Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 01.06.2020 al numero 3889/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Fiordelisa Leone;
Parte_1
- ATTRICE -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Fiordelisi;
CP_1
- CONVENUTO -
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Controparte_2
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Sirena e Valeria Costabile.
- TERZA CHIAMATA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato esponeva che in data Parte_1
26/09/2011 si sarebbe sottoposta presso il Centro Polidiagnostico Check-Up di Salerno
1
che tale intervento sarebbe stato eseguito dal dott. , il quale le avrebbe CP_1 impiantato protesi Allergan mod. CMH 280 lot. 1862270 sn 1522258, CMH 280 lot. 2122287 sn 16719627; che, successivamente, sarebbe venuta a conoscenza di un comunicato stampa dell' del 20/12/2018 con cui sarebbe stata pubblicizzata la CP_3 sospensione della vendita e il ritiro delle scorte degli impianti mammari testurizzati e degli espansori tissutali, per rischio alla salute;
che sarebbe venuta a conoscenza anche di alcune circolari aventi ad oggetto la sensibilizzazione degli operatori sanitari del settore a porre una corretta diagnosi di ALCL (Linfoma anaplastico a grandi cellule) in presenza di sintomatologia sospetta, nonché di una circolare del 16/05/2019 con la quale il Ministero della Salute avrebbe confermato l'importanza di effettuare regolari controlli, raccomandando ai medici l'importanza della diagnosi precoce di tale malattia;
che, a seguito di tali notizie, avrebbe eseguito un'ulteriore ricerca presso la stessa ditta CP_3 sul tipo di protesi che le erano state impiantate nell'anno 2011, scoprendo che esse sarebbero state ritirate dal commercio in data 16/11/2009; che, pertanto, il dott. CP_1 non avrebbe potuto impiantarle, non potendole acquistare, e che, comunque, esse sarebbero state acquistate almeno tre anni prima dell'intervento e, di conseguenza, non sicure dal punto di vista della scadenza della sterilizzazione.
In considerazione di ciò, riteneva sussistere in capo al dott. un comportamento CP_1 negligente e/o imprudente, in quanto la superficialità con la quale sarebbe stata trattata, per puro caso, non le avrebbe causato problematiche immediate più gravi, quali infezioni o rigetti delle protesi.
Esponeva, inoltre, che in data 27/11/2019 si sarebbe sottoposta a consulenza medico legale con la quale il dott. avrebbe constatato la presenza di una contrattura Per_1 di secondo grado a sinistra e di terzo grado a destra della capsula periprotesica ed uno stato ansioso-depressivo, per cui avrebbe necessitato di un intervento chirurgico di sostituzione delle protesi e di una capsulectomia.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott. per imperizia e negligenza CP_1 per avere impiantato all'istante protesi mammarie scadute e fuori commercio e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento in favore della sig.ra della somma di euro 15.000,00 per il danno Pt_1 arrecato all'istante, somma comprensiva di costi per ulteriore intervento chirurgico di sostituzione protesica e di capsulectomia, nonché al risarcimento per un ITT da intervento chirurgico di 10 gg ed una ITP al 50 % di 20 gg., oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti di euro 26.000,00
b) condannare, altresì, parte convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2 Nella sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ad integrazione e precisazione delle domande spiegate all'interno dell'atto di citazione, la sig.ra evidenziava, oltre Pt_1 che l'erroneo utilizzo di protesi mammarie ritirate dal mercato, una cattiva esecuzione dell'intervento, atteso che sarebbe stata rilevata, attraverso varie ecografie effettuate, una disomogeneità della mammella destra.
Evidenziava, inoltre, la presunta nullità del consenso informato da lei sottoscritto, in quanto il medesimo si sarebbe presentato troppo generico ed ampio e, dunque, tale da non rendere edotta la paziente sui benefici, le modalità di intervento, l'eventuale possibilità di scelta fra diverse tecniche operatorie, nonché i rischi prevedibili dell'operazione chirurgica.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il dott. CP_1
il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in
[...] diritto.
Il convenuto deduceva di aver effettivamente eseguito su richiesta della sig.ra Pt_1 un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, di mastoplastica additiva.
In ordine al comportamento colposo ascrittogli dall'attrice, rappresentava che la a sostegno delle proprie pretese, avrebbe prodotto un documento sprovvisto Pt_1 di alcun valore probatorio, in quanto non estratto né dal sito del Ministero della Salute, né dal sito della , dal quale, peraltro, non si sarebbe rilevata la data di fine validità CP_3 delle protesi mammarie impiantate, ma solo la data di fine commercio (16/11/2009) e quella di inizio validità (29/08/2008); che, dal documento n. 4 allegato da parte attrice sarebbe stato rilevabile come i dispositivi impiantati Allergan C-CMH 280, il cui certificato CE sarebbe scaduto il 16/12/2018, ben sette anni dopo l'intervento, sarebbero stati ritirati dal commercio nel dicembre 2018, a causa del mancato rinnovo del certificato CE, comunicato dalla Autorità competente il 14/12/2018; che da ciò si sarebbe potuto dedurre che i dispositivi in esame fossero stati ritirati dal commercio nel 2018 e non nel 2009; che, in ogni caso, li avrebbe acquistati in data 27/09/2011.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea.
Il convenuto, inoltre, chiedeva di differire la data della prima udienza al fine di chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice.
Differita la data della prima udienza, si costituiva in giudizio anche la
[...]
la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto.
Rappresentava come , solo a partire dall'anno 2018, non avrebbe ricevuto il CP_3 rinnovo del marchio CE, per carenza della documentazione presentata, e non perché sarebbe stato accertato un rischio nell'impiego delle protesi a superficie testurizzata;
che,
3 trattandosi di rinnovo del marchio CE, fino all'anno 2018 le protesi testurizzate e gli espansori prodotti dalla sarebbero stati legittimamente commercializzati ed CP_3 impiegati;
che , nel corso dell'anno 2019, avrebbe ritirato spontaneamente le CP_3 protesi e gli espansori in deposito presso i singoli grossisti o presso le strutture, pur non essendoci necessità di farlo dal momento che sarebbero state messe in commercio a marchio valido;
che, ad oggi, non esisterebbero evidenze scientifiche che accertino una correlazione causale tra linfoma anaplastico a grandi cellule (ALCL) e protesi mammarie testurizzate;
che non vi sarebbe alcuna indicazione scientifica alla sostituzione delle protesi testurizzate già impiantate negli anni passati;
che approfondimenti diagnostici sarebbero suggeriti invece solo alla comparsa di sieroma tardivo, dovendosi per tale in-tendere una raccolta di liquidi (linfa o siero) nel sito dell'intervento chirurgico ad almeno un anno di distanza dall'impianto; che, pertanto, nel caso di specie, al momento in cui furono impiegate, le protesi sarebbero state debitamente CP_3 commercializzate ed impiantate perché marchiate CE.
La causa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U.
Con ordinanza del 01/10/2024, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini (30+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rigetto della domanda attorea.
La domanda proposta dall'attrice è infondata in fatto e in diritto e va, pertanto, rigettata.
Riassumendo brevemente i termini della controversia in esame, parte attrice assume di aver subito un danno conseguente all'erronea implantazione di alcune protesi mammarie che, a sua detta, sarebbero state ritirate dal commercio.
Il comportamento negligente che la sig.ra imputa al dott. insomma, Pt_1 CP_1 consisterebbe nel fatto che quest'ultimo, omettendo di adempiere alla propria obbligazione con la prudenza, la diligenza e la perizia richieste, avrebbe acquistato e impiantato protesi mammarie non più utilizzabili.
Parte attrice fonda la propria pretesa risarcitoria su di un documento dal quale sarebbe rilevabile come le protesi mammarie impiantatale dal dott. – protesi di marca CP_1
, modello C-CMH-280, come rilevabile dalla cartella clinica allegata da parte CP_3 attrice e come confermato dalla espletata c.t.u. – nonostante fossero state ritirate dal commercio in data 16/11/2009, sarebbero state acquistate ed utilizzate, illegittimamente, per il suo intervento di mastoplastica additiva, avvenuto in data 26/09/2011.
Parte convenuta, dal canto suo, evidenzia come parte attrice abbia basato la sua pretesa su un documento sfornito di qualsivoglia valore probatorio, dal momento che esso non sarebbe stato estratto né dal sito del Ministero della Salute, né dal sito della , e CP_3
4 dal quale, peraltro, non si sarebbe rilevata la data di fine validità delle protesi mammarie impiantate all'attrice, ma solo la data di fine commercio (16/11/2009) e quella di inizio validità (29/08/2008).
Parte chiamata in causa, sul punto, invece, rappresenta come l solo nell'anno CP_3
2018 non abbia ottenuto il rinnovo del marchio CE, per carenza della documentazione presentata, e non perché sarebbe stato accertato un rischio nell'impiego delle protesi a superficie testurizzata e che nell'anno 2019 abbia provveduto a ritirare dal mercato alcuni dei prodotti commercializzati, in via preventiva e cautelativa, non essendoci necessità di farlo dal momento che sarebbero state messe in commercio a marchio CE valido.
Orbene, volendo puntualmente ricostruire la storia delle protesi mammarie C-CMH-280, è necessario far riferimento alle valutazioni espletate, in sede di c.t.u., dai dott.ri e Leone, i quali hanno evidenziato come tali dispositivi medici fossero CP_5 regolarmente in commercio alla data di esecuzione dell'intervento, ovvero al 26/09/2011.
I consulenti hanno infatti rilevato come il dispositivo medico utilizzato per l'intervento di mastoplastica additiva della sig.ra (protesi mammaria C-CMH-280) fosse Pt_1 stato correttamente registrato dalla , all'interno della banca dati dei dispositivi CP_3 medici del Ministero della Salute, due volte.
In sostanza, il dispositivo medico, che rimaneva nella sua essenza il medesimo, veniva registrato una seconda volta a causa del mutamento del “fabbricante”, “legal manufacturer”, mantenendo, in sede di seconda registrazione, il “Codice attribuito dal fabbricante/assemblatore” (C-CMH-280), ma cambiando “Identificativo di registrazione BD/RDM” che passava da 32523 a 236765. Mentre le protesi registrate con identificativo 32523 – l'identificativo originariamente attribuito al prodotto medico – rimanevano in commercio dal 29/08/2008 (“Data di prima pubblicazione”) al 16/11/2009 (“Data fine immissione in commercio”), le protesi registrate con identificativo 236765 – l'identificativo sopravvenuto – rimanevano in commercio dal 12/11/2009 (“Data di prima pubblicazione”) al 31/05/2015 (“Data fine immissione in commercio”).
Pertanto, deve ritenersi condivisibile la risultanza cui sono pervenuti i Consulenti tecnici, secondo i quali le protesi C-CMH-280, impiantate alla sig.ra il 26/09/2011, Pt_1 fossero, a tale data, correttamente in commercio. Erra, di conseguenza, parte attrice nel ritenere che tali dispositivi medici fossero stati ritirati dal mercato alla data dell'intervento chirurgico, posto che le protesi C-CMH-280 risultavano, al contrario, ancora essere legittimamente commercializzate dalla . La sig.ra forma il proprio CP_3 Pt_1 convincimento circa l'erronea e colposa implantazione di protesi ritirate dal commercio da parte del dott. basandosi su un documento che riporta il 16/11/2009 come CP_1
5 data di fine commercio delle protesi C-CMH-280 registrate con identificativo 32523 (cfr. allegato 4 del fascicolo di parte attrice) e omette di verificare come, invece, le protesi C- CMH-280 fossero, in realtà, ancora in commercio, ma con identificativo diverso contraddistinto dal numero 236765.
Peraltro, anche ove mai le protesi impiantate alla fossero state quelle Pt_1 originariamente identificate dal numero 32523 e dunque in commercio fino al 16/11/2009, come sempre correttamente evidenziato dai Consulenti, la data del 16/11/2009 non è la data che indica il termine di validità del prodotto, ma solo quella di ritiro dal commercio del medesimo.
Inoltre, è emerso come le protesi mammarie impiantate alla sig.ra fossero Pt_1 sicure e che non presentassero evidenti rischi per la salute. Ed infatti alla specifica domanda posta da questo Giudicante “accerti se per le protesi prodotte dalla del tipo di CP_3 quelle impiantate sulla attrice vi sia stato negli anni passati o vi sia allo stato attuale indicazione al richiamo dei pazienti già impiantati”, i Consulenti tecnici rispondevano che “Il Ministero della Salute il 21 dicembre 2018 prescrisse ai centri di senologia (Breast Unit), delle raccomandazioni di cautela sottolineando comunque che non sussistesse alcun incremento del rischio per patologie tumorali e non vi fosse alcuna indicazione al richiamo dei pazienti già impiantati. Nessun ulteriore controllo clinico di follow-up doveva quindi essere eseguito” (v. p. 14 c.t.u.). E, inoltre, alla domanda “accerti se le protesi prodotte dalla del tipo di quelle impiantate sulla attrice presentino rischi per la salute CP_3 dei pazienti e se ricorre la necessità di sostituzione delle protesi di marca del tipo di quelle CP_3 impiantate sulla Signora , sempre i Consulenti precisano che “Riguardo l'ipotetica Pt_1 relazione fra impianti mammari e Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule (ALCL), nell'aprile 2019 il Ministero della Salute italiano ha richiesto un parere urgente al Consiglio Superiore di Sanità che nel maggio 2019 ha emesso il parere richiesto concludendo come NON ci siano evidenze sufficienti per ritirare le protesi testurizzate dal mercato o consigliare alle donne che le hanno impiantate di rimuoverle” (v. pp. 14 e 15 c.t.u. e circolare del Ministero della Salute allegata a c.t.u.).
È appena il caso di evidenziare come la c.t.u. espletata dai dott.ri e Leone CP_5 risulti condivisibile, oltre che perché immune da vizi logici, anche perché approfondita nei suoi contenuti. I Consulenti tecnici, infatti, allegano, a sostegno delle loro deduzioni, anche un documento relativo a “Informazioni sulla correlazione tra protesi mammarie e BIA-ALCL”, redatto dal primario dell'Unità Operativa Complessa di Persona_2
Chirurgia Plastica dell'Istituto dei Tumori di Roma “Regina Elena” che consente di ritenere il loro giudizio congruamente motivato, in quanto sorretto da autorevole parere. Inoltre, dal contenuto della circolare emessa dal Ministero della Salute in data 07/05/2019, e, dunque, ben dopo l'esecuzione dell'intervento di chirurgia plastica alla sig.ra emerge come le donne e gli uomini portatori di protesi mammarie o Pt_1 non mammarie testurizzate o lisce debbano unicamente sottoporsi a regolari controlli clinici di follow-up; che, solo in caso di sospetto sieroma tardivo, si raccomanda 6 l'esecuzione di ecografia;
che non si pone indicazione di rimozione della protesi liscia o testurizzata in assenza di sospetto clinico;
che, pertanto, “non si ravvedono motivazioni sufficienti per raccomandare il ritiro dalla disponibilità commerciale delle protesi testurizzate” (v. p. 6 della circolare del Ministero).
Alla luce delle su esposte considerazioni, risulta evidente come non sia imputabile al dott. alcun comportamento negligente, essendo emerso che le protesi da lui CP_1 impiantate alla sig.ra fossero regolarmente in commercio e, peraltro, sicure dal Pt_1 punto di vista clinico.
Altro aspetto da esaminare è se il dott. nell'esecuzione della propria prestazione CP_1 medica abbia assolto a tutti gli obblighi di diagnosi, cura e assistenza e agli altri obblighi di protezione su di lui incombenti.
Osserva il giudicante che, anche a tal riguardo, deve ritenersi non accertata la responsabilità del dott. CP_1
Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, infatti, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico;
quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile. (vedi in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n.21177del 20/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n.17143 del 09/10/2012).
Quanto alla specifica ipotesi degli interventi a finalità estetica, in questo tipo di contratti il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una è obbligazione di risultato, da intendersi quest'ultimo non come dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie.
Ricorrendo tale ipotesi, il sanitario sarà responsabile nei confronti del cliente per l'omesso conseguimento del risultato promesso, ma l'onere di provare che il sanitario aveva garantito il risultato incombe sul paziente (Cass. 25.11.1994, n. 10014: Cass. 16394/2010).
Nel caso in esame è incontestata l'esistenza del rapporto di cura della paziente con il dott. CP_1
L'attrice però non ha provato la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività posta in essere dal professionista e il danno e, prima ancora, la sussistenza del danno stesso. Altresì l'attrice non ha dimostrato né che il dott. si fosse obbligato al CP_1 conseguimento di un determinato risultato estetico, né comunque ha allegato che il
7 risultato conseguito sia difforme da quello pattuito, limitandosi a sostenere l'esistenza di una disomogeneità della mammella destra.
Ebbene, esaminando l'operato del dott. il Collegio dei consulenti ha evidenziato CP_1 come il convenuto abbia tecnicamente adempiuto a tutti i suoi obblighi. Tale convinzione risulta confermata, peraltro, dal fatto che dall'esame obiettivo della sig.ra condotto sempre dai Consulenti tecnici, non risulti rilevabile – contrariamente Pt_1
a quanto sostenuto da parte attrice – la presenza di una contrattura capsulare peri- protesica, tale da indurre a ritenere sussistente un'eventuale responsabilità dell'odierno convenuto.
2. Inammissibilità domanda volta all'accertamento della regolarità del consenso informato.
Con riferimento alla domanda di accertamento della regolarità del consenso informato spiegata da parte attrice, deve rilevarsi come essa sia inammissibile, perché costituente domanda nuova proposta dalla sig.ra in sede di deposito di memoria ex art. Pt_1
183, comma 6, n. 1.
All'interno del suo atto di citazione, infatti, parte attrice non opera alcun riferimento al consenso informato e ad una sua eventuale irregolarità, prospettando la genericità del medesimo solo successivamente con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1.
Risulta appena il caso di ricordare come l'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. consenta al Giudice di concedere alle parti che lo richiedano un termine perentorio per “il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. A tal riguardo è noto come i termini “precisare” e “modificare”, utilizzati dalla norma in esame in relazione a domande, eccezioni e conclusioni già formulate, si devono considerare entrambi rientranti nel concetto di emendatio libelli, ossia di mera modifica della domanda proposta nell'atto di citazione, e non di mutatio libelli, ossia di proposta di una istanza del tutto nuova, preclusa in questa fase del giudizio.
Sul punto, si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha disposto che “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass., sez. Unite, n. 12310 del 15/06/2015).
Nel caso di specie, è evidente come la proposizione, in sede di deposito di memoria ex art 183, comma 6, n. 1, di una domanda relativa all'accertamento della regolarità del consenso informato prestato dal medico, a fronte della domanda originariamente presentata avente invece ad oggetto l'esclusivo l'accertamento di una presunta condotta
8 negligente del medico medesimo, introduca nel giudizio una vicenda sostanziale totalmente nuova tale da determinare una vera e propria mutatio libelli.
Ed infatti è utile evidenziare, con riferimento ai diversi profili di responsabilità scaturenti dalla mancata o erronea presentazione del consenso informato ed alla negligente, imprudente o imperita condotta del medico, che l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, con la conseguenza che l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass., sez. 3 , n.16892 del 25/06/2019).
Non può non ravvisarsi, pertanto, come la pretesa avanzata in un secondo momento dalla sig.ra appaia obiettivamente diversa da quella originaria, nella misura in Pt_1 cui con essa si introduce nel processo una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo totalmente differente.
Da ciò discende l'inammissibilità di tale domanda.
3. Lite temeraria.
Per quanto attiene domande di risarcimento danni cosiddetto da lite temeraria, spiegate dal convenuto, il presente giudicante non ritiene sussistere gli estremi per condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 comma primo c.p.c. o, comunque, al pagamento, ex art. 96 comma terzo c.p.c., di una somma, ulteriore rispetto a quella relativa alle spese di lite, da lui equitativamente determinata.
Come noto l'art. 96 c.p.c. prescrive, infatti, due diverse fattispecie di liquidazione del danno da lite temeraria. Una al primo comma ed una al terzo comma.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c. secondo cui “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, il presente giudicante condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione dell'onus probandi sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941:
“(…) la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del “quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa”).
9 Parte convenuta non ha provato alcunché in ordine all'an ed al quantum del danno da lei asseritamente patito, difettando invero prim'ancora una puntuale allegazione dei fatti dai quali sarebbe stato desumibile un comportamento tale da integrare la mala fede o la colpa grave di parte attrice.
Per quanto attiene, invece, all'art. 96, terzo comma, c.p.c., il quale prescrive che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., Sez. Unite, 22405 del 13/09/2018).
A tal riguardo, è bene evidenziare che non sussiste il requisito della consapevolezza dell'infondatezza o della carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, prescritto dalle Sezioni Unite come necessario per la liquidazione della somma ulteriore di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., allorquando sussista la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dal soccombente, dovendo sussistere, invece, una vera e propria violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie l'attrice ha posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria, per un verso, un fatto (l'applicazione di protesi ritirate dal commercio) poi rivelatosi non veritiero, basandosi sull'erronea valutazione di un documento che l'ha portata a ritenere ritirate dal commercio delle protesi mammarie che, in realtà, risultavano ancora regolarmente commercializzate alla data dell'intervento chirurgico, seppur con altro
“Identificativo di registrazione BD/RDM” e, per un altro, una presunta, ma rimasta indimostrata, condotta imperita del medico nell'esecuzione dell'intervento di mastoplastica additiva eseguitole.
10 Non si può ritenere, pertanto, che la sig.ra abbiano agito pretestuosamente, Pt_1 azionando la sua pretesa con la coscienza dell'infondatezza della domanda, ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della sua posizione;
fattori, questi ultimi, che, se fossero emersi, avrebbero consentito al presente giudicante di condannare l'attrice al pagamento di quella somma equitativamente determinata di cui all'articolo 96 comma terzo c.p.c.
4. Spese di lite.
Le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia (ordinaria), del disputatum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), seguono il criterio della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice, con attribuzione in favore del procuratore di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di nel giudizio n. 3889/2020 R.G., Parte_1 CP_1 ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 CP_1 spese di lite liquidate in € 240,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Fiordelisi, dichiaratosi antistatario.
3) Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di parte attrice.
Salerno, 20.01.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
11