Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese a seguito di note scritte all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 3729/2024, promossa da:
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi come da procura alle liti C.F._2 telematicamente depositata, dall'avv. Paolo Pollini, c.f.
, Foro di Alessandria, presso il cui Studio in C.F._3
Alessandria (AL), p.tta S. Lucia 1, elegge domicilio, (con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento al fax 0131.40074 ovvero a mezzo PEC all'indirizzo Email_1
- ricorrenti -
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._4
- resistente contumace -
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi e note scritte udienza 17.12.2024
Per i Ricorrenti : “ rigettata ogni istanza contraria, di voler: • accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 1.03.2024; • ordinare alla IG.ra di rilasciare l'immobile sito in Casei LA (PV), Controparte_1
Cascina Cagnano 1, NCEU fg. 9 mapp. 602 sub. 3, cat. A/04, vani 7,5. Con vittoria di spese di lite”
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI DI FATTO E PROCESSUALI
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, in data 6.11.2024 ex art 143 cpc, i Ricorrenti e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2
Resistente , chiedendo accertare e dichiarare la Controparte_1 risoluzione del contratto di locazione del 1.03.2024; • ordinare alla IG.ra
di rilasciare l'immobile sito in Casei LA (PV), Cascina Controparte_1
Cagnano 1, NCEU fg. 9 mapp. 602 sub. 3, cat. A/04, vani 7,5. Con vittoria di spese di lite.
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A seguito di note scritte udienza 18.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' documentalmente provato che i Ricorrenti la IG.ra Pt_1
e il Sig. abbiano stipulato con la resistente,
[...] Parte_2 qui contumace, la IGr.ra un contratto di locazione ad Controparte_1 uso abitativo, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito a Casei LA (PV), Cascina Cagnano 1, NCEU fg. 9 mapp. 602 sub. 3, cat. A/04, vani 7,5, con cui i ricorrenti concedevano in locazione alla resistente l'abitazione indicata a fronte del pagamento da parte di quest'ultima di un canone di locazione € 100,00 mensili (doc. 1).
I Ricorrenti hanno dedotto che il rapporto contrattuale tra le parti risultava da subito difficile in quanto la IG.ra si negava al telefono e non CP_1 era possibile comunicare con lei in merito al pagamento dei canoni o alle incombenze legate alle utenze. La stessa, inoltre, non ha mai concretamente preso possesso dell'immobile locato e non lo ha mai abitato.
Deve osservarsi che la Resistente è contumace e che tale dato risulta riscontrato altresì dal certificato agli atti: risulta ancora residente a [...], strada Mussina 2 (doc. 2) nonché dall'dall'esito della notifica in rinnovazione, da cui risulta che ella è sconosciuta in Casei LA (PV), Cascina Cagnano 1.
Inoltre è documentalmente provato che i ricorrenti abbiano constatato che l'immobile è occupato stabilmente da altra persona, tale
presumibilmente figlio maggiorenne della IG.ra , Persona_1 CP_1 come dimostrato dalla costante presenza presso l'abitazione dell'automobile di proprietà di quest'ultimo (doc. 3).
Quanto sopra rappresenta una violazione del punto 6 del contratto che, a pena di risoluzione ipso iure, vieta al conduttore di sublocare o cedere a terzi i locali senza il consenso del locatore: consenso che non è mai stato richiesto e che comunque non vi sarebbe.
Inoltre, i ricorrenti hanno dedotto che la IG.ra non ha CP_1 pagato i canoni di locazione a decorrere dal mese di giugno 2024 (doc. 4); e, come stabilito dal punto 7 del contratto, il mancato pagamento dei canoni di locazione implica la risoluzione di diritto dello stesso.
2 I ricorrenti hanno comunicato la volontà di avvalersi delle clausole risolutive di cui ai punti 6 e 7 del contratto, dapprima con raccomandata datata 6.09.2024 (la missiva, nonostante fosse stata inoltrata alla residenza della IG.ra , veniva restituita al mittente con la dicitura “irreperibile) CP_1
e successiv e con raccomandata del 18.09.2024 (la missiva veniva inviata al presunto domicilio della IG.ra , presso la residenza del CP_1 predetto IG. ma tornava al mittente senza alcuna dicitura Per_1 apposta dal postino) (docc. 5 e 6).
Deve pertanto ritenersi accertato il suddetto inadempimento, essendo il creditore onerato unicamente ad allegarlo ed essendo onere del debitore convenuto provare di avere adempiuto o sollevare eccezioni idonee a paralizzare la relativa pretesa (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 13533/2001)
Inoltre, norma dell'art. 5 della L. n. 392/1978 - salva la sanatoria prevista dall'art. 55 della stessa legge, nella specie non verificatasi - il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
In proposito, con riferimento agli immobili ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi delle sopra citate disposizioni (cfr., Cass. n. 23257/2010); d'altra parte, la resistente intimata non si è costituita e, quindi, non solo non ha sollevato le eccezioni di cui sopra, ma neppure ha offerto elementi per la valutazione delle ragioni sostanziali dell'inadempimento.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per cui è causa.
Inoltre, l'intimata deve essere condannata al rilascio dell'immobile locato in favore dell'intimante.
A norma dell'art. 56 L. n. 392/1978 deve essere fissato termine dilatorio per l'esecuzione del rilascio che si reputa equo fissare al 26 marzo 2025 dal momento che l'intimata è risultata sconosciuta-irreperibile in loco in Casei LA (PV), Cascina Cagnano 1.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
3 1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 1.03.2024 per cui è causa;
2. condanna la stessa resistente- intimata IG.ra a Controparte_1 rilasciare l'immobile che ne costituisce oggetto sito in Casei LA (PV), Cascina Cagnano 1, NCEU fg. 9 mapp. 602 sub. 3, cat. A/04, vani 7,5, in favore dei Ricorrenti, disponendo che l'esecuzione abbia inizio non prima del 26 marzo 2025;
3. condanna l'intimata- resistente alla rifusione in favore dei Ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 70,00 per esborsi, € 500,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Pavia il 19.2.2025
Sentenza depositata il 19 febbraio 2025 con motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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