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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/11/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 6/10/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 5737 dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1
Romanelli, giusta procura allegata al ricorso;
-opponente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Ilaria De Leonardis, in virtù di procura generale alle liti;
-opposto -
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 6/10/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/9/2022 il ricorrente si opponeva all'avviso di addebito n. 314
2022 0003207371000 emesso dall' e notificato in data 18/8/2022 per la somma di € 14.379,43 CP_1
a titolo di contributi dovuti per il periodo dal quarto trimestre 2017 ai primi tre trimestri del 2020 nella Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali.
Deduceva l'opponente che l' lo aveva iscritto d'ufficio nella Gestione Commercianti, con CP_1 decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1/9/2017, in ragione della sua carica di socio unico ed amministratore della società Il con sede legale in Trani alla Via Umberto n. 192 Controparte_3
1
(P.IVA ), esercente attività di commercio al dettaglio di fiori e piante;
che aveva P.IVA_1 proposto invano ricorso amministrativo avverso tale iscrizione;
che l'iscrizione era illegittima, in quanto egli non svolgeva alcuna attività all'interno della società finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, ragione per cui non vi era un obbligo di iscrizione nella contestata gestione;
che inoltre in data 24/2/2020 egli si era dimesso dalla carica di amministratore, sicchè comunque non erano dovuti i contributi richiesti per il periodo successivo alle dimissioni.
Costituendosi in giudizio, l' deduceva che sussistevano tutti i presupposti per l'iscrizione del CP_1 nominativo del ricorrente nella gestione commercianti.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dalla scrivente
(Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012), “La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale".
Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che
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sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n.
233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti. L'imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria”.
Nel caso in esame l' , in base al principio di ripartizione dell'onere della prova, avrebbe dovuto CP_1 provare la sussistenza del presupposto per l'iscrizione del socio, nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale, ovvero la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità. Tuttavia, non ha assolto l'onere della prova su di sé gravante.
Al riguardo, occorre segnalare che la S.C. ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, «in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (Cass. n.
4440/2017).
Negli stessi termini vedasi, con specifico riferimento a una società di persone, Cass. n. 5210/2017, laddove si afferma che «nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n.
45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario» e Cass. n. 3835/2016 («Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore»).
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Tornando al caso in esame, alcuna prova è stata fornita dall' circa il carattere di abitualità e CP_1 prevalenza dell'attività del ricorrente all'interno della società di cui è socio amministratore, né vi è un'inversione dell'onere della prova che obblighi il ricorrente a provare quale sia invece la sua attività prevalente ed abituale.
Va detto in ogni caso che dall'istruttoria orale espletata, mediante l'ascolto di due testimoni di parte ricorrente, è emerso che all'interno della società “Il mio Fioraio s.r.l.” l'attività era svolta dal dipendente (fratello dell'odierno opponente), nonché dagli altri dipendenti Persona_1
e e che oltre a ricoprire la carica di Parte_2 Persona_2 Parte_1 amministratore, non svolgeva ulteriori attività all'interno della società, legate alla preparazione degli addobbi floreali. Si vedano ad esempio le dichiarazioni di il quale ha Persona_1 confermato le circostanze articolate in ricorso, fra cui le circostanze da 2) a 5), che si riportano (2)
Nel periodo che va da fine Settembre 2017 al mese di Febbraio 2020 hanno lavorato per la società
Il Mio Fioraio s.r.l.s. i seguenti dipen-denti: il sig. assunto a partire dal Persona_1
22.09.2017; il sig. assunto a partire dal 23.09.2017; la sig.ra Persona_2 Parte_2 assunta a partire dall'11.04.2018?; 3) Le attività esecutive ed operative della società Il Mio
Fioraio s.r.l.s. sono state espletate, nel periodo che va da Settembre 2017 a Febbraio 2020, dai menzionati dipendenti mediante un'apposita turnazione?; 4) Per i primi mesi in cui ha operato la società Il Mio Fioraio s.r.l.s. le attività esecutive ed operative della stessa sono state svolte all'interno del negozio di commercio al dettaglio di fiori e piante, sito in Trani alla Via Umberto n.
192, ove era presente, quasi ogni giorno, il sig. che svolgeva la mansione di Persona_1 floral designer e di commesso addetto alle vendite?; 5) Unitamente al sig. , ha Persona_1 lavorato sin dall'inizio per la società Il Mio Fioraio s.r.l.s. anche il sig. Persona_2 espletando la propria attività lavorativa, come commesso addetto alle vendite, per tre mezze giornate alla settimana (che variavano in base alle esigenze aziendali) e poi a partire da Febbraio
2018 per 4 ore al giorno (la cui collocazione temporale variava in base alle esigenze aziendali) dal lunedì al sabato (usufruendo di un giorno di riposo alla settimana)?).
Il testimone ha altresì confermato le circostanze da 6) a 9) del ricorso (“6) A decorrere dal mese di
Aprile dell'anno 2018, visto l'intensificarsi del lavoro e la necessità, quindi, sempre più frequente, di uscire dal negozio per fare delle consegne e/o occuparsi della preparazione degli addobbi floreali per feste ed eventi, la società Il Mio Fio-raio s.r.l.s. ha assunto un'altra unità, la sig.ra
, che ha svolto la mansione di commessa addetta alle vendite alternandosi con il sig. Parte_2 nell'esercizio commerciale?; 7) A decorrere dal mese di Aprile dell'anno 2018 il Persona_2 sig. ha svolto, esclusivamente, la mansione di floral designer (occupandosi Persona_1 della preparazione degli addobbi floreali per feste e cerimonie), attività che richiedeva la presenza dello stesso nei luoghi in cui si svolgevano gli eventi?; 8) Nel periodo che va da Settembre 2017 a
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Febbraio 2020 il sig. si è recato solo alcune volte presso l'esercizio com- Parte_1 merciale della società Il Mio Fioraio s.r.l.s. sito in Trani alla Via Umberto n. 192?; 9) A partire dal
01.03.2020, il sig. lavora alle dipendenze della società Il Mio Fioraio s.r.l.s. Parte_1 svolgendo la mansione di fioraio ed osservando un orario di lavoro di 20 ore settimanali la cui collocazione temporale varia in base alle esigenze aziendali?”).
Il testimone ha infine confermato che tutti i dipendenti ricevevano la retribuzione tramite bonifici bancari eseguiti dall'amministratore della società.
Di analogo tenore sono state le dichiarazioni di , legale della società “Il mio Fioraio Testimone_1
s.r.l.”, che ha dichiarato di aver assistito la società sin dalla sua costituzione e dunque di essere a conoscenza dei fatti per tale ragione, oltre che cliente della stessa. Il testimone ha dunque confermato che l'attività all'interno della società era svolta dai dipendenti e che l'odierno opponente, quelle poche volte in cui l'ha visto all'interno della sede societaria, non svolgeva alcuna attività operativa.
Ebbene, alla luce delle suddette dichiarazioni, considerato che non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti nel periodo contestato, l'opposizione deve essere accolta e l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad avviso di addebito proposta con ricorso depositato in data 27/9/2022 da nei confronti dell' e della Parte_1 CP_1 [...]
rigettata ogni diversa istanza, così provvede: CP_2
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente per il periodo considerato;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali dell'opponente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.865,00 per compensi, oltre RGS, CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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