Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2023, proposto da
CH UT, CA UT, rappresentate e difese dagli avvocati Yvonne Messi, Fabio Franchina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI ZOGNO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Zogno n. 19 del 26/05/2022, avente ad oggetto “ Determinazioni in merito alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del dpr 327/01 ed approvazione del progetto preliminare della realizzazione dell'accesso alla contrada San Cipriano ai sensi dell'art. 10 del dpr 327/2001 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zogno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa TA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le ricorrenti impugnano la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Zogno n. 19 del 26 maggio 2022, avente ad oggetto “ Determinazioni in merito alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 del dpr 327/01 ed approvazione del progetto preliminare della realizzazione dell’accesso alla contrada San Cipriano ai sensi dell’art. 10 del dpr 327/2001 ”.
2. La vicenda amministrativa da cui origina il presente contenzioso può essere in punto di fatto così di seguito sinteticamente ricostruita.
Le ricorrenti sono proprietarie di un terreno ad uso agricolo di circa 1.280 mq nel Comune di Zogno, località Contrada San Cipriano, distinto al catasto terreni di detto Comune, sez. A, al foglio 9, mappali 2730, 7284 e 7282.
Per assicurare la possibilità di accedere anche con veicoli e mezzi meccanici a detto fondo – che si trova sul versante collinare, a quota inferiore rispetto alla pubblica via (Via San Cipriano) – le ricorrenti nel 1998 acquistavano i contigui mappali 7860 e 7862 ed ivi realizzavano una via di accesso carrabile con il relativo muro di contenimento.
A partire dal 2008, il Comune di Zogno iniziava a valutare la possibilità di realizzare una strada di accesso da sud alla contrada San Cipriano, contemplante la soppressione della strada carrabile realizzata dalla ricorrente.
Ed infatti, con deliberazioni del proprio Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008, il Comune di Zogno approvava la programmazione dei lavori di realizzazione di una strada di accesso da sud alla contrada San Cipriano e, più precisamente, di un tratto di strada a fondo chiuso, atta anche a consentire l’accesso carrabile al proprietario del fondo posto nella medesima contrada e distinto in catasto con i mappali 158, 2853, 404, 370, 517, 542 e 3267, Antonio Giovanni Carminati, che aveva già azionato un giudizio civile per l’accertamento di una servitù coattiva di passaggio e la cui domanda era stata respinta dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1791, pubblicata il 20 giugno 2005.
Attraverso le previsioni dei diversi strumenti urbanistici susseguitisi nel tempo (seguite da approvazioni di progetti preliminari dei lavori di realizzazione della strada di accesso, cui di fatto non seguiva ulteriore corso del procedimento) il Comune di Zogno confermava e reiterava l’apposizione sul fondo di proprietà delle ricorrenti del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione della suddetta nuova strada di accesso alla Contrada San Cipriano.
Da ultimo, la più recente reiterazione del vincolo, apposto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18 dicembre 2020, veniva annullata con sentenza del T.A.R. IA n. 366 del 22 aprile 2021 sul rilevato difetto di adeguata motivazione in ordine alla “permanenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera” anche in riferimento all’esplicitazione dell’assenza di alternative possibili al suo soddisfacimento.
Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 maggio 2022, oggetto del presente gravame, il Comune di Zogno approvava la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sul fondo di loro proprietà e ed un nuovo progetto preliminare dei lavori.
3. Il ricorso è affidato a tre ordini di censure con le quali è dedotta:
i) Violazione dell’art. 9 D.P.R. 327/2001. Difetto di istruttoria e di motivazione, in ordine alla persistenza dell’interesse pubblico alla reiterazione del vincolo e all’assenza di alternative possibili; non essendo stata presa in considerazione la possibilità, dedotta dalle ricorrenti, di realizzare l’accesso carrabile inglobando e adeguando la mulattiera che giunge nella contrada da nord, percorso già indicato nelle mappe come “ strada comunale ”;
ii) Eccesso di potere per sviamento, illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione , relativamente alla sussistenza delle esigenze della collettività poste a base della realizzazione dell’opera, la quale, in realtà, sarebbe utile al solo vicino confinante mentre il progetto preliminare priverebbe le ricorrenti dell’unico accesso carrabile di cui dispone, imponendo un sacrificio ingiustificato, eccessivo e sproporzionato;
iii) Eccesso di potere per sviamento. Difetto di proporzionalità. Viola zione dei principi di correttezza e buona fede. Violazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 241 del 1990 per aver il Comune di Zogno, dopo aver programmato la realizzazione dell’opera per cui è causa fin dal 2008 avviato più volte il procedimento espropriativo nei confronti delle ricorrenti, senza mai concluderlo in viola zione non solo del principio di proporzionalità che deve informare l’azione amministrativa e dei principi di correttezza e buona fede.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Zogno, eccependo con memoria:
(a) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attuale e concreto ciò in quanto l’atto impugnato si limita a reiterare un vincolo urbanistico preordinato all’esproprio e ad approvare un progetto preliminare, privo di immediata efficacia lesiva; esso non comporta né la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, né l’approvazione di un progetto definitivo o esecutivo, né tantomeno l’adozione di atti ablativi incidenti in via diretta sul diritto di proprietà delle ricorrenti;
(b) l’inammissibilità del ricorso per “ prematurità delle censure e indebita anticipazione del sindacato giurisdizionale ”: ciò in quanto le ricorrenti contestano la localizzazione dell’opera, la concreta conformazione del tracciato e le modalità di accesso ai fondi privati, proponendo soluzioni progettuali alternative ritenute preferibili; tali doglianze sono riferite a un progetto preliminare, che ha funzione meramente orientativa e programmatoria e non cristallizza in modo definitivo né il tracciato dell’opera né le soluzioni tecniche adottabili, essendo suscettibile di modifiche e integrazioni nelle successive fasi di progettazione.
(c) nel merito, l’infondatezza del ricorso, ritenendo la deliberazione impugnata assistita da una motivazione congrua, logica e coerente, idonea a dar conto della perdurante attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’accesso carrabile alla contrada San Cipriano, delle esigenze di sicurezza e di accessibilità ai mezzi di soccorso e della complessità del contesto territoriale di riferimento.
5. All’udienza di smaltimento del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
7. Si prescinde dall’esame della censura di inammissibilità del ricorso, attesa l’infondatezza dello stesso.
7.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premessa in punto di diritto la considerazione che la reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, di cui all' articolo 9, d.P.R. n. 327/2001, non può disporsi senza svolgere una specifica indagine concreta relativa alle singole aree finalizzata a modulare e considerare le differenti esigenze, pubbliche e private.
L'amministrazione, in particolare, nel reiterare i vincoli scaduti, è tenuta ad accertare che l'interesse pubblico sia ancora attuale e non possa essere soddisfatto con soluzioni alternative e deve indicare le concrete iniziative assunte o di prossima attuazione per soddisfarlo.
Nel caso di specie, il Comune di Zogno, anche in ragione dell’effetto conformativo scaturente nella citata sentenza del T.A.R. IA n. 366/2021 che si era pronunziata sulla necessità di una specifica indagine concreta sottesa alla necessità della reiterazione e ciò al fine di escludere una inutile perpetuazione della situazione di compressione del diritto del privato, ha formulato ampia e adeguata motivazione sia in relazione alla permanenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera sia in relazione all’assenza di alternative.
In particolare, quanto al primo profilo, si legge testualmente nel provvedimento che l’Amministrazione comunale ha “ Considerato l'evidente ed ancora oggi attuale interesse pubblico espresso da tempo dalla pianificazione urbanistica e in particolare dalla Variante n. l al P.G.T., nella quale l'area è individuata come "Rete della viabilità in progetto" e dalla volontà dell'Amministrazione di pervenire all'obiettivo generale di fornire una minima ed adeguata accessibilità carraie e ai mezzi di soccorso, con beneficio per tutti i cittadini della contrada. ” in considerazione del soddisfacimento del quale “ Si prevede quindi la formazione di una strada carrabile che permetta ai mezzi di trasporto privati e pubblici quali autoveicoli, mezzi di nettezza urbana, autoambulanze, vigili del fuoco, di accedere comodamente all'interno dell'abitato, il quale come detto risulta essere raggiungibile al momento solo pedonalmente. ”
7.2. Anche il secondo motivo di doglianza deve essere disatteso.
Quanto alla valutazione di ipotesi alternative, infatti, il Comune ha invece puntualmente verificato che il progetto de quo “rappresenta ancora oggi, dopo ulteriore ed apposito procedimento di analisi progettuale l’unica soluzione possibile di accesso all’interno della contrada, parallelamente a valle dell’attuale percorso pedonale che rimarrebbe immutato e riqualificato. Viceversa risulta inapplicabile una ipotetica soluzione di accesso a monte complanare al tracciato pedonale, in quanto si invaderebbe pesantemente un complesso edificato e comunque in contrasto con la destinazione urbanistica pregressa” ; sono state inoltre valutate le soluzioni alternative che sono però state accertate come insostenibili ed inattuabili in quanto maggiormente invasive del complesso edificato.
La scelta discrezionale operata dall’amministrazione, pertanto, risulta costruita in considerazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità anche laddove è espressamente reso evidente, dall’analisi del progetto preliminare il quale “prevede la realizzazione dell'accesso di larghezza minima di 2,50 m, seguendo per quanto possibile l'altimetria del terreno in modo da facilitare l'accesso ai terreni di valle, ma di contro, ipotizzando tratti di cospicua pendenza longitudinale, seppur ritenendo di operare con l'intento di alterare il meno possibile il caratteristico stato dei luoghi e offrire l'accessibilità alle abitazioni e ai terreni circostanti ”.
La circostanza pur dedotta dalle ricorrenti che l’opera possa al contempo arrecare un (maggior) beneficio ad altri singoli proprietari, imponendo un (maggior) sacrificio alle stesse, non è idonea a snaturarne la finalità pubblica che resta fondata sul necessario contemperamento di interessi pubblici e privati.
In tale prospettiva, vanno ritenute altresì infondate le censure relative alla violazione del principio di proporzionalità prospettate con il terzo motivo di ricorso essendo evidente, nell’azione amministrativa cristallizzata nel provvedimento impugnato, la ragionevolezza dello strumento predisposto rispetto all’obiettivo pubblico sotteso.
8. In conclusione, il ricorso va respinto.
9. Le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda amministrativa complessivamente considerata, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT NO LI, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
TA PP, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| TA PP | RT NO LI |
IL SEGRETARIO