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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/11/2025, n. 6762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6762 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
Così composta: dr. Franca Mangano Presidente dr. Gisella Dedato Consigliere relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere
nella causa civile iscritta al n. 458 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cirilli Raffaello Maria e Parte_1
IO SE, come da procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardi Giorgio, Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATO
E
, contumace Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 661/2021 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata il 15/06/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa:
“Con l'odierno giudizio premesso di essere proprietaria Controparte_3 dell'immobile sito in TA Di AS Via Tito Livio 23, deduceva che dal luglio
r.g. n. 1 2014 il convenuto iniziata lavori di ampliamento e Controparte_1 sopraelevazione dell'appartamento adiacente a quello dell'attrice, autorizzati dal
Comune di TA di AS “fatti salvi i diritti ai terzi”, che detti lavori modificavano radicalmente il decoro architettonico dell'edificio e ledevano il diritto dell'attrice in quanto le unità abitative si intersecavano sia in linea orizzontale che verticale, costituendo nel complesso una unica armonica struttura;
di aver intrapreso giudizio ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e il CTU in sede di ATP aveva confermato la variazione, in virtù di detti lavori, delle facciate sui lati est, nord e ovest e sulla facciata principale, modificando l'originale simmetria di volumi superficie e linee. Pertanto,
l'attrice chiedeva accertarsi la lesione del decoro architettonico dell'immobile sito in
TA di AS e ordinarsi al convenuto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi con condanna del al risarcimento dei danni in misura non inferiore CP_1 ad € 5.000.
Si costituiva in giudizio che eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inefficacia dell'ATP svolto nel giudizio recante 3115/2014 poiché il contraddittorio non era stato integrato nei confronti di comproprietaria Controparte_2 dell'immobile, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda giudiziale e in via riconvenzionale chiedeva condannarsi l'attrice al pagamento del risarcimento del danno causato al convenuto e dovuto all'interruzione dei lavori oggetti di causa.
Integrato il contraddittorio nei confronti di quest'ultima si Controparte_2 costituiva in giudizio chiedendo l'estromissione e rappresentando che con atto di divisione a rogito Notaio rep. 21592 racc. 9971 del 19/1/2016 i Persona_1 convenuti avevano proceduto alla divisione dell'immobile in comproprietà dividendo il compendio oggetto di causa in due distinte unità immobiliari. La convenuta specificava che soltanto l'unità immobiliare di proprietà del fratello era interessata dai lavori.”
(…).
All'esito della disposta C.T.U., il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“1) Rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto Controparte_1
3) pone le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio a carico dell'attrice;
4) compensa le spese di lite tra l'attrice e il convenuto in Controparte_1 ragione della soccombenza reciproca;
5) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
r.g. n. 2 che liquida in euro 2000 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.” CP_2
Queste le argomentazioni, per quel che qui interessa, poste a fondamento della decisione:
“Prive di pregio sono le eccezioni svolte dalla convenuta, volte ad ottenere
l'estromissione dal giudizio, atteso che la divisione del compendio immobiliare in comproprietà tra le parti e oggetto di causa, è intervenuta nel corso del giudizio, per cui correttamente il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , comproprietaria del bene al momento dell'istaurazione Controparte_2 del presente procedimento.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che la domanda attorea non è fondata e deve essere respinta.
La CTU svolta nel corso del giudizio, le cui valutazioni e conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, in quanto frutto di approfonditi accertamenti ed esente da vizi logici, ha accertato che il convenuto ha realizzato “la chiusura parziale del portico al piano terra, l'ampliamento della copertura al piano terra, l'innalzamento di parte della copertura per la creazione del primo piano, indipendentemente dalle finiture mancanti
e dallo stato dei lavori non ultimati, hanno portato alla variazione delle facciate sui lati est, nord ed ovest;
in modo particolare sulla facciata principale, fronte via Tito Livio” e che fin dalla costruzione originale, realizzata con C.E. n. 673/1989, il villino non presentava simmetrie, in alcuna facciata, e neppure nello sviluppo dei volumi e/o delle superfici;
certamente l'intervento attuato dal sig. incrementa Controparte_1 ulteriormente l'asimmetria originale del villino, ma rispetta le condizioni indicate nell'autorizzazione paesaggistica n. 71/2013 con la quale si prescrive “a condizione che le finiture e la tinteggiatura siano uguali a quelle del manufatto originale”. L'Ing.
perito nominato dal Tribunale ha inoltre specificato che “lo stesso villino Per_2 oggetto di causa fin dalla costruzione presentava una asimmetria nei volumi, nelle planimetrie e nella sagoma esterna;
inoltre, la porzione immobiliare individuata con sub. 1 (di terzi estranei alla causa) è stata oggetto nel tempo di modifiche nella finitura della porzione di facciata fronte via Tito Livio, con applicazione di un rivestimento in pietra a faccia vista, che si estende anche alle pareti della rampa, che raggiunge il piano interrato e la porzione del muro di recinzione verso strada;
la stessa unità sub. 1
è stata oggetto di posa in opera di un infisso in alluminio di colore chiaro nel portico di ingresso, lato sud – est. Per quanto sopra, essendo le caratteristiche prevalenti della zona eterogenee, l'ampliamento attuato dal sig. rispetta le Controparte_1
r.g. n. 3 caratteristiche costruttive prevalenti. Pertanto, alla luce delle predette valutazioni non può ritenersi che i lavori di ampliamento posti in essere dai convenuti violino il decoro architettonico del complesso in cui è inserito anche l'immobile di proprietà dell'attrice
e il CTU ha altresì chiarito che da detti lavori non deriva alcuna diminuzione di valore dell'immobile della Pt_1
In risposta alla richiesta di chiarimenti svolta dal CTP dell'attrice, il CTU, le cui controdeduzioni appaiono condivisibili ed esaustive, ha specificato che non sussiste la dedotta simmetria nella facciata principale del fabbricato originario lato via Tito Livio, come asserito dall'attrice, atteso che sulla porzione a sinistra è presente un balcone in aggetto e una rampa di accesso al garage, sulla porzione di destra sono presenti, fin dal progetto originario due balconi in aggetto e due rampe di accesso al garage;
(…) il piano sottotetto presenta i volumi sfalsati con la porzione sinistra rientrante rispetto alla porzione a destra. Pertanto, anche il fabbricato originario non presentava simmetrie in alcuna facciata e neppure nello sviluppo dei volumi e/o delle superfici.
L'Ing. ha inoltre evidenziato che la zona in cui è inserito il compendio di Per_2 causa è priva di alcuna omogeneità nelle costruzioni, tutte realizzate senza linee guida
e senza specifiche omogenee soggette esclusivamente, nei limiti delle Norme Tecniche di Attuazione, all'impostazione discrezionale dei singoli progettisti, per cui nel comprensorio vi sono villini unifamiliari, bifamiliari e plurifamiliari con caratteristiche prevalenti della zona eterogenee. Inoltre, la realizzazione dell'ampliamento del sottotetto, in aderenza al muro di confine con la proprietà dell'attrice non genera alcuna lesione delle distanze e delle vedute;
pertanto, non sussiste alcuna diminuzione di valore dell'immobile attoreo, conseguente alla trasformazione dell'unità immobiliare.
Il CTP dell'attrice ha chiesto la verifica della conformità dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla DIA del 30.10.2014, la corrispondenza allo stato dei luoghi alla medesima e il rispetto degli standard urbanistici per l'aumento di unità immobiliari. Correttamente il CTU ha chiarito che l'accertamento della conformità tecnico-amministrativa esula dall'oggetto del presente giudizio.
(…) In ragione della soccombenza reciproca devono essere compensate le spese di lite tra l'attrice e il convenuto.
Le spese di CTU e le spese di lite nei confronti della convenuta Controparte_4 seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della ” Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello rassegnando le Parte_1
r.g. n. 4 seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza reietta, in via principale: accogliere il presente appello e dichiarare la nullità ovvero riformare in tutto o in parte la sentenza impugnata nei termini sopra indicati e per tutti
i motivi analiticamente dedotti in narrativa e in particolare accertato la lesione del decoro architettonico dell'immobile sito in TA di AS, alla Via Tito Livio, ordinare al IG. l'immediato ripristino dello stato dei luoghi quo Controparte_1 ante;
Sempre in Via principale, condannare il IG. al risarcimento Controparte_1 del danno subito dalla IG.ra , da valutarsi in via equitativa ed in misura Parte_1 non inferiore ad € 5.000,00, nonché al rimborso dell'importo di € 1.245,02 versato dall'attrice a titolo di onorari spettanti all'Arch. in qualità di CTU del CP_5 procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale Civile di
Civitavecchia, R.G. 3115/2015, Giudice Dott. ed alle spese di lite relative al Per_3 medesimo procedimento da liquidarsi in € 2.000,00 oltre IVA e CPA o nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
Con Vittoria di Spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio”. ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza per aver Parte_1 aderito agli accertamenti peritali, senza spiegarne le motivazioni, se non con espressioni di stile del tutto tautologiche.
Ed inoltre, a suo avviso, il Tribunale non ha motivato sul perché ha dato rilievo alla consulenza dallo stesso disposta e non alla consulenza di cui all'accertamento tecnico preventivo.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione la consulenza, riportandone i tratti salienti, in quanto l'ha ritenuta “frutto di approfonditi accertamenti ed esente da vizi logici”, oltre ad avere ritenuto condivisibili ed esaustive le controdeduzioni del
C.T.U. alla richiesta di chiarimenti svolta dal C.T.P. dell'attrice, riportandone i tratti salienti.
Tale modus operandi è conforme a legge, in quanto, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Corte di cassazione sentenza n.
12195 del 6 maggio 2024), il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del r.g. n. 5 consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione, anche nell'ipotesi in cui vi siano state delle contestazioni da parte dei consulenti di parte, purché il consulente, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte.
In sostanza, il giudice non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che restano implicitamente disattese perché incompatibili.
D'altronde, osserva la Corte, balza in evidenza la condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il consulente, sol se si consideri l'accuratezza e l'esaustività della raccolta dei dati e il condivisibile metodo di analisi utilizzato, avendo avuto cura il consulente di tenere conto, al fine di stabilire se le opere per cui è causa avessero compromesso in modo significativo il decoro architettonico, dello stato originario del complesso edilizio, mettendo in evidenza l'assenza di simmetrie nelle facciate e nello sviluppo dei volumi e delle superfici e la disomogeneità dei villini unifamiliari bifamiliari e plurifamiliari del comprensorio, e delle modifiche alle facciate esterne che sono state eseguite in altri villini.
Parte appellante non ha contestato la descrizione dell'attuale stato dei luoghi e né tantomeno la descrizione dello stato originario del complesso edilizio, incentrando la sua censura sull'assenza di motivazione da parte del Tribunale in merito all'adesione alle conclusioni del C.T.U., che, per quanto detto sopra, è priva di pregio.
Né tantomeno il Tribunale avrebbe potuto porre a fondamento della decisione la consulenza espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto in tale procedimento non era presente la litisconsorte necessaria . Controparte_2
Con ulteriore motivo di appello, ha censurato la sentenza per non Parte_1 aver attribuito rilievo all'assenza di titoli abilitativi.
La censura è infondata.
Ed invero, come giustamente evidenziato dal Tribunale, nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere è irrilevante l'esistenza degli atti amministrativi che ne condizionano in concreto la legittimità sul piano del diritto pubblico.
Tale prospettazione costituisce la naturale conseguenza del principio, acquisito nell'ordinamento, in ragione del quale le conseguenze delle violazioni amministrative si sviluppano su due piani ben distinti di rapporti giuridici, uno, pubblicistico, tra il privato e gli organi pubblici amministrativi preposti alla prevenzione ed alla repressione degli illeciti, l'altro privatistico, tra lo stesso soggetto ed i titolari di diritti soggettivi che r.g. n. 6 possano rimanere lesi dall'attività del primo. Questi due ordini di rapporti di regola non interferiscono tra di loro, con la conseguenza che l'eventuale realizzazione di un'opera in conformità delle autorizzazioni amministrative non può per ciò sola essere posta dal singolo a sostegno di una pretesa ove sia stato pregiudicato un diritto soggettivo di terzi, così come la realizzazione dell'opera in violazione delle prescrizioni amministrative non può essere posta a sostegno di una pretesa ove non incida su un suo diritto.
Con l'ultimo motivo di appello, ha censurato la sentenza per non Parte_1 aver posto le spese di C.T.U. a carico del convenuto, nonostante la consulenza sia stata disposta su istanza dello stesso, nonché per non avere condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite nei confronti di , nonostante la presenza Controparte_2 in giudizio di quest'ultima, a suo avviso non necessaria, è dipesa dalla chiamata in causa da parte dello stesso.
Le censure sono infondate.
Quanto alle spese relative alla consulenza tecnica, osserva la Corte che tali spese seguono il principio della soccombenza, donde sono state correttamente poste a carico di essendo state rigettate le domande dalla stessa proposte ed in Parte_1 relazione alle quali è stato necessario disporre la consulenza tecnica.
Quanto alla condanna alle spese processuali di , rileva la Corte Controparte_2 che quest'ultima al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado era comproprietaria dell'immobile di cui era stato richiesto il ripristino per violazione del decoro architettonico, con la conseguenza che, contrariamente a quanto sostenuto in questa sede dall'appellante, rivestiva la qualità di litisconsorte necessaria.
Ed invero, la necessità del litisconsorzio sussiste ogni qualvolta venga dedotto in giudizio, come nel caso in esame, un rapporto plurisoggettivo inscindibile.
Va osservato, oltretutto, che la funzione del litisconsorzio necessario non è tanto quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi (già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei), quanto piuttosto quella di tutelare chi ha proposto la domanda, in quanto non sarebbe in grado di conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti.
Per tal motivo (chiamata in causa necessaria) ed in ragione del rigetto delle domande di non vi possono essere dubbi sul fatto che le spese Parte_1 processuali sostenute dal terzo chiamato dovessero essere poste a carico della stessa.
Ed invero, solo se la chiamata in causa è stata frutto di un'iniziativa infondata e r.g. n. 7 abusiva del convenuto, le spese di lite del terzo possono essere poste a carico dello stesso, anche se le domande proposte dall'attore nei suoi confronti sono risultate infondate.
Quanto fin qui detto, è in linea con quanto costantemente affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui: “In forza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (tra le tante Cassazione civile,
Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082).
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite tra e seguono il principio Parte_1 Controparte_1 della soccombenza e si liquidano secondo il D.M. n. 55/2014 (scaglione indeterminabile
-complessità media;
valori medi).
Nulla sulle spese di lite in relazione alla posizione di , in quanto Controparte_2 non si è costituita.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 9.991,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori;
[...] nulla sulle spese di lite in relazione alla posizione di;
Controparte_2 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
Il Presidente
r.g. n. 8 r.g. n.
Dott.ssa Franca Mangano
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