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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da dr. US PO Presidente dr. Rossana Guzzo Consigliera dr. FO NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2052/2023 R.G.
PROMOSSA DA
( ), nata ad [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA TA;
APPELLANTE
CONTRO
( ) nato in [...] il 24 agosto del 1936, rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Vincenzo Milazzo [e dall'avv. Tiziana Di Gregorio;
APPELLATO
Oggetto: usucapione
Conclusioni: cfr. note scritte per l'udienza del 12 settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 754/2023 pubbl. il 26/10/2023, il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, dichiarò che aveva acquistato per intervenuta usucapione “la Controparte_1 porzione di terreno di consistenza di mq 160,00, di cui mq 85,00 di area libera e mq 75,00 di area edificata, di forma geometrica riconducibile ad un trapezio irregolare (vedasi allegati nn. 1, 4 e 7 alla CTU;
stralcio e rappresentazione grafica e documentazione fotografica allegata alla stessa), confinante: - a nord, con la p.lla 652 (di proprietà di altra ditta), in parte con muretto in conci di tufo ed in parte con muro di elevazione del fabbricato confinate;
- ad est, con la p.lla 696 (di proprietà di
, in parte con la restante porzione del fabbricato ed, in parte con la restante area Controparte_1 pertinenziale allo stesso;
- a sud con la p.lla 706 di proprietà di (anche se in Parte_1 cartografia insiste sulla stessa p.lla), con muretto in conci di tufo, sormontato da elementi metallici (paletti, rete metallica, etc.); - ad ovest, con la p.lla 26 (di proprietà di altra ditta), a mezzo di paletti e rete metallica, come meglio indicata nella tavola sinottica dei luoghi di cui allegato n. 4 della CTU”; ordinò all'Ufficio competente dell'Agenzia del Territorio di Trapani di procedere alla trascrizione nei pubblici registri della sentenza;
condannò, infine, la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.
2. Per la riforma di quella pronuncia propose appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 26 novembre 2023, sulla scorta di cinque motivi.
3. Ricostituito il contraddittorio in questo grado, l'appellato resistette al gravame Controparte_1 di cui chiese il rigetto.
4. All' udienza del 12 settembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata quindi posta in decisione.
5. Ciò premesso, la Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio, depositata il 30 marzo 2025, sottoscritta da ambo le parti e dai loro procuratori
Dunque, ai sensi dell'art. 306 Cpc, il processo va dichiarato estinto, per come pure sollecitato da ambo le parti.
6. Le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, dichiara estinto il processo;
compensa per intero le spese del grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 17 ottobre 2025
Il consigliere estensore
FO NT
Il Presidente
US PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da dr. US PO Presidente dr. Rossana Guzzo Consigliera dr. FO NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2052/2023 R.G.
PROMOSSA DA
( ), nata ad [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA TA;
APPELLANTE
CONTRO
( ) nato in [...] il 24 agosto del 1936, rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Vincenzo Milazzo [e dall'avv. Tiziana Di Gregorio;
APPELLATO
Oggetto: usucapione
Conclusioni: cfr. note scritte per l'udienza del 12 settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 754/2023 pubbl. il 26/10/2023, il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, dichiarò che aveva acquistato per intervenuta usucapione “la Controparte_1 porzione di terreno di consistenza di mq 160,00, di cui mq 85,00 di area libera e mq 75,00 di area edificata, di forma geometrica riconducibile ad un trapezio irregolare (vedasi allegati nn. 1, 4 e 7 alla CTU;
stralcio e rappresentazione grafica e documentazione fotografica allegata alla stessa), confinante: - a nord, con la p.lla 652 (di proprietà di altra ditta), in parte con muretto in conci di tufo ed in parte con muro di elevazione del fabbricato confinate;
- ad est, con la p.lla 696 (di proprietà di
, in parte con la restante porzione del fabbricato ed, in parte con la restante area Controparte_1 pertinenziale allo stesso;
- a sud con la p.lla 706 di proprietà di (anche se in Parte_1 cartografia insiste sulla stessa p.lla), con muretto in conci di tufo, sormontato da elementi metallici (paletti, rete metallica, etc.); - ad ovest, con la p.lla 26 (di proprietà di altra ditta), a mezzo di paletti e rete metallica, come meglio indicata nella tavola sinottica dei luoghi di cui allegato n. 4 della CTU”; ordinò all'Ufficio competente dell'Agenzia del Territorio di Trapani di procedere alla trascrizione nei pubblici registri della sentenza;
condannò, infine, la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.
2. Per la riforma di quella pronuncia propose appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 26 novembre 2023, sulla scorta di cinque motivi.
3. Ricostituito il contraddittorio in questo grado, l'appellato resistette al gravame Controparte_1 di cui chiese il rigetto.
4. All' udienza del 12 settembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata quindi posta in decisione.
5. Ciò premesso, la Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio, depositata il 30 marzo 2025, sottoscritta da ambo le parti e dai loro procuratori
Dunque, ai sensi dell'art. 306 Cpc, il processo va dichiarato estinto, per come pure sollecitato da ambo le parti.
6. Le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, dichiara estinto il processo;
compensa per intero le spese del grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 17 ottobre 2025
Il consigliere estensore
FO NT
Il Presidente
US PO