TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 610
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell’art. 9 D.P.R. 327/2001. Difetto di istruttoria e di motivazione.

    Il Comune ha fornito un'ampia e adeguata motivazione sulla permanenza dell'interesse pubblico e sull'assenza di alternative, giustificando la necessità di un accesso carrabile per mezzi di soccorso e pubblici, considerando l'impossibilità di altre soluzioni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento, illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi buon andamento e imparzialità.

    La scelta discrezionale del Comune è ritenuta ragionevole e proporzionata all'obiettivo pubblico, anche se l'opera può beneficiare altri proprietari, poiché vi è un necessario contemperamento di interessi pubblici e privati.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento. Difetto di proporzionalità. Violazione dei principi di correttezza e buona fede.

    Le censure relative alla violazione del principio di proporzionalità sono infondate, essendo evidente la ragionevolezza dello strumento predisposto rispetto all'obiettivo pubblico.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 610
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 610
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo