TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato nel procedimento iscritto al n. 151/2024 per I'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da
- cf Parte_1 C.F._1
Avv Astorre Mancini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 18-11-2024 il Sig. Pt_1
ha proposto domanda di ammissione alla procedura di
[...]
concordato minore ex art. 74 e ss. CCII;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente in un Comune compreso nel circondario di Rimini;
3. In ordine ai presupposti ed alle condizioni di cui all'art. 74, commi I e 2, CCII si osserva che:
- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, tenuto conto dei dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art, 75, comma l , lett. b), CCII e delle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma I , lett. a) CCII:
la proposta di concordato, rispetto alla quale è stata aperta la procedura e disposta la sottoposizione al voto ( Proposta B ), prevede l' apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in qualità di garante di due società a responsabilità limitata;
- attesa la origine imprenditoriale, e non consumeristica, dell'indebitamento che ne è conseguito, deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII.
Il Giudice Delegato, dopo interlocuzione con il ricorrente, con decreto del 7-1-2025 ha dichiarato aperta la procedura con riguardo alla Proposta B avanzata dal debitore , non ha nominato il
Commissario Giudiziale ed ha assegnato ai creditori il termine per esprimere il loro voto.
I risultati delle dichiarazioni ricevute, come attestati dall'OCC-
Gestore nella sua Relazione, sono riassumibili nella seguente tabella:
- 2 - In particolare , ha espresso voto contrario al concordato solo il
Comune la cui posizione creditoria complessiva CP_1
ammonta ad € 589,38 ( v tabella pag 17-18 della Relazione del
Professionista ), come riferito dall'OCC all'esito della scadenza del termine per il voto.
Poiché detto creditore è collocato sia in classe 5, insieme ad altri creditori, per un importo di credito di € 118,00, minoritario;
sia in classe
6 per € 480,38 , solo creditore ( v Tabella riepilogativa della Proposta B in note autorizzate del concordante dep. 20-12-2024 ), deve concludersi che il concordato è stato approvato ai sensi dell'art 79 cci, poiché vi è stato voto positivo , espresso o tacito ( dovendosi valutare come tacito assenso anche la mera “precisazione del credito” inviata da alcuni creditori senza esplicita previsione di volontà contraria ) , da parte della maggioranza dei creditori e la maggioranza stessa è stata raggiunta in 7 classi sulle 8 contenute nella proposta.
Si dà atto che sono state eseguite le formalità e gli adempimenti
- 3 - dell'art 78 c 1 e 2 cci e che va confermato il giudizio di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano già formulato in sede di ammissione.
Visti gli art 80 ed 81 CCI
PQM
OMOLOGA il concordato minore proposto da - cf Parte_1
con ricorso del 18-11-2024 e precisato nelle C.F._1
note autorizzate del 20-12-2024 , consistente nella seguente proposta:
-
1. pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della Proposta, con utilizzo della Finanza Esterna, delle spese della procedura di sovraindebitamento (Classe 1);
-
2. pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della Proposta, con utilizzo della Finanza Interna 1, della Finanza Interna 2 e della
Finanza Interna 3, nei limiti di capienza delle stesse, del
Creditore Privilegiato Mobiliare Ante 1° Grado Parzialmente
Capiente (Classe 2), in applicazione dell'Absolute Priority
Rule e nel rispetto dell'art. 88, c. 1, 2° periodo, CCII;
-
3. il pagamento a stralcio, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della Proposta, con utilizzo della Finanza Esterna, in applicazione della Relative
Priority Rule e nel rispetto dell'art. 88, c. 1, 3° periodo, CCII:
- a) nella misura del 4,3%, del Creditore Privilegiato Mobiliare
Ante 1° Grado Parzialmente Incapiente Declassato (Classe
3);
- b) nella misura del 4%, del Creditore Privilegiato Mobiliare
18° Grado Ingralmente Incapiente Declassato (Classe 4);
- 4 - - c) nella misura del 3,8%, dei Creditori Privilegiati Mobiliari
20° Grado Senza Garanzie di Terzi Integralmente Incapienti
Declassati (Classe 5): la percentuale di soddisfo riservata a tali creditori è leggermente superiore a quella prevista per il creditore privilegiato mobiliare di pari grado, ma con garanzie di terzi, della successiva Classe 6 in ragione del fatto che quest'ultimo è munito di almeno una garanzia ulteriore, che rimane ferma ai sensi dell'art. 79, c. 5, CCII;
- d) nella misura del 3,5%, del Creditore Privilegiato Mobiliare
20° Grado Con Garanzie di Terzi Integralmente Incapiente
Declassato (Classe 6): la percentuale di soddisfo riservata a tale creditore è leggermente inferiore a quella prevista per i creditori privilegiati mobiliari di pari grado, ma senza garanzie di terzi, della precedente Classe 5 in ragione del fatto che questi ultimi non sono muniti di garanzie ulteriori;
- e) nella misura del 3,3%, dei Parte_2
(Classe 7): la percentuale di soddisfo
[...]
riservata a tali creditori è leggermente superiore a quella prevista per il creditore chirografario originario con garanzie di terzi della successiva Classe 8 in ragione del fatto che quest'ultimo è munito di almeno una garanzia ulteriore, che rimane ferma ai sensi dell'art. 79, c. 5, CCII;
- f) nella misura del 3%, del Creditore Chirografario Originario
Con Garanzie di Terzi (Classe 8): la percentuale di soddisfo riservata a tale creditore è leggermente inferiore a quella prevista per i creditori chirografari originari senza garanzie di terzi della precedente Classe 7 in ragione del fatto che questi ultimi non sono muniti di garanzie ulteriori.
La Proposta sarà attuata con il seguente attivo :
- somme accantonate dal datore di lavoro e non assegnate nella
- 5 - esecuzione mobiliare presso terzi a cui è assoggettato il debitore, per € 5.017, 29, ( Finanza interna 1 ) destinate ai creditori privilegiati mobiliari di grado superiore, nei limiti di capienza;
- risparmi del debitore per € 5.000,00, ( Finanza interna 2 ), analogamente destinati
- messa a disposizione da un terzo di € 500 come controvalore di una partecipazione sociale dello 0,5% nella MR RT RL
, a fronte del mantenimento in capo al debitore della titolarità della partecipazione stessa,( Finanza interna 3 ) con analoga destinazione
- finanza esterna proveniente dalla madre del debitore per €
15.164,80 , o la somma maggiore o minore necessaria per garantire il pagamento delle spese di procedura , il pagamento a stralcio dei creditori privilegiati incapienti e quindi degradati in chirografo e dei chirografari originari, secondo le percentuali sopra indicate.
Dichiara chiusa la procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento nelle stesse forme del decreto di apertura e la comunicazione a tutti i creditori;
ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al Tribunale per iscritto sullo stato di esecuzione del concordato e sulle attività poste in essere dal debitore per l'esecuzione stessa, nonché segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Rimini, 10-3-2025
Il Giudice Delegato
Dr. Francesca Miconi
- 6 -
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato nel procedimento iscritto al n. 151/2024 per I'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da
- cf Parte_1 C.F._1
Avv Astorre Mancini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 18-11-2024 il Sig. Pt_1
ha proposto domanda di ammissione alla procedura di
[...]
concordato minore ex art. 74 e ss. CCII;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente in un Comune compreso nel circondario di Rimini;
3. In ordine ai presupposti ed alle condizioni di cui all'art. 74, commi I e 2, CCII si osserva che:
- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, tenuto conto dei dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art, 75, comma l , lett. b), CCII e delle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma I , lett. a) CCII:
la proposta di concordato, rispetto alla quale è stata aperta la procedura e disposta la sottoposizione al voto ( Proposta B ), prevede l' apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in qualità di garante di due società a responsabilità limitata;
- attesa la origine imprenditoriale, e non consumeristica, dell'indebitamento che ne è conseguito, deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII.
Il Giudice Delegato, dopo interlocuzione con il ricorrente, con decreto del 7-1-2025 ha dichiarato aperta la procedura con riguardo alla Proposta B avanzata dal debitore , non ha nominato il
Commissario Giudiziale ed ha assegnato ai creditori il termine per esprimere il loro voto.
I risultati delle dichiarazioni ricevute, come attestati dall'OCC-
Gestore nella sua Relazione, sono riassumibili nella seguente tabella:
- 2 - In particolare , ha espresso voto contrario al concordato solo il
Comune la cui posizione creditoria complessiva CP_1
ammonta ad € 589,38 ( v tabella pag 17-18 della Relazione del
Professionista ), come riferito dall'OCC all'esito della scadenza del termine per il voto.
Poiché detto creditore è collocato sia in classe 5, insieme ad altri creditori, per un importo di credito di € 118,00, minoritario;
sia in classe
6 per € 480,38 , solo creditore ( v Tabella riepilogativa della Proposta B in note autorizzate del concordante dep. 20-12-2024 ), deve concludersi che il concordato è stato approvato ai sensi dell'art 79 cci, poiché vi è stato voto positivo , espresso o tacito ( dovendosi valutare come tacito assenso anche la mera “precisazione del credito” inviata da alcuni creditori senza esplicita previsione di volontà contraria ) , da parte della maggioranza dei creditori e la maggioranza stessa è stata raggiunta in 7 classi sulle 8 contenute nella proposta.
Si dà atto che sono state eseguite le formalità e gli adempimenti
- 3 - dell'art 78 c 1 e 2 cci e che va confermato il giudizio di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano già formulato in sede di ammissione.
Visti gli art 80 ed 81 CCI
PQM
OMOLOGA il concordato minore proposto da - cf Parte_1
con ricorso del 18-11-2024 e precisato nelle C.F._1
note autorizzate del 20-12-2024 , consistente nella seguente proposta:
-
1. pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della Proposta, con utilizzo della Finanza Esterna, delle spese della procedura di sovraindebitamento (Classe 1);
-
2. pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della Proposta, con utilizzo della Finanza Interna 1, della Finanza Interna 2 e della
Finanza Interna 3, nei limiti di capienza delle stesse, del
Creditore Privilegiato Mobiliare Ante 1° Grado Parzialmente
Capiente (Classe 2), in applicazione dell'Absolute Priority
Rule e nel rispetto dell'art. 88, c. 1, 2° periodo, CCII;
-
3. il pagamento a stralcio, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della Proposta, con utilizzo della Finanza Esterna, in applicazione della Relative
Priority Rule e nel rispetto dell'art. 88, c. 1, 3° periodo, CCII:
- a) nella misura del 4,3%, del Creditore Privilegiato Mobiliare
Ante 1° Grado Parzialmente Incapiente Declassato (Classe
3);
- b) nella misura del 4%, del Creditore Privilegiato Mobiliare
18° Grado Ingralmente Incapiente Declassato (Classe 4);
- 4 - - c) nella misura del 3,8%, dei Creditori Privilegiati Mobiliari
20° Grado Senza Garanzie di Terzi Integralmente Incapienti
Declassati (Classe 5): la percentuale di soddisfo riservata a tali creditori è leggermente superiore a quella prevista per il creditore privilegiato mobiliare di pari grado, ma con garanzie di terzi, della successiva Classe 6 in ragione del fatto che quest'ultimo è munito di almeno una garanzia ulteriore, che rimane ferma ai sensi dell'art. 79, c. 5, CCII;
- d) nella misura del 3,5%, del Creditore Privilegiato Mobiliare
20° Grado Con Garanzie di Terzi Integralmente Incapiente
Declassato (Classe 6): la percentuale di soddisfo riservata a tale creditore è leggermente inferiore a quella prevista per i creditori privilegiati mobiliari di pari grado, ma senza garanzie di terzi, della precedente Classe 5 in ragione del fatto che questi ultimi non sono muniti di garanzie ulteriori;
- e) nella misura del 3,3%, dei Parte_2
(Classe 7): la percentuale di soddisfo
[...]
riservata a tali creditori è leggermente superiore a quella prevista per il creditore chirografario originario con garanzie di terzi della successiva Classe 8 in ragione del fatto che quest'ultimo è munito di almeno una garanzia ulteriore, che rimane ferma ai sensi dell'art. 79, c. 5, CCII;
- f) nella misura del 3%, del Creditore Chirografario Originario
Con Garanzie di Terzi (Classe 8): la percentuale di soddisfo riservata a tale creditore è leggermente inferiore a quella prevista per i creditori chirografari originari senza garanzie di terzi della precedente Classe 7 in ragione del fatto che questi ultimi non sono muniti di garanzie ulteriori.
La Proposta sarà attuata con il seguente attivo :
- somme accantonate dal datore di lavoro e non assegnate nella
- 5 - esecuzione mobiliare presso terzi a cui è assoggettato il debitore, per € 5.017, 29, ( Finanza interna 1 ) destinate ai creditori privilegiati mobiliari di grado superiore, nei limiti di capienza;
- risparmi del debitore per € 5.000,00, ( Finanza interna 2 ), analogamente destinati
- messa a disposizione da un terzo di € 500 come controvalore di una partecipazione sociale dello 0,5% nella MR RT RL
, a fronte del mantenimento in capo al debitore della titolarità della partecipazione stessa,( Finanza interna 3 ) con analoga destinazione
- finanza esterna proveniente dalla madre del debitore per €
15.164,80 , o la somma maggiore o minore necessaria per garantire il pagamento delle spese di procedura , il pagamento a stralcio dei creditori privilegiati incapienti e quindi degradati in chirografo e dei chirografari originari, secondo le percentuali sopra indicate.
Dichiara chiusa la procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento nelle stesse forme del decreto di apertura e la comunicazione a tutti i creditori;
ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al Tribunale per iscritto sullo stato di esecuzione del concordato e sulle attività poste in essere dal debitore per l'esecuzione stessa, nonché segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Rimini, 10-3-2025
Il Giudice Delegato
Dr. Francesca Miconi
- 6 -