Art. 2.
Al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, adottati da almeno quattro anni o naturali, legalmente riconosciuti, del titolare che, anche se con denominazione diversa, abbia prestato lodevole servizio in ricevitorie postali e telegrafiche della Libia o delle Isole italiane dell'Egeo e sia deceduto in servizio per eventi bellici ovvero sia deceduto per infermita' contratta in servizio in dipendenza degli eventi stessi, e' conferita, per successione, una ricevitoria nel territorio nazionale, sempreche' il successibile si trovi in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 280 e 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 .
Gli interessati devono farne richiesta, a pena di decadenza, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge ovvero entro 90 giorni dal successivo verificarsi dell'evento che da' luogo alla successione.
Al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, adottati da almeno quattro anni o naturali, legalmente riconosciuti, del titolare che, anche se con denominazione diversa, abbia prestato lodevole servizio in ricevitorie postali e telegrafiche della Libia o delle Isole italiane dell'Egeo e sia deceduto in servizio per eventi bellici ovvero sia deceduto per infermita' contratta in servizio in dipendenza degli eventi stessi, e' conferita, per successione, una ricevitoria nel territorio nazionale, sempreche' il successibile si trovi in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 280 e 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 .
Gli interessati devono farne richiesta, a pena di decadenza, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge ovvero entro 90 giorni dal successivo verificarsi dell'evento che da' luogo alla successione.