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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/10/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa
A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 702 R.G.A.C., anno 2025, avente ad oggetto: appello, vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio Parte_1
dell'avv. Maro Spina, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'appello
Appellante
E
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Carlo Caruso, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.10.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
Il proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n.219/2024, con la quale il Giudice di Pace di pagina 1 di 5 Guardia Sanframondi, accoglieva il ricorso proposto dalla e per l'effetto annullava il verbale di CP_1
accertamento di violazione al C.d.S. n. 2298/24 del
– Polizia Municipale, del Parte_1
04/03/24.
A sostegno del gravame deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui accoglieva l'opposizione in assenza di elementi probatori, deducendo la violazione della disciplina sulla taratura degli autovelox per aver ritenuto non sufficiente il certificato di taratura indicato in atti.
Si costituiva l'appellata contestando i motivi di appello ed eccependone l'inammissibilità.
All'udienza del 16.10.25 la causa veniva decisa
Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è priva di pregio, risultando, l'atto di gravame, in linea con le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
La questione di ammissibilità o meno dell'appello è stata definita dalle Sezioni Unite, che ha accolto la tesi estensiva;
nella specie, l'appello risponde ai requisiti prescritti dalla normativa.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
E' noto che, nella questione oggetto del presente giudizio, si sono avvicendati diversi orientamenti;
recentemente ha prevalso, pur non ignorando l'esistenza di qualche pronuncia in senso contrario, quello più restrittivo, che ritiene necessaria, per la pagina 2 di 5 legittimità dell'autovelox, la prova della omologazione dello stesso.
Invero, la S.C. ha di recente ribadito che, “Non è sufficiente l'approvazione dello strumento per rendere valide le sanzioni, serve anche l'omologazione. Il codice della strada prevede che per avere uno strumento omologato si debbano verificare alcune caratteristiche obbligatorie, mentre per ottenere l'approvazione è sufficiente che abbia alcune caratteristiche non specificate dal codice sui cui è il ministero a esprimere un giudizio. (Cass. Ord. 10505/24).
Secondo la Corte sussistono chiare differenze tra omologazione e approvazione in riferimento alle apparecchiature autovelox, atteso il criterio gerarchico delle fonti di diritto e la prevalenza dell'art. 142, comma
6 c.d.s., quale fonte legislativa primaria e prevalente rispetto alla normativa ministeriale di grado inferiore.
L'art. 142, c. 6 c.d.s. ritiene idonee, in caso di accertamento strumentale di misurazione della velocità veicolare, solo le “apparecchiature debitamente omologate”.
Attuando un raffronto diretto tra l'art. 142 e l'art. 192 del regolamento di attuazione del c.d.s. (d.P.R. n.
495/1992) che disciplina “controlli ed omologazione”, la
Corte ritiene che i due procedimenti, approvazione ed omologazione del prototipo, abbiano “caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un pagina 3 di 5 apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione di competenza al già Ministero per lo Sviluppo Economico” in sigla Mi.S.E., ora Controparte_2
“nel mentre l'approvazione consiste
[...]
in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari precisazioni previste dal regolamento”.
E precisa “l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo Cass. 14597/2021).”
La giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.
3335/2024) ha evidenziato ripetutamente l'obbligo della
P.A. di fornire prova del corretto funzionamento dell'autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità non diversamente desumibili. pagina 4 di 5 Né può ritenersi sussistere una equiparazione tra approvazione e omologazione atteso che, per gli autovelox ex art. 142, comma 6, c.d.s., a differenza che per altri, è necessaria l'omologazione.
Nella specie, l'appellante, nel Giudizio di primo grado, non ha depositato il certificato di omologazione, nonché del suo funzionamento e della persistente verifica periodica.
Le molteplici oscillazioni negli orientamenti giurisprudenziali sulla questione oggetto del presente giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n.219/24, del Controparte_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa tra le parti le spese di lite
3) Condanna l'appellante al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
Benevento 17.10.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa
A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 702 R.G.A.C., anno 2025, avente ad oggetto: appello, vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio Parte_1
dell'avv. Maro Spina, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'appello
Appellante
E
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Carlo Caruso, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.10.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
Il proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n.219/2024, con la quale il Giudice di Pace di pagina 1 di 5 Guardia Sanframondi, accoglieva il ricorso proposto dalla e per l'effetto annullava il verbale di CP_1
accertamento di violazione al C.d.S. n. 2298/24 del
– Polizia Municipale, del Parte_1
04/03/24.
A sostegno del gravame deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui accoglieva l'opposizione in assenza di elementi probatori, deducendo la violazione della disciplina sulla taratura degli autovelox per aver ritenuto non sufficiente il certificato di taratura indicato in atti.
Si costituiva l'appellata contestando i motivi di appello ed eccependone l'inammissibilità.
All'udienza del 16.10.25 la causa veniva decisa
Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è priva di pregio, risultando, l'atto di gravame, in linea con le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
La questione di ammissibilità o meno dell'appello è stata definita dalle Sezioni Unite, che ha accolto la tesi estensiva;
nella specie, l'appello risponde ai requisiti prescritti dalla normativa.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
E' noto che, nella questione oggetto del presente giudizio, si sono avvicendati diversi orientamenti;
recentemente ha prevalso, pur non ignorando l'esistenza di qualche pronuncia in senso contrario, quello più restrittivo, che ritiene necessaria, per la pagina 2 di 5 legittimità dell'autovelox, la prova della omologazione dello stesso.
Invero, la S.C. ha di recente ribadito che, “Non è sufficiente l'approvazione dello strumento per rendere valide le sanzioni, serve anche l'omologazione. Il codice della strada prevede che per avere uno strumento omologato si debbano verificare alcune caratteristiche obbligatorie, mentre per ottenere l'approvazione è sufficiente che abbia alcune caratteristiche non specificate dal codice sui cui è il ministero a esprimere un giudizio. (Cass. Ord. 10505/24).
Secondo la Corte sussistono chiare differenze tra omologazione e approvazione in riferimento alle apparecchiature autovelox, atteso il criterio gerarchico delle fonti di diritto e la prevalenza dell'art. 142, comma
6 c.d.s., quale fonte legislativa primaria e prevalente rispetto alla normativa ministeriale di grado inferiore.
L'art. 142, c. 6 c.d.s. ritiene idonee, in caso di accertamento strumentale di misurazione della velocità veicolare, solo le “apparecchiature debitamente omologate”.
Attuando un raffronto diretto tra l'art. 142 e l'art. 192 del regolamento di attuazione del c.d.s. (d.P.R. n.
495/1992) che disciplina “controlli ed omologazione”, la
Corte ritiene che i due procedimenti, approvazione ed omologazione del prototipo, abbiano “caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un pagina 3 di 5 apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione di competenza al già Ministero per lo Sviluppo Economico” in sigla Mi.S.E., ora Controparte_2
“nel mentre l'approvazione consiste
[...]
in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari precisazioni previste dal regolamento”.
E precisa “l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo Cass. 14597/2021).”
La giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.
3335/2024) ha evidenziato ripetutamente l'obbligo della
P.A. di fornire prova del corretto funzionamento dell'autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità non diversamente desumibili. pagina 4 di 5 Né può ritenersi sussistere una equiparazione tra approvazione e omologazione atteso che, per gli autovelox ex art. 142, comma 6, c.d.s., a differenza che per altri, è necessaria l'omologazione.
Nella specie, l'appellante, nel Giudizio di primo grado, non ha depositato il certificato di omologazione, nonché del suo funzionamento e della persistente verifica periodica.
Le molteplici oscillazioni negli orientamenti giurisprudenziali sulla questione oggetto del presente giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n.219/24, del Controparte_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa tra le parti le spese di lite
3) Condanna l'appellante al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
Benevento 17.10.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 5 di 5