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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 35065/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Crisafulli Francesco -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 35065 /2024 promossa da:
, nato in [...] il [...] (CUI 06NB7FH C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Saltallà, presso il cui C.F._1 studio in Roma, Via Mario Musco n.42, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Questura di Latina, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
RESISTENTE/CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto, previo annullamento Parte_1 del decreto di rifiuto della protezione speciale emesso dal Questore della Provincia di
Latina in data 1.07.24 e notificatogli il 5.08.24, il riconoscimento della protezione speciale.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio e, ribandendo la legittimità del proprio operato, ha chiesto di respingere il ricorso.
In fatto, il ricorrente, cittadino indiano, ha esposto di essere giunto in Italia in data
02.11.22 con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale.
Peraltro, il ricorrente andava ad abitare al fratello, signor nato in [...] il Persona_1
10.09.1989 e titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo prot.n. I P.IVA_1 con scadenza 10.06.33.
Accadeva, tuttavia, che il datore di lavoro del ricorrente, signora , Parte_2 titolare dell'omonima ditta individuale, che aveva provveduto a inoltrare la richiesta alla Prefettura competente, ometteva di regolarizzare la sua posizione, lasciando scadere il visto di ingresso del ricorrente.
Decideva, quindi, di inoltrare alla Questura di Latina, Ufficio Immigrazione, richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, pratica n° Numero_1
Il ricorrente iniziava a lavorare alle dipendenze del fratello, con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, come da Comunicazione Obbligatoria Unificata Unilav del 4.08.23 e relative buste paga, debitamente prodotte in giudizio. In data 5 maggio 2023 il ricorrente ha presentato domanda al Questore per il rinnovo del permesso di soggiorno, ma gli è stato opposto il diniego emesso in data
01.07.2024, motivato, essenzialmente, sulla base del parere negativo emesso dalla
Commissione Territoriale di Roma e sull'insussistenza di fondati motivi tali da ritenere che il richiedente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione come sancito dal comma 1 art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Parimenti, si sono ritenuti insussistenti i presupposti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione speciale, non essendosi ritenuto che l'allontanamento di esso ricorrente dal territorio nazionale comporti una violazione dell'art.8 CEDU. Nelle note 127 ter cpc sostitutive dell'odierna udienza, il ricorrente depositava le buste paga, da cui si desumeva un guadagno mensile medio di 1250 euro mensili.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n.
50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8
CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Sul punto, la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” (TZ c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; EC c. Regno Unito, § 57), e può
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e CP_2
c. Regno Unito [GC]; e c. Italia [CG], ric. n. 25358/12, sent. CP_3 Per_2
24/01/17, § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto ad instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani ( c. Germania Persona_3
(n.2) [GC], § 95; TZ c. Germania, § 29, c. Italia, § 32) e comprendere le Tes_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; CU c. Testimone_2
Romania [GC], § 71, NT e KO c. Montenegro, § 42) o commerciali
(TA MA Oy e ME Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibile classificazione, ovvero: (i) integrità fisica,
2 psicologica o morale, (ii) riservatezza, (iii) identità della persona
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso in esame il ricorrente, pur trovandosi sul territorio nazionale da poco tempo, ha dimostrato di avere maturato un qualificato e sufficiente grado di “inserimento sociale” e di aver costituito un significativo legame sociale e familiare nel paese di accoglienza tale da meritare la protezione speciale. Sul piano lavorativo, dalla documentazione versata in atti si desume che il ricorrente è parte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di commesso di negozio con decorrenza dal 05.08.2023. Le buste paga allegate in atti certificano la percezione di un reddito da lavoro dipendente, e si riferiscono ai mesi da agosto 2023 a luglio 2024.
Sul piano della stabilità alloggiativa, il requisito deve ritenersi sussistente posto che il ricorrente è ospitato presso l'abitazione sita in Velletri, Viale Roma n.143, di cui il fratello ha la piena proprietà in virtù dell'atto di compravendita allegato al ricorso introduttivo. Circostanza, quest'ultima, che, tenuto conto di quanto precede, rafforza il livello di integrazione ed inserimento sociale del ricorrente all'interno del territorio nazionale, atteso che ha un radicamento familiare nel nostro Paese.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese di lite vanno compensate, poiché la prova dell'integrazione è stata data nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG.
35065/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Latina il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, disponendo la trasmissione degli atti ai fini del rilascio in favore di del permesso di Parte_1 soggiorno di durata biennale convertibile in permesso per lavoro di cui all'art. 32 comma 3 d.lgs. n.25/2008, secondo le modifiche introdotte con DL n.130/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.173/2020;
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 05/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 35065/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Crisafulli Francesco -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 35065 /2024 promossa da:
, nato in [...] il [...] (CUI 06NB7FH C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Saltallà, presso il cui C.F._1 studio in Roma, Via Mario Musco n.42, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Questura di Latina, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
RESISTENTE/CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto, previo annullamento Parte_1 del decreto di rifiuto della protezione speciale emesso dal Questore della Provincia di
Latina in data 1.07.24 e notificatogli il 5.08.24, il riconoscimento della protezione speciale.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio e, ribandendo la legittimità del proprio operato, ha chiesto di respingere il ricorso.
In fatto, il ricorrente, cittadino indiano, ha esposto di essere giunto in Italia in data
02.11.22 con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale.
Peraltro, il ricorrente andava ad abitare al fratello, signor nato in [...] il Persona_1
10.09.1989 e titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo prot.n. I P.IVA_1 con scadenza 10.06.33.
Accadeva, tuttavia, che il datore di lavoro del ricorrente, signora , Parte_2 titolare dell'omonima ditta individuale, che aveva provveduto a inoltrare la richiesta alla Prefettura competente, ometteva di regolarizzare la sua posizione, lasciando scadere il visto di ingresso del ricorrente.
Decideva, quindi, di inoltrare alla Questura di Latina, Ufficio Immigrazione, richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, pratica n° Numero_1
Il ricorrente iniziava a lavorare alle dipendenze del fratello, con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, come da Comunicazione Obbligatoria Unificata Unilav del 4.08.23 e relative buste paga, debitamente prodotte in giudizio. In data 5 maggio 2023 il ricorrente ha presentato domanda al Questore per il rinnovo del permesso di soggiorno, ma gli è stato opposto il diniego emesso in data
01.07.2024, motivato, essenzialmente, sulla base del parere negativo emesso dalla
Commissione Territoriale di Roma e sull'insussistenza di fondati motivi tali da ritenere che il richiedente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione come sancito dal comma 1 art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Parimenti, si sono ritenuti insussistenti i presupposti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione speciale, non essendosi ritenuto che l'allontanamento di esso ricorrente dal territorio nazionale comporti una violazione dell'art.8 CEDU. Nelle note 127 ter cpc sostitutive dell'odierna udienza, il ricorrente depositava le buste paga, da cui si desumeva un guadagno mensile medio di 1250 euro mensili.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n.
50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8
CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Sul punto, la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” (TZ c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; EC c. Regno Unito, § 57), e può
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e CP_2
c. Regno Unito [GC]; e c. Italia [CG], ric. n. 25358/12, sent. CP_3 Per_2
24/01/17, § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto ad instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani ( c. Germania Persona_3
(n.2) [GC], § 95; TZ c. Germania, § 29, c. Italia, § 32) e comprendere le Tes_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; CU c. Testimone_2
Romania [GC], § 71, NT e KO c. Montenegro, § 42) o commerciali
(TA MA Oy e ME Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibile classificazione, ovvero: (i) integrità fisica,
2 psicologica o morale, (ii) riservatezza, (iii) identità della persona
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso in esame il ricorrente, pur trovandosi sul territorio nazionale da poco tempo, ha dimostrato di avere maturato un qualificato e sufficiente grado di “inserimento sociale” e di aver costituito un significativo legame sociale e familiare nel paese di accoglienza tale da meritare la protezione speciale. Sul piano lavorativo, dalla documentazione versata in atti si desume che il ricorrente è parte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di commesso di negozio con decorrenza dal 05.08.2023. Le buste paga allegate in atti certificano la percezione di un reddito da lavoro dipendente, e si riferiscono ai mesi da agosto 2023 a luglio 2024.
Sul piano della stabilità alloggiativa, il requisito deve ritenersi sussistente posto che il ricorrente è ospitato presso l'abitazione sita in Velletri, Viale Roma n.143, di cui il fratello ha la piena proprietà in virtù dell'atto di compravendita allegato al ricorso introduttivo. Circostanza, quest'ultima, che, tenuto conto di quanto precede, rafforza il livello di integrazione ed inserimento sociale del ricorrente all'interno del territorio nazionale, atteso che ha un radicamento familiare nel nostro Paese.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese di lite vanno compensate, poiché la prova dell'integrazione è stata data nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG.
35065/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Latina il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, disponendo la trasmissione degli atti ai fini del rilascio in favore di del permesso di Parte_1 soggiorno di durata biennale convertibile in permesso per lavoro di cui all'art. 32 comma 3 d.lgs. n.25/2008, secondo le modifiche introdotte con DL n.130/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.173/2020;
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 05/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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