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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/15619
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 15619/2024 promossa da:
, nata a [...]/SC (Brasile) il 16.03.1992 in proprio e, Persona_1 unitamente a nato a [...]/SP (Brasile) il 20.07.1987, in qualità di Controparte_1 esercenti la responsabilità genitoriale per conto di , nata a Persona_2
Florianopolis/SC (Brasile) il 26.04.2021; nato a [...]/SC (Brasile) il Controparte_2
14.01.1985 in proprio e, unitamente a , nata a [...]/SC Controparte_3
(Brasil) il 01.07.1989, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale per conto di Persona_3 nata a [...]/SC (Brasile) il 01.02.2010 e nata a [...]/SC Controparte_4
(Brasile) il 16.04.2013; , nata a [...]/SC (Brasile) il 27.05.1970, Persona_4 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale in proprio e per conto di
[...]
nata a [...]/SC (Brasile) l'11.07.2006; Persona_5 Controparte_5
, nato a [...]/SC (Brasile) il 29.10.1995;
[...] Controparte_6
nata a [...]/SC (Brasile) il 09.02.1967; , nata a
[...] Parte_1
Brusque/SC (Brasile) il 04.05.1991; nata a [...]/SC (Brasile) il Parte_2
30.03.1962; , nato a [...]/SC (Brasile) il 03.11.1990; Controparte_7
, nata a [...]/SC (Brasile) il 12.03.1996; Controparte_8 [...]
, nata a [...]/SC (Brasile) il 05.06.1994 in proprio e, unitamente a Controparte_9
nato a [...]/SC (Brasile) il 02.05.1988, in qualità di genitori Controparte_10 esercenti la responsabilità genitoriale per conto di nato a Persona_6
Gaspar/SC (Brasile) il 21.01.2020; , nata a [...]/SC (Brasile) il 24.02.1973 in CP_11 proprio e, unitamente a nato a [...]è do Cedro/SC (Brasile) il 01.10.1972, Controparte_12
pagina 1 di 9 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale per conto di Persona_7 nata a [...]/SC (Brasile) il 20.02.2010,tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella
[...]
Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I C.F._1 traversa n. 2, fax 081/19329638 e/o all'indirizzo di p. e.c.
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_13 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
“- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di , nata a [...]/SC Persona_1 (Brasile) in data 16.03.1992, e della figlia minore , nata a [...]/SC (Brasile) il 26.04.2021; nato a [...]/SC (Brasile) in CP_2 CP_2 data 14.01.1985, e delle figlie minori nata a [...]/SC (Brasile) il 01.02.2010 Persona_3 e nata a [...]/SC (Brasile) il 16.04.2013; , Controparte_4 Persona_4 nata a [...]/SC (Brasile) in data 27.05.1970, e della figlia minore Persona_5
nata a [...]/SC (Brasile) l'11.07.2006; , nato a
[...] Controparte_5 Florianopolis/SC (Brasile) in data 29.10.1995; nata Controparte_6 a Florianopolis/SC (Brasile) in data 09.02.1967; , nata a [...]/SC (Brasile) in data 04.05.1991; nata a [...]/SC (Brasile) in Parte_2 data 30.03.1962; , nato a [...]/SC (Brasile) in data Controparte_7 03.11.1990; , nata a [...]/SC (Brasile) in data 12.03.1996; Controparte_8 [...]
, nata a [...]/SC (Brasile) in data 05.06.1994, e del figlio Controparte_9 minore nato a [...]/SC (Brasile) il 21.01.2020; Persona_6 CP_11
nata a [...]/SC (Brasile) in data 24.02.1973, e per coto della figlia minore
[...] [...] nata a [...]/SC (Brasile) il 20.02.2010; stante la sussistenza dei presupposti Persona_7 previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in persona del Controparte_13 Controparte_14 Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_13 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_8
pagina 2 di 9 nato a [...] il [...], figlio di e di (cfr. doc. Persona_9 Persona_10 in atti n. 2), emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con il 27 febbraio 1876 a Persona_11
Brusque/SC (Brasile), (cfr. doc. in atti n. 4), senza essersi mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge testualmente “Il
Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale della Giustizia, CERTIFICA, su richiesta di
, che NON RISULTA, fino ad oggi, il registro di naturalizzazione in nome Controparte_8 di o o o Persona_8 Persona_8 Parte_3 Parte_4
o o figlio di e di
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_15
, originario di Italia, nata il [...]” (cfr. doc. in atti n.3). Persona_9
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_13 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_13
Il Pubblico Ministero in data 06/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 12.6.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata sia la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, anche se nella cui linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile nata dopo il 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo contraeva matrimonio, in data 27 febbraio 1876, a Brusque/SC Persona_8
(Brasile), (cfr. doc. in atti n. 4) e dalla loro unione coniugale nascevano: Per_12
a Brusque/SC (Brasile), il 26 aprile 1877 (cfr. doc. in atti n. 5);
[...] Parte_7
pagina 3 di 9 a Brusque/SC (Brasile), il 4 agosto 1896 (cfr. doc. in atti n. 6).
- In data 12 luglio 1903 a Nova Trento/SC (Brasile), contraeva Persona_12 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione coniugale nascevano: Persona_13
a Brusque/SC (Brasile), il 1° maggio 1904, (cfr. doc. in atti n. 8); Parte_4
Nova Trento/SC (Brasile), il 18 agosto 1907 (cfr. doc. in atti n. 9). Persona_14
- In data 11 febbraio 1929 a Nova Trento/SC (Brasile), contraeva Parte_4 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 10) e dalla loro unione coniugale nascevano Persona_15 due figli: a Florianopolis/SC (Brasile), il 30 agosto 1933, (cfr. Persona_16 doc. in atti n. 11); a Nova Trento/SC (Brasile), il 17 gennaio 1940, (cfr. doc. in Parte_8 atti n. 12).
- In data 28 aprile 1956 a Florianopolis/SC (Brasile), contraeva Persona_16 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 13) e dalla unione coniugale nasceva Persona_17
a Florianopolis/SC (Brasile), il 27 maggio 1970 (cfr. doc. in atti n. Persona_4
14), odierna ricorrente.
- In data 10 aprile 2003 a Florianopolis/SC (Brasile), contraeva Persona_4 matrimonio con , (cfr. doc. in atti n. 15) e dalla unione coniugale Persona_18 nasceva a Florianopolis/SC (Brasile), il 11 luglio 2006, (cfr. Persona_5 doc. in atti n. 16), odierna ricorrente.
- In data 19 maggio 1967 a Florianopolis/SC (Brasile) contraeva matrimonio con Parte_8
(cfr. doc. in atti n. 17) e dalla loro unione naturale poi divenuta coniugale nasceva Per_19
a Florianopolis/SC (Brasile), il 9 febbraio 1967 (cfr. Controparte_6 doc. in atti n. 18), odierna ricorrente.
- In data 19 marzo 1984 a Florianopolis/SC (Brasile), Controparte_6 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 19) e dalla unione coniugale nasceva CP_2
a Criciuma/SC (Brasile) il 14 luglio 1985 (cfr. doc. in atti n. 20), Controparte_2 odierno ricorrente.
- Dall'unione naturale tra e nasceva a Controparte_6 Persona_20
Florianopolis/SC (Brasile) il 16 marzo 1992 (cfr. doc. in atti Persona_1
n. 21), odierna ricorrente.
- Dall'unione naturale tra la sig.ra e Controparte_6 Controparte_16
nasceva a Florianopolis/SC (Brasile) il 29 ottobre
[...] Controparte_5
1995 (cfr. doc. in atti n. 22), odierno ricorrente.
- Dall'unione naturale tra e nascevano due Controparte_2 Controparte_3
pagina 4 di 9 figlie: a Florianopolis/SC (Brasile) il 1° febbraio 2010 (cfr. doc. in atti n. 23); Persona_3
a Florianopolis/SC (Brasile) il 16 aprile 2013 (cfr. doc. in atti n. 24), Controparte_4 entrambe odierne ricorrenti.
- Dall'unione naturale tra e nasceva a Per_1 Persona_1 Persona_21
Florianopolis/SC (Brasile) il 26 aprile 2021, (cfr. doc. in atti Persona_2
n. 25), odierna ricorrente.
- In data 8 giugno 1946 a Nova Trento/SC (Brasile), ontraeva matrimonio Persona_14 con (cfr. doc. in atti n. 26) e dalla unione coniugale nasceva a Nova Controparte_17
Trento/SC (Brasile) l 3 settembre 1949, (cfr. doc. in atti n. 27). Parte_9
- In data 15 maggio 1971 a Nova Trento/SC (Brasile), contraeva Parte_9 matrimonio con , (cfr. doc. in atti n. 28) e dalla unione coniugale nasceva a Nova Persona_22
Trento/SC (Brasile) il 24 febbraio 1973 (cfr. doc. in atti n. 29), odierna CP_11 ricorrente.
- In data 6 gennaio 1994 a Nova Trento/SC (Brasile), contraeva matrimonio CP_11 con , (cfr. doc. in atti n. 30) e dalla loro unione prima Persona_23 naturale e poi divenuta coniugale nascevano due figlie: - a Brusque/SC (Brasile) Pt_1
il 4 maggio 1991, (cfr. doc. in atti n.31); - a Brusque/SC (Brasile)
[...] CP_9
il 5 giugno 1994, entrambe odierne ricorrenti (cfr. doc. in atti n.32).
[...]
- Dall'unione naturale tra e nasceva a Gaspar/SC CP_11 Controparte_12
(Brasile) il 20 febbraio 2010 (cfr. doc. in atti n.33), odierna Persona_7 ricorrente.
- In data 12 maggio 2015 a Brusque/SC (Brasile), contraeva matrimonio con Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 34). Persona_24
- In data 18 gennaio 2019 a Gaspar/SC (Brasile), contraeva Controparte_9 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 35) e dalla unione coniugale Controparte_10 nasceva a Gaspar/SC (Brasile) il 21 gennaio 2020, Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 36), odierno ricorrente.
- In data 19 settembre 1925 a Brusque/SC (Brasile), contraeva matrimonio Parte_7 con , (cfr. doc. in atti n. 37) e dalla unione coniugale nasceva a Brusque/SC Persona_25
(Brasile) l 1° ottobre 1937 (cfr. doc. in atti n. 38). Parte_10
- In data 20 febbraio 1960 a Brusque/SC (Brasile) contraeva matrimonio Parte_10 con il sig. (cfr. doc. in atti n. 39) e dalla unione coniugale nasceva a Itajai/SC (Brasile) AUREA il 30 marzo 1962 (cfr. doc. in atti n. 40), odierna ricorrente. Per_7
pagina 5 di 9 - In data 21 maggio 1990 a Itajai/SC (Brasile) contraeva matrimonio con Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 41) e dalla unione coniugale nascevano due figli: - a Persona_26
Brusque/SC (Brasile) il 3 novembre 1990, (cfr. doc. in Controparte_7 atti n. 42); - a Itajai/SC (Brasile) il 12 marzo 1996, (cfr. doc. Controparte_8 in atti n. 43), entrambi odierni ricorrenti.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_13 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba pagina 6 di 9 essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, occorre precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano
[...]
, presentavano al Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre (Brasile) la Persona_8 richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza – in linea diretta - da un cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 44). Tuttavia, i loro tentativi rimanevano vani. Con conseguente incertezza in ordine alla evasione, da parte dell'Autorità Consolare adita, della richiesta entro una tempistica certa e ragionevole non solo sul “quando” ma anche in ordine all' “an” stesso della pretesa azionata in via amministrativa.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la costante posizione della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 secondo cui “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò come, ai sensi delle disposizioni generali del Codice
Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un Paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge
555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Ne consegue dunque che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti dell'avo.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_13 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i pagina 7 di 9 ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel Persona_8 quale si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque,
[...]
trasmetteva la cittadinanza “iure sanguinis” ai propri discendenti. Persona_8
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando i ricorrenti , Persona_1
, Persona_2 Controparte_2 Persona_3 Controparte_4
, , , Persona_4 Persona_5 Controparte_5
, Controparte_6 Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , Controparte_9 Persona_6 CP_11 [...] cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Persona_7 Controparte_13 provvedimenti conseguenti.
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a
, nata a [...]/SC (Brasile) il 16.03.1992; Persona_1 [...]
, nata a [...]/SC (Brasile) il 26.04.2021; nato a Persona_2 Controparte_2
Criciuma/SC (Brasile) il 14.01.1985; nata a [...]/SC (Brasile) il 01.02.2010; Persona_3 nata a [...]/SC (Brasile) il 16.04.2013; , Controparte_4 Persona_4 nata a [...]/SC (Brasile) il 27.05.1970; nata a Persona_5
Florianopolis/SC (Brasile) l'11.07.2006; , nato a [...]/SC Controparte_5
(Brasile) in data 29.10.1995; nata a Controparte_6
Florianopolis/SC (Brasile) in data 09.02.1967; , nata a Parte_1
Brusque/SC (Brasile) in data 04.05.1991; nata a [...]/SC (Brasile) il Parte_2
30.03.1962; , nato a [...]/SC (Brasile) in data 03.11.1990; Controparte_7
pagina 8 di 9 , nata a [...]/SC (Brasile) il 12.03.1996; Controparte_8 [...]
, nata a [...]/SC (Brasile) il 05.06.1994; Controparte_9 Persona_6 nato a [...]/SC (Brasile) il 21.01.2020; , nata a [...]/SC
[...] CP_11
(Brasile) il 24.02.1973; nata a [...]/SC (Brasile) il 20.02.2010 Persona_7 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_18 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12.6.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 15619/2024 promossa da:
, nata a [...]/SC (Brasile) il 16.03.1992 in proprio e, Persona_1 unitamente a nato a [...]/SP (Brasile) il 20.07.1987, in qualità di Controparte_1 esercenti la responsabilità genitoriale per conto di , nata a Persona_2
Florianopolis/SC (Brasile) il 26.04.2021; nato a [...]/SC (Brasile) il Controparte_2
14.01.1985 in proprio e, unitamente a , nata a [...]/SC Controparte_3
(Brasil) il 01.07.1989, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale per conto di Persona_3 nata a [...]/SC (Brasile) il 01.02.2010 e nata a [...]/SC Controparte_4
(Brasile) il 16.04.2013; , nata a [...]/SC (Brasile) il 27.05.1970, Persona_4 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale in proprio e per conto di
[...]
nata a [...]/SC (Brasile) l'11.07.2006; Persona_5 Controparte_5
, nato a [...]/SC (Brasile) il 29.10.1995;
[...] Controparte_6
nata a [...]/SC (Brasile) il 09.02.1967; , nata a
[...] Parte_1
Brusque/SC (Brasile) il 04.05.1991; nata a [...]/SC (Brasile) il Parte_2
30.03.1962; , nato a [...]/SC (Brasile) il 03.11.1990; Controparte_7
, nata a [...]/SC (Brasile) il 12.03.1996; Controparte_8 [...]
, nata a [...]/SC (Brasile) il 05.06.1994 in proprio e, unitamente a Controparte_9
nato a [...]/SC (Brasile) il 02.05.1988, in qualità di genitori Controparte_10 esercenti la responsabilità genitoriale per conto di nato a Persona_6
Gaspar/SC (Brasile) il 21.01.2020; , nata a [...]/SC (Brasile) il 24.02.1973 in CP_11 proprio e, unitamente a nato a [...]è do Cedro/SC (Brasile) il 01.10.1972, Controparte_12
pagina 1 di 9 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale per conto di Persona_7 nata a [...]/SC (Brasile) il 20.02.2010,tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella
[...]
Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I C.F._1 traversa n. 2, fax 081/19329638 e/o all'indirizzo di p. e.c.
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_13 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
“- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di , nata a [...]/SC Persona_1 (Brasile) in data 16.03.1992, e della figlia minore , nata a [...]/SC (Brasile) il 26.04.2021; nato a [...]/SC (Brasile) in CP_2 CP_2 data 14.01.1985, e delle figlie minori nata a [...]/SC (Brasile) il 01.02.2010 Persona_3 e nata a [...]/SC (Brasile) il 16.04.2013; , Controparte_4 Persona_4 nata a [...]/SC (Brasile) in data 27.05.1970, e della figlia minore Persona_5
nata a [...]/SC (Brasile) l'11.07.2006; , nato a
[...] Controparte_5 Florianopolis/SC (Brasile) in data 29.10.1995; nata Controparte_6 a Florianopolis/SC (Brasile) in data 09.02.1967; , nata a [...]/SC (Brasile) in data 04.05.1991; nata a [...]/SC (Brasile) in Parte_2 data 30.03.1962; , nato a [...]/SC (Brasile) in data Controparte_7 03.11.1990; , nata a [...]/SC (Brasile) in data 12.03.1996; Controparte_8 [...]
, nata a [...]/SC (Brasile) in data 05.06.1994, e del figlio Controparte_9 minore nato a [...]/SC (Brasile) il 21.01.2020; Persona_6 CP_11
nata a [...]/SC (Brasile) in data 24.02.1973, e per coto della figlia minore
[...] [...] nata a [...]/SC (Brasile) il 20.02.2010; stante la sussistenza dei presupposti Persona_7 previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in persona del Controparte_13 Controparte_14 Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_13 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_8
pagina 2 di 9 nato a [...] il [...], figlio di e di (cfr. doc. Persona_9 Persona_10 in atti n. 2), emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con il 27 febbraio 1876 a Persona_11
Brusque/SC (Brasile), (cfr. doc. in atti n. 4), senza essersi mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge testualmente “Il
Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale della Giustizia, CERTIFICA, su richiesta di
, che NON RISULTA, fino ad oggi, il registro di naturalizzazione in nome Controparte_8 di o o o Persona_8 Persona_8 Parte_3 Parte_4
o o figlio di e di
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_15
, originario di Italia, nata il [...]” (cfr. doc. in atti n.3). Persona_9
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_13 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_13
Il Pubblico Ministero in data 06/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 12.6.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
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Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata sia la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, anche se nella cui linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile nata dopo il 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo contraeva matrimonio, in data 27 febbraio 1876, a Brusque/SC Persona_8
(Brasile), (cfr. doc. in atti n. 4) e dalla loro unione coniugale nascevano: Per_12
a Brusque/SC (Brasile), il 26 aprile 1877 (cfr. doc. in atti n. 5);
[...] Parte_7
pagina 3 di 9 a Brusque/SC (Brasile), il 4 agosto 1896 (cfr. doc. in atti n. 6).
- In data 12 luglio 1903 a Nova Trento/SC (Brasile), contraeva Persona_12 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione coniugale nascevano: Persona_13
a Brusque/SC (Brasile), il 1° maggio 1904, (cfr. doc. in atti n. 8); Parte_4
Nova Trento/SC (Brasile), il 18 agosto 1907 (cfr. doc. in atti n. 9). Persona_14
- In data 11 febbraio 1929 a Nova Trento/SC (Brasile), contraeva Parte_4 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 10) e dalla loro unione coniugale nascevano Persona_15 due figli: a Florianopolis/SC (Brasile), il 30 agosto 1933, (cfr. Persona_16 doc. in atti n. 11); a Nova Trento/SC (Brasile), il 17 gennaio 1940, (cfr. doc. in Parte_8 atti n. 12).
- In data 28 aprile 1956 a Florianopolis/SC (Brasile), contraeva Persona_16 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 13) e dalla unione coniugale nasceva Persona_17
a Florianopolis/SC (Brasile), il 27 maggio 1970 (cfr. doc. in atti n. Persona_4
14), odierna ricorrente.
- In data 10 aprile 2003 a Florianopolis/SC (Brasile), contraeva Persona_4 matrimonio con , (cfr. doc. in atti n. 15) e dalla unione coniugale Persona_18 nasceva a Florianopolis/SC (Brasile), il 11 luglio 2006, (cfr. Persona_5 doc. in atti n. 16), odierna ricorrente.
- In data 19 maggio 1967 a Florianopolis/SC (Brasile) contraeva matrimonio con Parte_8
(cfr. doc. in atti n. 17) e dalla loro unione naturale poi divenuta coniugale nasceva Per_19
a Florianopolis/SC (Brasile), il 9 febbraio 1967 (cfr. Controparte_6 doc. in atti n. 18), odierna ricorrente.
- In data 19 marzo 1984 a Florianopolis/SC (Brasile), Controparte_6 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 19) e dalla unione coniugale nasceva CP_2
a Criciuma/SC (Brasile) il 14 luglio 1985 (cfr. doc. in atti n. 20), Controparte_2 odierno ricorrente.
- Dall'unione naturale tra e nasceva a Controparte_6 Persona_20
Florianopolis/SC (Brasile) il 16 marzo 1992 (cfr. doc. in atti Persona_1
n. 21), odierna ricorrente.
- Dall'unione naturale tra la sig.ra e Controparte_6 Controparte_16
nasceva a Florianopolis/SC (Brasile) il 29 ottobre
[...] Controparte_5
1995 (cfr. doc. in atti n. 22), odierno ricorrente.
- Dall'unione naturale tra e nascevano due Controparte_2 Controparte_3
pagina 4 di 9 figlie: a Florianopolis/SC (Brasile) il 1° febbraio 2010 (cfr. doc. in atti n. 23); Persona_3
a Florianopolis/SC (Brasile) il 16 aprile 2013 (cfr. doc. in atti n. 24), Controparte_4 entrambe odierne ricorrenti.
- Dall'unione naturale tra e nasceva a Per_1 Persona_1 Persona_21
Florianopolis/SC (Brasile) il 26 aprile 2021, (cfr. doc. in atti Persona_2
n. 25), odierna ricorrente.
- In data 8 giugno 1946 a Nova Trento/SC (Brasile), ontraeva matrimonio Persona_14 con (cfr. doc. in atti n. 26) e dalla unione coniugale nasceva a Nova Controparte_17
Trento/SC (Brasile) l 3 settembre 1949, (cfr. doc. in atti n. 27). Parte_9
- In data 15 maggio 1971 a Nova Trento/SC (Brasile), contraeva Parte_9 matrimonio con , (cfr. doc. in atti n. 28) e dalla unione coniugale nasceva a Nova Persona_22
Trento/SC (Brasile) il 24 febbraio 1973 (cfr. doc. in atti n. 29), odierna CP_11 ricorrente.
- In data 6 gennaio 1994 a Nova Trento/SC (Brasile), contraeva matrimonio CP_11 con , (cfr. doc. in atti n. 30) e dalla loro unione prima Persona_23 naturale e poi divenuta coniugale nascevano due figlie: - a Brusque/SC (Brasile) Pt_1
il 4 maggio 1991, (cfr. doc. in atti n.31); - a Brusque/SC (Brasile)
[...] CP_9
il 5 giugno 1994, entrambe odierne ricorrenti (cfr. doc. in atti n.32).
[...]
- Dall'unione naturale tra e nasceva a Gaspar/SC CP_11 Controparte_12
(Brasile) il 20 febbraio 2010 (cfr. doc. in atti n.33), odierna Persona_7 ricorrente.
- In data 12 maggio 2015 a Brusque/SC (Brasile), contraeva matrimonio con Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 34). Persona_24
- In data 18 gennaio 2019 a Gaspar/SC (Brasile), contraeva Controparte_9 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 35) e dalla unione coniugale Controparte_10 nasceva a Gaspar/SC (Brasile) il 21 gennaio 2020, Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 36), odierno ricorrente.
- In data 19 settembre 1925 a Brusque/SC (Brasile), contraeva matrimonio Parte_7 con , (cfr. doc. in atti n. 37) e dalla unione coniugale nasceva a Brusque/SC Persona_25
(Brasile) l 1° ottobre 1937 (cfr. doc. in atti n. 38). Parte_10
- In data 20 febbraio 1960 a Brusque/SC (Brasile) contraeva matrimonio Parte_10 con il sig. (cfr. doc. in atti n. 39) e dalla unione coniugale nasceva a Itajai/SC (Brasile) AUREA il 30 marzo 1962 (cfr. doc. in atti n. 40), odierna ricorrente. Per_7
pagina 5 di 9 - In data 21 maggio 1990 a Itajai/SC (Brasile) contraeva matrimonio con Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 41) e dalla unione coniugale nascevano due figli: - a Persona_26
Brusque/SC (Brasile) il 3 novembre 1990, (cfr. doc. in Controparte_7 atti n. 42); - a Itajai/SC (Brasile) il 12 marzo 1996, (cfr. doc. Controparte_8 in atti n. 43), entrambi odierni ricorrenti.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_13 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba pagina 6 di 9 essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, occorre precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano
[...]
, presentavano al Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre (Brasile) la Persona_8 richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza – in linea diretta - da un cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 44). Tuttavia, i loro tentativi rimanevano vani. Con conseguente incertezza in ordine alla evasione, da parte dell'Autorità Consolare adita, della richiesta entro una tempistica certa e ragionevole non solo sul “quando” ma anche in ordine all' “an” stesso della pretesa azionata in via amministrativa.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la costante posizione della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 secondo cui “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò come, ai sensi delle disposizioni generali del Codice
Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un Paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge
555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Ne consegue dunque che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti dell'avo.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_13 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i pagina 7 di 9 ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel Persona_8 quale si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque,
[...]
trasmetteva la cittadinanza “iure sanguinis” ai propri discendenti. Persona_8
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando i ricorrenti , Persona_1
, Persona_2 Controparte_2 Persona_3 Controparte_4
, , , Persona_4 Persona_5 Controparte_5
, Controparte_6 Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , Controparte_9 Persona_6 CP_11 [...] cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Persona_7 Controparte_13 provvedimenti conseguenti.
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a
, nata a [...]/SC (Brasile) il 16.03.1992; Persona_1 [...]
, nata a [...]/SC (Brasile) il 26.04.2021; nato a Persona_2 Controparte_2
Criciuma/SC (Brasile) il 14.01.1985; nata a [...]/SC (Brasile) il 01.02.2010; Persona_3 nata a [...]/SC (Brasile) il 16.04.2013; , Controparte_4 Persona_4 nata a [...]/SC (Brasile) il 27.05.1970; nata a Persona_5
Florianopolis/SC (Brasile) l'11.07.2006; , nato a [...]/SC Controparte_5
(Brasile) in data 29.10.1995; nata a Controparte_6
Florianopolis/SC (Brasile) in data 09.02.1967; , nata a Parte_1
Brusque/SC (Brasile) in data 04.05.1991; nata a [...]/SC (Brasile) il Parte_2
30.03.1962; , nato a [...]/SC (Brasile) in data 03.11.1990; Controparte_7
pagina 8 di 9 , nata a [...]/SC (Brasile) il 12.03.1996; Controparte_8 [...]
, nata a [...]/SC (Brasile) il 05.06.1994; Controparte_9 Persona_6 nato a [...]/SC (Brasile) il 21.01.2020; , nata a [...]/SC
[...] CP_11
(Brasile) il 24.02.1973; nata a [...]/SC (Brasile) il 20.02.2010 Persona_7 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_18 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12.6.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 9 di 9