Decreto presidenziale 6 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Decreto presidenziale 7 aprile 2023
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/03/2026, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04435/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15735/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15735 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento
A) mediante ricorso introduttivo:
1) del provvedimento attestante l'inidoneità del Ricorrente all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici di seconda istanza del Concorso pubblico per il reclutamento di complessivi nr. 1479 allievi agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con P.D.G. 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale - “Concorso ed Esami” - n. 89 del 09 novembre 2021, notificato in Roma mediante apposito modulo dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Commissione di cui all'articolo 107, comma 4, D.L.vo n. 443 del 30.10.1992, in data 22.11.2022 (allegato sub 1);
2) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione di esclusione de quo, compresa la successiva graduatoria che sarà stilata all'esito dello svolgimento delle prove in questione;
3) oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, i quali, ove lesivi, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti.
B) mediante ricorso per motivi aggiunti:
1) del documento allegato sub A all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2022 “Approvazione graduatorie rettificate concorso a 1479 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile” (allegato sub 1 a questo ricorso) denominato “Dipartimento amministrazione penitenziaria Allievi agenti Polizia penitenziaria - 28 ottobre 2021 Concorso per 1479 posti ruolo maschile e femminile GRADUATORIA RETTIFICATA ALIQUOTA B - UOMINI - Allegato 3” (allegato sub 2 a questo ricorso);
2) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione di esclusione de quo, compresa la successiva graduatoria che sarà stilata all'esito dello svolgimento delle prove in questione;
3) oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, i quali, ove lesivi, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti;
C) mediante ulteriori ricorsi motivi aggiunti
1) del Decreto di esclusione dal concorso pubblico a n. 1479 di allievo agente di polizia penitenziaria emesso dal Ministero della Giustizia (all.1);
2) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione di esclusione de quo;
3) oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, i quali, ove lesivi, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa ER CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, di complessivi nr. 1479 allievi agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con P.D.G. 28 ottobre 2021.
Superate positivamente le prime fasi concorsuali, il 21 luglio 2022 veniva sottoposto al previsto accertamento psico-fisico di prima istanza risultando inidoneo in considerazione del fatto che la percentuale di massa grassa nel suo organismo era pari al 26,4%, superiore a quella consentita a norma di bando peri al 22%, con percentuale di adeguamento al 24,2%
Il ricorrente proponeva dunque ricorso ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.lgs. 443/1992, chiedendo di essere sottoposto ad ulteriore accertamento da parte della Commissione medica di seconda istanza.
In data 22 novembre 2022 la Commissione medica di seconda istanza procedeva a un nuovo esame candidato confermando il giudizio di non idoneità per “alterazione della composizione corporea -OMISSIS- ai sensi dell’art. 12, comma 6, lett. b) del bando di concorso G.U. n. 89 del 9 novembre 2021”.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di doglianza: “Violazione di legge: d.P.R. 17 dicembre 2015 n.207, art. 3 comma 1 tabella a; d.lgs. 15 marzo 2010 n.66, art. 635; decreto 28 ottobre 2021 - concorso a 1479 posti di allievo agente del corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile pubblicato nella G.U. n.89 del 9 novembre 2021 - IV serie speciale. eccesso di potere: travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria”
In sintesi egli ha rappresentato che in un accertamento sanitario posto in essere il giorno precedente all’esame della Commissione di seconda istanza, la misurazione della sua massa grassa “-OMISSIS-
Con i primi motivi aggiunti, depositati il 21 dicembre 2022, il ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti endoprocedimentali indicati in epigrafe, la graduatoria, avverso la quale ha sostanzialmente spiegato gli stessi motivi di doglianza già articolati con il ricorso introduttivo.
Si è costituito il Ministero della giustizia, che ha prodotto documenti e chiesto il rigetto del gravame.
Con i secondi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione adottato nelle more, pure questo affidato ai motivi di doglianza articolati nel ricorso introduttivo.
Nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata respinta con la seguente motivazione:
“Ritenuto nella fattispecie non ricorre il requisito del fumus boni iuris considerato che il profilo censurato – ossia l’illegittimità della inidoneità per “-OMISSIS-ai sensi dell’art.12, comma 6, lett. b) del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - n. 89 del 9 novembre 2021” - appartiene all’ambito della discrezionalità tecnica e che la specifica prova in questione non è ripetibile”.
Con ordinanza n. 1971/2023 l’appello cautelare è stato respinto per carenza di fumus di fondatezza.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come risulta dall’esposizione in fatto, la causa di inidoneità dell’odierno ricorrente ha riguardato la percentuale di massa grassa nel suo organismo che si è accertato essere pari a 24,7%, valore superiore al 22 % (che con percentuale di adeguamento può arrivare al 24,2 %), circostanza che ha comportato la sua esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art.12, comma 6, lett. b) del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - n. 89 del 9 novembre 2021.
Il ricorrente ha contestato tali valori, asserendo un errore nella rilevazione dovuto alla frettolosità dell’accertamento e producendo degli accertamenti, eseguiti presso un specialista di medicina dello sport prima e dopo l’effettuazione degli accertamenti posti in essere dalla Commissione di seconda istanza, i quali, a suo giudizio confuterebbero quanto rilevato in quella sede.
La prospettazione non può essere condivisa.
In punto di fatto occorre rilevare che il ricorrente è stato sottoposto una prima volta, in data 21 luglio 2022, all’accertamento dei requisiti psico-fisici dalla Commissione di prima istanza, che aveva espresso il giudizio di non idoneità, avendo rilevato una percentuale di massa grassa pari al 26,4%.
In seguito, avendo proposto ricorso ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. 443/1992, il ricorrente è stato sottoposto ad un secondo accertamento da parte della Commissione medica di seconda istanza, Commissione che, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione normativa, è presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.
All’esito di tale secondo controllo, avvenuto in data 22 novembre 2022, la Commissione ha proceduto all’esame del candidato confermando il giudizio di non idoneità per “alterazione della composizione corporea (PBF 24,7 %) ai sensi dell’art. 12, comma 6, lett. b) del bando di concorso G.U. n. 89 del 9 novembre 2021”.
La misurazione eseguita dalla Commissione di seconda istanza, gravata con il ricorso introduttivo e posto a base dei provvedimenti gravati con i motivi aggiunti, ha dunque confermato per il ricorrente un valore della percentuale di massa grassa nell’organismo superiore al 24,2%, valore limite previsto dalla norma di bando.
Osserva il Collegio come tale accertamento posto in essere dalla Commissione di seconda istanza non possa essere contestato a mezzo di certificazioni rilasciate da uno specialista privato, atteso che la giurisprudenza, con orientamento consolidato, relativo alla rilevazione dei requisiti psicofisici, oltre che agli accertamenti attitudinali, ha affermato che: “...deve escludersi che le verifiche di carattere psico-fisico, come pure gli accertamenti attitudinali, laddove il loro esito non rifletta la concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi e non si sostanzino in indagini replicabili a parità piena di condizioni, possano essere suscettibili di ripetizione fuori dal contesto concorsuale, anche qualora tali ulteriori verifiche siano espresse da organismi sanitari pubblici e quand’anche militari, ma diversi da quelli istituzionalmente competenti ad espletarle, e ciò tanto in ragione della peculiare preparazione ed esperienza tecnica del personale alla quale esse sono affidate, che al fine di garantire la par condicio dei concorrenti. Il possesso dei requisiti in capo ai candidati, infatti, dev’essere verificato in sede concorsuale, in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i concorrenti, sicché eventuali risultanze di segno difforme emerse in epoca successiva non valgono, in linea di principio, ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione preposta, essendo evidentemente inaccettabile, rispetto a un ambito concorsuale, la possibilità che la condizione psico-fisica o psico-attitudinale oggetto di indagine possa subire modificazioni (per successivi trattamenti fisici o terapeutici, per il mero decorso del tempo, per il diverso contesto, anche emotivo, in cui necessariamente si svolgerebbe la reiterazione di una prova attitudinale, non essendo in tal caso predicabile, come per altri requisiti fisici oggettivi e immutabili, una perdurante invarianza)” (Cons. Stato, Sez. II, 13 dicembre 2021, n. 8281).
E’ pertanto evidente che le depositate certificazioni, relative a una rilevazione precedente e a una rilevazione successiva alla visita effettuata in sede concorsuale, non possono essere prese in considerazione, ostandovi i principi del tempus regit actum e della par condicio tra i candidati, che presidiano lo svolgimento delle procedure concorsuali e che impongono di attenersi ai dati rilevati in sede concorsuale e attribuiscono carattere di irripetibilità al relativo accertamento (in tema, Cons. Stato, Sez. II, 3 gennaio 2023, n. 59).
Neppure può essere accolta la censura di carenza di istruttoria, genericamente formulata con riferimento alla pretesa frettolosità delle operazioni, ma non supportata da concreta argomentazione o dimostrazione.
Per le medesime ragioni non può essere accolta la richiesta del ricorrente di essere nuovamente sottoposto a prova.
Consegue a quanto sopra l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, che devono essere, pertanto, rigettati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA OI, Presidente
ER CH, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER CH | CA OI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.