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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 28 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9767/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del suo legale rappresentante pro tempore con Parte_1
l'Avv. Domenico Silella;
attrice opponente;
e
- in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore con l'Avv. Giuseppe Mulè; convenuto opposto;
MOTIVI DELLA DECISIONE La parte attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte affermando di avere in gran parte già corrisposto la somma ivi esposta e chiedendo altresì in via riconvenzionale che venisse dichiarata nulla la delibera assembleare datata 17 Maggio 2022.
Si costituiva il convenuto allegando che, attraverso bonifici CP_1
successivi alla presentazione del ricorso monitorio, il debito oggetto di ingiunzione sarebbe stato saldato e chiedendo la conferma del decreto soltanto con riferimento agli interessi ed alle spese legali;
insisteva altresì per il rigetto dell'avversa domanda inerente la nullità della suddetta delibera.
Il decreto opposto va revocato per cessazione della materia del contendere avendo il condominio dichiarato l'intervenuto pagamento in corso di causa da parte dell'attrice della somma ingiunta mediante il versamento di una cifra (pari ad euro 58.894,00) che appare ampiamente sufficiente a coprire non solo il capitale dovuto ma altresì gli interessi sull'ammontare oggetto di ingiunzione.
Va invece respinta la domanda attorea inerente la presunta nullità della delibera datata 17 Maggio 2022 atteso che gli aspetti critici prospettati non integrano tale vizio bensì al più un mero vizio di annullabilità; trattasi infatti di doglianze che non concernono una modifica dei criteri astratti di ripartizione degli oneri condominiali bensì esclusivamente una presunta erronea applicazione dei medesimi e, più in generale, dei criteri di correttezza che presiedono alla redazione del bilancio (cfr. sul punto Cass.
SS.UU. 9839/2021).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, vanno poste a carico della
Pag. 2 di 3 parte opponente da ritenersi soccombente in quanto i pagamenti dovuti risultano avvenuti in larga misura dopo la proposizione del ricorso monitorio e la domanda riconvenzionale è risultata comunque del tutto infondata.
P.Q.M.
1) Preso atto della cessazione della materia del contendere con riferimento al credito fatto valere in via monitoria, revoca il decreto ingiuntivo.
2) Respinge ogni altra domanda o eccezione presentata dalle parti.
3) Condanna la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte convenuta opposta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 28 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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all'esito dell'udienza del 28 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9767/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del suo legale rappresentante pro tempore con Parte_1
l'Avv. Domenico Silella;
attrice opponente;
e
- in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore con l'Avv. Giuseppe Mulè; convenuto opposto;
MOTIVI DELLA DECISIONE La parte attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte affermando di avere in gran parte già corrisposto la somma ivi esposta e chiedendo altresì in via riconvenzionale che venisse dichiarata nulla la delibera assembleare datata 17 Maggio 2022.
Si costituiva il convenuto allegando che, attraverso bonifici CP_1
successivi alla presentazione del ricorso monitorio, il debito oggetto di ingiunzione sarebbe stato saldato e chiedendo la conferma del decreto soltanto con riferimento agli interessi ed alle spese legali;
insisteva altresì per il rigetto dell'avversa domanda inerente la nullità della suddetta delibera.
Il decreto opposto va revocato per cessazione della materia del contendere avendo il condominio dichiarato l'intervenuto pagamento in corso di causa da parte dell'attrice della somma ingiunta mediante il versamento di una cifra (pari ad euro 58.894,00) che appare ampiamente sufficiente a coprire non solo il capitale dovuto ma altresì gli interessi sull'ammontare oggetto di ingiunzione.
Va invece respinta la domanda attorea inerente la presunta nullità della delibera datata 17 Maggio 2022 atteso che gli aspetti critici prospettati non integrano tale vizio bensì al più un mero vizio di annullabilità; trattasi infatti di doglianze che non concernono una modifica dei criteri astratti di ripartizione degli oneri condominiali bensì esclusivamente una presunta erronea applicazione dei medesimi e, più in generale, dei criteri di correttezza che presiedono alla redazione del bilancio (cfr. sul punto Cass.
SS.UU. 9839/2021).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, vanno poste a carico della
Pag. 2 di 3 parte opponente da ritenersi soccombente in quanto i pagamenti dovuti risultano avvenuti in larga misura dopo la proposizione del ricorso monitorio e la domanda riconvenzionale è risultata comunque del tutto infondata.
P.Q.M.
1) Preso atto della cessazione della materia del contendere con riferimento al credito fatto valere in via monitoria, revoca il decreto ingiuntivo.
2) Respinge ogni altra domanda o eccezione presentata dalle parti.
3) Condanna la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte convenuta opposta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 28 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 3 di 3