Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/03/2026, n. 5909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5909 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05909/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Scardaccione, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Interno (Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del Governo), in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Roma, prot. uscita n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, relativo al rigetto del Ricorso Gerarchico proposto dal ricorrente avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile uso tiro al volo emesso dalla Questura di Roma in data -OMISSIS- e notificato l’-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa EO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente - appuntato Carabiniere all’epoca in servizio - impugnava il provvedimento in epigrafe con cui il Prefetto della Provincia di Roma aveva respinto il ricorso gerarchico da costui proposto avverso il decreto del -OMISSIS-(anch’esso impugnato) con cui il Questore di Roma gli ha revocato “ LETTI gli atti fatti pervenire dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-da cui emerge che in data -OMISSIS-, al sig. -OMISSIS- sono state ritirate le armi e le munizioni regolarmente detenute nonché il titolo di cui sopra e l'arma in dotazione individuale, ai sensi dell'art 39 TULPS, in virtù del suo profilo professionale e della sofferenza comportamentale a seguito della denuncia/querela presentata da -OMISSIS- nei suoi confronti e dalla quale è scaturito il Procedimento penale nr. -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 609 bis CPP, pendente presso la Pro(cu)ra della Repubblica di Roma ”.
Parte ricorrente chiedeva, dunque, l’annullamento del rigetto del ricorso gerarchico da costui proposto, oppostogli “ RILEVATA la piena legittimità del provvedimento impugnato ”, assumendone l’illegittimità per irragionevolezza ed illogicità, attesa sostanzialmente la falsità delle mosse accuse nei suoi confronti e l’essere lui tutt’ora in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-.
L’amministrazione intimata, seppur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 13 marzo 2026 il legale di parte ricorrente dichiarava il venire meno dell’interesse del proprio assistito alla coltivazione del presente giudizio, in relazione all’essere stato egli destituito dall’Arma. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso dal legale di parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Non vi è motivo di statuire sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione della Prefettura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti in qualsiasi modo menzionati nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RB VA, Presidente FF
EO ON, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EO ON | IA RB VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.