Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 6928
CASS
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Applicazione dell'art. 1669 c.c.

    La Corte di merito ha erroneamente applicato l'art. 1669 c.c. in una situazione in cui il mancato compimento dell'opera appaltata, interrottasi definitivamente per le problematiche emerse, ne escludeva l'operatività. La lettera raccomandata dell'11.5.2005 rientrava nell'esercizio delle prerogative del committente ex art. 1662 c.c. La controversia avrebbe dovuto essere esaminata secondo le norme generali sull'inadempimento contrattuale (artt. 1453 ss. c.c.) e, eventualmente, sulla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

  • Altro
    Comprensione del fenomeno e imputazione delle responsabilità

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Altro
    Motivazione della sentenza sulla conoscenza dei vizi

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Altro
    Erronea interpretazione della sentenza Cass. SSUU n. 2284/2014

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Accolto
    Esame della responsabilità contrattuale ex art. 1667 c.c.

    Si richiamano le considerazioni svolte nell'esame del primo motivo di ricorso, che giustificano la fondatezza del presente motivo quanto all'erronea identificazione delle norme di riferimento e alla correlata omissione di una considerazione completa delle domande svolte in ambito contrattuale ed extracontrattuale.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sulla responsabilità contrattuale dei professionisti

    Si richiamano le considerazioni svolte nell'esame del primo motivo di ricorso. Le posizioni di VI HI e di GI ES dovranno essere valutate tenendo conto degli obblighi negoziali assunti in qualità di professionisti e del loro corretto adempimento.

  • Altro
    Condanna in solido dei convenuti

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo, del quinto e del sesto motivo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Appalto e opera non ultimata: escluso l’art. 1669 c.c. - Cass. 6928/2026
    Redazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 3 aprile 2026

    Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Appalto e responsabilità: esclusa l'applicazione dell'art. 1669 c.c. per opere non ultimate, con rinvio alle regole generali sull'inadempimento contrattuale La Corte di Cassazione chiarisce che la responsabilità ex art. 1669 c.c. presuppone l'opera ultimata, non essendo applicabile in caso di lavori interrotti. In tali ipotesi, la tutela del committente va ricondotta alle regole ordinarie dell'inadempimento contrattuale (artt. 1218 e 1453 c.c.). La segnalazione di criticità durante i lavori integra un esercizio dei poteri di controllo ex art. 1662 c.c. e non una denuncia di vizi. Inoltre, la responsabilità dei professionisti …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 6928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6928
Data del deposito : 23 marzo 2026

Testo completo