Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 15.04.2025, svolta con modalità di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11375/2024
tra e , rapp.ti e difesi dall'avv. Ciro Parte_1 Parte_2
Frattini, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cercola (NA) al Viale G.
Moscati n°21, giusta procura in atti;
ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura giusta procura in atti;
CP_1
resistente in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale Controparte_2 in Ariano Irpino (AV) in via Fontana Nuova snc convenuto contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.05.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe deducevano:
a) di aver svolto lavoro a tempo determinato in favore dell' Controparte_2
dal 02.11.2021 al 30.06.2022 (anno scolastico 21/22), nonché
[...] dall'01.12.2022 al 12.07.2023 (anno scolastico 22/23), con mansione di insegnanti di sostegno per le scuole superiori, inquadrati secondo il CCNL
“Scuole Private Laiche ANINSEI” con qualifica di VI livello e a tempo parziale misto per 4 (quattro) ore settimanali;
c) che, con diffida del 09.01.2024 richiedevano all'ex datore di provvedere ma senza ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso chiedevano, pertanto, a codesto Tribunale di:
1.Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal
01.11.2021 al 30.06.2022, nonché dal 01.12.2022 al 12.07.2023 tra i ricorrenti e l' con le modalità e nei termini di cui in alla narrativa che Controparte_2 precede;
2.Accertare e dichiarare l'omissione del versamento dei contributi da parte dell per i rapporti di cui sopra e, conseguentemente, Controparte_2 condannare l' in persona del l.r.p.t.al versamento dei Controparte_2 contributi previdenziali presso l' quale ente previdenziale competente in relazione CP_1 ai rapporti di lavoro dei ricorrenti, per come ricostruiti in ricorso o comunque provati, somma pari ad €. 1.930,50 per ciascun ricorrente, ovvero a quella maggiore o minore che sarà ritenuta provata e/o di giustizia;
3.In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, Avv. Ciro Frattini. Si costituiva la resistente l' che chiedeva di pronunciarsi sulla fondatezza o CP_1 meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi. Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva l' Controparte_2
e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...]
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
***********
Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
I ricorrenti hanno fornito prova dell' intercorrenza della dedotta relazione lavorativa di natura subordinata con l' istituto scolastico paritario convenuto durante gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 dimostrando per tabulas di aver esercitato mansioni di insegnanti di sostegno per le scuole superiori, inquadrati secondo il CCNL “Scuole Private Laiche ANINSEI” con la qualifica di VI livello e a tempo parziale misto per 4 (quattro) ore settimanali.
Lo si deduce innanzitutto dagli attestati a firma della dirigente scolastica dell' Istituto Superiore Paritario “San Tommaso D' Aquino” di Napoli, sede di lavoro ed operativa dell' , che ha certificato l' espletamento dell' insegnamento di CP_2 CP_2 sostegno da parte dei ricorrenti , la qualifica e l' orario settimanale di quattro ore indicato nell' atto introduttivo nonché il periodo lavorato.
I Sig,ri hanno inoltre prodotto i modelli Unilav, provenienti dalla datrice, le Parte_1 buste paga inerenti a parte del periodo azionato ed il modello CUD 2023 da cui si ricava anche il reddito da lavoro dipendente prodotto durante l' anno di imposta 2022, prove documentali combacianti la cui autenticità non è stata posta in discussione dall' CP_1
E' poi certo che l' , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_2 opposto alla ricostruzione dei fatti offerta dalle parti attrici né , con il proprio contegno silente, ha offerto elementi di segno contrario alla tesi propugnata in ricorso.
La circostanza che la società convenuta sia stata sottoposta dall' ad accertamenti CP_1 ispettivi all' esito dei quali sono emerse numerose irregolarità nella gestione della scuola paritaria dove avevano prestato l' insegnamento anche i ricorrenti ( lavoro non regolarizzato, inesistenza dei contratti di lavoro del personale, mancata consegna ai dipendenti delle buste paga, ecc) non vale ad inficiare l' impianto probatorio a sostegno della presente domanda giudiziale.
Del resto, la sede operativa della scuola esisteva e, all' atto del primo intervento dei verbalizzanti, l' attività di insegnamento era in corso.
Che poi i ricorrenti nel giorno delle ispezioni non fossero presenti al lavoro non appare circostanza collidente con le emergenze documentali in atti ma , anzi, risulta pienamente compatibile con l' esiguo monte ore settimanale ( appena 4) assegnato ai lavoratori .
Pertanto va dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal 01.11.2021 al 30.06.2022, nonché dal 01.12.2022 al 12.07.2023 tra i ricorrenti e l' con le modalità e nei termini di cui sopra evidenziati. Controparte_2
E' poi pacifico ( sul punto si leggano gli estratti conto previdenziali prodotti) che la parte datrice non ottemperò all' obbligo del versamento dei contributi previdenziali a cui era astretta.
Accertate nei termini descritti le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, deve ricordarsi che il lavoratore, durante il corso del rapporto assicurativo e sin dal momento in cui si sia verificato il mancato versamento dei contributi, può proporre contro il datore di lavoro inadempiente un'azione contrattuale volta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, che rappresenta un interesse giuridicamente qualificato e ravvisabile già prima del momento di realizzazione dell'evento assicurato, ossia la maturazione del diritto alla pensione;
mentre, quando il rapporto assicurativo sia giunto a compimento, l'omissione contributiva del datore dà luogo all'azione risarcitoria di cui all'art. 2116 secondo comma, cod. civ. (Cass. 7 agosto 2002 n. 11842, 18 febbraio 1991 n. 1703, 20 novembre 1974 n. 3747). Tale posizione soggettiva, che non va confusa coi diritti vantati dal lavoratore contro l'ente previdenziale assicuratore (cfr. Cass. 21 maggio 2002 n. 7459), è assimilabile a quello, spettante al terzo, beneficiario del contratto ex art. 1411 cod. civ., nei confronti dello stipulante, una volta manifestata l'accettazione del negozio (Cass. 26 luglio 1974 n. 2228, 11 aprile 1983 n. 2570, 7 maggio 1983, n. 3827 e Sez. Un. 6 maggio 2000 n. 295) e trova positiva conferma nell'art. 18, quarto comma, l. 20 maggio 1979 n. 300, ove si parla di condanna del datore a versare i contributi previdenziali in favore del lavoratore illegittimamente licenziato (cfr.Cass. 18 marzo 1987 n. 2741, 3 febbraio 1992 n. 1094).
Con recentissima ordinanza n. 11730 del 2 maggio 2024, la sezione lavoro della Corte di
Cassazione ha affrontato la questione se il lavoratore possa agire per l'accertamento del diritto ad ottenere il corretto ed integrale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro in corrispondenza all'effettiva prestazione di lavoro svolta, prima ed a prescindere dalla maturazione di qualsivoglia trattamento previdenziale;
oppure se la tutela giudiziale sia condizionata dall'allegazione e dimostrazione “in termini puntuali”, del diritto ad una specifica prestazione pensionistica sul quale abbia finito per incidere l'omissione datoriale di pagamento dei contributi. È ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art. 2116, comma 2,
c.c.). Tali principi sono stati ribaditi dalla sezione lavoro della Suprema Corte in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una “irregolarità contributiva”, il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di “esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” (Cass. civ., sez. lav., n. 26990/2005; n. 22660/2016; 1179/15; Cass. 15947/21; precisandosi che tale tutela è esperibile anche nel corso del rapporto: Cass. 5677/88; 6517/86. Infine, da ultimo, sull'autonomo diritto al regolare versamento contributivo e sulla tutela di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso, v. Cass. 18 marzo 2024, n. 7212). Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto, secondo cui – pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. civ., sez. un. n. 7514/2022, Cass. n. 20697/2022; Cass. 6722/21) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla “posizione contributiva” ovvero del “diritto all'integrità della posizione contributiva” a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale (“danno da irregolarità contributiva”), quale comportamento potenzialmente dannoso. Egli, perciò, ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all'integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 38, comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge. Più precisamente, il diritto alla posizione assicurativa si configura come un diritto-mezzo rispetto al diritto-fine della protezione di quegli eventi: il bene che esso protegge (consistenza attuale della posizione assicurativa) è strumentale rispetto alla protezione del bene (soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento del rischio) alla quale sono preordinate le varie disposizioni che disciplinano il complesso meccanismo delle assicurazioni sociali. Tutto ciò risulta ancor più evidente, in tutta la sua concretezza, nell'attuale ordinamento previdenziale, improntato al sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo, con effetti costitutivi del diritto ed incrementativi delle prestazioni correlati alla quantità della contribuzione effettivamente dovuta, secondo il principio di automaticità. Avendo quindi sempre il lavoratore un interesse, concreto ed attuale, a vedersi accertato - a fronte del lavoro svolto e dell'inadempimento datoriale - il diritto al maggior numero possibile di contributi. Nel descritto quadro giurisprudenziale, a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di assolvere al pagamento dei contributi, l'interesse del lavoratore al versamento degli stessi si traduce perciò in un diritto soggettivo alla posizione assicurativa perché – in sostanza - solo questo diritto si trasforma nel diritto alla prestazione previdenziale al verificarsi dell'evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione. Come si è visto, di tale interesse si è fatta carico, da sempre, la giurisprudenza di legittimità riconoscendo con orientamento risalente e consolidato, il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva (c.d. diritto alla regolarizzazione contributiva) anche nei confronti del datore di lavoro, pur nel rispetto dell'autonomia dei rapporti, attraverso il meccanismo dell'accertamento, anche incidentale. L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva. Va solo chiarito che la domanda di accertamento proposta, secondo principi risalenti, sorge sul piano contrattuale, con l'instaurazione del rapporto di lavoro, e va indirizzata nei confronti del datore di lavoro nei cui riguardi – come ripetutamente detto – il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla integrità contributiva, ovvero al regolare versamento dei contributi previdenziali, perché la posizione assicurativa, pur strumentale per l'accesso alla prestazioni pensionistiche, costituisce un bene suscettibile di lesione e quindi di immediata tutela giuridica già nel corso del rapporto di lavoro quando non risultino pagati i contributi assicurativi e prima ancora di qualsiasi evento protetto. La legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell'attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell'anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore. Svolgendosi esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale, l'azione è rivolta ad accertare soltanto la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive ed anche la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno (salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, la diversa azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c.
o quella in forma specifica ex art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338). Per giurisprudenza costante il lavoratore non può agire invece per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell'art. 81 c.p.c. il quale recita che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” (Cass. civ. 10 marzo 2021, n. 6722).
Al termine la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell' CP_1
Di conseguenza, l'istituto paritario convenuto va condannato alla regolarizzazione della posizione contributiva dei ricorrenti per il periodo dal 02.11.2021 al 30.06.2022 (anno scolastico 21/22), nonché dall'01.12.2022 al 12.07.2023 (anno scolastico 22/23), e per un numero di ore settimanali pari a 4 , con la qualifica di insegnanti di sostegno per le scuole superiori, inquadramento secondo il CCNL “Scuole Private Laiche ANINSEI” e qualifica di VI livello a tempo parziale misto, nonché al versamento dei contributi omessi ( condanna generica).
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' in persona Controparte_2 del legale rapp.te pro tempore, alla regolarizzazione della posizione contributiva dei Sig.ri e per il periodo dal 02.11.2021 al Parte_1 Parte_2
30.06.2022 (anno scolastico 21/22), nonché dall'01.12.2022 al 12.07.2023 (anno scolastico 22/23), e per un numero di ore settimanali pari a 4 , con la qualifica di insegnanti di sostegno per le scuole superiori, inquadramento secondo il CCNL “Scuole
Private Laiche ANINSEI” e qualifica di VI livello a tempo parziale misto, nonché al versamento dei contributi omessi;
condanna altresì l' in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.600,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 15.4.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero