CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2024, n. 40319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40319 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di UC AN TI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 08/09/2023 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IC Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 8 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame presentata da AN TI UC avverso il sequestro preventivo in data 30 giugno 2023 del G.i.p. del Tribunale di Lecce, avente a oggetto due autocarri marca IVECO e una pala meccanica utilizzati per lo sbancamento e il posizionamento di sabbia a ridosso di una scogliera in località Pizzo sul litorale sud di Gallipoli per consentire allo stabilimento balneare di FE AU RI CE in affitto alla Acroterion S.r.l. di disporre di una maggiore area per il posizionamento di lettini e ombrelloni, in relazione ai reati degli art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 54 e 1161 cod. nav. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40319 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 19/03/2024 2. Il ricorrente articola due censure per vizio di motivazione, una in merito all'inesistenza del periculum in mora e l'altra in merito al difetto di proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. La FE, titolare, attraverso una sua società, di una concessione demaniale marittima di un'area in zona vincolata inquadrata nell'ambito dei territori costieri e delle aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, aveva affittato il relativo ramo d'azienda alla Acroterion S.r.l. che ivi esercitava l'attività di bar-tavola calda, organizzava l'intrattenimento musicale e offriva i servizi da spiaggia. Gli operanti, verificato che la ricorrente, con l'ausilio di due autocarri Iveco, prelevava la sabbia da un cumulo sito nel parcheggio retrostante allo stabilimento balneare e la scaricava a ridosso della scogliera per lo spandimento attorno alla pedana di legno, di modo da disporre di una maggiore area per il posizionamento degli ombrelloni, avevano sequestrato in urgenza camion, pala meccanica e area demaniale. Il G.i.p. aveva dunque emesso il sequestro preventivo per illecita trasformazione urbanistica di area demaniale vincolata tramite innovazioni non autorizzate nell'ambito della concessione balneare. Il UC, titolare degli autocarri e della pala meccanica, ha sostenuto con il primo motivo di ricorso per cassazione l'assenza del periculum in mora, sotto il duplice profilo dell'illegittima integrazione della motivazione inesistente da parte del Tribunale del riesame e dell'assenza di concretezza e attualità del pericolo, con l'ulteriore precisazione che i tre precedenti penali del 2002, 2004 e 2009 erano risalenti e solo l'ultimo era specifico ma aveva avuto a oggetto la costruzione della propria abitazione. L'assunto è inconsistente. Con riferimento al primo aspetto, si osserva che la motivazione del G.i.p. di convalida del sequestro preventivo d'urgenza è sufficiente perché reca la ricostruzione dei fatti ai fini del fumus e conseguentemente giustifica il sequestro preventivo per il pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità del bene da parte di soggetti già gravati di precedenti specifici possa agevolare l'aggravamento e/o la prosecuzione delle conseguenze pregiudizievoli del reato per cui si procede;
con riferimento al secondo aspetto, si evidenzia che i Giudici della cautela hanno accertato, sia pure nei limiti della cognizione sommaria della fase, che il ricorrente stava trasformando la scogliera accidentata in un arenile, su commissione altrui, verso corrispettivo. Il Tribunale del riesame ha logicamente desunto dal precedente specifico dell'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 il pericolo di reiterazione di lavori edili abusivi e di movimento terra non autorizzati e ha sottolineato il contegno spregiudicato del 2 Il Consigliere estensore Il Presidente prevenuto indifferente alle norme poste a salvaguardia dell'ambiente e pronto a mettersi a disposizione alle altrui iniziative illecite. La motivazione resiste quindi alla censura sollevata, anche sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione della condotta illecita. Il ricorrente ha contestato poi con il secondo motivo la proporzionalità. Ma anche in questo caso il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in merito al contenuto del sequestro in funzione impeditiva, giustificando il sequestro dei mezzi, autocarri e pala meccanica, proprio per evitare l'alterazione morfologica dell'area. La decisione è pertanto correttamente motivata. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 19 marzo 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IC Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 8 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame presentata da AN TI UC avverso il sequestro preventivo in data 30 giugno 2023 del G.i.p. del Tribunale di Lecce, avente a oggetto due autocarri marca IVECO e una pala meccanica utilizzati per lo sbancamento e il posizionamento di sabbia a ridosso di una scogliera in località Pizzo sul litorale sud di Gallipoli per consentire allo stabilimento balneare di FE AU RI CE in affitto alla Acroterion S.r.l. di disporre di una maggiore area per il posizionamento di lettini e ombrelloni, in relazione ai reati degli art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 54 e 1161 cod. nav. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40319 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 19/03/2024 2. Il ricorrente articola due censure per vizio di motivazione, una in merito all'inesistenza del periculum in mora e l'altra in merito al difetto di proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. La FE, titolare, attraverso una sua società, di una concessione demaniale marittima di un'area in zona vincolata inquadrata nell'ambito dei territori costieri e delle aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, aveva affittato il relativo ramo d'azienda alla Acroterion S.r.l. che ivi esercitava l'attività di bar-tavola calda, organizzava l'intrattenimento musicale e offriva i servizi da spiaggia. Gli operanti, verificato che la ricorrente, con l'ausilio di due autocarri Iveco, prelevava la sabbia da un cumulo sito nel parcheggio retrostante allo stabilimento balneare e la scaricava a ridosso della scogliera per lo spandimento attorno alla pedana di legno, di modo da disporre di una maggiore area per il posizionamento degli ombrelloni, avevano sequestrato in urgenza camion, pala meccanica e area demaniale. Il G.i.p. aveva dunque emesso il sequestro preventivo per illecita trasformazione urbanistica di area demaniale vincolata tramite innovazioni non autorizzate nell'ambito della concessione balneare. Il UC, titolare degli autocarri e della pala meccanica, ha sostenuto con il primo motivo di ricorso per cassazione l'assenza del periculum in mora, sotto il duplice profilo dell'illegittima integrazione della motivazione inesistente da parte del Tribunale del riesame e dell'assenza di concretezza e attualità del pericolo, con l'ulteriore precisazione che i tre precedenti penali del 2002, 2004 e 2009 erano risalenti e solo l'ultimo era specifico ma aveva avuto a oggetto la costruzione della propria abitazione. L'assunto è inconsistente. Con riferimento al primo aspetto, si osserva che la motivazione del G.i.p. di convalida del sequestro preventivo d'urgenza è sufficiente perché reca la ricostruzione dei fatti ai fini del fumus e conseguentemente giustifica il sequestro preventivo per il pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità del bene da parte di soggetti già gravati di precedenti specifici possa agevolare l'aggravamento e/o la prosecuzione delle conseguenze pregiudizievoli del reato per cui si procede;
con riferimento al secondo aspetto, si evidenzia che i Giudici della cautela hanno accertato, sia pure nei limiti della cognizione sommaria della fase, che il ricorrente stava trasformando la scogliera accidentata in un arenile, su commissione altrui, verso corrispettivo. Il Tribunale del riesame ha logicamente desunto dal precedente specifico dell'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 il pericolo di reiterazione di lavori edili abusivi e di movimento terra non autorizzati e ha sottolineato il contegno spregiudicato del 2 Il Consigliere estensore Il Presidente prevenuto indifferente alle norme poste a salvaguardia dell'ambiente e pronto a mettersi a disposizione alle altrui iniziative illecite. La motivazione resiste quindi alla censura sollevata, anche sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione della condotta illecita. Il ricorrente ha contestato poi con il secondo motivo la proporzionalità. Ma anche in questo caso il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in merito al contenuto del sequestro in funzione impeditiva, giustificando il sequestro dei mezzi, autocarri e pala meccanica, proprio per evitare l'alterazione morfologica dell'area. La decisione è pertanto correttamente motivata. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 19 marzo 2024