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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 75/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di ER
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Francese Gian Franca del Foro di ER
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 09/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in ER (VC) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 37, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 22/08/2023, il figlio , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 45 del 10/02/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
15/09/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile e in Parte_2 Parte_1
ER (VC) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto
n. 37, Parte I, Anno 2021, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 45 del 10/02/2025, e precisamente:
1. Affidamento: DISPONE che il figlio minore rimanga affidato in via condivisa ai Per_1 genitori, con collocazione anagrafica presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel proprio percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c.; consapevoli dell'importanza, per il sereno corretto sviluppo psicofisico del figlio, della presenza di entrambi i genitori favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti, assicurando in particolare il diritto di visita e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali nonché agli spostamenti del minore che dovranno essere condivisi. Nei casi in cui il minore partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la corretta crescita, anche sociale ed affettiva;
ciascun genitore si impegna a consentire all'altro contatti telefonici con il figlio nei periodi di permanenza presso di sé;
2. Termini e modalità di visita e tenuta: DISPONE che il padre possa vedere e tenere il figlio a fine settimana alterni sabato e domenica dalle ore 11,00 alle ore 19,00; il pernottamento con il padre verrà introdotto al compimento del terzo anno di età di con gradualità e Per_1 avuto riguardo, almeno inizialmente, alle richieste del minore. Nelle settimane in cui il fine settimana è di pertoccanza del padre, terrà il bambino il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore
19,00, nelle altre settimane il martedì e il giovedì stessi orari. Festività e ricorrenze: per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, con la seguente calendarizzazione: ad anni alterni: dal 24.12 al 26.12 e dal 30.12 al 01.01 (ovviamente sino al compimento del terzo anno di età senza pernottamento presso il genitore non collocatario); Natale 2024 con la mamma;
vacanze pasquali ad anni alterni;
altre festività e/o “ponti” sempre alternati, così come i compleanni del minore;
inoltre, ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno con il figlio indipendentemente dal calendario in corso;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà 3 settimane con ciascun genitore, da concordarsi entro fine giugno, anche suddivise in più periodi, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime pagina 3 di 4 due settimane di agosto negli anni pari, più un'ulteriore settimana, alternativamente, nel mese di luglio o di settembre); il periodo di vacanza con il padre decorrerà sempre dal compimento del terzo anno di età del minore;
3. Contributo al mantenimento: DISPONE che il SI. versi, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del minore, entro il giorno 10 di ogni mese, alla SI.ra complessivi Pt_2
€. 200,00; AUTORIZZA la SI.ra , genitore collocatario del figlio minore Parte_2
, a percepire l'assegno familiare unico;
spese straordinarie ed extra come da Per_1
Protocollo in uso presso questo Tribunale oltre all'abbigliamento, pappe, creme, pannolini tutto suddiviso nella misura del 50% tra i genitori;
4. Casa familiare: CONFERMA l'assegnazione della casa familiare, di proprietà della SI.ra alla stessa mentre il SI. si è già trasferito altrove lasciando all'interno della Pt_2 Pt_1 casa familiare tutto il mobilio di sua proprietà (cucina, mobile del salotto, due armadi, uno ubicato nella camera matrimoniale ed uno nella cameretta di , tavolo della cucina); Per_1
5. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
6. DÀ ATTO che le spese legali restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di ER, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 75/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di ER
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Francese Gian Franca del Foro di ER
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 09/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in ER (VC) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 37, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 22/08/2023, il figlio , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 45 del 10/02/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
15/09/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile e in Parte_2 Parte_1
ER (VC) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto
n. 37, Parte I, Anno 2021, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 45 del 10/02/2025, e precisamente:
1. Affidamento: DISPONE che il figlio minore rimanga affidato in via condivisa ai Per_1 genitori, con collocazione anagrafica presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel proprio percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c.; consapevoli dell'importanza, per il sereno corretto sviluppo psicofisico del figlio, della presenza di entrambi i genitori favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti, assicurando in particolare il diritto di visita e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali nonché agli spostamenti del minore che dovranno essere condivisi. Nei casi in cui il minore partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la corretta crescita, anche sociale ed affettiva;
ciascun genitore si impegna a consentire all'altro contatti telefonici con il figlio nei periodi di permanenza presso di sé;
2. Termini e modalità di visita e tenuta: DISPONE che il padre possa vedere e tenere il figlio a fine settimana alterni sabato e domenica dalle ore 11,00 alle ore 19,00; il pernottamento con il padre verrà introdotto al compimento del terzo anno di età di con gradualità e Per_1 avuto riguardo, almeno inizialmente, alle richieste del minore. Nelle settimane in cui il fine settimana è di pertoccanza del padre, terrà il bambino il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore
19,00, nelle altre settimane il martedì e il giovedì stessi orari. Festività e ricorrenze: per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, con la seguente calendarizzazione: ad anni alterni: dal 24.12 al 26.12 e dal 30.12 al 01.01 (ovviamente sino al compimento del terzo anno di età senza pernottamento presso il genitore non collocatario); Natale 2024 con la mamma;
vacanze pasquali ad anni alterni;
altre festività e/o “ponti” sempre alternati, così come i compleanni del minore;
inoltre, ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno con il figlio indipendentemente dal calendario in corso;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà 3 settimane con ciascun genitore, da concordarsi entro fine giugno, anche suddivise in più periodi, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime pagina 3 di 4 due settimane di agosto negli anni pari, più un'ulteriore settimana, alternativamente, nel mese di luglio o di settembre); il periodo di vacanza con il padre decorrerà sempre dal compimento del terzo anno di età del minore;
3. Contributo al mantenimento: DISPONE che il SI. versi, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del minore, entro il giorno 10 di ogni mese, alla SI.ra complessivi Pt_2
€. 200,00; AUTORIZZA la SI.ra , genitore collocatario del figlio minore Parte_2
, a percepire l'assegno familiare unico;
spese straordinarie ed extra come da Per_1
Protocollo in uso presso questo Tribunale oltre all'abbigliamento, pappe, creme, pannolini tutto suddiviso nella misura del 50% tra i genitori;
4. Casa familiare: CONFERMA l'assegnazione della casa familiare, di proprietà della SI.ra alla stessa mentre il SI. si è già trasferito altrove lasciando all'interno della Pt_2 Pt_1 casa familiare tutto il mobilio di sua proprietà (cucina, mobile del salotto, due armadi, uno ubicato nella camera matrimoniale ed uno nella cameretta di , tavolo della cucina); Per_1
5. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
6. DÀ ATTO che le spese legali restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di ER, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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