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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1267/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1267 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Volpe per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede legale in Trento alla piazza delle Donne Lavoratrici n. Controparte_1
2 (c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Pozzolo, Filippo Andrea Zorzi e Paola de
IC per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nato a [...] il [...] ); Parte_2 C.F._2 contumace;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2236/2024, pubblicata il 24/04/2024 (azione revocatoria ordinaria).
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Accogliendo la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., la sentenza in oggetto dichiara l'inefficacia nei confronti della società attrice dell'atto del Controparte_1
1 19.6.2015, con il quale ha trasferito le sue quote della società Parte_1 ad . Controparte_2 Parte_2
Superate le eccezioni di inesistenza della notifica dell'atto di citazione, di nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, di prescrizione dell'azione e di difetto di legittimazione di parte attrice, nel merito il giudice di primo grado espone che il credito di parte attrice è accertato con sentenza del
Tribunale di Salerno n. 2385, pubblicata il 25.5.2015, confermata con sentenza della
Corte di appello di Salerno n.140/2020; che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore in data 19.6.2015 ha carattere Parte_1 pregiudizievole, in quanto non vi sono ulteriori beni aggredibili da parte della creditrice (circostanza allegata da parte attrice e non contestata da parte convenuta) ed il pignoramento presso terzi ha dato esito negativo;
che la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio è desumibile dal fatto che l'atto dispositivo è stato posto in essere a distanza di pochi giorni dalla sentenza che lo aveva visto soccombente;
che il rapporto di parentela tra cedente (padre) e cessionario (figlio) e la circostanza che entrambi ricoprono cariche gestorie (rispettivamente senior manager e general manager) nella società confermano Parte_3 la sussistenza della scientia damni anche in capo al terzo acquirente;
che la difesa di
, il quale nega tanto un rapporto di parentela quanto una Parte_1 partnership imprenditoriale con , appare destituita di fondamento Parte_2 alla luce di quanto risulta dallo statuto della società che, all'art. 7, prevede il trasferimento delle quote solo in favore del coniuge e di parenti in linea retta;
che è irrilevante la tardivamente prodotta copia del sito internet della suindicata società dove vengono indicate le cariche ricoperte dai due convenuti e si fa menzione della circostanza che i soci sono legati da vincoli di parentela perché la circostanza è provata dallo statuto sociale regolarmente acquisito.
L'appello propone appello avverso la sentenza, contrastando la Parte_1 valutazione di sussistenza dell'eventus damni.
Sostiene che l'atto di trasferimento delle quote sociali non ha arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, essendo titolare di redditi e di patrimonio
(percepisce una pensione, è titolare della società “Autuori Trasporti Società
Cooperativa” e dispone di beni mobili ed immobili); che la società appellata non ha fornito la prova dell'escussione del patrimonio dell'appellante, ma solo di una procedura esecutiva presso terzi e della dichiarazione del terzo;
che, in particolare,
2 non è stata proposta alcuna azione esecutiva sui beni mobili ed immobili di cui è titolare.
Inoltre, “ai fini dell'effetto devolutivo dell'appello”, l'appellante ripropone “tutte le argomentazioni articolate nella comparsa di costituzione e in particolare, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”, trascrivendo l'intero contenuto della comparsa di risposta di primo grado. In particolare, ripropone le originarie eccezioni di inesistenza della notificazione (mai pervenuta all'indirizzo di residenza), di nullità della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire, la prescrizione dell'azione ex art. 2903
c.c. (non v'è prova che gli atti interruttivi siano pervenuti all'indirizzo dei convenuti in data precedente al 19.6.2020), di carenza di legittimazione attiva di CP_1
(la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2385 del 25.5.2015 è stata resa in
[...] favore di ”, soggetto diverso dalla Controparte_3 CP_1
e di carenza di legittimazione passiva di .
[...] Parte_1
In merito alla legittimazione passiva, l'appellante osserva che la sentenza del
Tribunale di Salerno n. 2385/2015 ha condannato al Parte_4 pagamento di € 119.517,82 e non già posto che Parte_1 Parte_1 non è mai stato titolare di impresa, collettiva o individuale che fosse,
[...] denominata;
che è stato amministratore unico della Parte_4
Europe Trading s.r.l. e della Logistica Europa s.r.l., presidente del consiglio di amministrazione della Autuori Trasporti società cooperativa, titolare dell'impresa individuale cancellata il 25.3.2020, “ma giammai Parte_1 amministratore, presidente del consiglio di amministrazione, «legale rappresentante pro tempore», ovvero titolare di un'impresa individuale denominata
« , di cui peraltro non è dato conoscere sede, codice Parte_4 fiscale, partita iva, numero di iscrizione al Rea e dati anagrafici del «legale rappresentante pro tempore»”). Aggiunge che “ammesso pure per assurdo che il signor abbia mai assunto obbligazioni in nome di « Parte_1 [...]
- abbia mai esercitato insomma con la predetta denominazione Parte_4
-, delle due l'una: o delle obbligazioni assunte risponde l'impresa collettiva denominata « o delle obbligazioni assunte risponde Parte_4
l'imprenditore individuale che abbia fatto uso della ditta « Parte_4
. Nel primo caso, la condanna involge l'impresa collettiva e non potrà
[...] procedersi nei confronti del legale rappresentante. Nel secondo caso, è la persona fisica - imprenditore individuale con sede, codice fiscale, numero di iscrizione e ditta eventualmente prescelta e denunciata al registro delle imprese - a dover
3 essere condannata. E a tal fine è strettamente necessario che la persona fisica, che abbia assunto obbligazioni sotto il nome dell'impresa, sia identificata in sentenza e condannata personalmente. La ditta, l'insegna e il marchio sono peraltro segni distintivi, privi di soggettività giuridica. È di intuitiva evidenza, quindi, che la condanna di un segno distintivo (sic!) è radicalmente inammissibile: in mancanza di idonea identificazione nel dispositivo o quanto meno nel corpo del provvedimento, non esplica essa effetti nei confronti della persona fisica, cioè dell'imprenditore individuale che abbia fatto eventualmente uso della ditta”.
L'appellante trascrive inoltre, le difese di primo grado in merito all'eventus damni e alla scientia damni, contestando la prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente desunta dal vincolo di Parte_2 parentela. Obietta che “giocando sull'omonimia dei cognomi, controparte lascia intendere l'esistenza di un «vincolo» - nella specie invece insussistente -, oltre che una sorta di compartecipazione, una simbiosi di intenti, una strategia comune”; che
“il signor non è legato da «vincolo» alcuno all'odierno Parte_2 convenuto e non condivide con l'odierno convenuto alcun progetto imprenditoriale”; che “non risulta che il signor - o l'odierno Parte_2 convenuto - abbiano mai prestato attività, o condiviso affari, con l'impresa
« , unica destinataria della pronuncia di condanna Parte_4 posta a base della presente domanda. Non v'è traccia, in breve, della presunta commistione di interessi tra la debitrice « , l'alienante e Parte_4
l'acquirente”.
La risposta dell'appellato
La società costituitasi, eccepisce l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 pere violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo assolto all'onere di formulare una critica specifica, puntuale e argomentata nei confronti della motivazione della sentenza impugnata.
Nel merito, risponde che l'appellante non ha assolto all'onere di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, limitandosi a affermare tardivamente che percepisce una pensione, è titolare della società “Autuori Trasporti Società Cooperativa” e dispone di beni mobili ed immobili;
che la società indicata da controparte non pubblica bilanci dal 2022 e l'ultimo bilancio recava una perdita di € -397.470; che la cessione di quote al figlio
è stata effettuata a distanza di meno di un mese dal deposito della sentenza di condanna di;
che l'impresa individuale è stata chiusa Parte_1
4 all'indomani della sentenza di appello;
che il pignoramento presso terzi effettuato ha dato esito negativo;
che alcun pagamento neppure parziale è mai stato effettuato da;
che il valore reale della quota ceduta era nettamente maggiore Parte_1 rispetto ai nominali 11.000,00 della cessione;
che ad oggi il capitale sociale della
è di € 3.250.000,00 interamente versato nel 2023 e il Parte_3 fatturato è stato di € 25.445.027 con un utile 2023 di € 1.010.630 ( con oltre 100 dipendenti ed un costo del personale € 2.102.149); che è figlio Parte_2 del dante causa ed è socio della società del padre, dunque perfettamente a conoscenza della situazione debitoria dello stesso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che , non costituitosi, è stato Parte_2 dichiarato contumace con ordinanza del consigliere istruttore del 26.9.2025, avendo verificato che l'atto di appello era stato notificato al suo difensore in primo grado
(avv. Carlo Olivieri) a mezzo pec del 22.11.2024.
Nella comparsa conclusionale l'appellante dichiara che solo in data 29.10.2025 ha appreso, da una pec ricevuta dall'avv. Carlo Olivieri, che questi aveva rinunciato al mandato difensivo in data 24.4.2024 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado). Chiede “di disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzando lo scrivente procuratore, previa concessione dei termini, ad effettuare la notifica dell'atto d'appello alla parte personalmente” e “di essere Parte_2 rimesso in termini per la notifica dell' atto di appello al sig. . Parte_2
L'istanza non può essere accolta. La notifica a mezzo pec dell'atto di appello ad presso il suo procuratore costituito in primo grado deve ritenersi Parte_2 perfezionata, ai sensi degli artt. 330, comma 1, c.p.c. e 3-bis della legge n. 53 del
1994, anche in caso di precedente rinuncia al mandato, per il principio della c.d.
“perpetuatio” dell'ufficio di difensore prevista dall'art. 85 c.p.c. La rinuncia del difensore, come anche la revoca della procura da parte del cliente, non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata. La rinuncia, in particolare, non priva il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare (Cass.,
28.7.2010, n. 17649; Cass., 11.4.2001, n. 5410).
5 Nel merito, la sentenza di primo grado ha esaminato e deciso tutte le questioni proposte dall'odierno appellante, sia quelle processuali (inesistenza della notificazione non pervenuta all'indirizzo di residenza e nullità della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire), sia quelle di merito (carenza di legittimazione attiva di e di legittimazione passiva di Controparte_1 Pt_1
, prescrizione dell'azione e insussistenza dei presupposti oggettivi e
[...] soggettivi della revocatoria). Non potendosi ravvisare un omesso esame di alcuna delle questioni, non basta la mera riproposizione, nell'atto di appello, di “tutte le argomentazioni articolate nella comparsa di costituzione e in particolare, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” per investire il giudice di secondo grado del compito di riesaminarle. Non è sufficiente la trascrizione, nell'atto di appello, dell'intero contenuto della comparsa di risposta di primo grado ai fini dell'effetto devolutivo dell'appello”, senza l'aggiunta di censure alla ricostruzione in fatto e/o ad errori di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice.
Ciò non risponde ai caratteri e alla disciplina dell'appello, il cui effetto devolutivo, diversamente da quanto sembra ritenere l'appellante, non è automatico ma è limitato dai motivi di gravame (tantum devolutum quantum appellatum), entro cui è ammesso il riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado. Nel sistema processuale l'appello presenta il carattere della revisio prioris instantiae (che limita l'intervento del giudice dell'impugnazione, quando non siano dedotti vizi procedimentali, al riesame della ratio decidendi della sentenza impugnata) piuttosto che quello di novum iudicium (il quale implica che il giudice di appello riesamini l'intero merito della controversia e che la devoluzione di una questione trattata nel giudizio di primo grado comporti l'automatica devoluzione di tutte le altre). Si tratta, cioè, di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un nuovo giudizio, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle specifiche censure dell'appellante, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado. Come risulta evidente dal novellato art. 342 c.p.c., il quale dispone che l'appello deve essere motivato e, per ciascuno dei motivi, deve contenere, a pena di inammissibilità, “1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò vuol dire che non possono essere riesaminate le eccezioni processuali, respinte dal giudice di prime cure in base ad argomenti (il rispetto dell'iter
6 notificatorio ex art. 140 c.p.c., la sanatoria per la costituzione del convenuto, il rispetto dei termini di comparizione con il rinvio per decreto della prima udienza) su cui l'appellante non si confronta. Ciò vale anche per l'eccezione di prescrizione
(che il primo giudice ritiene interrotta dalla consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario in data 15.6.2020, entro il termine di cinque anni dalla stipula dell'atto in data 19.6.2015, stante la scissione del momento perfezionativo della notifica) e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (secondo la sentenza impugnata la titolarità del credito in capo ad è dimostrata dall'atto Controparte_1 di conferimento di ramo d'azienda della alla Controparte_3
e dagli atti di cessione di ramo d'azienda e di Controparte_4 ricognizione di quest'ultima in . Controparte_1
I punti della sentenza gravata su cui deve svolgersi il riesame in secondo grado, dato il contrasto con i motivi di appello, attengono alla legittimazione passiva di
(la sua qualità di debitore di , all'eventus damni Parte_1 Controparte_1
e alla scientia damni in capo al terzo acquirente.
Sul primo punto, le ragioni creditorie della si basano sulla Controparte_1 sentenza del Tribunale di Salerno n. 2385, pubblicata il 25.5.2015, che ha condannato il vettore al pagamento della somma di € Parte_4
119.517,82 in favore della società di assicurazioni Controparte_3
. Quest'ultima, dopo aver indennizzato la propria assicurata (
[...] CP_5
per la perdita della merce trasportata dalla ditta
[...] Parte_4 in conseguenza di una rapina avvenuta in data 13.4.2006, aveva agito in rivalsa nei confronti del vettore responsabile ex art. 1916 c.c. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla sentenza della Corte di appello di Salerno n. 140/2020.
L'assunto dell'appellante, secondo cui la sentenza ha condannato la ditta e non , non ha alcun fondamento. Parte_4 Parte_1
Non essendo indicata alcuna tipologia di società, deve ritenersi che per ditta non si intende una società ma una persona fisica, Pt_1 Parte_4 ossia l'imprenditore individuale che esercita la sua attività Parte_1 economica con tale denominazione e risponde delle obbligazioni inerenti la sua impresa, così come ogni altra obbligazione assunta come persona fisica
(nell'esercizio della sua impresa individuale o al di fuori di essa). Che si tratti dell'obbligazione dell'imprenditore individuale e non di una società risulta anche dall'epoca in cui si colloca il fatto che ha dato origine all'obbligazione di rivalsa dell'assicuratore del committente nei confronti del vettore. Dalla sentenza si
7 desume che si tratta di un trasporto risalente ad aprile del 2006 e, dalla visura del registro delle imprese, risulta che a quella data esercitava l'attività di trasporti solo l'imprenditore individuale (la cui attività è iniziata il 30.1.1985 Parte_1 ed è cessata il 25.3.2020), mentre la società “Autuori Trasporti società cooperativa” ha iniziato la sua attività solo in epoca successiva (in data 10.12.2018).
Quanto alla componente oggettiva dell'azione pauliana (il pregiudizio arrecato al creditore, c.d. eventus damni), il motivo di impugnazione (la sufficienza di un patrimonio residuo in capo all'appellante, essendo titolare di redditi da pensione della società “Autuori Trasporti Società Cooperativa” e di beni mobili ed immobili) si basa su una nuova allegazione difensiva e non su un fatto già prospettato in primo grado. Nella comparsa di risposta, in fatti, si era limitato ad Parte_1 affermare genericamente, sul punto, che “l'ipotizzato pregiudizio non è né
«concreto» né «effettivo», essendo la dedotta «fruttuosità» dell'eventuale
«esecuzione coattiva» tutta da dimostrare e comunque difficilmente ipotizzabile alla luce della scarsa appetibilità di una partecipazione decisamente esigua, pari ad appena il 10% del capitale sociale”. Sulla base di tale difesa, il giudice di primo grado ha considerato il fatto allegato dall'attrice (ossia, che non vi sono ulteriori beni aggredibili), non contestato dal convenuto.
In ogni caso, il convenuto non ha assolto all'onere di allegare specificamente e di provare i suoi redditi e il suo residuo patrimonio mobiliare e immobiliare, tantomeno la sua capienza come garanzia patrimoniale per la creditrice CP_1
E infatti, essendo dimostrato il depauperamento della garanzia patrimoniale
[...] realizzato dalla cessione delle quote societarie, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., ord.,
18.6.2019, n. 16221; Cass., ord., 19.7.2018, n. 19207). Quando il creditore provi la modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale del suo debitore, incombe su quest'ultimo, al fine di evitare che gli atti di disposizione compiuti vengano dichiarati inefficaci, l'onere di provare che il proprio patrimonio
è ancora capiente, cioè costituito da altri beni sufficienti a soddisfare le pretese creditorie. Tale onere non risulta in alcun modo assolto.
Quanto alla scientia damni, l'appellante non svolge osservazioni critiche sulla prova della sua consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni della società creditrice (che il giudice di prime cure ha dedotto dal fatto che l'atto dispositivo è stato compiuto a distanza di pochi giorni dalla sentenza che lo aveva visto
8 soccombente), quanto sulla prova della sussistenza del presupposto soggettivo in capo al terzo acquirente. Contesta, in particolare, gli indizi su cui si fonda la prova presuntiva ricavata dal primo giudice, ossia il rapporto di parentale tra cedente e cessionario e le cariche da loro ricoperte nella società Parte_3
(rispettivamente, senior manager e general manager).
Dalla visura del registro delle imprese risulta che è sempre Parte_2 stato l'amministratore unico della (nominato in data Parte_3
4.3.2005, contestualmente all'atto costitutivo della società) e in data 19.6.2015 ha acquistato quote societarie, non solo di , ma anche di Parte_1 CP_6
Risulta, poi, dall'art. 7 dello statuto della società che le quote sociali
[...] sono trasferibili a titolo oneroso solo a favore del coniuge o dei parenti in linea retta di un socio, ai quali spetta il diritto di prelazione su qualsiasi altro trasferimento a titolo oneroso. Si aggiunga che la società esercita la stessa attività di trasporto in passato svolta da come imprenditore individuale e comune ad Parte_1 altre società del gruppo. Risulta, perciò, evidente che l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria consiste in una cessione di quote societarie in ambito familiare. Di qui la prova presuntiva della scientia damni anche in capo all'acquirente della quota societaria appartenente al debitore.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato. Anche il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore della società appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1267/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di che liquida in € 5.000,00 per onorari di Controparte_1
9 difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 11/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1267 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Volpe per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede legale in Trento alla piazza delle Donne Lavoratrici n. Controparte_1
2 (c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Pozzolo, Filippo Andrea Zorzi e Paola de
IC per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nato a [...] il [...] ); Parte_2 C.F._2 contumace;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2236/2024, pubblicata il 24/04/2024 (azione revocatoria ordinaria).
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Accogliendo la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., la sentenza in oggetto dichiara l'inefficacia nei confronti della società attrice dell'atto del Controparte_1
1 19.6.2015, con il quale ha trasferito le sue quote della società Parte_1 ad . Controparte_2 Parte_2
Superate le eccezioni di inesistenza della notifica dell'atto di citazione, di nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, di prescrizione dell'azione e di difetto di legittimazione di parte attrice, nel merito il giudice di primo grado espone che il credito di parte attrice è accertato con sentenza del
Tribunale di Salerno n. 2385, pubblicata il 25.5.2015, confermata con sentenza della
Corte di appello di Salerno n.140/2020; che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore in data 19.6.2015 ha carattere Parte_1 pregiudizievole, in quanto non vi sono ulteriori beni aggredibili da parte della creditrice (circostanza allegata da parte attrice e non contestata da parte convenuta) ed il pignoramento presso terzi ha dato esito negativo;
che la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio è desumibile dal fatto che l'atto dispositivo è stato posto in essere a distanza di pochi giorni dalla sentenza che lo aveva visto soccombente;
che il rapporto di parentela tra cedente (padre) e cessionario (figlio) e la circostanza che entrambi ricoprono cariche gestorie (rispettivamente senior manager e general manager) nella società confermano Parte_3 la sussistenza della scientia damni anche in capo al terzo acquirente;
che la difesa di
, il quale nega tanto un rapporto di parentela quanto una Parte_1 partnership imprenditoriale con , appare destituita di fondamento Parte_2 alla luce di quanto risulta dallo statuto della società che, all'art. 7, prevede il trasferimento delle quote solo in favore del coniuge e di parenti in linea retta;
che è irrilevante la tardivamente prodotta copia del sito internet della suindicata società dove vengono indicate le cariche ricoperte dai due convenuti e si fa menzione della circostanza che i soci sono legati da vincoli di parentela perché la circostanza è provata dallo statuto sociale regolarmente acquisito.
L'appello propone appello avverso la sentenza, contrastando la Parte_1 valutazione di sussistenza dell'eventus damni.
Sostiene che l'atto di trasferimento delle quote sociali non ha arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, essendo titolare di redditi e di patrimonio
(percepisce una pensione, è titolare della società “Autuori Trasporti Società
Cooperativa” e dispone di beni mobili ed immobili); che la società appellata non ha fornito la prova dell'escussione del patrimonio dell'appellante, ma solo di una procedura esecutiva presso terzi e della dichiarazione del terzo;
che, in particolare,
2 non è stata proposta alcuna azione esecutiva sui beni mobili ed immobili di cui è titolare.
Inoltre, “ai fini dell'effetto devolutivo dell'appello”, l'appellante ripropone “tutte le argomentazioni articolate nella comparsa di costituzione e in particolare, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”, trascrivendo l'intero contenuto della comparsa di risposta di primo grado. In particolare, ripropone le originarie eccezioni di inesistenza della notificazione (mai pervenuta all'indirizzo di residenza), di nullità della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire, la prescrizione dell'azione ex art. 2903
c.c. (non v'è prova che gli atti interruttivi siano pervenuti all'indirizzo dei convenuti in data precedente al 19.6.2020), di carenza di legittimazione attiva di CP_1
(la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2385 del 25.5.2015 è stata resa in
[...] favore di ”, soggetto diverso dalla Controparte_3 CP_1
e di carenza di legittimazione passiva di .
[...] Parte_1
In merito alla legittimazione passiva, l'appellante osserva che la sentenza del
Tribunale di Salerno n. 2385/2015 ha condannato al Parte_4 pagamento di € 119.517,82 e non già posto che Parte_1 Parte_1 non è mai stato titolare di impresa, collettiva o individuale che fosse,
[...] denominata;
che è stato amministratore unico della Parte_4
Europe Trading s.r.l. e della Logistica Europa s.r.l., presidente del consiglio di amministrazione della Autuori Trasporti società cooperativa, titolare dell'impresa individuale cancellata il 25.3.2020, “ma giammai Parte_1 amministratore, presidente del consiglio di amministrazione, «legale rappresentante pro tempore», ovvero titolare di un'impresa individuale denominata
« , di cui peraltro non è dato conoscere sede, codice Parte_4 fiscale, partita iva, numero di iscrizione al Rea e dati anagrafici del «legale rappresentante pro tempore»”). Aggiunge che “ammesso pure per assurdo che il signor abbia mai assunto obbligazioni in nome di « Parte_1 [...]
- abbia mai esercitato insomma con la predetta denominazione Parte_4
-, delle due l'una: o delle obbligazioni assunte risponde l'impresa collettiva denominata « o delle obbligazioni assunte risponde Parte_4
l'imprenditore individuale che abbia fatto uso della ditta « Parte_4
. Nel primo caso, la condanna involge l'impresa collettiva e non potrà
[...] procedersi nei confronti del legale rappresentante. Nel secondo caso, è la persona fisica - imprenditore individuale con sede, codice fiscale, numero di iscrizione e ditta eventualmente prescelta e denunciata al registro delle imprese - a dover
3 essere condannata. E a tal fine è strettamente necessario che la persona fisica, che abbia assunto obbligazioni sotto il nome dell'impresa, sia identificata in sentenza e condannata personalmente. La ditta, l'insegna e il marchio sono peraltro segni distintivi, privi di soggettività giuridica. È di intuitiva evidenza, quindi, che la condanna di un segno distintivo (sic!) è radicalmente inammissibile: in mancanza di idonea identificazione nel dispositivo o quanto meno nel corpo del provvedimento, non esplica essa effetti nei confronti della persona fisica, cioè dell'imprenditore individuale che abbia fatto eventualmente uso della ditta”.
L'appellante trascrive inoltre, le difese di primo grado in merito all'eventus damni e alla scientia damni, contestando la prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente desunta dal vincolo di Parte_2 parentela. Obietta che “giocando sull'omonimia dei cognomi, controparte lascia intendere l'esistenza di un «vincolo» - nella specie invece insussistente -, oltre che una sorta di compartecipazione, una simbiosi di intenti, una strategia comune”; che
“il signor non è legato da «vincolo» alcuno all'odierno Parte_2 convenuto e non condivide con l'odierno convenuto alcun progetto imprenditoriale”; che “non risulta che il signor - o l'odierno Parte_2 convenuto - abbiano mai prestato attività, o condiviso affari, con l'impresa
« , unica destinataria della pronuncia di condanna Parte_4 posta a base della presente domanda. Non v'è traccia, in breve, della presunta commistione di interessi tra la debitrice « , l'alienante e Parte_4
l'acquirente”.
La risposta dell'appellato
La società costituitasi, eccepisce l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 pere violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo assolto all'onere di formulare una critica specifica, puntuale e argomentata nei confronti della motivazione della sentenza impugnata.
Nel merito, risponde che l'appellante non ha assolto all'onere di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, limitandosi a affermare tardivamente che percepisce una pensione, è titolare della società “Autuori Trasporti Società Cooperativa” e dispone di beni mobili ed immobili;
che la società indicata da controparte non pubblica bilanci dal 2022 e l'ultimo bilancio recava una perdita di € -397.470; che la cessione di quote al figlio
è stata effettuata a distanza di meno di un mese dal deposito della sentenza di condanna di;
che l'impresa individuale è stata chiusa Parte_1
4 all'indomani della sentenza di appello;
che il pignoramento presso terzi effettuato ha dato esito negativo;
che alcun pagamento neppure parziale è mai stato effettuato da;
che il valore reale della quota ceduta era nettamente maggiore Parte_1 rispetto ai nominali 11.000,00 della cessione;
che ad oggi il capitale sociale della
è di € 3.250.000,00 interamente versato nel 2023 e il Parte_3 fatturato è stato di € 25.445.027 con un utile 2023 di € 1.010.630 ( con oltre 100 dipendenti ed un costo del personale € 2.102.149); che è figlio Parte_2 del dante causa ed è socio della società del padre, dunque perfettamente a conoscenza della situazione debitoria dello stesso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che , non costituitosi, è stato Parte_2 dichiarato contumace con ordinanza del consigliere istruttore del 26.9.2025, avendo verificato che l'atto di appello era stato notificato al suo difensore in primo grado
(avv. Carlo Olivieri) a mezzo pec del 22.11.2024.
Nella comparsa conclusionale l'appellante dichiara che solo in data 29.10.2025 ha appreso, da una pec ricevuta dall'avv. Carlo Olivieri, che questi aveva rinunciato al mandato difensivo in data 24.4.2024 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado). Chiede “di disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzando lo scrivente procuratore, previa concessione dei termini, ad effettuare la notifica dell'atto d'appello alla parte personalmente” e “di essere Parte_2 rimesso in termini per la notifica dell' atto di appello al sig. . Parte_2
L'istanza non può essere accolta. La notifica a mezzo pec dell'atto di appello ad presso il suo procuratore costituito in primo grado deve ritenersi Parte_2 perfezionata, ai sensi degli artt. 330, comma 1, c.p.c. e 3-bis della legge n. 53 del
1994, anche in caso di precedente rinuncia al mandato, per il principio della c.d.
“perpetuatio” dell'ufficio di difensore prevista dall'art. 85 c.p.c. La rinuncia del difensore, come anche la revoca della procura da parte del cliente, non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata. La rinuncia, in particolare, non priva il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare (Cass.,
28.7.2010, n. 17649; Cass., 11.4.2001, n. 5410).
5 Nel merito, la sentenza di primo grado ha esaminato e deciso tutte le questioni proposte dall'odierno appellante, sia quelle processuali (inesistenza della notificazione non pervenuta all'indirizzo di residenza e nullità della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire), sia quelle di merito (carenza di legittimazione attiva di e di legittimazione passiva di Controparte_1 Pt_1
, prescrizione dell'azione e insussistenza dei presupposti oggettivi e
[...] soggettivi della revocatoria). Non potendosi ravvisare un omesso esame di alcuna delle questioni, non basta la mera riproposizione, nell'atto di appello, di “tutte le argomentazioni articolate nella comparsa di costituzione e in particolare, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” per investire il giudice di secondo grado del compito di riesaminarle. Non è sufficiente la trascrizione, nell'atto di appello, dell'intero contenuto della comparsa di risposta di primo grado ai fini dell'effetto devolutivo dell'appello”, senza l'aggiunta di censure alla ricostruzione in fatto e/o ad errori di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice.
Ciò non risponde ai caratteri e alla disciplina dell'appello, il cui effetto devolutivo, diversamente da quanto sembra ritenere l'appellante, non è automatico ma è limitato dai motivi di gravame (tantum devolutum quantum appellatum), entro cui è ammesso il riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado. Nel sistema processuale l'appello presenta il carattere della revisio prioris instantiae (che limita l'intervento del giudice dell'impugnazione, quando non siano dedotti vizi procedimentali, al riesame della ratio decidendi della sentenza impugnata) piuttosto che quello di novum iudicium (il quale implica che il giudice di appello riesamini l'intero merito della controversia e che la devoluzione di una questione trattata nel giudizio di primo grado comporti l'automatica devoluzione di tutte le altre). Si tratta, cioè, di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un nuovo giudizio, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle specifiche censure dell'appellante, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado. Come risulta evidente dal novellato art. 342 c.p.c., il quale dispone che l'appello deve essere motivato e, per ciascuno dei motivi, deve contenere, a pena di inammissibilità, “1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò vuol dire che non possono essere riesaminate le eccezioni processuali, respinte dal giudice di prime cure in base ad argomenti (il rispetto dell'iter
6 notificatorio ex art. 140 c.p.c., la sanatoria per la costituzione del convenuto, il rispetto dei termini di comparizione con il rinvio per decreto della prima udienza) su cui l'appellante non si confronta. Ciò vale anche per l'eccezione di prescrizione
(che il primo giudice ritiene interrotta dalla consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario in data 15.6.2020, entro il termine di cinque anni dalla stipula dell'atto in data 19.6.2015, stante la scissione del momento perfezionativo della notifica) e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (secondo la sentenza impugnata la titolarità del credito in capo ad è dimostrata dall'atto Controparte_1 di conferimento di ramo d'azienda della alla Controparte_3
e dagli atti di cessione di ramo d'azienda e di Controparte_4 ricognizione di quest'ultima in . Controparte_1
I punti della sentenza gravata su cui deve svolgersi il riesame in secondo grado, dato il contrasto con i motivi di appello, attengono alla legittimazione passiva di
(la sua qualità di debitore di , all'eventus damni Parte_1 Controparte_1
e alla scientia damni in capo al terzo acquirente.
Sul primo punto, le ragioni creditorie della si basano sulla Controparte_1 sentenza del Tribunale di Salerno n. 2385, pubblicata il 25.5.2015, che ha condannato il vettore al pagamento della somma di € Parte_4
119.517,82 in favore della società di assicurazioni Controparte_3
. Quest'ultima, dopo aver indennizzato la propria assicurata (
[...] CP_5
per la perdita della merce trasportata dalla ditta
[...] Parte_4 in conseguenza di una rapina avvenuta in data 13.4.2006, aveva agito in rivalsa nei confronti del vettore responsabile ex art. 1916 c.c. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla sentenza della Corte di appello di Salerno n. 140/2020.
L'assunto dell'appellante, secondo cui la sentenza ha condannato la ditta e non , non ha alcun fondamento. Parte_4 Parte_1
Non essendo indicata alcuna tipologia di società, deve ritenersi che per ditta non si intende una società ma una persona fisica, Pt_1 Parte_4 ossia l'imprenditore individuale che esercita la sua attività Parte_1 economica con tale denominazione e risponde delle obbligazioni inerenti la sua impresa, così come ogni altra obbligazione assunta come persona fisica
(nell'esercizio della sua impresa individuale o al di fuori di essa). Che si tratti dell'obbligazione dell'imprenditore individuale e non di una società risulta anche dall'epoca in cui si colloca il fatto che ha dato origine all'obbligazione di rivalsa dell'assicuratore del committente nei confronti del vettore. Dalla sentenza si
7 desume che si tratta di un trasporto risalente ad aprile del 2006 e, dalla visura del registro delle imprese, risulta che a quella data esercitava l'attività di trasporti solo l'imprenditore individuale (la cui attività è iniziata il 30.1.1985 Parte_1 ed è cessata il 25.3.2020), mentre la società “Autuori Trasporti società cooperativa” ha iniziato la sua attività solo in epoca successiva (in data 10.12.2018).
Quanto alla componente oggettiva dell'azione pauliana (il pregiudizio arrecato al creditore, c.d. eventus damni), il motivo di impugnazione (la sufficienza di un patrimonio residuo in capo all'appellante, essendo titolare di redditi da pensione della società “Autuori Trasporti Società Cooperativa” e di beni mobili ed immobili) si basa su una nuova allegazione difensiva e non su un fatto già prospettato in primo grado. Nella comparsa di risposta, in fatti, si era limitato ad Parte_1 affermare genericamente, sul punto, che “l'ipotizzato pregiudizio non è né
«concreto» né «effettivo», essendo la dedotta «fruttuosità» dell'eventuale
«esecuzione coattiva» tutta da dimostrare e comunque difficilmente ipotizzabile alla luce della scarsa appetibilità di una partecipazione decisamente esigua, pari ad appena il 10% del capitale sociale”. Sulla base di tale difesa, il giudice di primo grado ha considerato il fatto allegato dall'attrice (ossia, che non vi sono ulteriori beni aggredibili), non contestato dal convenuto.
In ogni caso, il convenuto non ha assolto all'onere di allegare specificamente e di provare i suoi redditi e il suo residuo patrimonio mobiliare e immobiliare, tantomeno la sua capienza come garanzia patrimoniale per la creditrice CP_1
E infatti, essendo dimostrato il depauperamento della garanzia patrimoniale
[...] realizzato dalla cessione delle quote societarie, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., ord.,
18.6.2019, n. 16221; Cass., ord., 19.7.2018, n. 19207). Quando il creditore provi la modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale del suo debitore, incombe su quest'ultimo, al fine di evitare che gli atti di disposizione compiuti vengano dichiarati inefficaci, l'onere di provare che il proprio patrimonio
è ancora capiente, cioè costituito da altri beni sufficienti a soddisfare le pretese creditorie. Tale onere non risulta in alcun modo assolto.
Quanto alla scientia damni, l'appellante non svolge osservazioni critiche sulla prova della sua consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni della società creditrice (che il giudice di prime cure ha dedotto dal fatto che l'atto dispositivo è stato compiuto a distanza di pochi giorni dalla sentenza che lo aveva visto
8 soccombente), quanto sulla prova della sussistenza del presupposto soggettivo in capo al terzo acquirente. Contesta, in particolare, gli indizi su cui si fonda la prova presuntiva ricavata dal primo giudice, ossia il rapporto di parentale tra cedente e cessionario e le cariche da loro ricoperte nella società Parte_3
(rispettivamente, senior manager e general manager).
Dalla visura del registro delle imprese risulta che è sempre Parte_2 stato l'amministratore unico della (nominato in data Parte_3
4.3.2005, contestualmente all'atto costitutivo della società) e in data 19.6.2015 ha acquistato quote societarie, non solo di , ma anche di Parte_1 CP_6
Risulta, poi, dall'art. 7 dello statuto della società che le quote sociali
[...] sono trasferibili a titolo oneroso solo a favore del coniuge o dei parenti in linea retta di un socio, ai quali spetta il diritto di prelazione su qualsiasi altro trasferimento a titolo oneroso. Si aggiunga che la società esercita la stessa attività di trasporto in passato svolta da come imprenditore individuale e comune ad Parte_1 altre società del gruppo. Risulta, perciò, evidente che l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria consiste in una cessione di quote societarie in ambito familiare. Di qui la prova presuntiva della scientia damni anche in capo all'acquirente della quota societaria appartenente al debitore.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato. Anche il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore della società appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1267/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di che liquida in € 5.000,00 per onorari di Controparte_1
9 difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 11/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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