Articolo 1 della Legge 4 marzo 1958, n. 134
Articolo 2
Versione
29 marzo 1958
Art. 1.
Per la prima promozione da conferire al personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , l'anzianita' maturata anteriormente all'inquadramento nella corrispondente qualifica di cui alla tabella C del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 , viene riconosciuta come anzianita' acquisita nella qualifica d'inquadramento.
E' abrogata la riduzione di un anno dei periodi di anzianita' richiesti per gli avanzamenti mediante scrutinio, di cui agli articoli 341, 368, lettera a), 370, lettera, a), e 371, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 29 marzo 1958