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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 404/2024
Oggi 21/01/2025 innanzi al giudice Alessandra Coccoli sono comparsi:
Per , l'avv.to BELLENDA ENRICA;
Parte_1
Per la , l'avv.to TORNESE Controparte_1
ALFREDO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto.
L'avv. BELLENDA insiste come nel ricorso e nella memoria depositata;
reitera l'eccezione di decadenza richiamando la giurisprudenza citata in atti;
contesta altresì l'eccezione di nullità della notifica, essendosi la costituita, e rileva la natura pubblicistica dell'ente; afferma, comunque, la CP_1 fondatezza della domanda nel merito, posto che nel periodo in contestazione erano venuti meno i presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla Cassa;
ribadisce che la ricorrente non ha svolto nel periodo dedotto attività di avvocato, tanto che era iscritta alla gestione INPS per i lavoratori dipendenti;
rileva come tale circostanza non è stata contestata dalla e contesta quanto dedotto CP_1 dalla convenuta circa la debenza della contribuzione minima per un mero dato formale (omessa
1 cancellazione dall'albo); rileva che se i contributi oggi pretesi dalla fossero stati versati dalla CP_1 ricorrente, la stessa avrebbe titolo per la ripetizione non trattandosi di contributi utili e utilizzabili a fini previdenziali;
insiste per l'accoglimento del ricorso nel merito rilevando come la ricorrente non abbia prodotto reddito professionale;
in via di subordine reitera l'istanza di ammissione delle prove formulata nel ricorso.
L'Avv. TORNESE richiama la memoria depositata, rilevando come la non possa provvedere CP_1 alla cancellazione degli iscritti in autonomia;
afferma che è onere dell'iscritto comunicare la propria cancellazione dall'albo; richiama la giurisprudenza a sostegno;
afferma che il Consiglio dell'Ordine non ha avuto modo di conoscere la situazione di incompatibilità della ricorrente, avendo la stessa omesso ogni comunicazione;
puntualizza che i contributi minimi richiesti non sono collegati al reddito e sono dovuti per la sola iscrizione all'albo; richiama la memoria depositata e conclude come in atti;
rileva, comunque, come il credito azionato da non sia prescritto per le ragioni esposte in CP_1 atti.
L'avv. BELLENDA contesta quanto affermato dal collega affermando che nel corso del giudizio deve essere valutata la sussistenza del rapporto previdenziale, indipendentemente dalle eventuali omissioni formali;
conclude come in atti.
L'avv. TORNESE replica a sua volta richiamando quanto previsto dall'ordinamento forense ed afferma che non può essere addossato alla un onere di indagine circa la continuità dell'attività CP_1 professionale dell'iscritto.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 18.42 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 21/01/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 404/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. BELLENDA ENRICA, che lo Parte_1 rappresenta e difende, unitamente all'Avv. FERRARO FRANCESCA in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. TORNESE ALFREDO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
convenuta sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 ha proposto opposizione alla Parte_1
cartella di pagamento n. 103 2023 0016 1053 36 000 relativa a “contributi soggettivi minimi e di maternità, sanzioni interessi, contributi irpef relativi agli anni dal 2019 al 2022” inviata da ad istanza della Controparte_2 [...]
con la quale era stato chiesto il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di € 16.456,32 formulando eccezione di decadenza e contestando, comunque, nel merito la pretesa contributiva.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto quanto segue:
- non le era stato ritualmente notificata la contestazione di addebito relativa all'irrogazione di sanzioni da parte della;
Controparte_1
- era maturata la decadenza di cui all'art. 25 del D.L.gs n. 46/99;
- aveva, comunque, cessato di svolgere la professione di avvocato nel 2018, quando era stata assunta alle dipendenze della società come lavoratore subordinato part CP_3
time; da allora era sempre stata iscritta dai vari datori di lavoro all'INPS, percependo nel
2019 e 2020 anche l'indennità di disoccupazione NASPI, ed aveva svolto attività incompatibile con quella di avvocato ai sensi dell'art. 18 della legge professionale forense;
- aveva, poi, chiesto la cessazione della Partita IVA nel 2018, non aveva più avuto in uso uno studio professionale ed un'utenza telefonica, non aveva mantenuto la polizza professionale e non aveva trattato alcun affare;
- la quindi, non aveva titolo per chiederle il pagamento dei contributi di cui alla CP_1
cartella notificata, poiché tali contributi non avrebbero potuto essere utilizzati ai fini della costituzione della sua posizione previdenziale.
chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1
all'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Savona - previa sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto e dell'esecuzione del corrispondente ruolo: 1)
Accertare e dichiarare nullo, invalido, illegittimo la cartella esattoriale impugnata notificata in
4 data 02.04.2024 oggetto della presente opposizione nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla
[...]
per le causali per le quali è stata emessa la cartella esattoriale Controparte_1 opposta e predisposta l'iscrizione a ruolo, accertando l'insussistenza dell'obbligazioni presupposto delle medesime, respingendo, quindi, ogni diversa ed opposta domanda dell'ente previdenziale convenuto;
3) In conseguenza di quanto accertato e dichiarato in assolvimento delle precedenti domande, dichiarare tenuto e condannare la Controparte_1
a rimborsare ogni somma che l'opponente abbia dovuto corrispondere a tali soggetti
[...]
per i titoli di cui è causa. Il tutto maggiorato del danno da mancata disponibilità degli importi in questione, da mancato loro reimpiego produttivo e, comunque, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull' importo rivalutato dalla data del pagamento indebito per rimborso. 4)
In ogni caso condannare la a rifondere all'opponente tutte Controparte_1
le spese le competenze del presente giudizio comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge.”
Si è costituita regolarmente in giudizio la Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso e spiegando domanda
[...]
riconvenzionale.
La , in particolare, ha precisato che la cartella di pagamento opposta era relativa a CP_1
somme dovute dalla ricorrente a titolo di contributi minimi soggettivi e contributo di maternità anni dal 2019 e 2022, oltre sanzioni ed interessi, nonché a titolo di sanzione ex art. 9 legge
141/92 per l'omesso invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2020; ha rilevato che era stata cancellata dall'Albo professionale solo nel 2022 e non aveva mai Parte_1
provveduto a comunicare i propri redditi;
ha specificato che, come previsto dalla L. 247/12, non aveva più il potere di accertare la presenza di una situazione di incompatibilità, spettando tale potere al Consiglio dell'Ordine; ha affermato che permaneva l'obbligo di iscrizione alla in CP_1
corso di iscrizione all'Albo anche in presenza di una situazione di incompatibilità non rilevata dal Consiglio dell'Ordine.
La convenuta, inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi della procedura esattoriale, ha affermato l'inesistenza della notifica a mezzo PEC del ricorso e
5 del decreto di fissazione udienza, ha sostenuto la fondatezza della sua pretesa creditoria e l'inapplicabilità della L. 689/81 e del D.L.vo 46/99 chiedendo, anche in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente pagamento diretto alla Controparte_1 dell'importo complessivo in contestazione.
[...]
Nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale la ricorrente ha precisato di aver eccepito vizi procedurali anteriori all'intervento dell'agente per la riscossione, con conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha rilevato l'avvenuta costituzione della convenuta, avente effetto sanante di eventuali vizi di notifica, ed ha CP_1 rilevato come la convenuta non avesse contestato l'assenza di requisiti per una sua valida iscrizione alla Cassa Forense o dimostrato l'effettivo esercizio di attività professionale.
Verificata la tempestività dell'opposizione, sospesa l'efficacia esecutiva della cartella impugnata e ritenuta la causa documentalmente istruita, il Giudice ha fissato udienza di discussione.
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti, in collegamento da remoto, hanno discusso oralmente precisando le rispettive conclusioni come in atti.
In primo luogo si rileva come sussista la legittimazione passiva del solo ente creditore regolarmente evocato in giudizio, posto che la ricorrente non ha eccepito vizi della procedura di riscossione ascrivibili ad . Controparte_2
E', poi, infondata l'eccezione di inesistenza della notifica a mezzo PEC del ricorso e del decreto di fissazione udienza sollevata dalla convenuta. Si rileva, infatti, che la convenuta non ha dedotto né provato che l'indirizzo PEC verso il quale è stata effettuata la notifica non era a lei riconducibile, indipendentemente dall'iscrizione di tale indirizzo nei registri INI-PEC,
REGINDE o IPA. La notifica, poi, ha certamente raggiunto lo scopo tipico, posto che la CP_1
si è ritualmente costituita in giudizio difendendosi ampiamente nel merito, spiegando domanda riconvenzionale e non chiedendo termini a difesa: la nullità della notifica sarebbe pertanto sanata dal raggiungimento dello scopo.
Sempre in via preliminare, si rileva come il processo avente ad oggetto la debenza di contributi previdenziali, anche se instaurato mediante opposizione a cartella di pagamento, dia
6 luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio (Cass. SSUU n. 4995/87).
Ciò detto, il ricorso appare fondato nel merito, sia pure nei limiti di cui infra. Tale profilo può essere privilegiato in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (in tal senso si veda Cass. n. 1193/15).
Emerge dalla documentazione in atti (buste paga, comunicazioni UNILAV e estratto contributivo) che iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati dal 2.10.2009 al Parte_1
10.6.2022, abbia svolto attività di lavoro subordinato, per quanto qui interessa, negli anni 2019,
2020, 2021 e 2022 ed abbia ottenuto l'accredito di contribuzione figurativa da NASPI per 24 settimane nel 2019, 8 settimane nel 2020, 6 settimane nel 2021 e 13 settimane nel 2022.
Non risulta, poi, che nelle medesime annualità la stessa abbia percepito redditi da attività professionale (modelli 730 prodotti in atti).
Tali elementi documentali non sono stati contestati dalla convenuta, la quale peraltro CP_1
non ha evidenziato alcun elemento sintomatico dello svolgimento di una effettiva attività professionale da parte della negli anni 2019-2022. Pt_1
L'art 18 della legge 247/12 dispone: “La professione di avvocato è incompatibile: (omissis)
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”. In deroga a tale disposizione, “l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici” (art. 19).
Ai sensi dell'art. 17 della stessa legge, poi, costituisce uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo il “non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18”.
Come evidenziato dalla convenuta, a seguito dell'entrata in vigore di tale normativa è stata preclusa alla la facoltà di rilevare autonomamente le situazioni di incompatibilità: solo il CP_1
Consiglio dell'Ordine può, quindi, accertare l'esistenza di cause di incompatibilità e disporre la cancellazione dall'Albo.
7 Contrariamente a quanto affermato dalla Cassa, tuttavia, si ritiene che il provvedimento di cancellazione dall'Albo degli avvocati non abbia efficacia costitutiva ex nunc, bensì solo ricognitiva.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno osservato che i necessari requisiti prescritti dalla legge debbono permanere in ogni momento in cui il soggetto sia iscritto all'Albo e che “i provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali, debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell'ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che, nei casi come quello di specie (iscrizione all'Albo degli Avvocati), si concludono con atti denominati ammissioni. Dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione all'Albo degli
Avvocati e dalla natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende
l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta (Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2019, n. 34439)” (Cass. SSUU n.
35463/21).
Il Consiglio di Stato ha, poi, affermato che “il riscontrato difetto dei requisiti legittimanti, anche a distanza di tempo, impone l'annullamento in autotutela dell'atto che abbia riconosciuto
l'esistenza del requisito, per un mero errore di fatto, senza che sia possibile configurare un legittimo affidamento del privato, il quale sia consapevole o comunque non poteva ignorare secondo l'ordinaria diligenza, come nel caso di specie, che il titolo conseguito difettava di uno dei requisiti abilitanti per legge” (C.d.S. n. 3762/20).
Avendo la cancellazione dall'Albo efficacia ricognitiva e non costitutiva, deve valutarsi se nel periodo in contestazione fosse o meno in possesso dei requisiti prescritti Parte_1 dalla legge per l'iscrizione all'Albo degli avvocati.
Visti i documentanti rapporti di lavoro subordinato, deve ritenersi integrata una causa di incompatibilità ex art. 18 lett. d) legge professionale forense, sia pure non segnalata né rilevata dal competente Consiglio dell'Ordine.
Deve, quindi, dichiararsi l'inesistenza, per gli anni 2019-2022, di un valido rapporto previdenziale tra e la . Parte_1 Controparte_1
8 La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “l'accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale e con la stessa iscrizione all'Albo degli avvocati comporta l'inesistenza di un legittimo rapporto previdenziale con la con conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto CP_1
illegittimamente iscritto, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell'Ordine competente” (Cass. n. 24141/20).
La contribuzione richiesta dalla convenuta alla professionista rimasta illegittimamente CP_1
iscritta all'Albo, quindi, non è dovuta: qualora tale contribuzione fosse stata versata, infatti, sarebbe ripetibile ex art. 2033 c.c..
Del pari non dovuta è la sanzione per l'omessa comunicazione dei dati reddituali, posta l'insussistenza di un valido rapporto previdenziale.
Deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo delle somme portate dalla cartella di pagamento n. 103 2023 0016 1053 36 000 perchè nulla è dovuto da Pt_1
alla in forza dei titoli di cui alla cartella stessa.
[...] Controparte_1
La ricorrente ha anche chiesto di “dichiarare tenuto e condannare la
[...]
a rimborsare ogni somma che l'opponente abbia dovuto Controparte_1
corrispondere a tali soggetti per i titoli di cui è causa. Il tutto maggiorato del danno da mancata disponibilità degli importi in questione, da mancato loro reimpiego produttivo e, comunque, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull'importo rivalutato dalla data del pagamento indebito per rimborso”.
La domanda restitutoria non può trovare accoglimento non avendo la ricorrente allegato e provato di aver effettivamente corrisposto alla somme in forza dell'impugnata cartella di CP_1
pagamento. Nulla, poi, è dedotto a sostegno della domanda risarcitoria.
Le spese di lite, atteso il non integrale accoglimento del ricorso e rilevata comunque la mancata conoscenza, da parte della , della situazione di incompatibilità in cui versava CP_1
l'opponente, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così decide:
9 Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo delle somme portate dalla cartella di pagamento n. 103 2023 0016 1053 36 000 perchè nulla è dovuto da alla Parte_1 [...]
in forza dei titoli di cui alla cartella stessa. Controparte_1
Respinge nel resto il ricorso e la domanda riconvenzionale.
Compensa le spese di lite.
Savona, 21.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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