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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/03/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2661/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2661/2018
Promossa da
C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
C.F. nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
, C.F. , nato a [...] il [...], tutti Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,
dall'avv. Giovanni Grattacaso presso il cui studio elett.te domiciliano, sito in
Battipaglia, alla Piazza della Repubblica, trav.sa Via D'Anzillo, n. 1;
- attori-
contro
, C.F. , nato il [...] a Controparte_2 C.F._4
Battipaglia; , C.F. , nato il [...] ad Controparte_3 C.F._5
Oliveto Citra;
, C.F. nata il [...] a CP_4 C.F._6
Battipaglia e C.F. , nato a [...] il Parte_3 C.F._7
9.8.1960, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Pasquale Esposito e tutti Parte_3
domiciliati presso studio del primo in Salerno alla via Michele Conforti, n. 5;
-convenuti-
pagina 1 di 11 nonchè
, C.F. , nato a [...] il [...]; CP_5 C.F._8
C.F. nato a [...] il Controparte_6 C.F._9
9.5.1954, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa e su foglio separato, dagli avv.ti Giovanni Calabrese e Cristina Zecca presso il cui studio domiciliano in Battipaglia alla via Aitoro, n.18/e;
-convenuti-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Comunione Ordinaria
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2018 ed iscritto a ruolo in data
20.3.2018, e , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
premettevano di essere tutti proprietari in comunione indivisa unitamente a
, , Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 CP_4
e del locale sottotetto ubicato al CP_5 Controparte_6
piano quinto del fabbricato edificio B di Via Colombo, n. 20 distinta in catasto al foglio 20 p.lla 131, sub 50 ctg. C2 cl 3; che, con contratto d'opera del
20.5.2014, i comproprietari procedevano a conferire incarico alla CP_7
per la trasformazione dell'immobile e la realizzazione di n. 6 distinte unità
immobiliari pertinenziali;
che al contratto faceva seguito una scrittura integrativa;
che i lavori avevano regolarmente inizio ed erano proseguiti fino al dicembre 2017; che in data 8.5.2017 i comproprietari determinavano l'ammontare dei lavori sino a tale data eseguiti e riconoscevano le somme ancora dovute;
che, con verbale assembleare dell'8.1.2018, i signori
[...]
, e CP_2 Parte_3 CP_5 Parte_4
pagina 2 di 11 procedevano a licenziare ed estromettere la impresa dall'eseguire CP_7
ogni altra lavorazione presso il locale sottotetto ed assegnavano i lavori alla impresa edile che la detta assemblea era invalida in quanto non CP_8
comunicata agli altri comproprietari non partecipanti;
inoltre, l'affidamento ad altra impresa non era stato seguito da alcun cronoprogramma, né da computo metrico delle opere da eseguire, né si era proceduto al alcuna determinazione e/o decisione in merito alla risoluzione del contratto di appalto intercorso con la impresa che, pur con i dissensi CP_7
manifestati, i comproprietari avevano proceduto ad indicare al responsabile del settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Battipaglia l'affidamento dei lavori di ultimazione delle opere alla impresa che, come CP_8
conseguenza di tale scelta, gli altri condomini del fabbricato subivano danni dalla sospensione dei lavori, anche perché erano stati privati del servizio ascensore;
che era interesse degli attori invocare la declaratoria di invalidità
della delibera assembleare adottata in data 8.1.2018; che inutilmente era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, tanto esposto convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i sigg. , Controparte_2
, , e Parte_4 Parte_3 CP_4 CP_5 [...]
per ivi sentir, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare CP_6
procedibile ed ammissibile la domanda;
dichiarare l'invalidità della delibera assembleare adottata in data 8.1.2018, anche previa sospensiva della medesima, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 7.6.2018 si costituivano , , Controparte_2 Parte_4
e i quali assumevano che l'azione era CP_4 Parte_3
improcedibile, in quanto il verbale di mediazione era incompleto nell'oggetto perché non riportante l'oggetto della causa;
che non era vero che non erano stati informati della riunione in quanto la stessa era stata preceduta da altre convocazioni disdettate per impedimenti delle parti e da ampie discussioni pagina 3 di 11 sul punto;
che le doglianze circa le decisioni prese durante la riunione dell'8.1.2018 non rappresentavano alcuna esplicita violazione di legge.
In ogni caso, i comparenti, palesavano ipotesi di nullità dell'atto di citazione per l'imprecisione dei fatti lamentati dagli attori.
Ed ancora, in merito alle presunte irregolarità relative alla risoluzione del contratto con la , prospettavano che dopo la stipula -avvenuta a CP_7
fine giugno 2014 - dell'originario contratto d'appalto con la ditta
[...]
, per totali € 403.054,23, oltre IVA (importo comprensivo Controparte_9
anche della fase progettuale), si verificava il fatto increscioso, di cui i committenti erano stati tenuti all'oscuro, che i lavori commissionati alla ditta appaltatrice non potevano essere eseguiti (e nemmeno iniziati) perché il progetto mancava dell'indefettibile e preliminare requisito dell'autorizzazione “sismica” da rilasciarsi dal Genio Civile di Salerno;
che,
per tale difficoltà, si palesava la necessità di superare l'originario contratto e sottoscrivere diversi contratti funzionali alla conclusione delle opere;
che era stata anche intenzione della di svincolarsi dal vincolo contrattuale, CP_7
stante l'impedimento progettuale evidenziato;
che la impresa si CP_7
era dichiarata soddisfatta di ogni richiesta relativamente ai lavori fino a quel punto effettuati;
che, in ogni caso, l'appalto non comprendeva tutti i lavori;
che, pertanto, non vi era alcun rapporto contrattuale ancora in essere con la impresa , tanto che alla impresa era stato restituito anche l'importo CP_7
del 5% sui lavori trattenuto in garanzia per la corretta esecuzione delle opere;
in merito alla sollevata eccezione di carenza del DURC, la nuova impresa incaricata di portare a termine i lavori, priva di detto certificato, si CP_8
rilevava che lo stesso doveva essere mostrato solo all'atto di sottoscrizione del contratto e non al momento della semplice indicazione dell'impresa edile operata in Assemblea;
che, successivamente, di fatto la impresa trasmise il detto certificato al Comune di Battipaglia prima di iniziare i lavori;
pagina 4 di 11 assumevano, ancora, i comparenti che a nulla valevano le eccezioni circa la presunta inesistenza del cronoprogramma in quanto nella riunione, il cui deliberato si intendeva impugnare, era soltanto stata effettuata la scelta dell'impresa e null'altro; che, in spregio alle difficoltà emerse con la impresa e con la volontà espressa nella riunione del 23.11.2017 di porre fine CP_7
al rapporto con la il D.L. Arch. affiggeva un CP_7 Per_1
cronoprogramma che interessava ancora la con il quale si CP_7
prevedeva il blocco dell'impianto ascensore;
che nessun pregiudizio era derivato a terzi dalla impugnata delibera, atteso che la stessa era intervenuta proprio ad evitare che la sconsiderata iniziativa posta in essere dal D.L. arch.
in pieno periodo natalizio determinasse il blocco, sine die, Per_1
dell'impianto di ascensore dell'intero fabbricato;
che il deliberato della riunione dell'8.1.2018 era stato assunto in via di urgenza, stante che il primo
Direttore dei Lavori aveva comunicato di voler interrompere il funzionamento dell'impianto dell'ascensore; che l'opposizione andava,
comunque, dichiarata inammissibile, ovvero rigettata, siccome avente ad oggetto delibera che era stata sostituita da altra successiva, di identico contenuto, che era pienamente valida e non era stata impugnata nel termine decadenziale previsto all'art. 1109 cpv. c.c.; che, infatti, nella riunione del
13.1.2018, all'uopo ritualmente convocata e comunicata agli assenti con pec dell'8.1.2018 e pec del 9.01.2018 con cui si variava la sede della riunione, i comproprietari, con maggioranza qualificata, legittimamente ratificavano tutto quanto deliberato nella precedente riunione del 8.1.18; che la delibera venne ritualmente comunicata agli assenti con pec in data 15.1.2018; che ad ulteriore conferma, la delibera oggetto di impugnazione era stata ulteriormente convalidata dalla successiva delibera del 5.5.2018 a maggioranza qualificata, in una riunione all'uopo ritualmente convocata cui gli attuali opponenti avevano fatto acquiescenza;
che la richiesta di pagina 5 di 11 sospensione era del tutto infondata e priva di ogni sostrato giuridico.
Concludevano, quindi, i comparenti, affinché l'adito Tribunale volesse:
respingere la richiesta di sospensione della delibera impugnata;
in accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità dell'istanza e del procedimento di mediazione e di decadenza dall'impugnativa, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare la domanda;
in via subordinata, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare la domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
In data 8.6.2018 si costituivano e i CP_5 Controparte_6
quali, in via preliminare, eccepivano la improcedibilità dell'azione per inesistenza dell'oggetto della mediazione e/o mancata corrispondenza con quanto richiesto in giudizio;
eccepivano la nullità dell'atto di citazione, per vaghezza del petitum e della causa petendi e, senza rinunciare a tali eccezioni preliminari, assumevano che la loro era una comunione semplice disciplinata dagli artt.1105 e 1108 c.c. che non prevedevano particolari formalità per la indizione dell'Assemblea menzionando semplicemente che le decisioni potevano essere prese a maggioranza dei partecipanti;
che le parti attrici erano state pienamente edotte della indizione dell'Assemblea; che già nella riunione del 23.11.2017 era stata unanimemente espressa la volontà di tutti i partecipanti alla consegna del cantiere da parte della che nella CP_7
successiva riunione del 13.1.2018 indetta proprio per ratificare il deliberato dell'8.1.2018 gli attori, nonostante formalmente avvisati, non intesero partecipare;
che tale atteggiamento aveva di fatto privato la decisione di ogni possibile difetto e/o possibilità di impugnativa;
concludevano, quindi, in via preliminare, per la dichiarazione dell'improcedibilità della domanda;
per il rigetto della richiesta sospensiva e per il rigetto della domanda e per la validità dell'Assemblea dell'8.1.2018 con vittoria di spese e compensi legali.
In data 11 luglio 2018 si svolgeva la prima udienza durante la quale la difesa pagina 6 di 11 di parte convenuta si riportava alle eccezioni di improcedibilità e di nullità
dell'atto di citazione e subordinatamente, chiedeva concedersi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. il Giudice assegnava il fascicolo al Giudice Onorario e rinviava al 25.9.2018, quando il giudice si riservava sulle istanze delle parti assegnando il termine di dieci giorni per note.
La difesa degli attori produceva memorie con le quali eccepiva ogni assunto delle parti convenute e che la mediazione era stata comunque svolta e che al più il giudice poteva nuovamente concedere i termini per un ulteriore incontro di media-conciliazione.
Anche i convenuti producevano memorie con le quali insistevano per la nullità della mediazione che, nel caso in esame, aveva provocato la decadenza dalla azione impugnatoria in quanto il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 cpv. c.c. era abbondantemente spirato per non essere mai stato interrotto né sospeso da valida istanza/procedimento di mediazione e che procedere allora a nuovo tentativo di mediazione non avrebbe potuto giammai sanare la decadenza dall'impugnazione ormai maturata.
A scioglimento della riservata il Giudice rinviava l'udienza al 2.2.2021
quando ritenendo la causa matura per la decisione la tratteneva a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, successivamente, rimesso sul ruolo per la comparizione personale delle parti all'udienza del 14.3.2023 rinviata al
28.5.2024 e poi al 3.12.2024, rinviata al 20.2.2025, per la discussione.
Alla odierna udienza, svoltasi in modalità telematica, sulle note scritte di udienza depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di gg. 30 per deposito della sentenza.
Motivi della decisione
Innanzitutto, occorre preliminarmente chiarire chela fattispecie in esame rientra nella normativa relativa alla “comunione ordinaria”e, quindi, della pagina 7 di 11 fattispecie che si verifica quando la medesima cosa forma oggetto del diritto di proprietà o del diritto reale di più persone, distinguendosi dalla proprietà
individuale, che si ha quando tali diritti appartengono ad un solo soggetto.
Essa è disciplinata dagli artt. 1100 ss. c.c.
Per quanto concerne l'amministrazione, la legge richiede che si decida secondo il principio di maggioranza, più o meno alta a seconda che si tratti,
rispettivamente, di atti di amministrazione straordinaria (art. 1108 comma 2
c.c.) ovvero ordinaria (art. 1105 comma 2 c.c.).
Stabilito ciò, occorre analizzare l'art. 1109 c.c. che definisce il termine entro cui è consentito procedere all'impugnativa delle deliberazioni che è
precisamente 30 giorni dalla deliberazione o dal giorno della comunicazione della deliberazione se l'impugnando era assente.
Ebbene, parte convenuta ha dimostrato di aver comunicato il verbale dell'Assemblea dell'8.1.2018 il giorno stesso della riunione.
Per altro verso gli attori hanno proposto la media-conciliazione con notifica dell'avvio del procedimento in data 27.1.2018 e seduta conciliativa prevista per il 16.2.2018.
Pertanto, il termine decadenziale di 30 giorni dopo il 16.2.2018 sarebbe andato a cadere il giorno stesso della notificazione della citazione e quindi il
19.3.2018.
Infatti, in base all'articolo 5, comma 6, d. lgs. n. 28/2010, la proposizione dell'istanza di mediazione non solo vale ad impedire la decadenza del diritto relativamente al quale la mediazione viene avviata, ma se poi la mediazione fallisce, comincia a decorrere un nuovo identico termine di decadenza che decorre dal deposito del verbale negativo di conciliazione presso la segreteria dell'organismo (in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione con sentenza n. 17.781 del 23 luglio 2013).
Eccepiscono, però, i convenuti la nullità dell'intero procedimento di pagina 8 di 11 mediazione per indeterminatezza dell'oggetto in quanto era riportato sull'invito alla mediazione esclusivamente “Impugnativa delibera assembleare” senza nessuna altra indicazione.
Bisogna al tal punto indicare che in base all'art. 4 del DLgs 28/2010 “la domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa” definendo in tal modo il contenuto minimo che deve avere un invito alla conciliazione per essere valido.
L'oggetto dell'invito appare però del tutto generico in quanto non identifica quale sia la delibera che si intende impugnare e quali siano sommariamente le ragioni dell'impugnativa e per tale mancanza la mediazione non ha avuto alcun effetto non essendo riuscita ad assolvere al contenuto minimo previsto dalla norma per poter definire tale un invito alla conciliazione.
Per tale motivo, essendo l'oggetto dell'invito alla conciliazione del tutto indeterminabile, questo non riesce ad assolvere alla sua funzione interruttiva del termine decadenziale, previsto dalla norma solo in caso di un invito in cui siano presenti gli elementi basici previsti dalla norma e quindi comprendenti l'oggetto e le ragioni della pretesa.
In ogni caso, la materia della comunione ordinaria e, nello specifico la impugnativa dei verbali Assembleari delle comunioni ordinarie, possono essere presentate davanti alla Autorità Giudiziaria senza la necessità della preventiva conciliazione obbligatoria, in quanto materia non ricompresa fra quelle elencate nell'art. 5 del Dlgs 28/2010.
Pertanto, non avendo un invito alla mediazione, privo dell'oggetto, la capacità di far decorrere un nuovo termine di decadenza, gli attori al momento della presentazione della domanda erano già decaduti dalla possibilità di impugnare il verbale di cui alla riunione dell'assemblea dell'8.1.2019.
Nonostante la citata questione è considerata assorbente di ogni altra pagina 9 di 11 eccezione vi è, in ogni caso, da rilevare anche nel merito, che successivamente a quella impugnata era stata indetta per la data del 13.1.2018 una ulteriore assemblea, di cui era stata data regolare e formale comunicazione a tutti i partecipanti alla comunione, durante la quale era stato ratificato all'unanimità
dei presenti il deliberato dell'8.1.2018. Il verbale dell'Assemblea del 13.1.2018
era stato poi trasmesso alle parti non presenti il giorno 15.1.2018 e non risulta impugnato nel presente procedimento.
Per tali motivi si dichiara la decadenza degli attori alla impugnativa e si respinge la domanda attorea.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di riferimento dichiarato, nei valori minimi, e complessivamente in
€ 1.278,00 oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 2661/2018 r.g. tra Parte_1 Parte_2
, –attori- contro ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, –convenuti- nonché e
[...] Controparte_10 CP_5
–altri convenuti-, ogni altra istanza, eccezione, Controparte_6
deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara la decadenza degli attori alla azione e rigetta la domanda;
2) Condanna gli attori alle spese e compensi di giudizio in favore dei convenuti, per il totale complessivo di € 1.278,00 oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 08/03/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2661/2018
Promossa da
C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
C.F. nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
, C.F. , nato a [...] il [...], tutti Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,
dall'avv. Giovanni Grattacaso presso il cui studio elett.te domiciliano, sito in
Battipaglia, alla Piazza della Repubblica, trav.sa Via D'Anzillo, n. 1;
- attori-
contro
, C.F. , nato il [...] a Controparte_2 C.F._4
Battipaglia; , C.F. , nato il [...] ad Controparte_3 C.F._5
Oliveto Citra;
, C.F. nata il [...] a CP_4 C.F._6
Battipaglia e C.F. , nato a [...] il Parte_3 C.F._7
9.8.1960, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Pasquale Esposito e tutti Parte_3
domiciliati presso studio del primo in Salerno alla via Michele Conforti, n. 5;
-convenuti-
pagina 1 di 11 nonchè
, C.F. , nato a [...] il [...]; CP_5 C.F._8
C.F. nato a [...] il Controparte_6 C.F._9
9.5.1954, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa e su foglio separato, dagli avv.ti Giovanni Calabrese e Cristina Zecca presso il cui studio domiciliano in Battipaglia alla via Aitoro, n.18/e;
-convenuti-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Comunione Ordinaria
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2018 ed iscritto a ruolo in data
20.3.2018, e , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
premettevano di essere tutti proprietari in comunione indivisa unitamente a
, , Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 CP_4
e del locale sottotetto ubicato al CP_5 Controparte_6
piano quinto del fabbricato edificio B di Via Colombo, n. 20 distinta in catasto al foglio 20 p.lla 131, sub 50 ctg. C2 cl 3; che, con contratto d'opera del
20.5.2014, i comproprietari procedevano a conferire incarico alla CP_7
per la trasformazione dell'immobile e la realizzazione di n. 6 distinte unità
immobiliari pertinenziali;
che al contratto faceva seguito una scrittura integrativa;
che i lavori avevano regolarmente inizio ed erano proseguiti fino al dicembre 2017; che in data 8.5.2017 i comproprietari determinavano l'ammontare dei lavori sino a tale data eseguiti e riconoscevano le somme ancora dovute;
che, con verbale assembleare dell'8.1.2018, i signori
[...]
, e CP_2 Parte_3 CP_5 Parte_4
pagina 2 di 11 procedevano a licenziare ed estromettere la impresa dall'eseguire CP_7
ogni altra lavorazione presso il locale sottotetto ed assegnavano i lavori alla impresa edile che la detta assemblea era invalida in quanto non CP_8
comunicata agli altri comproprietari non partecipanti;
inoltre, l'affidamento ad altra impresa non era stato seguito da alcun cronoprogramma, né da computo metrico delle opere da eseguire, né si era proceduto al alcuna determinazione e/o decisione in merito alla risoluzione del contratto di appalto intercorso con la impresa che, pur con i dissensi CP_7
manifestati, i comproprietari avevano proceduto ad indicare al responsabile del settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Battipaglia l'affidamento dei lavori di ultimazione delle opere alla impresa che, come CP_8
conseguenza di tale scelta, gli altri condomini del fabbricato subivano danni dalla sospensione dei lavori, anche perché erano stati privati del servizio ascensore;
che era interesse degli attori invocare la declaratoria di invalidità
della delibera assembleare adottata in data 8.1.2018; che inutilmente era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, tanto esposto convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i sigg. , Controparte_2
, , e Parte_4 Parte_3 CP_4 CP_5 [...]
per ivi sentir, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare CP_6
procedibile ed ammissibile la domanda;
dichiarare l'invalidità della delibera assembleare adottata in data 8.1.2018, anche previa sospensiva della medesima, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 7.6.2018 si costituivano , , Controparte_2 Parte_4
e i quali assumevano che l'azione era CP_4 Parte_3
improcedibile, in quanto il verbale di mediazione era incompleto nell'oggetto perché non riportante l'oggetto della causa;
che non era vero che non erano stati informati della riunione in quanto la stessa era stata preceduta da altre convocazioni disdettate per impedimenti delle parti e da ampie discussioni pagina 3 di 11 sul punto;
che le doglianze circa le decisioni prese durante la riunione dell'8.1.2018 non rappresentavano alcuna esplicita violazione di legge.
In ogni caso, i comparenti, palesavano ipotesi di nullità dell'atto di citazione per l'imprecisione dei fatti lamentati dagli attori.
Ed ancora, in merito alle presunte irregolarità relative alla risoluzione del contratto con la , prospettavano che dopo la stipula -avvenuta a CP_7
fine giugno 2014 - dell'originario contratto d'appalto con la ditta
[...]
, per totali € 403.054,23, oltre IVA (importo comprensivo Controparte_9
anche della fase progettuale), si verificava il fatto increscioso, di cui i committenti erano stati tenuti all'oscuro, che i lavori commissionati alla ditta appaltatrice non potevano essere eseguiti (e nemmeno iniziati) perché il progetto mancava dell'indefettibile e preliminare requisito dell'autorizzazione “sismica” da rilasciarsi dal Genio Civile di Salerno;
che,
per tale difficoltà, si palesava la necessità di superare l'originario contratto e sottoscrivere diversi contratti funzionali alla conclusione delle opere;
che era stata anche intenzione della di svincolarsi dal vincolo contrattuale, CP_7
stante l'impedimento progettuale evidenziato;
che la impresa si CP_7
era dichiarata soddisfatta di ogni richiesta relativamente ai lavori fino a quel punto effettuati;
che, in ogni caso, l'appalto non comprendeva tutti i lavori;
che, pertanto, non vi era alcun rapporto contrattuale ancora in essere con la impresa , tanto che alla impresa era stato restituito anche l'importo CP_7
del 5% sui lavori trattenuto in garanzia per la corretta esecuzione delle opere;
in merito alla sollevata eccezione di carenza del DURC, la nuova impresa incaricata di portare a termine i lavori, priva di detto certificato, si CP_8
rilevava che lo stesso doveva essere mostrato solo all'atto di sottoscrizione del contratto e non al momento della semplice indicazione dell'impresa edile operata in Assemblea;
che, successivamente, di fatto la impresa trasmise il detto certificato al Comune di Battipaglia prima di iniziare i lavori;
pagina 4 di 11 assumevano, ancora, i comparenti che a nulla valevano le eccezioni circa la presunta inesistenza del cronoprogramma in quanto nella riunione, il cui deliberato si intendeva impugnare, era soltanto stata effettuata la scelta dell'impresa e null'altro; che, in spregio alle difficoltà emerse con la impresa e con la volontà espressa nella riunione del 23.11.2017 di porre fine CP_7
al rapporto con la il D.L. Arch. affiggeva un CP_7 Per_1
cronoprogramma che interessava ancora la con il quale si CP_7
prevedeva il blocco dell'impianto ascensore;
che nessun pregiudizio era derivato a terzi dalla impugnata delibera, atteso che la stessa era intervenuta proprio ad evitare che la sconsiderata iniziativa posta in essere dal D.L. arch.
in pieno periodo natalizio determinasse il blocco, sine die, Per_1
dell'impianto di ascensore dell'intero fabbricato;
che il deliberato della riunione dell'8.1.2018 era stato assunto in via di urgenza, stante che il primo
Direttore dei Lavori aveva comunicato di voler interrompere il funzionamento dell'impianto dell'ascensore; che l'opposizione andava,
comunque, dichiarata inammissibile, ovvero rigettata, siccome avente ad oggetto delibera che era stata sostituita da altra successiva, di identico contenuto, che era pienamente valida e non era stata impugnata nel termine decadenziale previsto all'art. 1109 cpv. c.c.; che, infatti, nella riunione del
13.1.2018, all'uopo ritualmente convocata e comunicata agli assenti con pec dell'8.1.2018 e pec del 9.01.2018 con cui si variava la sede della riunione, i comproprietari, con maggioranza qualificata, legittimamente ratificavano tutto quanto deliberato nella precedente riunione del 8.1.18; che la delibera venne ritualmente comunicata agli assenti con pec in data 15.1.2018; che ad ulteriore conferma, la delibera oggetto di impugnazione era stata ulteriormente convalidata dalla successiva delibera del 5.5.2018 a maggioranza qualificata, in una riunione all'uopo ritualmente convocata cui gli attuali opponenti avevano fatto acquiescenza;
che la richiesta di pagina 5 di 11 sospensione era del tutto infondata e priva di ogni sostrato giuridico.
Concludevano, quindi, i comparenti, affinché l'adito Tribunale volesse:
respingere la richiesta di sospensione della delibera impugnata;
in accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità dell'istanza e del procedimento di mediazione e di decadenza dall'impugnativa, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare la domanda;
in via subordinata, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare la domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
In data 8.6.2018 si costituivano e i CP_5 Controparte_6
quali, in via preliminare, eccepivano la improcedibilità dell'azione per inesistenza dell'oggetto della mediazione e/o mancata corrispondenza con quanto richiesto in giudizio;
eccepivano la nullità dell'atto di citazione, per vaghezza del petitum e della causa petendi e, senza rinunciare a tali eccezioni preliminari, assumevano che la loro era una comunione semplice disciplinata dagli artt.1105 e 1108 c.c. che non prevedevano particolari formalità per la indizione dell'Assemblea menzionando semplicemente che le decisioni potevano essere prese a maggioranza dei partecipanti;
che le parti attrici erano state pienamente edotte della indizione dell'Assemblea; che già nella riunione del 23.11.2017 era stata unanimemente espressa la volontà di tutti i partecipanti alla consegna del cantiere da parte della che nella CP_7
successiva riunione del 13.1.2018 indetta proprio per ratificare il deliberato dell'8.1.2018 gli attori, nonostante formalmente avvisati, non intesero partecipare;
che tale atteggiamento aveva di fatto privato la decisione di ogni possibile difetto e/o possibilità di impugnativa;
concludevano, quindi, in via preliminare, per la dichiarazione dell'improcedibilità della domanda;
per il rigetto della richiesta sospensiva e per il rigetto della domanda e per la validità dell'Assemblea dell'8.1.2018 con vittoria di spese e compensi legali.
In data 11 luglio 2018 si svolgeva la prima udienza durante la quale la difesa pagina 6 di 11 di parte convenuta si riportava alle eccezioni di improcedibilità e di nullità
dell'atto di citazione e subordinatamente, chiedeva concedersi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. il Giudice assegnava il fascicolo al Giudice Onorario e rinviava al 25.9.2018, quando il giudice si riservava sulle istanze delle parti assegnando il termine di dieci giorni per note.
La difesa degli attori produceva memorie con le quali eccepiva ogni assunto delle parti convenute e che la mediazione era stata comunque svolta e che al più il giudice poteva nuovamente concedere i termini per un ulteriore incontro di media-conciliazione.
Anche i convenuti producevano memorie con le quali insistevano per la nullità della mediazione che, nel caso in esame, aveva provocato la decadenza dalla azione impugnatoria in quanto il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 cpv. c.c. era abbondantemente spirato per non essere mai stato interrotto né sospeso da valida istanza/procedimento di mediazione e che procedere allora a nuovo tentativo di mediazione non avrebbe potuto giammai sanare la decadenza dall'impugnazione ormai maturata.
A scioglimento della riservata il Giudice rinviava l'udienza al 2.2.2021
quando ritenendo la causa matura per la decisione la tratteneva a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, successivamente, rimesso sul ruolo per la comparizione personale delle parti all'udienza del 14.3.2023 rinviata al
28.5.2024 e poi al 3.12.2024, rinviata al 20.2.2025, per la discussione.
Alla odierna udienza, svoltasi in modalità telematica, sulle note scritte di udienza depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di gg. 30 per deposito della sentenza.
Motivi della decisione
Innanzitutto, occorre preliminarmente chiarire chela fattispecie in esame rientra nella normativa relativa alla “comunione ordinaria”e, quindi, della pagina 7 di 11 fattispecie che si verifica quando la medesima cosa forma oggetto del diritto di proprietà o del diritto reale di più persone, distinguendosi dalla proprietà
individuale, che si ha quando tali diritti appartengono ad un solo soggetto.
Essa è disciplinata dagli artt. 1100 ss. c.c.
Per quanto concerne l'amministrazione, la legge richiede che si decida secondo il principio di maggioranza, più o meno alta a seconda che si tratti,
rispettivamente, di atti di amministrazione straordinaria (art. 1108 comma 2
c.c.) ovvero ordinaria (art. 1105 comma 2 c.c.).
Stabilito ciò, occorre analizzare l'art. 1109 c.c. che definisce il termine entro cui è consentito procedere all'impugnativa delle deliberazioni che è
precisamente 30 giorni dalla deliberazione o dal giorno della comunicazione della deliberazione se l'impugnando era assente.
Ebbene, parte convenuta ha dimostrato di aver comunicato il verbale dell'Assemblea dell'8.1.2018 il giorno stesso della riunione.
Per altro verso gli attori hanno proposto la media-conciliazione con notifica dell'avvio del procedimento in data 27.1.2018 e seduta conciliativa prevista per il 16.2.2018.
Pertanto, il termine decadenziale di 30 giorni dopo il 16.2.2018 sarebbe andato a cadere il giorno stesso della notificazione della citazione e quindi il
19.3.2018.
Infatti, in base all'articolo 5, comma 6, d. lgs. n. 28/2010, la proposizione dell'istanza di mediazione non solo vale ad impedire la decadenza del diritto relativamente al quale la mediazione viene avviata, ma se poi la mediazione fallisce, comincia a decorrere un nuovo identico termine di decadenza che decorre dal deposito del verbale negativo di conciliazione presso la segreteria dell'organismo (in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione con sentenza n. 17.781 del 23 luglio 2013).
Eccepiscono, però, i convenuti la nullità dell'intero procedimento di pagina 8 di 11 mediazione per indeterminatezza dell'oggetto in quanto era riportato sull'invito alla mediazione esclusivamente “Impugnativa delibera assembleare” senza nessuna altra indicazione.
Bisogna al tal punto indicare che in base all'art. 4 del DLgs 28/2010 “la domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa” definendo in tal modo il contenuto minimo che deve avere un invito alla conciliazione per essere valido.
L'oggetto dell'invito appare però del tutto generico in quanto non identifica quale sia la delibera che si intende impugnare e quali siano sommariamente le ragioni dell'impugnativa e per tale mancanza la mediazione non ha avuto alcun effetto non essendo riuscita ad assolvere al contenuto minimo previsto dalla norma per poter definire tale un invito alla conciliazione.
Per tale motivo, essendo l'oggetto dell'invito alla conciliazione del tutto indeterminabile, questo non riesce ad assolvere alla sua funzione interruttiva del termine decadenziale, previsto dalla norma solo in caso di un invito in cui siano presenti gli elementi basici previsti dalla norma e quindi comprendenti l'oggetto e le ragioni della pretesa.
In ogni caso, la materia della comunione ordinaria e, nello specifico la impugnativa dei verbali Assembleari delle comunioni ordinarie, possono essere presentate davanti alla Autorità Giudiziaria senza la necessità della preventiva conciliazione obbligatoria, in quanto materia non ricompresa fra quelle elencate nell'art. 5 del Dlgs 28/2010.
Pertanto, non avendo un invito alla mediazione, privo dell'oggetto, la capacità di far decorrere un nuovo termine di decadenza, gli attori al momento della presentazione della domanda erano già decaduti dalla possibilità di impugnare il verbale di cui alla riunione dell'assemblea dell'8.1.2019.
Nonostante la citata questione è considerata assorbente di ogni altra pagina 9 di 11 eccezione vi è, in ogni caso, da rilevare anche nel merito, che successivamente a quella impugnata era stata indetta per la data del 13.1.2018 una ulteriore assemblea, di cui era stata data regolare e formale comunicazione a tutti i partecipanti alla comunione, durante la quale era stato ratificato all'unanimità
dei presenti il deliberato dell'8.1.2018. Il verbale dell'Assemblea del 13.1.2018
era stato poi trasmesso alle parti non presenti il giorno 15.1.2018 e non risulta impugnato nel presente procedimento.
Per tali motivi si dichiara la decadenza degli attori alla impugnativa e si respinge la domanda attorea.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di riferimento dichiarato, nei valori minimi, e complessivamente in
€ 1.278,00 oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 2661/2018 r.g. tra Parte_1 Parte_2
, –attori- contro ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, –convenuti- nonché e
[...] Controparte_10 CP_5
–altri convenuti-, ogni altra istanza, eccezione, Controparte_6
deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara la decadenza degli attori alla azione e rigetta la domanda;
2) Condanna gli attori alle spese e compensi di giudizio in favore dei convenuti, per il totale complessivo di € 1.278,00 oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 08/03/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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