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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3261/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 , rappresentato e difeso dall'avv.to ARCARI ADRIANA,
giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
ingiunzione n. OI-001497155 e n. Ol- 001495160, con cui gli si ordinava di pagare la somma di € 1.011,00 come sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti ex art. 3 co.9 della L. 335/1995, in assenza di atti interruttivi della stessa.
In ragione di quanto detto, insistendo per la sospensione dei provvedimenti impugnati, l'odierno ricorrente adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per l'annullamento delle opposte ordinanze ingiunzione, con vittoria delle spese processuali. CP Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva I ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 6 del D. Lgs n. 150/2011 e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti, tempestivamente interrotta nel rispetto del termine quinquennale decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere ed in considerazione della sospensione di tre mesi prevista dall'art. 2 della L. 638/1983 e di quella dettata dalla normativa emergenziale Covid..
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.01.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Al fine di inquadrare la fattispecie di causa, si rileva che il decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, co.
1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della stessa omissione.
Com'è noto, la citata norma opera un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui.
Diversamente, se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000
a euro 50.000 (importo modificato dall'art. 23, comma 1, Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie sotto-soglia nella forbice tra una volta e mezza e quattro volte l'importo omesso).
Il d.lgs. n. 8/2016, all'art. 8, regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio
2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa. La norma, infatti, stabilisce al comma 1 che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
(...) decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
I successivi commi 4 e 5 regolano i conseguenti adempimenti dell'autorità amministrativa che, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, deve notificare gli estremi della violazione agli interessati. Il termine per versare le ritenute omesse prefigura un effetto sospensivo dell'efficacia delle sanzioni comminate sino alla scadenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per effettuare il versamento di quanto dovuto.
L'assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Occorre a tal punto rilevare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della I. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata I. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4
e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo presuppone che tutte le ragioni poste a base
-
dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti (cfr Cass. Sez. 6 2, Ordinanza n. 18158 del
01/09/2020).
Pertanto, l'eccezione sollevata dalla parte opponente soltanto nelle note sostitutive della prima udienza, nella specie, la violazione dell'art. 14 della legge 689/81, risulta tardiva, dunque, inammissibile. Ed invero, l'unico motivo di opposizione sollevato in ricorso è quello della prescrizione dei "crediti" ai sensi dell'art.3, comma 9, Legge 335/1995.
Fatta questa breve premessa, giova evidenziare che nella fattispecie che ci occupa la ordinanza ingiunzione n. OI-001495157 (notificata il 23.05.2024) fa riferimento all'atto di accertamento CP 1.7202.07/11/2018.0182544,
notificato al ricorrente quale socio accomandatario della società CP 2 di Parte 1 in data 6.12.2018, con il quale veniva richiesto il pagamento delle quote a carico dei lavoratori relative al periodo dal 02.2016 a 11.2016. L'ordinanza ingiunzione n. OI-001495160 (notificata il 23. 05.2024) fa riferimento all'atto di accertamento CP 1.7202.07/11/2018.0182547,
notificato al ricorrente quale socio accomandatario della società CP 2 di Parte 1 il 6.12.2018, con il quale veniva richiesto il pagamento delle quote a carico dei lavoratori relative al periodo 12.2016 e 01.2017.
L'ordinanza ingiunzione n. OI-001453645 (notificata il 23.05.2024) fa riferimento all'atto di accertamento CP 1.7202.07/11/2018.0182545,
notificato alla società in qualità di Obbligata in solido in data 22.11.2018, con il quale veniva richiesto il pagamento delle quote a carico relative al periodo dal 02.2016 a 11.2016.
L'ordinanza ingiunzione n. OI-001497155 (notificata il 23.05.2024) fa accertamento CP 1.7202.07/11/2018.0182548, riferimento all'atto di notificato all'azienda in qualità di Parte 3 in solido in data 6.12.2018, con il quale veniva richiesto il pagamento delle quote a carico relative al periodo
12.2016 e 01.2017.
Come già chiarito, nella fattispecie in esame, non si discorre di obbligazioni di natura contributiva, bensì di illeciti amministrativi derivanti dalla depenalizzata fattispecie di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sotto la soglia dei 10.000,00 euro.
Da tanto consegue anzitutto la inconferenza della eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali formulata dal ricorrente in quanto trattasi di disposizione riferita ai contributi e, pertanto, non inerente alla ordinanza ingiunzione che consegue alla fattispecie di causa del mancato pagamento entro tre mesi della somma indicata con atto di accertamento.
D'altronde, si osserva che la (eventuale) prescrizione dei contributi, inconferentemente eccepita dal ricorrente, non esclude il dato fattuale dell'omesso versamento degli stessi che è alla base dell'illecito amministrativo di cui si discute.
Solo per completezza motivazionale, giova rilevare che anche l'eventuale eccezione di prescrizione delle sanzioni amministrative sarebbe stata infondata per le ragioni che seguono.
Vale richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione
è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa" (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Stante dunque il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa
(cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, in assenza della trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione.
Individuandosi il dies a quo nel 6 febbraio 2016 e risultando gli atti di accertamento notificati il 22.11.2018 e 6.12.2018, si osserva che il termine quinquennale (art. 28 legge n. 681/1981), al momento della notifica, in data
23.05.2024, delle opposte ordinanze ingiunzione, non risultava decorso tenendo conto anche della sospensione di cui all'art. 103 D.L. n. 18/2020.
Ed invero , dalla notifica degli atti di accertamento del 22.11.2018 e
6.12.2018 è iniziato a decorrere il termine di 90 giorni concesso per provvedere al pagamento - durante il quale la prescrizione è sospesa ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater del D.L. 2 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge n. 638 del 1983 -, per cui, solo una volta spirato il medesimo, è cominciato a decorrere, a sua volta, quello prescrizionale, nel caso di specie,
a far data dal 20.02.2019 e 6.03.2019.
Occorre poi rilevare che il comma 6 bis dell'art. 103 D.L. n. 18/2020 specifica che "il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Ebbene, nel caso che ci occupa, il nuovo termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 20.02.2019 e 06.03.2019, che sarebbe spirato in data 20.02.2014 e 06.03.2024, per effetto della sospensione di cui all'art. 103 D.L. n. 18/2020 ed art. 37 D.L. 23/2020 (pari a 99 giorni), sarebbe spirato il 29.05.2024 e 13.06.2024, dunque, è stato validamente interrotto dalla notifica delle opposte ordinanze ingiunzione del 23.05.2024.
Ne consegue la infondatezza della eccepita prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 426,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie
Salerno, 17.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino