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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/08/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1391/2023 R.G. promossa da:
(P.I./C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Montemiletto, Parte_2 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. , e
[...] C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. in forza di procura C.F._2 Parte_2 allegata all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Avellino, via Fra Scipione Bellabona n. 11
APPELLANTE
Contro
P.I. ), con sede in Torino, in persona del Presidente del C.d.A., arch. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Rocca, in forza di procura generale alle liti Controparte_2
notaio di Torino, rep. n. 20980, racc. 8026, ed P.I. ), con Per_1 Controparte_3 P.IVA_3
sede in Torino, in persona del Presidente del C.d.A., , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo CP_4
Rocca e dall'avv. Franca Collura, in forza di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, entrambe elettivamente domiciliate in Torino, C.so Dante n. 19, presso i difensori
APPELLATE
pagina 1 di 16 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4123/2023 del Tribunale di Torino pubblicata in data
25/10/2023
- Opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti:
“In via principale e nel merito a accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza N.4123/2023 del Tribunale di Torino, dichiarare:
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Avellino, almeno per i garanti persone fisiche, dichiarando la nullità dei predetti decreti ingiuntivi e della sentenza impugnata.
In via gradata, nel merito, accogliere le opposizioni ai decreti ingiuntivi con la revoca dei decreti ingiuntivi nr 8018 /2020 e 8160/2020, revocando la condanna nei confronti degli appellanti col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via del tutto subordinata, rideterminare le competenze liquidate dal Tribunale in favore delle società appellate in rigorosa applicazione dei criteri tabellari di cui al DM.55/2014. Vinte le spese di lite.
In via istruttoria, si chiede che la Corte d'Appello, valutatane e ritenutane la necessità, - senza alcuna inversione dell'onere della prova - si compiaccia di ammettere le prove articolate dagli appellanti nelle memorie di cui all'art 183 VI comma cpc.”
Per le parti appellate:
“Voglia la Corte Ecc.ma, previe le declaratorie del caso;
accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello per i motivi rilevati in comparsa di risposta e, in particolare, per la violazione dell'art. 342 c.p.c.; respinta ogni contraria deduzione, eccezione e rilievo nei confronti della sentenza appellata;
respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi esposti al capo VI della comparsa di risposta;
ammesse, occorrendo, le prove indicate al paragrafo IV della comparsa di risposta nel presente grado,
a pag. 15; rinnovata l'opposizione alle prove avversarie;
a) respingere l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza appellata n.
4123/23 del Tribunale di Torino;
pagina 2 di 16 b) accertare la responsabilità aggravata degli appellanti ex art. 96 cod. proc. civ., con condanna al risarcimento dei danni nella somma che verrà meglio vista;
c) liquidare spese e competenze del grado di appello a favore delle società appellate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le odierne parti appellanti proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Torino avverso due distinti decreti ingiuntivi (nn. 8018/2020 e 8160/2020), con i quali era stato loro ingiunto il pagamento dell'importo di € 74.980,49, oltre interessi e spese della procedura, in favore della e Controparte_1 dell'importo di € 47.323,38, oltre interessi e spese della procedura, in favore della in Controparte_5
forza dei contratti di fideiussione, con i quali avevano prestato garanzia per la poi fallita. Parte_4
Si costituivano in giudizio nelle rispettive cause e contestando in fatto Controparte_1 Controparte_5
e diritto la fondatezza delle opposizioni avversarie.
I due giudizi di opposizione, fondati su identiche eccezioni e contestazioni dei garanti, venivano riuniti e, senza svolgimento di attività di alcuna attività istruttoria, erano decisi con sentenza pronunciata in data 25/10/2023, con la quale il Tribunale respingeva le opposizioni e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della e della Controparte_1 Controparte_3
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto osservato come la questione preliminare d'incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti fosse stata decisa con ordinanza di rigetto del
22/12/2021, pertanto, non essendo stato proposto nei termini il regolamento di competenza, ex art. 42
c.p.c., non poteva più formare oggetto di un rinnovato esame. Quindi ha respinto l'eccezione di nullità dei decreti opposti per mancata notificazione della procura alle liti, rilevando come il secondo comma dell'art. 643 c.p.c. preveda che la notifica debba riguardare soltanto il ricorso e il decreto.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione dei crediti garantiti, relativi alla fornitura di materiale da parte della e della alla in considerazione Controparte_1 Controparte_3 Parte_4
della documentazione prodotta, relativa agli ordini, ai documenti di trasporto della merce consegnata e agli assegni dati in pagamento, e che non aveva formato oggetto di specifica contestazione.
Parimenti era ritenuta infondata la contestazione del vincolo di solidarietà tra fideiussori, in forza della clausola secondo cui l'azione di recupero, per il caso di mancato pagamento da parte di Parte_4
avrebbe dovuto avvenire prima attraverso l'escussione dell'immobile di sulla Parte_1 Parte_1
e, solo nel caso in cui quella fosse stata insufficiente, nei confronti degli altri due garanti, osservando il
Tribunale come quella previsione fosse destinata ad operare solo in fase esecutiva e non nella fase di cognizione, preordinata alla formazione di un titolo esecutivo nei confronti di tutti i garanti.
Con riferimento poi alle specifiche contestazioni rivolte alla validità dei contratti di fideiussione, la sentenza impugnata ha anzitutto evidenziato l'infondatezza del rilievo della mancata indicazione pagina 3 di 16 dell'importo massimo garantito, essendo quella fissata, in entrambi i contratti, nell'importo di €
110.000,00; mentre riguardo alla denunciata violazione dell'art. 1956 c.c., è stato rilevato come, in base ai contratti, i garanti avessero rinunciato all'informativa sulla posizione debitoria della e Parte_4
alla speciale autorizzazione prevista dalla norma;
infine è stata esclusa l'inoperatività delle fideiussioni per la scadenza del termine fissato, atteso che le fideiussioni erano state espressamente prorogate, e così pure è stata esclusa la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., per avere le parti espressamente derogato alla previsione codicistica, prevedendo che la fideiussione sarebbe rimasta operante anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale e “con dispensa dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c.”
2. Avverso la predetta sentenza, non notificata, hanno proposto appello Parte_1
e con un unico atto di citazione notificato in data Parte_2 Parte_3
13/11/2023, con il quale hanno chiesto, sulla base di svariati motivi d'impugnazione, che, in riforma della sentenza impugnata, sia, in via principale, dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Torino, quanto meno per i garanti persone fisiche, e, in via gradata, che siano accolte le opposizioni e revocati i decreti ingiuntivi, con il favore delle spese di entrambi i gradi.
Si sono costituite in giudizio le società appellate e con un'unica Controparte_1 Controparte_3
comparsa di costituzione, contestando la fondatezza dei motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità aggravata degli appellanti e loro condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza di trattazione, veniva fissata udienza per la remissione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
3. I motivi d'appello
Con il primo motivo d'impugnazione le parti appellanti ripropongono l'eccezione d'incompetenza per territorio formulata in primo grado, asserendo che la sentenza sia affetta da un'omessa pronuncia, atteso che la decisione con ordinanza sulla competenza presuppone il previo invito alla precisazione delle conclusioni, sicché, qualora la decisione positiva sulla competenza sia emessa senza tale formalità, e nel contempo venga disposta la prosecuzione del giudizio, non si configura - difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale - una decisione direttamente impugnabile con regolamento di competenza.
Nel caso di specie, nello sciogliere con ordinanza la riserva assunta, il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione d'incompetenza, nonché l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. Siccome l'eccezione d'incompetenza era stata riproposta con le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e con gli scritti conclusionali, quella avrebbe dovuto essere motivatamente decisa con la pagina 4 di 16 sentenza.
Nel merito, gli appellanti insistono nell'invocare la competenza inderogabile del foro consumatore per e , sottolineando come questi non abbiano alcun Parte_2 Parte_3
collegamento funzionale con la società debitrice principale, sicché avrebbe dovuto essere Parte_4
dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Avellino, atteso che la clausola che prevedeva la competenza convenzionale di un determinato foro in via esclusiva, per ogni eventuale controversia che fosse insorta nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, non era stata specificatamente approvata per iscritto.
Nel disaminare il motivo di gravame giova precisare come con la menzionata ordinanza, resa in data
22/12/2021, all'esito della prima udienza successiva alla riunione dei due giudizi d'opposizione, il
Tribunale abbia esaminato l'eccezione d'incompetenza proposta, sia con riferimento all'eccepita inosservanza dell'art. 1341 c.c., osservando come le due fideiussioni non fossero qualificabili come contratti per adesione, essendo i loro testi stati predisposti con riferimento a specifiche vicende contrattuali;
sia con riferimento all'asserita qualità di consumatori dei garanti, ritenendo che non operassero le disposizioni del codice del consumo, visto il collegamento esistente tra la e la Parte_2
società sulla di cui era socia e amministratrice, e così pure il era Parte_1 Parte_1 Parte_3
amministratore della Steel Sud s.r.l. e della Finmar s.r.l., che il 18/07/2016 aveva venduto alla sulla l'immobile menzionato nella fideiussione del 21/06/2017. Parte_1 Parte_1
Il dispositivo dell'ordinanza pronunciava quindi il rigetto de “l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Torino proposta dalla Concordia sulla da Parte_1 Controparte_6
e da .
[...] Parte_3
Quell'eccezione – secondo quanto sopra premesso, nel riportare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata – non è più stata esaminata dalla sentenza, avendo ritenuto il Tribunale che sulla competenza avesse già deciso l'ordinanza e che quel provvedimento non potesse più essere contestato in quel giudizio, poiché avrebbe dovuto essere impugnato con regolamento di competenza.
Orbene, ha precisato la giurisprudenza della Suprema Corte come, anche dopo la novella n. 69/2009, che ha modificato la forma del provvedimento decisorio sulla competenza, non più sentenza, ma ordinanza, “...il sistema normativo...CE (in forza della previsione dell'art. 42 c.p.c. e di quelle degli artt. 187 e 189 c.p.c. e relativi richiami), che, pur con riguardo ai giudizi davanti al giudice monocratico, si ha provvedimento decisorio…su questione di competenza …, solo in esito a formale remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, fissazione dell'udienza per l'eventualmente richiesta discussione orale.” (v. Cass. SS.UU. n.
pagina 5 di 16 20449/2014).
Pertanto sono suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza, in primo luogo, in quanto atti decisori per espressa previsione di legge, i provvedimenti con i quali il giudice risolva la proposta questione di competenza, in senso affermativo o declinatorio, nel rispetto delle scansioni procedimentali normativamente previste;
parimenti risultano suscettibili d'impugnazione con il medesimo mezzo anche i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali il giudice declini la propria competenza, poiché definitivamente spogliandosi della questione, pone in essere un atto che, in termini univoci, si rivela sostanzialmente decisorio.
Deve, per contro, ritenersi non applicabile il regime di impugnabilità con regolamento di competenza per le ordinanze, con le quali il giudice, senza previa remissione della causa in decisione, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé, dopo avere affermativamente delibato il tema della competenza, ciò tuttavia con un'unica eccezione "…nell'ipotesi che sia il giudice medesimo a qualificare come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sé) la declaratoria di competenza", e ciò "solo se lo faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, come nel caso che conclami il convincimento (pur in sé erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni (anche di merito) e senza assumere in decisione (potenzialmente) l'intera controversia.” (v. Cass. SS.UU. n. 20449/2014).
In senso conforme si sono espresse pronunce successive, ravvisando il ricorrere di tale situazione allorché il giudice nell'esaminare la corrispondente eccezione di parte - senza rimettere la causa in decisione - disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, manifestando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, poiché, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell'art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c. (v. Cass. 22/10/2015 n.21561; in senso conforme Cass. 12/10/2016 n. n. 20608).
Ciò è quanto nel caso di specie si è verificato, poiché il tenore sia della parte motiva dell'ordinanza in data 22/12/2021, che in modo esaustivo ed approfondito ha esaminato i diversi profili, in relazione ai quali l'eccezione d'incompetenza per territorio era stata proposta, che l'espressa pronuncia contenuta nel dispositivo, depongono per il carattere di definitività della decisione in punto competenza. Non si è trattato dunque di una delibazione in punto competenza, espressa nell'ambito e ai soli fini dei provvedimenti ordinatori da impartire per la prosecuzione del giudizio, senza carattere di definitività e dunque suscettibile di essere riesaminata all'atto della remissione della causa in decisione sulle conclusioni di merito.
pagina 6 di 16 Ne consegue che il motivo d'appello è infondato, atteso che non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia da parte della sentenza impugnata, trattandosi di questione che era già stata decisa con altro provvedimento di carattere decisorio, che avrebbe dovuto, ove ritenuto, essere impugnato con le forme del regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c.
Giova inoltre precisare come, al di là di quanto argomentato sul punto con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, all'atto della precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale, avvenuta con le note scritte depositate in data 24/05/2023 (“in via principale, accertata e dichiarata l'inesistenza del credito vantato dalle società opposte nonché la violazione del disposto di cui agli artt. 633 e 634 cpc, per l'effetto, annullare, revocare, dichiarare nullo ovvero privo di qualsivoglia giuridica efficacia
i provvedimenti monitori opposti;
in via principale dichiarare l'estinzione della fideiussione per le motivazione di cui sopra e la liberazione dei garanti., l'eccezione d'incompetenza per territorio non fosse più richiamata. In via secondaria, nella malaugurata ipotesi di non accoglimento delle su indicate conclusione dichiarare la preventiva escussione solo ed esclusiva dell'immobile da parte della società sulla così' come indicato specificatamente, la cui società è sempre Parte_1 Parte_1 stata disponibile”), l'eccezione d'incompetenza per territorio non sia comunque più stata richiamata.
Il motivo d'appello deve pertanto essere respinto.
Con il secondo motivo di gravame viene eccepita la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe pronunciato sull'eccezione di nullità dei decreti ingiuntivi opposti, per mancata notificazione, unitamente ad essi, della procura alle liti, benché tale eccezione, formulata con gli atti introduttivi, non fosse più stata reiterata all'atto della precisazione delle conclusioni e dovesse quindi considerarsi abbandonata.
Il motivo è inammissibile, poiché, anche ad ammettere che nelle conclusioni precisate, e sopra testualmente riportate, non fosse più ricompresa nella domanda di nullità dei decreti opposti anche quell'eccezione, in ogni caso, essendo stata l'eccezione rigettata, il Tribunale non sarebbe pervenuto ad una diversa decisione, qualora non avesse esaminato l'eccezione.
Difetta dunque l'interesse ad impugnare delle parti appellanti, poiché esse non mirano ad ottenere, attraverso la denuncia della violazione di legge, una modifica a loro favorevole del provvedimento impugnato.
Il terzo motivo d'appello affronta il tema della prova del credito garantito, e cioè del debito della nei confronti della e della sostenendo che i decreti ingiuntivi Parte_4 CP_1 Controparte_3 sarebbero “nulli”, dato che la fattura non varrebbe a provare il credito, se contestata dal debitore, richiamando al riguardo la pronuncia della Cass., Sez. II, 12/06/2016, n. 299, secondo cui: “la fattura
pagina 7 di 16 commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi i elativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”.
Le parti appellate eccepiscono l'inammissibilità del motivo d'appello, precisando che in corso di causa era stata data prova dei crediti, tanto che gli stessi erano già stati ammessi nella procedura concorsuale.
In ogni caso, il fatto che le forniture fossero state eseguite ed i crediti fossero rimasti insoluti non era mai stato contestato e dunque doveva ritenersi provato ex art. 115 c.p.c.
Osserva la Corte come anche tale motivo d'impugnazione risulti inammissibile, poiché, al di là di essere espresso attraverso una sequela di citazioni giurisprudenziali, delle quali non viene in alcun modo esposta la pertinenza rispetto al caso di specie, non si confronta con la motivazione espressa sul punto dalla sentenza impugnata.
Il motivo, per come enunciato, pare ritenere che il Tribunale abbia reputato sussistenti e provati i crediti sulla base delle sole fatture commerciali, mentre la sentenza ha chiaramente indicato come i rapporti contrattuali tra da un lato, ed e dall'altro, risultassero Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
dimostrati dalla produzione degli ordini del materiale acquistato dalla allegati alle fatture Parte_4
prodotte, e dalle corrispondenti conferme d'ordine inviate dalle società fornitrici;
così pure l'esecuzione di quegli ordini era dimostrato dai documenti di trasporto comprovanti la consegna delle merci alla merci rispetto alle quali mai alcuna contestazione risulta essere stata formulata. Parte_4
La sentenza impugnata ha inoltre richiamato, quali ulteriori elementi di prova dei crediti della CP_1
e della gli assegni emessi in pagamento di quelle forniture, poi rimasti insoluti,
[...] Controparte_3
e l'ammissione dei crediti al passivo del fallimento della Parte_4
È dunque del tutto generica e disancorata da specifici riferimenti alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, l'affermazione conclusiva, secondo cui non si evincerebbe “nessun rapporto con le parti appellanti” (v. pag. 40 atto di citazione in appello), rectius con la debitrice principale.
Così pure l'invito ad un rinnovato esame, da parte di questa Corte, del compendio probatorio non è fondato su alcuna specifica censura della valutazione del compendio documentale operata dal Tribunale ed il richiamo, nelle conclusioni dell'atto d'appello, alle prove articolate con le memorie istruttorie, ove
“ritenutane la necessità”, risulta inammissibile, poiché la richiesta di ammissione di prove, rigettate dal
Giudice di primo grado, come nel caso di specie avvenuto con le ordinanze del Tribunale in data
10/05/2022 e in data 03/06/2022, deve essere sorretta da uno specifico motivo d'impugnazione, che pagina 8 di 16 contesti la valutazione operata dal primo Giudice ed indichi altresì la rilevanza delle prove dedotte a condurre ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella posta a fondamento della decisione.
Con un quarto articolato motivo di gravame viene dalle parti appellanti denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1944, 1948 e 1957 c.c.
Ribadiscono gli appellanti come le fideiussioni contemplassero in maniera chiara e precisa il beneficio dell'escussione, la gradualità delle modalità e delle tempistiche dell'escussione, sicché i creditori avrebbero dovuto prima richiedere la cessione dell'immobile da parte di sulla Parte_1 Parte_1
e non richiedere un titolo giudiziale di condanna nei confronti di tutti i garanti.
Aggiungono come tra i debitori può esistere “una sorta di gerarchia”, nel senso che la richiesta di pagamento non può essere avanzata nei confronti di un coobbligato, prima che la richiesta sia stata rivolta ad un altro di essi, per cui nel caso di specie, essendo sulla pronta Parte_1 Parte_1 all'adempimento, e non sarebbero “obbligati verso il Parte_2 Parte_3 creditore”.
Negano quindi gli appellanti l'esistenza della solidarietà tra i garanti, sicché i creditori non potrebbero munirsi di un titolo esecutivo per agire in solido, “in aperto contrasto proprio con la norma che prevede la non solidarietà laddove vi è il beneficio della preventiva escussione” (v. pag. 44 atto d'appello).
Le parti appellate eccepiscono l'inammissibilità anche di tale motivo di doglianza, per la sua scarsa comprensibilità, ribadendo in ogni caso quanto già esposto in primo grado riguardo al fatto che fosse prevista la costituzione di sulla quale fideiussore per il pagamento delle somme, che Parte_1 Pt_1 fossero risultate dovute da “fino all'ammontare massimo di € 110 mila” per Parte_4 Controparte_1
e di “di € 140 mila”per era quindi specificato che la fideiussione era da ritenersi Controparte_3
valida quale obbligazione indipendente e autonoma rispetto a quella principale e che essa sarebbe rimasta operante in deroga all'art. 1957 c.c., anche dopo la scadenza della obbligazione principale, con dispensa dall'onere di agire entro i termini previsti dal predetto art. 1957 c.c., sino all'integrale pagamento e senza necessità di preventiva escussione del debitore principale. e Parte_2
avevano, a loro volta, sottoscritto il contratto quali obbligati in solido, per cui si Parte_3
trattava di una garanzia autonoma, volta a rafforzare la tutela patrimoniale del garantito.
La solidarietà tra il fideiussore, Concordia sulla ed i garanti, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
era del resto espressamente prevista a pag. 4 del contratto.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 1944 c.c., ritengono gli appellati che la motivazione del
Tribunale sia sufficiente a dimostrare l'infondatezza le tesi riproposte in questa sede, atteso che il beneficio di preventiva escussione si applica solo in fase esecutiva e non nella fase di cognizione.
pagina 9 di 16 Peraltro, la perizia stragiudiziale eseguita sull'unico immobile di proprietà della sulla Parte_1
indica un valore di € 50.000,00, assolutamente insufficiente a soddisfare il credito delle Parte_1
due società appellate.
Il motivo d'appello ricomprende in sé differenti profili di censura, non necessariamente tra loro coerenti.
Viene anzitutto affermata la violazione dell'art. 1944 c.c., disposizione che CE al primo comma la solidarietà tra il fideiussore ed il debitore principale, mentre al secondo comma prevede che possa essere convenuto il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, stabilendo che in tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio, debba indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
L'art. 1948 c.c. - che viene richiamato dagli appellanti, senza neppure precisare come, in relazione al tenore dei contratti oggetto di causa, quel disposto verrebbe in rilievo - stabilisce invece che il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Nel caso di specie le due fideiussioni prestate in favore di ed di Controparte_1 Controparte_3
contenuto assolutamente identico, prevedevano che si costituiva Parte_1 Parte_1
fideiussore, fino all'importo indicato nel contratto, fissando un termine dilatorio, per la proposizione dell'azione verso il fideiussore, nei confronti del quale l'azione avrebbe potuto essere esercitata “solo dopo 120 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto dalla società , e stabilendo altresì Parte_4 che “l'azione di recupero dell'eventuale mancato pagamento da parte di dovrà procedere Parte_4 prima con l'escussione nei confronti della società proprietaria del Parte_1 bene immobile, e solo qualora l'escussione non sia sufficiente e/o in grado di soddisfare la debitoria di
si procederà all'escussione nei confronti dei garanti.” Parte_4
Il chiaro tenore letterale delle clausole sopra riportate sta ad indicare - e non potrebbe essere diversamente - come la “gerarchia o graduazione di adempimento”, invocata dalle parti appellanti, riguardi la fase esecutiva (l'azione di recupero, l'escussione) e non certo l'accertamento del diritto da parte del creditore nei confronti di tutti i garanti, al fine di precostituirsi un titolo, che gli consenta di agire, osservando l'ordine di preventiva escussione, nei confronti dei coobbligati.
Il motivo d'appello volutamente sovrappone e confonde due piani distinti, secondo quanto correttamente già rilevato dalla sentenza impugnata, giungendo financo a sostenere che il beneficio della preventiva escussione, varrebbe ad escludere la solidarietà tra i condebitori, tesi questa manifestamente infondata.
pagina 10 di 16 La solidarietà dal lato passivo attiene infatti alla natura dell'obbligazione, mentre il beneficio della preventiva escussione, attiene ad una condizione dell'azione esecutiva.
I contratti di fideiussione sono stati sottoscritti da e “in Parte_2 Parte_3
qualità di obbligati in solido nei Vostri confronti (e cioè di ed di Controparte_1 Controparte_3
Concordia sulla nei medesimi termini della fideiussione predetta, pur se limitatamente Parte_1 agli impegni alla somma oggetto della fideiussione (e non degli immobili)”, i quali si sono così coobbligati con la società alle medesime condizioni. Parte_1 Parte_1
Non rileva pertanto in questa sede accertare se l'immobile di proprietà di Parte_1
- impropriamente indicato come concesso in garanzia, dal momento che su di esso non è stato
[...]
costituito alcun diritto di garanzia, bensì la società proprietaria si è semplicemente impegnata a non disporne, ad alcun titolo, per il periodo di efficacia della fideiussione – sia o meno idoneo a garantire una fruttuosa esecuzione, circostanza questa contestata dalle società appellate, poiché si tratta di tema il cui accertamento è estraneo al presente giudizio, che concerne l'accertamento dell'obbligo dei garanti, in solido tra loro, di corrispondere, in luogo del debitore principale, inadempiente, quanto Parte_4
dovuto per le forniture di cui agli ordini espressamente indicati nei due contratti di fideiussione.
Per quanto concerne infine la dedotta violazione dell'art. 1957 c.c., sostengono gli appellanti che la proroga della fideiussione non era illimitata, ma era stata prevista fino al 30/06/2019; il creditore avrebbe dovuto proporre le sue istanze contro il debitore principale e coltivarle con la dovuta diligenza entro il termine di sei mesi, mentre alcun valido atto sarebbe stato compiuto, se non con la presentazione della domanda di insinuazione al passivo, avvenuta oltre il termine di decadenza.
Il motivo d'impugnazione risulta per questa parte non solo di difficile comprensione, ma del tutto avulso dal regolamento contrattuale, come pure scarsamente perspicua risulta sul punto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Il termine di scadenza dell'obbligazione per il debitore principale era quello previsto dalle condizioni di pagamento indicate nelle fatture commerciali, mentre i contratti di fideiussione - al di là di prevedere il termine dilatorio, già sopra menzionato, per la proposizione dell'azione nei confronti del fideiussore,
Concordia sulla - espressamente prevedevano che: “La presente garanzia è valida ed Parte_1
operante fino ad integrale pagamento avvenuto;
non è subordinata alla preventiva escussione del debitore principale, ma l'escussione nei confronti dei garanti dovrà avvenire con le modalità sopra precisate”, con l'ulteriore precisazione che la garanzia “è fin d'ora ritenuta valida quale obbligazione indipendente ed autonoma rispetto a quella principale anche qualora non fosse valida l'obbligazione principale, in deroga all'art. 1939 c.c.; rimarrà operante in deroga all'art. 1957 c.c., anche dopo la
pagina 11 di 16 scadenza dell'obbligazione principale , con dispensa dall'onere di agire entro i termini previsti dal predetto art. 1957 c.c.”.
Pertanto, non era previsto alcun termine di scadenza delle fideiussioni, destinate ad essere operanti
“fino ad integrale pagamento avvenuto”, che necessitasse di essere prorogato, mentre il termine decadenziale fissato dall'art. 1957 c.c. è stato espressamente derogato.
Il motivo d'impugnazione, pur valutato in tutti i suoi distinti profili, risulta dunque destituito di fondamento.
Con il quinto motivo d'impugnazione gli appellanti sostengono che le clausole contrattuali, con cui è stato derogato il disposto dell'art. 1957 c.c., sarebbero nulle, in quanto le fideiussioni riprodurrebbero il contenuto delle clausole dichiarate illecite con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, poiché conformi allo schema ABI, attuativo di un'intesa anticoncorrenziale.
Tra tali clausole rientra quella che prevede una deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., norma questa che impone al creditore di proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale, a pena di decadenza dalla garanzia, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, e di coltivarle con diligenza.
Le società appellate contestano la fondatezza del motivo di gravame con argomentazioni, che esulano dal tema, che con esso viene in considerazione, sottolineando come la e il Parte_2 Parte_3
fossero perfettamente a conoscenza della situazione debitoria e delle condizioni patrimoniali in cui versava la società per la quale l'avv. prima di procedere con il concordato, Parte_4 Parte_2
aveva formulato proposte di definizione stragiudiziale, quindi aveva presentato la domanda di concordato e l'aveva gestito, mentre il era amministratore di fatto e dipendente di Parte_3 Pt_4
[...]
Invero il motivo d'appello invoca la nullità parziale delle fideiussioni, con specifico riferimento alla clausola derogatoria della previsione di cui all'art. 1957 c.c., richiamando al riguardo – in termini del tutto inappropriati – il provvedimento della Banca d'Italia.
A prescindere dal fatto che si tratta di un profilo di nullità della clausola mai dedotto in primo grado, è in ogni caso sufficiente osservare come nel caso di specie non si tratti di fideiussioni omnibus, unica tipologia di fideiussione cui si riferisce il provvedimento della Banca d'Italia citato, bensì di fideiussioni specifiche, rilasciate a garanzia di obbligazioni precisamente indicate nei contratti, ma soprattutto, ed in via dirimente, non si tratta di fideiussioni bancarie e, peraltro, non è dato comprendere in accordo con quali altri soggetti ed si sarebbero rese responsabili di Controparte_1 Controparte_3
intese restrittive della libera concorrenza.
pagina 12 di 16 I contratti di fideiussione oggetto del presente giudizio, come già rilevato dal Tribunale, non rappresentano dei contratti per adesione, o contratti le cui clausole siano state predisposte da uno dei contraenti per essere sottoposte ad un numero indeterminato di potenziali contraenti, in quanto il contenuto delle clausole, già in precedenza riportato, è il frutto della contrattazione tra le parti, essendo esse state convenute con riguardo alla specifica fattispecie negoziale, che intendevano regolare.
Le considerazioni svolte escludono quindi la fondatezza di qualsivoglia richiamo all'inosservanza del disposto dell'art. 1341 c.c., oltre ad avere in ogni caso la giurisprudenza della Suprema Corte ripetutamente affermato che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (v. Cass. 04/12/2017 n.
28943; in senso conforme 18/04/2007 n. 9245; Cass. 24/09/2013 n. 21867 e Cass. 13/01/2025 n. 835).
Così pure la Corte di Cassazione ha escluso che quella rinuncia integri una clausola vessatoria (v. Cass.
17/02/2025 n. 3989).
Il motivo di censura deve quindi essere respinto.
Gli appellanti con il sesto motivo di gravame denunciano quindi la violazione dell'art. 1956 c.c., osservando come quella norma, costituente applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sanzioni, con la liberazione del fideiussore, il comportamento del creditore, che “in un rapporto continuativo come quello scaturente da una fideiussione omnibus, gestisca il rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, esponendo il garante al rischio di non poter più utilmente rivalersi sul debitore principale, stante il peggioramento delle condizioni economico-finanziarie di quest'ultimo, già note al creditore garantito”
(v. pagg. 48 - 49 atto d'appello).
Aggiungono ancora gli appellanti come obbligo precipuo del garantito, nei confronti del garante,
“soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità del garantito, sia quello di comunicare l'avvenuto mutamento in peius della consistenza patrimoniale generica del debitore.” (v. pag. 49 atto d'appello).
Sostengono, da ultimo, gli appellanti che nel caso in esame l'obbligo di protezione è stato gravemente inadempiuto dalle società creditrici, essendo comprovato che queste ultime fossero senz'altro in grado di percepire il peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice, “nonostante
l'ulteriore concessione di linee di credito dopo il mutamento della compagine sociale, rispetto a quelle note o conoscibili ai fideiussori” (v. pag. 50 atto d'appello).
pagina 13 di 16 Le proposizioni sopra riportate, su cui si fonda il motivo d'impugnazione - e di alcune delle quali non è neppure chiaro il riferimento alla fattispecie oggetto di causa - sono di per sé idonee a dimostrare l'inammissibilità del motivo di gravame, atteso che esse sono del tutto prive di concreto riferimento alle fattispecie contrattuali oggetto di causa, le quali come già in precedenza esposto sono delle fideiussioni specifiche, rilasciate con riferimento a crediti nascenti da contratti di fornitura, precedenti all'assunzione della garanzia.
Quindi il richiamo a pronunce giurisprudenziali, concernenti fideiussioni prestate per obbligazioni future, ovvero garanzie prestate in relazione a rapporti continuativi di concessione di credito, è del tutto fuori luogo e privo di rilevanza nel presente giudizio.
Tutto ciò a prescindere dalle clausole contrattuali, che gli appellati neppure si curano di prendere in considerazione, che contengono l'espressa rinuncia “all'informativa sulla sua situazione debitoria e sulla gestione dell'operazione”, con rinuncia altresì “alla speciale autorizzazione di cui all'art. 1956
c.c.”
Infine, con il settimo ed ultimo motivo d'appello viene censurata la liquidazione dei compensi operata dalla sentenza primo grado.
Sostengono anzitutto gli appellanti che il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le spese in conformità alla nota spesa depositata, poiché la liquidazione doveva avvenire in conformità ai criteri indicati dal
DM 55/2014; inoltre, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
20%, sicché non poteva essere liquidato l'aumento del 30% per la fase decisionale, mentre, non essendo stata espletata la fase istruttoria, non potevano essere liquidati compensi in relazione a quella fase.
Il motivo è infondato.
Il primo assunto è del tutto inconferente, poiché la motivazione del Tribunale, nella liquidazione dei compensi, non afferma affatto di recepire la nota spese depositata, ma indica quali parametri di riferimento per la quantificazione i caratteri della controversia e delle questioni trattate e dichiaratamente si discosta, almeno in parte, da essa.
Infatti, i compensi liquidati in sentenza, pari a € 18.103,00, non coincidono affatto con quelli riportati nella nota spesa depositata, pari a € 27.462,31.
Per il resto la liquidazione ha considerato separatamente le due fasi (quella di studio ed introduttiva), antecedenti alla riunione delle cause, quindi per la fase istruttoria, a cui attengono le attività di disamina dei provvedimenti assunti dal Giudice all'esito della prima udienza, nonché il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., non è stata riconosciuta alcuna maggiorazione per l'assistenza prestata a più
pagina 14 di 16 parti, mentre la maggiorazione del 30% è stata riconosciuta per la sola fase decisionale, in base dunque alla percentuale di maggiorazione modificata dal D.M. 147/2022, 30% e non più 20%, cui occorre fare riferimento in quanto vigente al momento della liquidazione.
Anche il capo di sentenza, relativo alla liquidazione dei compensi, merita pertanto di essere confermato.
4. Le spese del presente giudizio e la condanna per responsabilità aggravata
In considerazione della loro soccombenza le parti appellanti debbono essere condannate, in solido tra loro a rifondere ad e ad anche le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 Controparte_3
che si liquidano per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00) e tenuto conto del numero delle questioni trattate, facendo applicazione dei compensi medi previsti dal D.M. 147/2022, dovendosi tuttavia considerare come nel caso di specie i difensori non solo abbiano assistito più parti, ma le abbiano anche assistite nei confronti di più parti (i tre garanti, di cui due, e hanno svolte difese diverse ed Parte_2 Parte_3
ulteriori rispetto a quelle di . Parte_1
I compensi, così determinati in € 9.991,00, debbono, ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, che ne consente la riduzione “in misura non superiore al 30 per cento”, essere ridotti del 20%, poiché la prestazione resa in favore delle due società appellate non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, quindi l'importo così ridotto, pari a € 7.992,80, deve essere aumentato per l'assistenza contro più parti, con un incremento del 20% per ciascuna parte oltre alla prima, così pervenendo ad un aumento complessivo del 40%, che conduce alla liquidazione, a titolo di compensi, in favore delle società appellate, dell'importo di € 11.190,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Le società appellate hanno altresì chiesto la condanna delle parti appellanti per responsabilità aggravata, per essere l'appello, oltre che infondato, giuridicamente inconsistente e per avere colpevolmente insistito su tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo Giudice, sicché ritengono sussistenti le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c.
In assenza di indicazioni, in ordine ai danni derivati alle parti appellate dall'avere dovuto difendersi nel presente giudizio, promosso con mala fede o colpa grave, si ritiene di applicare la previsione di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c., in considerazione dei profili di palese inammissibilità di alcuni dei motivi di gravame e di manifesta infondatezza delle doglianze, che sono state esaminate nel merito.
L'importo oggetto di condanna viene equitativamente determinato in misura pari al 50% delle spese liquidate, e quindi € 5.595,00.
pagina 15 di 16 In considerazione della condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ricorrono altresì i presupposti, di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, applicabile ratione temporis al presente giudizio, per la condanna degli appellanti soccombenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura di € 3.000,00.
Stante l'esito dell'appello, sussiste infine l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, a carico degli appellanti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sulla Parte_1 Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 4123/2023 pronunciata dal Tribunale di
[...] Parte_3
Torino in data 25/10/2023, dichiarati inammissibili il secondo, il terzo ed il sesto motivo d'impugnazione, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, a rifondere ad ed le spese del presente giudizio, che si liquidano Controparte_1 Controparte_3 in € 11.190,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta,
e successive occorrende;
visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore di ed Parte_3 Controparte_1 Controparte_3 della somma di € 5.595,00; visto l'art. 96, co. 4, c.p.c., condanna sulla e Parte_1 Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore della cassa delle ammende della pena pecuniaria di € Parte_3
3.000,00; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 06/05/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1391/2023 R.G. promossa da:
(P.I./C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Montemiletto, Parte_2 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. , e
[...] C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. in forza di procura C.F._2 Parte_2 allegata all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Avellino, via Fra Scipione Bellabona n. 11
APPELLANTE
Contro
P.I. ), con sede in Torino, in persona del Presidente del C.d.A., arch. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Rocca, in forza di procura generale alle liti Controparte_2
notaio di Torino, rep. n. 20980, racc. 8026, ed P.I. ), con Per_1 Controparte_3 P.IVA_3
sede in Torino, in persona del Presidente del C.d.A., , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo CP_4
Rocca e dall'avv. Franca Collura, in forza di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, entrambe elettivamente domiciliate in Torino, C.so Dante n. 19, presso i difensori
APPELLATE
pagina 1 di 16 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4123/2023 del Tribunale di Torino pubblicata in data
25/10/2023
- Opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti:
“In via principale e nel merito a accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza N.4123/2023 del Tribunale di Torino, dichiarare:
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Avellino, almeno per i garanti persone fisiche, dichiarando la nullità dei predetti decreti ingiuntivi e della sentenza impugnata.
In via gradata, nel merito, accogliere le opposizioni ai decreti ingiuntivi con la revoca dei decreti ingiuntivi nr 8018 /2020 e 8160/2020, revocando la condanna nei confronti degli appellanti col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via del tutto subordinata, rideterminare le competenze liquidate dal Tribunale in favore delle società appellate in rigorosa applicazione dei criteri tabellari di cui al DM.55/2014. Vinte le spese di lite.
In via istruttoria, si chiede che la Corte d'Appello, valutatane e ritenutane la necessità, - senza alcuna inversione dell'onere della prova - si compiaccia di ammettere le prove articolate dagli appellanti nelle memorie di cui all'art 183 VI comma cpc.”
Per le parti appellate:
“Voglia la Corte Ecc.ma, previe le declaratorie del caso;
accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello per i motivi rilevati in comparsa di risposta e, in particolare, per la violazione dell'art. 342 c.p.c.; respinta ogni contraria deduzione, eccezione e rilievo nei confronti della sentenza appellata;
respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi esposti al capo VI della comparsa di risposta;
ammesse, occorrendo, le prove indicate al paragrafo IV della comparsa di risposta nel presente grado,
a pag. 15; rinnovata l'opposizione alle prove avversarie;
a) respingere l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza appellata n.
4123/23 del Tribunale di Torino;
pagina 2 di 16 b) accertare la responsabilità aggravata degli appellanti ex art. 96 cod. proc. civ., con condanna al risarcimento dei danni nella somma che verrà meglio vista;
c) liquidare spese e competenze del grado di appello a favore delle società appellate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le odierne parti appellanti proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Torino avverso due distinti decreti ingiuntivi (nn. 8018/2020 e 8160/2020), con i quali era stato loro ingiunto il pagamento dell'importo di € 74.980,49, oltre interessi e spese della procedura, in favore della e Controparte_1 dell'importo di € 47.323,38, oltre interessi e spese della procedura, in favore della in Controparte_5
forza dei contratti di fideiussione, con i quali avevano prestato garanzia per la poi fallita. Parte_4
Si costituivano in giudizio nelle rispettive cause e contestando in fatto Controparte_1 Controparte_5
e diritto la fondatezza delle opposizioni avversarie.
I due giudizi di opposizione, fondati su identiche eccezioni e contestazioni dei garanti, venivano riuniti e, senza svolgimento di attività di alcuna attività istruttoria, erano decisi con sentenza pronunciata in data 25/10/2023, con la quale il Tribunale respingeva le opposizioni e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della e della Controparte_1 Controparte_3
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto osservato come la questione preliminare d'incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti fosse stata decisa con ordinanza di rigetto del
22/12/2021, pertanto, non essendo stato proposto nei termini il regolamento di competenza, ex art. 42
c.p.c., non poteva più formare oggetto di un rinnovato esame. Quindi ha respinto l'eccezione di nullità dei decreti opposti per mancata notificazione della procura alle liti, rilevando come il secondo comma dell'art. 643 c.p.c. preveda che la notifica debba riguardare soltanto il ricorso e il decreto.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione dei crediti garantiti, relativi alla fornitura di materiale da parte della e della alla in considerazione Controparte_1 Controparte_3 Parte_4
della documentazione prodotta, relativa agli ordini, ai documenti di trasporto della merce consegnata e agli assegni dati in pagamento, e che non aveva formato oggetto di specifica contestazione.
Parimenti era ritenuta infondata la contestazione del vincolo di solidarietà tra fideiussori, in forza della clausola secondo cui l'azione di recupero, per il caso di mancato pagamento da parte di Parte_4
avrebbe dovuto avvenire prima attraverso l'escussione dell'immobile di sulla Parte_1 Parte_1
e, solo nel caso in cui quella fosse stata insufficiente, nei confronti degli altri due garanti, osservando il
Tribunale come quella previsione fosse destinata ad operare solo in fase esecutiva e non nella fase di cognizione, preordinata alla formazione di un titolo esecutivo nei confronti di tutti i garanti.
Con riferimento poi alle specifiche contestazioni rivolte alla validità dei contratti di fideiussione, la sentenza impugnata ha anzitutto evidenziato l'infondatezza del rilievo della mancata indicazione pagina 3 di 16 dell'importo massimo garantito, essendo quella fissata, in entrambi i contratti, nell'importo di €
110.000,00; mentre riguardo alla denunciata violazione dell'art. 1956 c.c., è stato rilevato come, in base ai contratti, i garanti avessero rinunciato all'informativa sulla posizione debitoria della e Parte_4
alla speciale autorizzazione prevista dalla norma;
infine è stata esclusa l'inoperatività delle fideiussioni per la scadenza del termine fissato, atteso che le fideiussioni erano state espressamente prorogate, e così pure è stata esclusa la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., per avere le parti espressamente derogato alla previsione codicistica, prevedendo che la fideiussione sarebbe rimasta operante anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale e “con dispensa dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c.”
2. Avverso la predetta sentenza, non notificata, hanno proposto appello Parte_1
e con un unico atto di citazione notificato in data Parte_2 Parte_3
13/11/2023, con il quale hanno chiesto, sulla base di svariati motivi d'impugnazione, che, in riforma della sentenza impugnata, sia, in via principale, dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Torino, quanto meno per i garanti persone fisiche, e, in via gradata, che siano accolte le opposizioni e revocati i decreti ingiuntivi, con il favore delle spese di entrambi i gradi.
Si sono costituite in giudizio le società appellate e con un'unica Controparte_1 Controparte_3
comparsa di costituzione, contestando la fondatezza dei motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità aggravata degli appellanti e loro condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza di trattazione, veniva fissata udienza per la remissione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
3. I motivi d'appello
Con il primo motivo d'impugnazione le parti appellanti ripropongono l'eccezione d'incompetenza per territorio formulata in primo grado, asserendo che la sentenza sia affetta da un'omessa pronuncia, atteso che la decisione con ordinanza sulla competenza presuppone il previo invito alla precisazione delle conclusioni, sicché, qualora la decisione positiva sulla competenza sia emessa senza tale formalità, e nel contempo venga disposta la prosecuzione del giudizio, non si configura - difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale - una decisione direttamente impugnabile con regolamento di competenza.
Nel caso di specie, nello sciogliere con ordinanza la riserva assunta, il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione d'incompetenza, nonché l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. Siccome l'eccezione d'incompetenza era stata riproposta con le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e con gli scritti conclusionali, quella avrebbe dovuto essere motivatamente decisa con la pagina 4 di 16 sentenza.
Nel merito, gli appellanti insistono nell'invocare la competenza inderogabile del foro consumatore per e , sottolineando come questi non abbiano alcun Parte_2 Parte_3
collegamento funzionale con la società debitrice principale, sicché avrebbe dovuto essere Parte_4
dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Avellino, atteso che la clausola che prevedeva la competenza convenzionale di un determinato foro in via esclusiva, per ogni eventuale controversia che fosse insorta nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, non era stata specificatamente approvata per iscritto.
Nel disaminare il motivo di gravame giova precisare come con la menzionata ordinanza, resa in data
22/12/2021, all'esito della prima udienza successiva alla riunione dei due giudizi d'opposizione, il
Tribunale abbia esaminato l'eccezione d'incompetenza proposta, sia con riferimento all'eccepita inosservanza dell'art. 1341 c.c., osservando come le due fideiussioni non fossero qualificabili come contratti per adesione, essendo i loro testi stati predisposti con riferimento a specifiche vicende contrattuali;
sia con riferimento all'asserita qualità di consumatori dei garanti, ritenendo che non operassero le disposizioni del codice del consumo, visto il collegamento esistente tra la e la Parte_2
società sulla di cui era socia e amministratrice, e così pure il era Parte_1 Parte_1 Parte_3
amministratore della Steel Sud s.r.l. e della Finmar s.r.l., che il 18/07/2016 aveva venduto alla sulla l'immobile menzionato nella fideiussione del 21/06/2017. Parte_1 Parte_1
Il dispositivo dell'ordinanza pronunciava quindi il rigetto de “l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Torino proposta dalla Concordia sulla da Parte_1 Controparte_6
e da .
[...] Parte_3
Quell'eccezione – secondo quanto sopra premesso, nel riportare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata – non è più stata esaminata dalla sentenza, avendo ritenuto il Tribunale che sulla competenza avesse già deciso l'ordinanza e che quel provvedimento non potesse più essere contestato in quel giudizio, poiché avrebbe dovuto essere impugnato con regolamento di competenza.
Orbene, ha precisato la giurisprudenza della Suprema Corte come, anche dopo la novella n. 69/2009, che ha modificato la forma del provvedimento decisorio sulla competenza, non più sentenza, ma ordinanza, “...il sistema normativo...CE (in forza della previsione dell'art. 42 c.p.c. e di quelle degli artt. 187 e 189 c.p.c. e relativi richiami), che, pur con riguardo ai giudizi davanti al giudice monocratico, si ha provvedimento decisorio…su questione di competenza …, solo in esito a formale remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, fissazione dell'udienza per l'eventualmente richiesta discussione orale.” (v. Cass. SS.UU. n.
pagina 5 di 16 20449/2014).
Pertanto sono suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza, in primo luogo, in quanto atti decisori per espressa previsione di legge, i provvedimenti con i quali il giudice risolva la proposta questione di competenza, in senso affermativo o declinatorio, nel rispetto delle scansioni procedimentali normativamente previste;
parimenti risultano suscettibili d'impugnazione con il medesimo mezzo anche i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali il giudice declini la propria competenza, poiché definitivamente spogliandosi della questione, pone in essere un atto che, in termini univoci, si rivela sostanzialmente decisorio.
Deve, per contro, ritenersi non applicabile il regime di impugnabilità con regolamento di competenza per le ordinanze, con le quali il giudice, senza previa remissione della causa in decisione, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé, dopo avere affermativamente delibato il tema della competenza, ciò tuttavia con un'unica eccezione "…nell'ipotesi che sia il giudice medesimo a qualificare come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sé) la declaratoria di competenza", e ciò "solo se lo faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, come nel caso che conclami il convincimento (pur in sé erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni (anche di merito) e senza assumere in decisione (potenzialmente) l'intera controversia.” (v. Cass. SS.UU. n. 20449/2014).
In senso conforme si sono espresse pronunce successive, ravvisando il ricorrere di tale situazione allorché il giudice nell'esaminare la corrispondente eccezione di parte - senza rimettere la causa in decisione - disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, manifestando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, poiché, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell'art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c. (v. Cass. 22/10/2015 n.21561; in senso conforme Cass. 12/10/2016 n. n. 20608).
Ciò è quanto nel caso di specie si è verificato, poiché il tenore sia della parte motiva dell'ordinanza in data 22/12/2021, che in modo esaustivo ed approfondito ha esaminato i diversi profili, in relazione ai quali l'eccezione d'incompetenza per territorio era stata proposta, che l'espressa pronuncia contenuta nel dispositivo, depongono per il carattere di definitività della decisione in punto competenza. Non si è trattato dunque di una delibazione in punto competenza, espressa nell'ambito e ai soli fini dei provvedimenti ordinatori da impartire per la prosecuzione del giudizio, senza carattere di definitività e dunque suscettibile di essere riesaminata all'atto della remissione della causa in decisione sulle conclusioni di merito.
pagina 6 di 16 Ne consegue che il motivo d'appello è infondato, atteso che non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia da parte della sentenza impugnata, trattandosi di questione che era già stata decisa con altro provvedimento di carattere decisorio, che avrebbe dovuto, ove ritenuto, essere impugnato con le forme del regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c.
Giova inoltre precisare come, al di là di quanto argomentato sul punto con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, all'atto della precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale, avvenuta con le note scritte depositate in data 24/05/2023 (“in via principale, accertata e dichiarata l'inesistenza del credito vantato dalle società opposte nonché la violazione del disposto di cui agli artt. 633 e 634 cpc, per l'effetto, annullare, revocare, dichiarare nullo ovvero privo di qualsivoglia giuridica efficacia
i provvedimenti monitori opposti;
in via principale dichiarare l'estinzione della fideiussione per le motivazione di cui sopra e la liberazione dei garanti., l'eccezione d'incompetenza per territorio non fosse più richiamata. In via secondaria, nella malaugurata ipotesi di non accoglimento delle su indicate conclusione dichiarare la preventiva escussione solo ed esclusiva dell'immobile da parte della società sulla così' come indicato specificatamente, la cui società è sempre Parte_1 Parte_1 stata disponibile”), l'eccezione d'incompetenza per territorio non sia comunque più stata richiamata.
Il motivo d'appello deve pertanto essere respinto.
Con il secondo motivo di gravame viene eccepita la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe pronunciato sull'eccezione di nullità dei decreti ingiuntivi opposti, per mancata notificazione, unitamente ad essi, della procura alle liti, benché tale eccezione, formulata con gli atti introduttivi, non fosse più stata reiterata all'atto della precisazione delle conclusioni e dovesse quindi considerarsi abbandonata.
Il motivo è inammissibile, poiché, anche ad ammettere che nelle conclusioni precisate, e sopra testualmente riportate, non fosse più ricompresa nella domanda di nullità dei decreti opposti anche quell'eccezione, in ogni caso, essendo stata l'eccezione rigettata, il Tribunale non sarebbe pervenuto ad una diversa decisione, qualora non avesse esaminato l'eccezione.
Difetta dunque l'interesse ad impugnare delle parti appellanti, poiché esse non mirano ad ottenere, attraverso la denuncia della violazione di legge, una modifica a loro favorevole del provvedimento impugnato.
Il terzo motivo d'appello affronta il tema della prova del credito garantito, e cioè del debito della nei confronti della e della sostenendo che i decreti ingiuntivi Parte_4 CP_1 Controparte_3 sarebbero “nulli”, dato che la fattura non varrebbe a provare il credito, se contestata dal debitore, richiamando al riguardo la pronuncia della Cass., Sez. II, 12/06/2016, n. 299, secondo cui: “la fattura
pagina 7 di 16 commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi i elativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”.
Le parti appellate eccepiscono l'inammissibilità del motivo d'appello, precisando che in corso di causa era stata data prova dei crediti, tanto che gli stessi erano già stati ammessi nella procedura concorsuale.
In ogni caso, il fatto che le forniture fossero state eseguite ed i crediti fossero rimasti insoluti non era mai stato contestato e dunque doveva ritenersi provato ex art. 115 c.p.c.
Osserva la Corte come anche tale motivo d'impugnazione risulti inammissibile, poiché, al di là di essere espresso attraverso una sequela di citazioni giurisprudenziali, delle quali non viene in alcun modo esposta la pertinenza rispetto al caso di specie, non si confronta con la motivazione espressa sul punto dalla sentenza impugnata.
Il motivo, per come enunciato, pare ritenere che il Tribunale abbia reputato sussistenti e provati i crediti sulla base delle sole fatture commerciali, mentre la sentenza ha chiaramente indicato come i rapporti contrattuali tra da un lato, ed e dall'altro, risultassero Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
dimostrati dalla produzione degli ordini del materiale acquistato dalla allegati alle fatture Parte_4
prodotte, e dalle corrispondenti conferme d'ordine inviate dalle società fornitrici;
così pure l'esecuzione di quegli ordini era dimostrato dai documenti di trasporto comprovanti la consegna delle merci alla merci rispetto alle quali mai alcuna contestazione risulta essere stata formulata. Parte_4
La sentenza impugnata ha inoltre richiamato, quali ulteriori elementi di prova dei crediti della CP_1
e della gli assegni emessi in pagamento di quelle forniture, poi rimasti insoluti,
[...] Controparte_3
e l'ammissione dei crediti al passivo del fallimento della Parte_4
È dunque del tutto generica e disancorata da specifici riferimenti alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, l'affermazione conclusiva, secondo cui non si evincerebbe “nessun rapporto con le parti appellanti” (v. pag. 40 atto di citazione in appello), rectius con la debitrice principale.
Così pure l'invito ad un rinnovato esame, da parte di questa Corte, del compendio probatorio non è fondato su alcuna specifica censura della valutazione del compendio documentale operata dal Tribunale ed il richiamo, nelle conclusioni dell'atto d'appello, alle prove articolate con le memorie istruttorie, ove
“ritenutane la necessità”, risulta inammissibile, poiché la richiesta di ammissione di prove, rigettate dal
Giudice di primo grado, come nel caso di specie avvenuto con le ordinanze del Tribunale in data
10/05/2022 e in data 03/06/2022, deve essere sorretta da uno specifico motivo d'impugnazione, che pagina 8 di 16 contesti la valutazione operata dal primo Giudice ed indichi altresì la rilevanza delle prove dedotte a condurre ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella posta a fondamento della decisione.
Con un quarto articolato motivo di gravame viene dalle parti appellanti denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1944, 1948 e 1957 c.c.
Ribadiscono gli appellanti come le fideiussioni contemplassero in maniera chiara e precisa il beneficio dell'escussione, la gradualità delle modalità e delle tempistiche dell'escussione, sicché i creditori avrebbero dovuto prima richiedere la cessione dell'immobile da parte di sulla Parte_1 Parte_1
e non richiedere un titolo giudiziale di condanna nei confronti di tutti i garanti.
Aggiungono come tra i debitori può esistere “una sorta di gerarchia”, nel senso che la richiesta di pagamento non può essere avanzata nei confronti di un coobbligato, prima che la richiesta sia stata rivolta ad un altro di essi, per cui nel caso di specie, essendo sulla pronta Parte_1 Parte_1 all'adempimento, e non sarebbero “obbligati verso il Parte_2 Parte_3 creditore”.
Negano quindi gli appellanti l'esistenza della solidarietà tra i garanti, sicché i creditori non potrebbero munirsi di un titolo esecutivo per agire in solido, “in aperto contrasto proprio con la norma che prevede la non solidarietà laddove vi è il beneficio della preventiva escussione” (v. pag. 44 atto d'appello).
Le parti appellate eccepiscono l'inammissibilità anche di tale motivo di doglianza, per la sua scarsa comprensibilità, ribadendo in ogni caso quanto già esposto in primo grado riguardo al fatto che fosse prevista la costituzione di sulla quale fideiussore per il pagamento delle somme, che Parte_1 Pt_1 fossero risultate dovute da “fino all'ammontare massimo di € 110 mila” per Parte_4 Controparte_1
e di “di € 140 mila”per era quindi specificato che la fideiussione era da ritenersi Controparte_3
valida quale obbligazione indipendente e autonoma rispetto a quella principale e che essa sarebbe rimasta operante in deroga all'art. 1957 c.c., anche dopo la scadenza della obbligazione principale, con dispensa dall'onere di agire entro i termini previsti dal predetto art. 1957 c.c., sino all'integrale pagamento e senza necessità di preventiva escussione del debitore principale. e Parte_2
avevano, a loro volta, sottoscritto il contratto quali obbligati in solido, per cui si Parte_3
trattava di una garanzia autonoma, volta a rafforzare la tutela patrimoniale del garantito.
La solidarietà tra il fideiussore, Concordia sulla ed i garanti, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
era del resto espressamente prevista a pag. 4 del contratto.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 1944 c.c., ritengono gli appellati che la motivazione del
Tribunale sia sufficiente a dimostrare l'infondatezza le tesi riproposte in questa sede, atteso che il beneficio di preventiva escussione si applica solo in fase esecutiva e non nella fase di cognizione.
pagina 9 di 16 Peraltro, la perizia stragiudiziale eseguita sull'unico immobile di proprietà della sulla Parte_1
indica un valore di € 50.000,00, assolutamente insufficiente a soddisfare il credito delle Parte_1
due società appellate.
Il motivo d'appello ricomprende in sé differenti profili di censura, non necessariamente tra loro coerenti.
Viene anzitutto affermata la violazione dell'art. 1944 c.c., disposizione che CE al primo comma la solidarietà tra il fideiussore ed il debitore principale, mentre al secondo comma prevede che possa essere convenuto il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, stabilendo che in tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio, debba indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
L'art. 1948 c.c. - che viene richiamato dagli appellanti, senza neppure precisare come, in relazione al tenore dei contratti oggetto di causa, quel disposto verrebbe in rilievo - stabilisce invece che il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Nel caso di specie le due fideiussioni prestate in favore di ed di Controparte_1 Controparte_3
contenuto assolutamente identico, prevedevano che si costituiva Parte_1 Parte_1
fideiussore, fino all'importo indicato nel contratto, fissando un termine dilatorio, per la proposizione dell'azione verso il fideiussore, nei confronti del quale l'azione avrebbe potuto essere esercitata “solo dopo 120 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto dalla società , e stabilendo altresì Parte_4 che “l'azione di recupero dell'eventuale mancato pagamento da parte di dovrà procedere Parte_4 prima con l'escussione nei confronti della società proprietaria del Parte_1 bene immobile, e solo qualora l'escussione non sia sufficiente e/o in grado di soddisfare la debitoria di
si procederà all'escussione nei confronti dei garanti.” Parte_4
Il chiaro tenore letterale delle clausole sopra riportate sta ad indicare - e non potrebbe essere diversamente - come la “gerarchia o graduazione di adempimento”, invocata dalle parti appellanti, riguardi la fase esecutiva (l'azione di recupero, l'escussione) e non certo l'accertamento del diritto da parte del creditore nei confronti di tutti i garanti, al fine di precostituirsi un titolo, che gli consenta di agire, osservando l'ordine di preventiva escussione, nei confronti dei coobbligati.
Il motivo d'appello volutamente sovrappone e confonde due piani distinti, secondo quanto correttamente già rilevato dalla sentenza impugnata, giungendo financo a sostenere che il beneficio della preventiva escussione, varrebbe ad escludere la solidarietà tra i condebitori, tesi questa manifestamente infondata.
pagina 10 di 16 La solidarietà dal lato passivo attiene infatti alla natura dell'obbligazione, mentre il beneficio della preventiva escussione, attiene ad una condizione dell'azione esecutiva.
I contratti di fideiussione sono stati sottoscritti da e “in Parte_2 Parte_3
qualità di obbligati in solido nei Vostri confronti (e cioè di ed di Controparte_1 Controparte_3
Concordia sulla nei medesimi termini della fideiussione predetta, pur se limitatamente Parte_1 agli impegni alla somma oggetto della fideiussione (e non degli immobili)”, i quali si sono così coobbligati con la società alle medesime condizioni. Parte_1 Parte_1
Non rileva pertanto in questa sede accertare se l'immobile di proprietà di Parte_1
- impropriamente indicato come concesso in garanzia, dal momento che su di esso non è stato
[...]
costituito alcun diritto di garanzia, bensì la società proprietaria si è semplicemente impegnata a non disporne, ad alcun titolo, per il periodo di efficacia della fideiussione – sia o meno idoneo a garantire una fruttuosa esecuzione, circostanza questa contestata dalle società appellate, poiché si tratta di tema il cui accertamento è estraneo al presente giudizio, che concerne l'accertamento dell'obbligo dei garanti, in solido tra loro, di corrispondere, in luogo del debitore principale, inadempiente, quanto Parte_4
dovuto per le forniture di cui agli ordini espressamente indicati nei due contratti di fideiussione.
Per quanto concerne infine la dedotta violazione dell'art. 1957 c.c., sostengono gli appellanti che la proroga della fideiussione non era illimitata, ma era stata prevista fino al 30/06/2019; il creditore avrebbe dovuto proporre le sue istanze contro il debitore principale e coltivarle con la dovuta diligenza entro il termine di sei mesi, mentre alcun valido atto sarebbe stato compiuto, se non con la presentazione della domanda di insinuazione al passivo, avvenuta oltre il termine di decadenza.
Il motivo d'impugnazione risulta per questa parte non solo di difficile comprensione, ma del tutto avulso dal regolamento contrattuale, come pure scarsamente perspicua risulta sul punto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Il termine di scadenza dell'obbligazione per il debitore principale era quello previsto dalle condizioni di pagamento indicate nelle fatture commerciali, mentre i contratti di fideiussione - al di là di prevedere il termine dilatorio, già sopra menzionato, per la proposizione dell'azione nei confronti del fideiussore,
Concordia sulla - espressamente prevedevano che: “La presente garanzia è valida ed Parte_1
operante fino ad integrale pagamento avvenuto;
non è subordinata alla preventiva escussione del debitore principale, ma l'escussione nei confronti dei garanti dovrà avvenire con le modalità sopra precisate”, con l'ulteriore precisazione che la garanzia “è fin d'ora ritenuta valida quale obbligazione indipendente ed autonoma rispetto a quella principale anche qualora non fosse valida l'obbligazione principale, in deroga all'art. 1939 c.c.; rimarrà operante in deroga all'art. 1957 c.c., anche dopo la
pagina 11 di 16 scadenza dell'obbligazione principale , con dispensa dall'onere di agire entro i termini previsti dal predetto art. 1957 c.c.”.
Pertanto, non era previsto alcun termine di scadenza delle fideiussioni, destinate ad essere operanti
“fino ad integrale pagamento avvenuto”, che necessitasse di essere prorogato, mentre il termine decadenziale fissato dall'art. 1957 c.c. è stato espressamente derogato.
Il motivo d'impugnazione, pur valutato in tutti i suoi distinti profili, risulta dunque destituito di fondamento.
Con il quinto motivo d'impugnazione gli appellanti sostengono che le clausole contrattuali, con cui è stato derogato il disposto dell'art. 1957 c.c., sarebbero nulle, in quanto le fideiussioni riprodurrebbero il contenuto delle clausole dichiarate illecite con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, poiché conformi allo schema ABI, attuativo di un'intesa anticoncorrenziale.
Tra tali clausole rientra quella che prevede una deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., norma questa che impone al creditore di proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale, a pena di decadenza dalla garanzia, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, e di coltivarle con diligenza.
Le società appellate contestano la fondatezza del motivo di gravame con argomentazioni, che esulano dal tema, che con esso viene in considerazione, sottolineando come la e il Parte_2 Parte_3
fossero perfettamente a conoscenza della situazione debitoria e delle condizioni patrimoniali in cui versava la società per la quale l'avv. prima di procedere con il concordato, Parte_4 Parte_2
aveva formulato proposte di definizione stragiudiziale, quindi aveva presentato la domanda di concordato e l'aveva gestito, mentre il era amministratore di fatto e dipendente di Parte_3 Pt_4
[...]
Invero il motivo d'appello invoca la nullità parziale delle fideiussioni, con specifico riferimento alla clausola derogatoria della previsione di cui all'art. 1957 c.c., richiamando al riguardo – in termini del tutto inappropriati – il provvedimento della Banca d'Italia.
A prescindere dal fatto che si tratta di un profilo di nullità della clausola mai dedotto in primo grado, è in ogni caso sufficiente osservare come nel caso di specie non si tratti di fideiussioni omnibus, unica tipologia di fideiussione cui si riferisce il provvedimento della Banca d'Italia citato, bensì di fideiussioni specifiche, rilasciate a garanzia di obbligazioni precisamente indicate nei contratti, ma soprattutto, ed in via dirimente, non si tratta di fideiussioni bancarie e, peraltro, non è dato comprendere in accordo con quali altri soggetti ed si sarebbero rese responsabili di Controparte_1 Controparte_3
intese restrittive della libera concorrenza.
pagina 12 di 16 I contratti di fideiussione oggetto del presente giudizio, come già rilevato dal Tribunale, non rappresentano dei contratti per adesione, o contratti le cui clausole siano state predisposte da uno dei contraenti per essere sottoposte ad un numero indeterminato di potenziali contraenti, in quanto il contenuto delle clausole, già in precedenza riportato, è il frutto della contrattazione tra le parti, essendo esse state convenute con riguardo alla specifica fattispecie negoziale, che intendevano regolare.
Le considerazioni svolte escludono quindi la fondatezza di qualsivoglia richiamo all'inosservanza del disposto dell'art. 1341 c.c., oltre ad avere in ogni caso la giurisprudenza della Suprema Corte ripetutamente affermato che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (v. Cass. 04/12/2017 n.
28943; in senso conforme 18/04/2007 n. 9245; Cass. 24/09/2013 n. 21867 e Cass. 13/01/2025 n. 835).
Così pure la Corte di Cassazione ha escluso che quella rinuncia integri una clausola vessatoria (v. Cass.
17/02/2025 n. 3989).
Il motivo di censura deve quindi essere respinto.
Gli appellanti con il sesto motivo di gravame denunciano quindi la violazione dell'art. 1956 c.c., osservando come quella norma, costituente applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sanzioni, con la liberazione del fideiussore, il comportamento del creditore, che “in un rapporto continuativo come quello scaturente da una fideiussione omnibus, gestisca il rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, esponendo il garante al rischio di non poter più utilmente rivalersi sul debitore principale, stante il peggioramento delle condizioni economico-finanziarie di quest'ultimo, già note al creditore garantito”
(v. pagg. 48 - 49 atto d'appello).
Aggiungono ancora gli appellanti come obbligo precipuo del garantito, nei confronti del garante,
“soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità del garantito, sia quello di comunicare l'avvenuto mutamento in peius della consistenza patrimoniale generica del debitore.” (v. pag. 49 atto d'appello).
Sostengono, da ultimo, gli appellanti che nel caso in esame l'obbligo di protezione è stato gravemente inadempiuto dalle società creditrici, essendo comprovato che queste ultime fossero senz'altro in grado di percepire il peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice, “nonostante
l'ulteriore concessione di linee di credito dopo il mutamento della compagine sociale, rispetto a quelle note o conoscibili ai fideiussori” (v. pag. 50 atto d'appello).
pagina 13 di 16 Le proposizioni sopra riportate, su cui si fonda il motivo d'impugnazione - e di alcune delle quali non è neppure chiaro il riferimento alla fattispecie oggetto di causa - sono di per sé idonee a dimostrare l'inammissibilità del motivo di gravame, atteso che esse sono del tutto prive di concreto riferimento alle fattispecie contrattuali oggetto di causa, le quali come già in precedenza esposto sono delle fideiussioni specifiche, rilasciate con riferimento a crediti nascenti da contratti di fornitura, precedenti all'assunzione della garanzia.
Quindi il richiamo a pronunce giurisprudenziali, concernenti fideiussioni prestate per obbligazioni future, ovvero garanzie prestate in relazione a rapporti continuativi di concessione di credito, è del tutto fuori luogo e privo di rilevanza nel presente giudizio.
Tutto ciò a prescindere dalle clausole contrattuali, che gli appellati neppure si curano di prendere in considerazione, che contengono l'espressa rinuncia “all'informativa sulla sua situazione debitoria e sulla gestione dell'operazione”, con rinuncia altresì “alla speciale autorizzazione di cui all'art. 1956
c.c.”
Infine, con il settimo ed ultimo motivo d'appello viene censurata la liquidazione dei compensi operata dalla sentenza primo grado.
Sostengono anzitutto gli appellanti che il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le spese in conformità alla nota spesa depositata, poiché la liquidazione doveva avvenire in conformità ai criteri indicati dal
DM 55/2014; inoltre, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
20%, sicché non poteva essere liquidato l'aumento del 30% per la fase decisionale, mentre, non essendo stata espletata la fase istruttoria, non potevano essere liquidati compensi in relazione a quella fase.
Il motivo è infondato.
Il primo assunto è del tutto inconferente, poiché la motivazione del Tribunale, nella liquidazione dei compensi, non afferma affatto di recepire la nota spese depositata, ma indica quali parametri di riferimento per la quantificazione i caratteri della controversia e delle questioni trattate e dichiaratamente si discosta, almeno in parte, da essa.
Infatti, i compensi liquidati in sentenza, pari a € 18.103,00, non coincidono affatto con quelli riportati nella nota spesa depositata, pari a € 27.462,31.
Per il resto la liquidazione ha considerato separatamente le due fasi (quella di studio ed introduttiva), antecedenti alla riunione delle cause, quindi per la fase istruttoria, a cui attengono le attività di disamina dei provvedimenti assunti dal Giudice all'esito della prima udienza, nonché il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., non è stata riconosciuta alcuna maggiorazione per l'assistenza prestata a più
pagina 14 di 16 parti, mentre la maggiorazione del 30% è stata riconosciuta per la sola fase decisionale, in base dunque alla percentuale di maggiorazione modificata dal D.M. 147/2022, 30% e non più 20%, cui occorre fare riferimento in quanto vigente al momento della liquidazione.
Anche il capo di sentenza, relativo alla liquidazione dei compensi, merita pertanto di essere confermato.
4. Le spese del presente giudizio e la condanna per responsabilità aggravata
In considerazione della loro soccombenza le parti appellanti debbono essere condannate, in solido tra loro a rifondere ad e ad anche le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 Controparte_3
che si liquidano per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00) e tenuto conto del numero delle questioni trattate, facendo applicazione dei compensi medi previsti dal D.M. 147/2022, dovendosi tuttavia considerare come nel caso di specie i difensori non solo abbiano assistito più parti, ma le abbiano anche assistite nei confronti di più parti (i tre garanti, di cui due, e hanno svolte difese diverse ed Parte_2 Parte_3
ulteriori rispetto a quelle di . Parte_1
I compensi, così determinati in € 9.991,00, debbono, ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, che ne consente la riduzione “in misura non superiore al 30 per cento”, essere ridotti del 20%, poiché la prestazione resa in favore delle due società appellate non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, quindi l'importo così ridotto, pari a € 7.992,80, deve essere aumentato per l'assistenza contro più parti, con un incremento del 20% per ciascuna parte oltre alla prima, così pervenendo ad un aumento complessivo del 40%, che conduce alla liquidazione, a titolo di compensi, in favore delle società appellate, dell'importo di € 11.190,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Le società appellate hanno altresì chiesto la condanna delle parti appellanti per responsabilità aggravata, per essere l'appello, oltre che infondato, giuridicamente inconsistente e per avere colpevolmente insistito su tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo Giudice, sicché ritengono sussistenti le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c.
In assenza di indicazioni, in ordine ai danni derivati alle parti appellate dall'avere dovuto difendersi nel presente giudizio, promosso con mala fede o colpa grave, si ritiene di applicare la previsione di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c., in considerazione dei profili di palese inammissibilità di alcuni dei motivi di gravame e di manifesta infondatezza delle doglianze, che sono state esaminate nel merito.
L'importo oggetto di condanna viene equitativamente determinato in misura pari al 50% delle spese liquidate, e quindi € 5.595,00.
pagina 15 di 16 In considerazione della condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ricorrono altresì i presupposti, di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, applicabile ratione temporis al presente giudizio, per la condanna degli appellanti soccombenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura di € 3.000,00.
Stante l'esito dell'appello, sussiste infine l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, a carico degli appellanti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sulla Parte_1 Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 4123/2023 pronunciata dal Tribunale di
[...] Parte_3
Torino in data 25/10/2023, dichiarati inammissibili il secondo, il terzo ed il sesto motivo d'impugnazione, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, a rifondere ad ed le spese del presente giudizio, che si liquidano Controparte_1 Controparte_3 in € 11.190,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta,
e successive occorrende;
visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore di ed Parte_3 Controparte_1 Controparte_3 della somma di € 5.595,00; visto l'art. 96, co. 4, c.p.c., condanna sulla e Parte_1 Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore della cassa delle ammende della pena pecuniaria di € Parte_3
3.000,00; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 06/05/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
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