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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8085 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, all'esito della discussione orale ordinata alle parti all'udienza del 16-09-2025 al fine dell'assegnazione della causa a sentenza senza i termini per le comparse conclusioni ed ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 14173/2021 R.G.; causa pendente tra:
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via F. del Carretto n. 26, presso lo studio dell'avv. ANDREA NAPOLITANO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE – OPPOSTA
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Diaz n. 11, presso la sede dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
NAPOLI che la rappresenta e difende ope legis;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – OPPONENTE
E
(P.iva: Controparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma P.IVA_1 alla Via Nazionale n. 91- indirizzi pec:
Email_1 Email_2 estratti dall'Indice degli indirizzi PEC di AGID;
CONTUMACE
PARTE CONVENUTA – Controparte_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art.li 615, secondo comma, e 616 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In data 1/7/2019 notificava atto di precetto Parte_1 alla intimando il pagamento di Controparte_1 una somma pari ad euro 454.036,78 (oltre spese), a titolo di soli interessi di mora sulla sorta capitale di euro 443.314,95 riconosciuta come dovutale dal Tribunale di Napoli, a mezzo decreto ingiuntivo n.
2277/2014.
Nell'atto di precetto precisava, infatti, di aver già agito precedentemente ed in via esecutiva contro la
[...] per il pagamento coattivo dell'intera somma Controparte_1 dovuta ma che, a seguito di opposizione all'esecuzione spiegata dalla debitrice, il Giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva limitatamente all'importo richiesto a titolo di interessi superiori al tasso legale sulla sorta capitale ingiunta, assegnando invece, con separata ordinanza di pari data, la somma corrispondente alla sorta capitale pari ad euro 454.692,12, maggiorata dei soli interessi al tasso legale successivi al 4/12/2017 e sino al soddisfo ed oltre spese di notifica e registrazione dell'ordinanza (cfr. ordinanze di sospensione e di assegnazione del 4/12/2017 del Tribunale di Roma,
Sez. III, R.G.E. n. 1632/2016) .
Precisava, ancora, che con la medesima ordinanza di sospensione del 4/12/2017 il Giudice della “prima” esecuzione aveva assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito limitatamente alla contestazione relativa alla somma dovuta a titolo di interessi
- 2 -
superiori al tasso legale e che, però, la parte opponente,
[...]
non aveva più riassunto il giudizio, Controparte_1 decretandone l'estinzione.
Da qui l'atto di precetto anzidetto dell'1/7/2019, al quale però non era seguito il pagamento spontaneo da parte della
[...]
di modo che l' aveva provveduto Controparte_1 Parte_1
a notificare, in data 6-13/6/2019, atto di pignoramento fino alla concorrenza di euro 681.055,17 (pari alla sorta capitale maggiorata del 50%), promuovendo la procedura n. 17423/2019 R.G.E. per esecuzione forzata presso il terzo debitore dinanzi al Tribunale di
Roma; a seguito di tale notificazione e di dichiarazione positiva del terzo debitore Banca d'Italia, quale Tesoriere dello Stato, veniva vincolata la somma pignorata ad iniziativa della Succursale di Roma.
Con atto di citazione notificato in data 13/01/2020 la
[...]
quindi, spiegava opposizione all'esecuzione Controparte_1 ex art. 615, secondo comma, c.p.c. nella procedura espropriativa
R.G.E. n. 17423/2019, chiedendone la sospensione, sulla scorta dei seguenti motivi di opposizione:
1. inammissibilità della procedura esecutiva intrapresa per omessa notificazione dell'atto di pignoramento all'effettivo terzo pignorato, essendo competente la filiale della Banca d'Italia,
Servizio di Tesoreria Provinciale di Napoli e non quella coinvolta dalla parte pignorante e corrispondente alla succursale di Roma della Banca d'Italia preposta alla Tesoreria
; Controparte_2
2. inesistenza del credito sotteso al titolo esecutivo azionato, avendo l già agito in via esecutiva in forza del Parte_1 medesimo decreto ingiuntivo n. 2277/2014 del Tribunale di
Napoli ed avendo già ottenuto l'assegnazione di tutti gli importi dovuti a seguito di procedura di esecuzione forzata presso il terzo debitore R.G.E. n. 1632/2016;
- 3 -
3. inammissibilità della procedura esecutiva intrapresa stante l'estinzione del giudizio di merito relativo alla contestazione circa la debenza o meno di ulteriori importi a titolo di interessi moratori ad un tasso superiore a quello legale e nella misura riconosciuta dal d. lgs. n. 231/2002 per le transazioni commerciali, in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio di merito nel termine assegnato con l'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in data
4/12/2017;
4. in via subordinata e qualora ritenuta ammissibile la procedura espropriativa intrapresa, illegittimità della pretesa relativa alla liquidazione di ulteriori somme a titolo di interessi moratori ad un tasso superiore a quello legale poiché affatto riconosciute nel titolo esecutivo per cui si procede, con conseguente estinzione dell'esecuzione nuovamente avviata per inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo all'azienda pignorante.
Pertanto, all'esito della fase cautelare, il giudice dell'esecuzione accoglieva l'opposizione con ordinanza del 16/1/2020, dichiarando la propria incompetenza per territorio in relazione alla procedura esecutiva intrapresa ed in favore del Tribunale di Napoli;
il giudice dell'esecuzione riteneva, infatti, doversi applicare il disposto di cui all'art. 26-bis c.p.c., a tenore del quale qualora il debitore fosse una pubblica amministrazione, la competenza spettasse al giudice del luogo nel quale il terzo debitore – in questo caso costituito dalla
Banca d'Italia – avesse la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
pertanto, svolgendo la Banca d'Italia le funzioni di tesoreria dello
Stato secondo una ripartizione su base provinciale e precisamente nel luogo di domicilio del creditore procedente – in questo caso l' di Pt_1
Napoli, con sede a via Ponte dei Francesi n. 37/D – doveva considerarsi territorialmente competente il giudice del luogo in cui
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aveva sede la filiale della Banca d'Italia preposta e, quindi, il
Tribunale di Napoli.
Con atto di citazione ritualmente notificato quindi, l' Parte_1 riassumeva dinanzi al Tribunale di Napoli il procedimento di esecuzione forzata presso terzi azionato contro la
[...]
procedura che veniva contrassegnata con il Controparte_1 numero di R.G.E. 1725/2020; dopodiché, con ordinanza resa in occasione dell'udienza del 30/11/2020 il giudice dell'esecuzione concedeva termine per la ri-notificazione della comparsa di riassunzione anche al terzo pignorato Banca d'Italia, Sezione
Provinciale di Napoli, ai soli fini della prosecuzione della fase cautelare relativa all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. spiegata dalla Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma con atto di citazione notificato in data
13/1/2020, di fatto attuando la traslatio iudicii dinanzi a sé e fissando l'udienza del 22/1/2021 a trattazione scritta per l'articolazione delle controdeduzioni relative da parte del creditore procedente Parte_1
Pertanto, l' provvedeva alla ri-notificazione dell'atto Parte_1 di citazione in riassunzione in data 29/12/2020 – 5/1/2021) ed al deposito di note di trattazione scritta in vista dell'udienza del
22/1/2021 per controdedurre all'opposizione all'esecuzione promossa dalla nelle quali appunto Controparte_4 deduceva:
1. riguardo al primo motivo di opposizione e, quindi, alla notificazione dell'atto di pignoramento alla sezione centrale del servizio di Tesoreria dello Stato della Banca d'Italia, anziché della sezione provinciale di Napoli, osservava come ciò non inficiasse sulla validità del pignoramento effettuato, ben potendo la procedura proseguire dinanzi al Tribunale competente per territorio (come del resto già stabilito dal
Tribunale di Roma nell'emanata ordinanza di incompetenza
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per territorio) e non essendo neppure necessaria una nuova dichiarazione di quantità rispetto a quella già effettuata;
2. riguardo il secondo e terzo motivo di opposizione ed alla presunta inesistenza del credito perché già interamente pagato attraverso l'assegnazione delle somme decretate dal giudice della 'prima' esecuzione forzata presso il terzo debitore, osservava che non a caso il medesimo giudice aveva pronunciato anche separata ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, con concessione del termine per l'introduzione del giudizio di merito per la sola definizione delle ulteriori somme richieste a titolo di interessi moratori al tasso previsto per le transazioni commerciali e che, dunque, nessuna estinzione della procedura esecutiva per integrale soddisfazione del credito vantato era stata mai pronunciata;
con la conseguenza che il titolo poteva essere legittimamente riattivato per l'esecuzione forzata relativa a questa ulteriore parte delle somme dovute, essendosi verificata solo una estinzione di tipo procedurale a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione relativo;
3. riguardo il quarto motivo di opposizione, ribadiva che avendo il decreto ingiuntivo indicato come dovuti gli interessi moratori
“come richiesti”, nessun dubbio poteva residuare circa la natura commerciale dei crediti oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto, la debenza degli interessi moratori anche al tasso più alto previsto per le transazioni commerciali previsto dal d. lgs. n. 231/2002.
Concludeva, quindi, per il rigetto sia dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva che dell'opposizione spiegata.
Pertanto, con ordinanza dell'1/3/2021 il giudice dell'esecuzione, riteneva ammissibile la promozione della ulteriore procedura esecutiva intrapresa da rilevando che l'omessa Parte_1 instaurazione del giudizio di merito nei termini assegnati dal GE se
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aveva comportato l'estinzione parziale del procedimento esecutivo, tuttavia non precludeva in astratto la proposizione ad istanza del creditore procedente di un'altra procedura esecutiva per le somme rimaste insoddisfatte e decideva la fase cautelare dell'opposizione accogliendo l'istanza di sospensione richiesta dalla
[...]
sulla scorta della non debenza di ulteriori Controparte_1 somme a titolo di interessi moratori ultralegali desumibili dal titolo esecutivo azionato;
concedeva, poi, termine di 90 giorni dalla comunicazione del medesimo provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 26/5/2021 la parte opposta introduceva, quindi, il presente giudizio di Parte_1 merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., al fine di ottenere il rigetto dell'opposizione all'esecuzione spiegata dalla Controparte_1 sulla base dei medesimi motivi già illustrati in sede di
[...] note a trattazione scritta e precisamente:
1. validità procedurale del pignoramento attesa l'avvenuta notificazione al terzo pignorato Banca d'Italia e semplice traslatio iudicii del procedimento dinanzi al giudice territorialmente competente;
2. mancata estinzione del primo giudizio di esecuzione per integrale soddisfazione del credito e conseguente ammissibilità della seconda procedura esecutiva intrapresa;
3. nel merito, esistenza del credito sotteso al titolo esecutivo azionato (decreto ingiuntivo n. 2277/2014) poiché rimasto inevaso per la parte relativa alla debenza degli ulteriori interessi di mora sulla sorta capitale già pagata, nella misura richiesta in precetto poiché dovuti al tasso previsto per le transazioni commerciali di cui al d. lgs. n. 231/2002 o comunque nella misura ritenuta di giustizia.
In particolare, parte attrice chiedeva accertarsi che proprio sulla base del titolo esecutivo giudiziale azionato – ove veniva ingiunto il
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pagamento della somma pari ad euro 443.314,95 “oltre interessi come richiesti” - risultavano ancora dovuti gli interessi moratori al tasso previsto dal d. lgs. n. 231/2002, sulla scorta della natura del credito riconosciuto come dovuto e corrispondente al corrispettivo maturato dall'azienda per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti garantito attraverso contratti stipulati con le varie ditte esecutrici.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/9/2021 si costituiva la la quale insisteva Controparte_1 sull'inesistenza del credito sotteso al titolo azionato poiché già interamente soddisfatto attraverso la precedente procedura di espropriazione forzata intrapresa dall sulla scorta del Pt_1 medesimo decreto ingiuntivo n. 2277/2014; nel merito, invocava l'illegittimità ed infondatezza delle deduzioni di parte attrice poiché, avendo il decreto ingiuntivo fatto espresso rimando a quanto richiesto dal ricorrente a titolo di interessi ed avendo quest'ultimo indicato in ricorso gli interessi moratori senza null'altro specificare, non potevano che intendersi come dovuti i soli interessi a titolo risarcitorio per il ritardo nei pagamenti al tasso legale;
né poteva attribuirsi valenza di corrispettivo commerciale al quantum dovuto dalla stessa a titolo di mero Controparte_1 rimborso delle attività svolte dall'agenzia per i servizi ambientali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a seguito di ordinanze commissariali di tipo emergenziale, giacché nessun contratto risultava stipulato tra le parti, nemmeno sotto forma di contratto di appalto e, comunque, tale da 'giustificare' l'applicazione del tasso di interesse previsto dal decreto legislativo n. 231/2002 per i corrispettivi derivanti dalle transazioni di tipo commerciale.
Il giudizio, istruito dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo, è stato trattato con la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed all'udienza del 25-10-2022 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
l'udienza del 11-03-2025 veniva rinviata per l'integrazione del contraddittorio con il terzo
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pignorato; alla prima udienza tenutasi innanzi allo scrivente magistrato, del 16-09-2025, verificata la regolarità della notifica al terzo pignorato, non costituitosi, dichiarato contumace, essendo la causa matura per la decisione, avendo le parti concluso, la veniva assegnata a sentenza.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'opposizione spiegata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e odiernamente riassunta (al fine di chiederne il rigetto) da parte di deve essere Parte_1 parzialmente accolta.
Questo Giudice, infatti, ritiene di aderire alle considerazioni già svolte dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza dell'1/3/2021, con la quale di fatto sono stati rigettati entrambi i motivi di opposizione tesi ad una pronuncia di inammissibilità della procedura esecutiva, confermando sia la validità dell'atto di pignoramento seppur notificato ad una filiale diversa da quella territorialmente competente
(atteso che comunque l'atto era stato notificato al reale terzo pignorato Banca d'Italia), e sia la possibilità dell'odierna parte opposta di riattivare il titolo esecutivo e di Parte_1 intraprendere una nuova procedura di esecuzione forzata, a fronte della mera estinzione procedurale della precedente esecuzione, determinatasi dalla mancata riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione spiegata in quel procedimento.
Parimenti condivisibile appaiono anche le ragioni che hanno comportato, all'accoglimento dell'istanza di sospensione della attuale procedura esecutiva intrapresa, reputando sussistenti i gravi motivi addotti a sostegno della sostanziale inesistenza del credito e della non debenza di ulteriori interessi di mora ad un tasso superiore a quello legale.
Nel merito, infatti, osservando come nel titolo giudiziale – unico riferimento del giudice dell'esecuzione al quale è demandato il compito precipuo di dare attuazione a quanto in esso strettamente
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stabilito – era stato fatto espresso rinvio a quanto indicato nel ricorso monitorio a titolo di interessi, ove si legge “oltre interessi di mora dalla data di emissione delle rispettive fatture all'effettivo pagamento”, pare evidente come non emerga alcun riferimento dal quale poter evincere la richiesta ed il conseguente riconoscimento di interessi di mora al tasso previsto per le transazioni commerciali.
Con conseguente adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in sostanza, allorquando il giudice della cognizione si sia limitato a riconoscere gli interessi di legge, senza null'altro specificare, debbano ritenersi come riconosciuti i soli interessi previsti ai sensi dell'art. 1284 c.c., primo comma e ciò in mancanza di espressa indicazione nel titolo giudiziale di una specifica norma di legge che stabilisca l'applicazione di un diverso tasso di mora da quello genericamente previsto dalla norma codicistica predetta: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che
l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva.” (Cass. sentenza del
27/9/2017 n. 22457).
Del resto, la richiesta di parte opposta di Parte_1 riconoscere l'automatica applicazione di interessi al tasso di mora
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previsto dal d. lgs. n. 231/2002 in ragione della presunta natura
'commerciale e transattiva' del credito sotteso al titolo esecutivo azionato, travalicherebbe i confini imposti al giudice della esecuzione, seppur chiamato in una sorta di incidente di cognizione in sede di opposizione esecutiva, attesa la stretta interdipendenza del processo esecutivo da quello di cognizione e tale per cui il primo costituisce esclusivamente un mezzo per dare attuazione al secondo e giammai potrebbe integrare o modificare ciò che già è stato accertato in via di cognizione o che potrebbe ancora essere accertato dai giudici della cognizione (ad esempio in sede di impugnazione); in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice può compiere nei confronti della sentenza esecutiva ex art. 431 cod. proc. civ., posta alla base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto
e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, e tale interpretazione è incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti del provvedimento esaminato e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici” (Cass. sentenza del
31/5/2013 n. 13811).
Peraltro, fermi e impregiudicati i limiti imposti allo scrivente giudicante, dalla lettura del ricorso monitorio appare chiaro come le somme richieste e riconosciute come dovute nel decreto ingiuntivo facciano riferimento a molteplici attività svolte dall'azienda per i servizi ambientali in house al Comune di Napoli, per conto del
Commissario per l'emergenza rifiuti, a loro volta ingenerate da diverse ordinanze di natura emergenziale tese a porre rimedio alla disastrosa situazione di sversamento incontrollato e massiccio di rifiuti, costituente pericolo per l'incolumità pubblica e la salubrità
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ambientale del territorio;
attività, dunque, difficilmente sussumibile nella categoria di tipo commerciale, invocata dalla parte opposta.
Con conseguente accoglimento del terzo e quarto motivo di opposizione.
§ 3. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, dato l'accoglimento parziale dell'opposizione spiegata, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ed in ragione della soccombenza reciproca.
Nulla sulle spese nei rapporti con il terzo contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE parzialmente e nei termini di cui in parte motiva l'opposizione spiegata dalla Controparte_1 con atto di citazione notificato in data 13/1/2020 e
[...] riassunta dall con citazione del 26/5/2021 e Parte_1 per l'effetto;
• DICHIARA l'inesistenza del diritto di di Parte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti dalla in forza di decreto Controparte_1 ingiuntivo n. n. 2277/2014 del Tribunale di Napoli;
• COMPENSA interamente le spese tra le parti.
• Nulla sulle spese per il contumace.
Napoli, 18/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, all'esito della discussione orale ordinata alle parti all'udienza del 16-09-2025 al fine dell'assegnazione della causa a sentenza senza i termini per le comparse conclusioni ed ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 14173/2021 R.G.; causa pendente tra:
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via F. del Carretto n. 26, presso lo studio dell'avv. ANDREA NAPOLITANO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE – OPPOSTA
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Diaz n. 11, presso la sede dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
NAPOLI che la rappresenta e difende ope legis;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – OPPONENTE
E
(P.iva: Controparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma P.IVA_1 alla Via Nazionale n. 91- indirizzi pec:
Email_1 Email_2 estratti dall'Indice degli indirizzi PEC di AGID;
CONTUMACE
PARTE CONVENUTA – Controparte_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art.li 615, secondo comma, e 616 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In data 1/7/2019 notificava atto di precetto Parte_1 alla intimando il pagamento di Controparte_1 una somma pari ad euro 454.036,78 (oltre spese), a titolo di soli interessi di mora sulla sorta capitale di euro 443.314,95 riconosciuta come dovutale dal Tribunale di Napoli, a mezzo decreto ingiuntivo n.
2277/2014.
Nell'atto di precetto precisava, infatti, di aver già agito precedentemente ed in via esecutiva contro la
[...] per il pagamento coattivo dell'intera somma Controparte_1 dovuta ma che, a seguito di opposizione all'esecuzione spiegata dalla debitrice, il Giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva limitatamente all'importo richiesto a titolo di interessi superiori al tasso legale sulla sorta capitale ingiunta, assegnando invece, con separata ordinanza di pari data, la somma corrispondente alla sorta capitale pari ad euro 454.692,12, maggiorata dei soli interessi al tasso legale successivi al 4/12/2017 e sino al soddisfo ed oltre spese di notifica e registrazione dell'ordinanza (cfr. ordinanze di sospensione e di assegnazione del 4/12/2017 del Tribunale di Roma,
Sez. III, R.G.E. n. 1632/2016) .
Precisava, ancora, che con la medesima ordinanza di sospensione del 4/12/2017 il Giudice della “prima” esecuzione aveva assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito limitatamente alla contestazione relativa alla somma dovuta a titolo di interessi
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superiori al tasso legale e che, però, la parte opponente,
[...]
non aveva più riassunto il giudizio, Controparte_1 decretandone l'estinzione.
Da qui l'atto di precetto anzidetto dell'1/7/2019, al quale però non era seguito il pagamento spontaneo da parte della
[...]
di modo che l' aveva provveduto Controparte_1 Parte_1
a notificare, in data 6-13/6/2019, atto di pignoramento fino alla concorrenza di euro 681.055,17 (pari alla sorta capitale maggiorata del 50%), promuovendo la procedura n. 17423/2019 R.G.E. per esecuzione forzata presso il terzo debitore dinanzi al Tribunale di
Roma; a seguito di tale notificazione e di dichiarazione positiva del terzo debitore Banca d'Italia, quale Tesoriere dello Stato, veniva vincolata la somma pignorata ad iniziativa della Succursale di Roma.
Con atto di citazione notificato in data 13/01/2020 la
[...]
quindi, spiegava opposizione all'esecuzione Controparte_1 ex art. 615, secondo comma, c.p.c. nella procedura espropriativa
R.G.E. n. 17423/2019, chiedendone la sospensione, sulla scorta dei seguenti motivi di opposizione:
1. inammissibilità della procedura esecutiva intrapresa per omessa notificazione dell'atto di pignoramento all'effettivo terzo pignorato, essendo competente la filiale della Banca d'Italia,
Servizio di Tesoreria Provinciale di Napoli e non quella coinvolta dalla parte pignorante e corrispondente alla succursale di Roma della Banca d'Italia preposta alla Tesoreria
; Controparte_2
2. inesistenza del credito sotteso al titolo esecutivo azionato, avendo l già agito in via esecutiva in forza del Parte_1 medesimo decreto ingiuntivo n. 2277/2014 del Tribunale di
Napoli ed avendo già ottenuto l'assegnazione di tutti gli importi dovuti a seguito di procedura di esecuzione forzata presso il terzo debitore R.G.E. n. 1632/2016;
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3. inammissibilità della procedura esecutiva intrapresa stante l'estinzione del giudizio di merito relativo alla contestazione circa la debenza o meno di ulteriori importi a titolo di interessi moratori ad un tasso superiore a quello legale e nella misura riconosciuta dal d. lgs. n. 231/2002 per le transazioni commerciali, in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio di merito nel termine assegnato con l'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in data
4/12/2017;
4. in via subordinata e qualora ritenuta ammissibile la procedura espropriativa intrapresa, illegittimità della pretesa relativa alla liquidazione di ulteriori somme a titolo di interessi moratori ad un tasso superiore a quello legale poiché affatto riconosciute nel titolo esecutivo per cui si procede, con conseguente estinzione dell'esecuzione nuovamente avviata per inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo all'azienda pignorante.
Pertanto, all'esito della fase cautelare, il giudice dell'esecuzione accoglieva l'opposizione con ordinanza del 16/1/2020, dichiarando la propria incompetenza per territorio in relazione alla procedura esecutiva intrapresa ed in favore del Tribunale di Napoli;
il giudice dell'esecuzione riteneva, infatti, doversi applicare il disposto di cui all'art. 26-bis c.p.c., a tenore del quale qualora il debitore fosse una pubblica amministrazione, la competenza spettasse al giudice del luogo nel quale il terzo debitore – in questo caso costituito dalla
Banca d'Italia – avesse la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
pertanto, svolgendo la Banca d'Italia le funzioni di tesoreria dello
Stato secondo una ripartizione su base provinciale e precisamente nel luogo di domicilio del creditore procedente – in questo caso l' di Pt_1
Napoli, con sede a via Ponte dei Francesi n. 37/D – doveva considerarsi territorialmente competente il giudice del luogo in cui
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aveva sede la filiale della Banca d'Italia preposta e, quindi, il
Tribunale di Napoli.
Con atto di citazione ritualmente notificato quindi, l' Parte_1 riassumeva dinanzi al Tribunale di Napoli il procedimento di esecuzione forzata presso terzi azionato contro la
[...]
procedura che veniva contrassegnata con il Controparte_1 numero di R.G.E. 1725/2020; dopodiché, con ordinanza resa in occasione dell'udienza del 30/11/2020 il giudice dell'esecuzione concedeva termine per la ri-notificazione della comparsa di riassunzione anche al terzo pignorato Banca d'Italia, Sezione
Provinciale di Napoli, ai soli fini della prosecuzione della fase cautelare relativa all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. spiegata dalla Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma con atto di citazione notificato in data
13/1/2020, di fatto attuando la traslatio iudicii dinanzi a sé e fissando l'udienza del 22/1/2021 a trattazione scritta per l'articolazione delle controdeduzioni relative da parte del creditore procedente Parte_1
Pertanto, l' provvedeva alla ri-notificazione dell'atto Parte_1 di citazione in riassunzione in data 29/12/2020 – 5/1/2021) ed al deposito di note di trattazione scritta in vista dell'udienza del
22/1/2021 per controdedurre all'opposizione all'esecuzione promossa dalla nelle quali appunto Controparte_4 deduceva:
1. riguardo al primo motivo di opposizione e, quindi, alla notificazione dell'atto di pignoramento alla sezione centrale del servizio di Tesoreria dello Stato della Banca d'Italia, anziché della sezione provinciale di Napoli, osservava come ciò non inficiasse sulla validità del pignoramento effettuato, ben potendo la procedura proseguire dinanzi al Tribunale competente per territorio (come del resto già stabilito dal
Tribunale di Roma nell'emanata ordinanza di incompetenza
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per territorio) e non essendo neppure necessaria una nuova dichiarazione di quantità rispetto a quella già effettuata;
2. riguardo il secondo e terzo motivo di opposizione ed alla presunta inesistenza del credito perché già interamente pagato attraverso l'assegnazione delle somme decretate dal giudice della 'prima' esecuzione forzata presso il terzo debitore, osservava che non a caso il medesimo giudice aveva pronunciato anche separata ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, con concessione del termine per l'introduzione del giudizio di merito per la sola definizione delle ulteriori somme richieste a titolo di interessi moratori al tasso previsto per le transazioni commerciali e che, dunque, nessuna estinzione della procedura esecutiva per integrale soddisfazione del credito vantato era stata mai pronunciata;
con la conseguenza che il titolo poteva essere legittimamente riattivato per l'esecuzione forzata relativa a questa ulteriore parte delle somme dovute, essendosi verificata solo una estinzione di tipo procedurale a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione relativo;
3. riguardo il quarto motivo di opposizione, ribadiva che avendo il decreto ingiuntivo indicato come dovuti gli interessi moratori
“come richiesti”, nessun dubbio poteva residuare circa la natura commerciale dei crediti oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto, la debenza degli interessi moratori anche al tasso più alto previsto per le transazioni commerciali previsto dal d. lgs. n. 231/2002.
Concludeva, quindi, per il rigetto sia dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva che dell'opposizione spiegata.
Pertanto, con ordinanza dell'1/3/2021 il giudice dell'esecuzione, riteneva ammissibile la promozione della ulteriore procedura esecutiva intrapresa da rilevando che l'omessa Parte_1 instaurazione del giudizio di merito nei termini assegnati dal GE se
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aveva comportato l'estinzione parziale del procedimento esecutivo, tuttavia non precludeva in astratto la proposizione ad istanza del creditore procedente di un'altra procedura esecutiva per le somme rimaste insoddisfatte e decideva la fase cautelare dell'opposizione accogliendo l'istanza di sospensione richiesta dalla
[...]
sulla scorta della non debenza di ulteriori Controparte_1 somme a titolo di interessi moratori ultralegali desumibili dal titolo esecutivo azionato;
concedeva, poi, termine di 90 giorni dalla comunicazione del medesimo provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 26/5/2021 la parte opposta introduceva, quindi, il presente giudizio di Parte_1 merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., al fine di ottenere il rigetto dell'opposizione all'esecuzione spiegata dalla Controparte_1 sulla base dei medesimi motivi già illustrati in sede di
[...] note a trattazione scritta e precisamente:
1. validità procedurale del pignoramento attesa l'avvenuta notificazione al terzo pignorato Banca d'Italia e semplice traslatio iudicii del procedimento dinanzi al giudice territorialmente competente;
2. mancata estinzione del primo giudizio di esecuzione per integrale soddisfazione del credito e conseguente ammissibilità della seconda procedura esecutiva intrapresa;
3. nel merito, esistenza del credito sotteso al titolo esecutivo azionato (decreto ingiuntivo n. 2277/2014) poiché rimasto inevaso per la parte relativa alla debenza degli ulteriori interessi di mora sulla sorta capitale già pagata, nella misura richiesta in precetto poiché dovuti al tasso previsto per le transazioni commerciali di cui al d. lgs. n. 231/2002 o comunque nella misura ritenuta di giustizia.
In particolare, parte attrice chiedeva accertarsi che proprio sulla base del titolo esecutivo giudiziale azionato – ove veniva ingiunto il
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pagamento della somma pari ad euro 443.314,95 “oltre interessi come richiesti” - risultavano ancora dovuti gli interessi moratori al tasso previsto dal d. lgs. n. 231/2002, sulla scorta della natura del credito riconosciuto come dovuto e corrispondente al corrispettivo maturato dall'azienda per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti garantito attraverso contratti stipulati con le varie ditte esecutrici.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/9/2021 si costituiva la la quale insisteva Controparte_1 sull'inesistenza del credito sotteso al titolo azionato poiché già interamente soddisfatto attraverso la precedente procedura di espropriazione forzata intrapresa dall sulla scorta del Pt_1 medesimo decreto ingiuntivo n. 2277/2014; nel merito, invocava l'illegittimità ed infondatezza delle deduzioni di parte attrice poiché, avendo il decreto ingiuntivo fatto espresso rimando a quanto richiesto dal ricorrente a titolo di interessi ed avendo quest'ultimo indicato in ricorso gli interessi moratori senza null'altro specificare, non potevano che intendersi come dovuti i soli interessi a titolo risarcitorio per il ritardo nei pagamenti al tasso legale;
né poteva attribuirsi valenza di corrispettivo commerciale al quantum dovuto dalla stessa a titolo di mero Controparte_1 rimborso delle attività svolte dall'agenzia per i servizi ambientali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a seguito di ordinanze commissariali di tipo emergenziale, giacché nessun contratto risultava stipulato tra le parti, nemmeno sotto forma di contratto di appalto e, comunque, tale da 'giustificare' l'applicazione del tasso di interesse previsto dal decreto legislativo n. 231/2002 per i corrispettivi derivanti dalle transazioni di tipo commerciale.
Il giudizio, istruito dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo, è stato trattato con la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed all'udienza del 25-10-2022 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
l'udienza del 11-03-2025 veniva rinviata per l'integrazione del contraddittorio con il terzo
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pignorato; alla prima udienza tenutasi innanzi allo scrivente magistrato, del 16-09-2025, verificata la regolarità della notifica al terzo pignorato, non costituitosi, dichiarato contumace, essendo la causa matura per la decisione, avendo le parti concluso, la veniva assegnata a sentenza.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'opposizione spiegata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e odiernamente riassunta (al fine di chiederne il rigetto) da parte di deve essere Parte_1 parzialmente accolta.
Questo Giudice, infatti, ritiene di aderire alle considerazioni già svolte dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza dell'1/3/2021, con la quale di fatto sono stati rigettati entrambi i motivi di opposizione tesi ad una pronuncia di inammissibilità della procedura esecutiva, confermando sia la validità dell'atto di pignoramento seppur notificato ad una filiale diversa da quella territorialmente competente
(atteso che comunque l'atto era stato notificato al reale terzo pignorato Banca d'Italia), e sia la possibilità dell'odierna parte opposta di riattivare il titolo esecutivo e di Parte_1 intraprendere una nuova procedura di esecuzione forzata, a fronte della mera estinzione procedurale della precedente esecuzione, determinatasi dalla mancata riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione spiegata in quel procedimento.
Parimenti condivisibile appaiono anche le ragioni che hanno comportato, all'accoglimento dell'istanza di sospensione della attuale procedura esecutiva intrapresa, reputando sussistenti i gravi motivi addotti a sostegno della sostanziale inesistenza del credito e della non debenza di ulteriori interessi di mora ad un tasso superiore a quello legale.
Nel merito, infatti, osservando come nel titolo giudiziale – unico riferimento del giudice dell'esecuzione al quale è demandato il compito precipuo di dare attuazione a quanto in esso strettamente
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stabilito – era stato fatto espresso rinvio a quanto indicato nel ricorso monitorio a titolo di interessi, ove si legge “oltre interessi di mora dalla data di emissione delle rispettive fatture all'effettivo pagamento”, pare evidente come non emerga alcun riferimento dal quale poter evincere la richiesta ed il conseguente riconoscimento di interessi di mora al tasso previsto per le transazioni commerciali.
Con conseguente adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in sostanza, allorquando il giudice della cognizione si sia limitato a riconoscere gli interessi di legge, senza null'altro specificare, debbano ritenersi come riconosciuti i soli interessi previsti ai sensi dell'art. 1284 c.c., primo comma e ciò in mancanza di espressa indicazione nel titolo giudiziale di una specifica norma di legge che stabilisca l'applicazione di un diverso tasso di mora da quello genericamente previsto dalla norma codicistica predetta: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che
l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva.” (Cass. sentenza del
27/9/2017 n. 22457).
Del resto, la richiesta di parte opposta di Parte_1 riconoscere l'automatica applicazione di interessi al tasso di mora
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previsto dal d. lgs. n. 231/2002 in ragione della presunta natura
'commerciale e transattiva' del credito sotteso al titolo esecutivo azionato, travalicherebbe i confini imposti al giudice della esecuzione, seppur chiamato in una sorta di incidente di cognizione in sede di opposizione esecutiva, attesa la stretta interdipendenza del processo esecutivo da quello di cognizione e tale per cui il primo costituisce esclusivamente un mezzo per dare attuazione al secondo e giammai potrebbe integrare o modificare ciò che già è stato accertato in via di cognizione o che potrebbe ancora essere accertato dai giudici della cognizione (ad esempio in sede di impugnazione); in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice può compiere nei confronti della sentenza esecutiva ex art. 431 cod. proc. civ., posta alla base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto
e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, e tale interpretazione è incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti del provvedimento esaminato e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici” (Cass. sentenza del
31/5/2013 n. 13811).
Peraltro, fermi e impregiudicati i limiti imposti allo scrivente giudicante, dalla lettura del ricorso monitorio appare chiaro come le somme richieste e riconosciute come dovute nel decreto ingiuntivo facciano riferimento a molteplici attività svolte dall'azienda per i servizi ambientali in house al Comune di Napoli, per conto del
Commissario per l'emergenza rifiuti, a loro volta ingenerate da diverse ordinanze di natura emergenziale tese a porre rimedio alla disastrosa situazione di sversamento incontrollato e massiccio di rifiuti, costituente pericolo per l'incolumità pubblica e la salubrità
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ambientale del territorio;
attività, dunque, difficilmente sussumibile nella categoria di tipo commerciale, invocata dalla parte opposta.
Con conseguente accoglimento del terzo e quarto motivo di opposizione.
§ 3. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, dato l'accoglimento parziale dell'opposizione spiegata, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ed in ragione della soccombenza reciproca.
Nulla sulle spese nei rapporti con il terzo contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE parzialmente e nei termini di cui in parte motiva l'opposizione spiegata dalla Controparte_1 con atto di citazione notificato in data 13/1/2020 e
[...] riassunta dall con citazione del 26/5/2021 e Parte_1 per l'effetto;
• DICHIARA l'inesistenza del diritto di di Parte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti dalla in forza di decreto Controparte_1 ingiuntivo n. n. 2277/2014 del Tribunale di Napoli;
• COMPENSA interamente le spese tra le parti.
• Nulla sulle spese per il contumace.
Napoli, 18/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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