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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1188/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18813/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TEFA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti.
Il Giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a TARI e TEFA.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Giudice, ai sensi dell'art. 47-ter, c.p.t., ha deciso il giudizio come da dispositivo.
Parte ricorrente ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza di motivazione, l'assenza dei presupposti specie soggettivi per l'applicazione delle sanzioni.
Successivamente, la stessa parte ha depositato memoria integrativa dando atto dell'avvenuto annullamento integrale in sede di autotutela ad opera dell'ente locale, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese a titolo di soccombenza virtuale.
Rileva questo Giudice che l'annullamento del Comune, pur intervenuto dopo l'istanza di autotutela del 10 novembre 2025, è avvenuto il 24 dicembre 2025, prima dei termini per la propria costituzione e in tempi ragionevolmente brevi dalla prima istanza.
Tenuto conto della reattiva condotta collaborativa dell'ente, le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il Giudice
AO RR
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18813/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TEFA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500022900 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti.
Il Giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a TARI e TEFA.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Giudice, ai sensi dell'art. 47-ter, c.p.t., ha deciso il giudizio come da dispositivo.
Parte ricorrente ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza di motivazione, l'assenza dei presupposti specie soggettivi per l'applicazione delle sanzioni.
Successivamente, la stessa parte ha depositato memoria integrativa dando atto dell'avvenuto annullamento integrale in sede di autotutela ad opera dell'ente locale, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese a titolo di soccombenza virtuale.
Rileva questo Giudice che l'annullamento del Comune, pur intervenuto dopo l'istanza di autotutela del 10 novembre 2025, è avvenuto il 24 dicembre 2025, prima dei termini per la propria costituzione e in tempi ragionevolmente brevi dalla prima istanza.
Tenuto conto della reattiva condotta collaborativa dell'ente, le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il Giudice
AO RR