TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/03/2026, n. 4435
TAR
Decreto presidenziale 6 febbraio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
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TAR
Decreto presidenziale 7 aprile 2023
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere (travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria)

    Il Collegio ha ritenuto che le certificazioni mediche private, relative a rilevazioni effettuate prima e dopo la visita concorsuale, non possano essere prese in considerazione in quanto gli accertamenti psico-fisici in ambito concorsuale sono caratterizzati dai principi del tempus regit actum e della par condicio, e sono di natura irripetibile. Inoltre, la censura di carenza di istruttoria è stata ritenuta generica e non supportata da concrete argomentazioni o dimostrazioni.

  • Rigettato
    Motivi di doglianza articolati nel ricorso introduttivo

    La contestazione della graduatoria è stata respinta in quanto fondata sugli stessi motivi già rigettati in relazione all'impugnazione del provvedimento di inidoneità.

  • Rigettato
    Motivi di doglianza articolati nel ricorso introduttivo

    L'impugnazione del decreto di esclusione è stata respinta in quanto basata sugli stessi motivi già rigettati in relazione all'impugnazione del provvedimento di inidoneità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/03/2026, n. 4435
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4435
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo