corrispettivi, comprese le spese assicurative, era pari al 14,97%, dunque superiore a quello so- glia del periodo della pattuizione contrattuale (maggio 2009), stabili- to nella misura del 13,45%, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale e applicabilità del disposto di cui all'art. 1815,2
- 3 - comma, cod. civ.; il TAEG, infatti, rappresenta l'indice rilevatore dell'usura rispettando la previsione di cui all'art. 644 c.p. e del D.L.
29.12.2000, n. 394 secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'articolo
644 del codice penale e dell'articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque conve- nuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pa- gamento»; alla luce dei principi suindicati, pertanto, occorre considerare il
TAEG e includere tutti gli oneri accessori: il parametro da confrontare con il tasso soglia non è il TEG (13,995%), bensì il TAEG (18,43%), che è superiore alla soglia indicata nel (15,39%), inclusi anche gli ac- cessori quantificati in € 12.382,16; quanto alla subordinata, la convenuta eccepisce la prescrizione de- cennale dell'azione di ripetizione dell'indebito limitatamente agli «in- teressi calcolati nell'ambito delle rate versate oltre dieci anni dalla notificazione della domanda» (p. 15 comparsa); in difetto di ulteriori elementi sul punto, è maturata la prescrizione nel limite specificato;
ritenuto che per le ragioni esposte, la domanda del ricorrente debba essere accolta, avuto riguardo però alle conclusioni come rassegnate nelle note depositate il 3.11.2025 che non richiamano quelle del ricor- so;
inoltre, che lo svolgimento e l'esito della lite impongano di regola- re le spese secondo la soccombenza;
la liquidazione del compenso è effettuata applicando il valore desunto dalla tabella del DM 55/2014, per le quattro fasi previste (studio, introduttiva, trattazione e istrutto- ria, decisionale) in relazione allo scaglione di riferimento, ovvero: (da
€ 5.201,00 a € 26.000,00) = € 2.540,00, oltre alle spese documentate e al rimborso di quelle forfettarie nella misura fissa del 15% sul com-
- 4 - penso liquidato;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta tutte le eccezioni, richieste e conclusioni formulate dalla convenuta perché inammissibili e destituite di ogni fondamento in fat- to e diritto;
2. condanna a rifondere le spese del giudizio liquidate CP_1
in € 2.540,00 per compenso, oltre accessori di legge come in motiva- zione;
3. dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore che si
è dichiarato antistatario;
4. sentenza resa a norma degli artt. 127-ter, 128, 281-sexies cpc.
Venezia, 6.11.2025.
Il giudice
RC AM
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