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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
, c.f
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 4569/2021 del Tribunale di Tivoli
promossa da c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to SUCCI PATRIZIA, per procura in atti,
PARTE OPPONENTE
nei confronti di c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVACQUA MARIA CARMELA, per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
Controparte_2
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_2
giudizio l'odierna opposta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni in atti poi modificate come segue:
“Voglia l'autorita' adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi ritualmente depositati: 1) emettere declaratoria per cessazione della materia del contendere, del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite In subordine, nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi ritualmente depositati, ed alle relative conclusioni, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate, si insiste nell'accoglimento dell' opposizione proposta;
in ulteriore subordine, tenuto conto della condotta incolpevole della parte opponente, in caso di rigetto, disporre la compensazione delle spese di lite.
Salvis Juribus”.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale concludeva:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi suesposti, A. in via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; - pronunciare ordinanza ingiuntiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva ex art. 642 c.p.c., con condanna del Signor al pagamento Parte_1
della somma di Euro 3.192,00 (pari a n. 7 ulteriori quote scadute ed insolute) in relazione al contratto di mutuo identificato al n. 79.261, il Parte_3
tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
B. in via principale: - respingere le domande avversarie tutte perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti e, per l'effetto - confermare il decreto ingiuntivo n. 1.138
del 27 agosto 2021 del Tribunale di Tivoli;
C. in via meramente subordinata: -
dichiarare tenuto e condannare il Signor al pagamento in favore di Parte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 Controparte_4
tempore, della somma complessiva di Euro 8.369,00 in relazione al contratto di mutuo identificato al n. 79.261, il tutto oltre interessi legali Parte_3
dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
- dichiarare altresì tenuto e condannare il Signor al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, della Controparte_4
somma di Euro 3.192,00 in relazione al contratto di mutuo Parte_3
identificato al n. 79.261, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
D. in via istruttoria: si richiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale dell'attore Signor e della prova per testi Parte_1
diretta (ed, eventualmente, contraria), da intendersi riferita ai capi formulati nella sezione "fatto" del presente atto, con espressa riserva di ulteriori istanze istruttorie,
anche a seguito del comportamento processuale della controparte. Si indica sin d'ora quale testimone il Signor dipendente di Testimone_1 Controparte_3
domiciliato presso la sede legale della stessa;
E. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per Legge e successive occorrende”.
L optava per la contumacia. CP_2 La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 5/2/25 dinanzi a questo Giudice.
*****
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, letta la nota di deposito, depositata ex in data 21 giugno 2023, ove la creditrice procedente/opposta dichiara di non essere piu' titolare del diritto di credito vantato nei confronti del Sig ed alla luce dell'integrale pagamento di un Pt_1
debito complessivo di Euro 38.499,24, in virtu' di polizza assicurativa ed atto di quietanza e surroga, rilasciata nei confronti di Controparte_5
, e che tale credito omnicomprensivo di quello portato nel
[...]
decreto ingiuntivo opposto e' stato integralmente pagato dall'ente assicurativo, in virtu' di polizza stipulata a fronte del rischio di perdita di impiego del debitore esecutato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il decreto opposto viene revocato.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara la cessazione della materia del contendere;
2)revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1318/21;
3)spese compensate. Tivoli 06/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 4569/2021 del Tribunale di Tivoli
promossa da c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to SUCCI PATRIZIA, per procura in atti,
PARTE OPPONENTE
nei confronti di c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVACQUA MARIA CARMELA, per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
Controparte_2
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_2
giudizio l'odierna opposta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni in atti poi modificate come segue:
“Voglia l'autorita' adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi ritualmente depositati: 1) emettere declaratoria per cessazione della materia del contendere, del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite In subordine, nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi ritualmente depositati, ed alle relative conclusioni, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate, si insiste nell'accoglimento dell' opposizione proposta;
in ulteriore subordine, tenuto conto della condotta incolpevole della parte opponente, in caso di rigetto, disporre la compensazione delle spese di lite.
Salvis Juribus”.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale concludeva:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi suesposti, A. in via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; - pronunciare ordinanza ingiuntiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva ex art. 642 c.p.c., con condanna del Signor al pagamento Parte_1
della somma di Euro 3.192,00 (pari a n. 7 ulteriori quote scadute ed insolute) in relazione al contratto di mutuo identificato al n. 79.261, il Parte_3
tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
B. in via principale: - respingere le domande avversarie tutte perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti e, per l'effetto - confermare il decreto ingiuntivo n. 1.138
del 27 agosto 2021 del Tribunale di Tivoli;
C. in via meramente subordinata: -
dichiarare tenuto e condannare il Signor al pagamento in favore di Parte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 Controparte_4
tempore, della somma complessiva di Euro 8.369,00 in relazione al contratto di mutuo identificato al n. 79.261, il tutto oltre interessi legali Parte_3
dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
- dichiarare altresì tenuto e condannare il Signor al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, della Controparte_4
somma di Euro 3.192,00 in relazione al contratto di mutuo Parte_3
identificato al n. 79.261, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
D. in via istruttoria: si richiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale dell'attore Signor e della prova per testi Parte_1
diretta (ed, eventualmente, contraria), da intendersi riferita ai capi formulati nella sezione "fatto" del presente atto, con espressa riserva di ulteriori istanze istruttorie,
anche a seguito del comportamento processuale della controparte. Si indica sin d'ora quale testimone il Signor dipendente di Testimone_1 Controparte_3
domiciliato presso la sede legale della stessa;
E. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per Legge e successive occorrende”.
L optava per la contumacia. CP_2 La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 5/2/25 dinanzi a questo Giudice.
*****
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, letta la nota di deposito, depositata ex in data 21 giugno 2023, ove la creditrice procedente/opposta dichiara di non essere piu' titolare del diritto di credito vantato nei confronti del Sig ed alla luce dell'integrale pagamento di un Pt_1
debito complessivo di Euro 38.499,24, in virtu' di polizza assicurativa ed atto di quietanza e surroga, rilasciata nei confronti di Controparte_5
, e che tale credito omnicomprensivo di quello portato nel
[...]
decreto ingiuntivo opposto e' stato integralmente pagato dall'ente assicurativo, in virtu' di polizza stipulata a fronte del rischio di perdita di impiego del debitore esecutato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il decreto opposto viene revocato.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara la cessazione della materia del contendere;
2)revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1318/21;
3)spese compensate. Tivoli 06/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane