TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE XIV CIVILE riunito in Camera di Consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Claudio Tedeschi Giudice rel. dott. Francesco Cottone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 10.07.2025 e iscritto al n. 1151-1/2025 con cui Parte_1 ha chiesto la dichiarazione di apertura giudiziale nei confronti di , Controparte_1 titolare di omonima impresa commerciale con sede legale in Roma, in via delle
Giunchiglie nn. 31/-31/A, C.F. ; C.F._1
-letto l'atto di costituzione in giudizio del convenuto;
-vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che il convenuto deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da egli esercitata, come risultante dalla allegata visura camerale ('commercio al dettaglio di parti ed accessori di autoveicoli');
-rilevato che il convenuto ha contestato la ricorrenza dei presupposti per l'invocata pronuncia sia in quanto 'piccolo imprenditore' iscritto nella relativa sezione speciale del registro delle imprese, sia per l'insussistenza di propria condizione di insolvenza, tenuto conto anche dell'ammontare di complessivi euro 9.754,50 del credito fatto valere da parte ricorrente, sia per la ricorrenza dei requisiti dimensionali della 'impresa minore' ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII, comprovata dalle dichiarazioni dei redditi relativi all'ultimo triennio depositate in atti ed espressive della ricorrenza di proprio 'equilibrio economico' ed ha conclusivamente chiesto il rigetto del ricorso, con salvezza di esborsi di lite;
- rilevato, con riferimento a tale ultima eccezione che l'accertamento della ricorrenza degli elementi strutturalmente riferibili alla 'impresa minore' deve avere diacronico riferimento ai 'tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore'; nel caso di specie gli esercizi da prendere in considerazione sono quelli per gli anni 2022, 2023 e 2024, se si considera che il ricorso introduttivo è stato depositato il 10.07.2025 e che quanto al loro concreto contenuto, poiché il convenuto è una impresa individuale e in quanto tale, a differenza 2
dell'impresa organizzata in forma societaria, non tenuto alla redazione, approvazione e pubblicazione di bilanci, ben può farsi, a tale fine, legittimo impiego delle risultanze delle dichiarazioni fiscali relative ai detti esercizi gestori di interesse;
-rilevato che dalla disamina di tali reperti documentali di cui il convenuto ha curato la relativa produzione in giudizio emerge, tuttavia, che con riferimento all'esercizio 2024 risultano ricavi lordi complessivi euro 419.293,00, di entità superiore ad euro 200.00,00 richiesti per la qualificazione di 'impresa minore' e ciò determina il rigetto della proposta ragione difensiva atteso che i pertinenti requisiti devono sussistere congiuntamente per l'intero lasso temporale triennale di riferimento;
-rilevato che la società ricorrente si è affermata ed ha documentato di essere creditrice, della società convenuta, del complessivo importo di euro 9.754,50, così determinato in atto di precetto redatto per dare esecuzione al decreto ingiuntivo del giudice di pace di
Ragusa n. 938/2024, divenuto definitivo per omessa opposizione e che, in difetto di spontaneo adempimento, la successiva attività di esecuzione forzata a mezzo di pignoramento presso terzi con conduceva ad esito satisfattivo alcuno (all.
2-6 fascicolo parte ricorrente);
-rilevato che all'udienza di comparizione parti del 13.10.2025 la ricorrente ha prodotto visura protesti -aggiornata rispetto a quella depositata nel proprio fascicolo- e attestante,
a tale data, iscrizioni a carico del convenuto per complessivi euro 21.200,00;
-ritenuto che gli evidenziati elementi istruttori comprovino la legittimazione della società ricorrente all'esperita azione perché creditrice del convenuto in forza di titolo giudiziale definitivo e la ricorrenza in danno del medesimo di debitoria eccedente la sogl ia minima ex art. 49 ultimo comma CCII tenuto conto sia del credito azionato (di euro 9.754,50) sia del complesso dei titoli protestati (euro 21.200,00) sia di ulteriori passività in essere nei confronti di 'Agenzia delle Entrate' (per euro 9.327,44, come da relativa certificazione al 12.08.2025 acquisita ai sensi dell'art. 42 CCII in data
3.10.2025);
-ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza del convenuto nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII, tenuto conto ai sensi dell'art. 2729 cod, civ sia degli esiti negativi della procedura esecutiva presso terzi intrapresa dalla società ricorrente, sia del debito erariale che, dal prospetto in atti, risulta essersi progressivamente formato in forza di cartelle non onorat e risalenti all'anno 2012 e seguite da ulteriori sino al settembre 2024, sia dal bollettino dei protesti che danno evidenza da una protratta e non transeunte incapacità solutoria;
-rilevato che il convenuto è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 CCII non risulta essere 3
stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2 comma 1 lett. m bis) CCII alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , titolare di Controparte_1
omonima impresa commerciale con sede legale in Roma, in via delle Giunchiglie nn.
31/-31/A, C.F. ; C.F._1
NOMINA il dott. Claudio Tedeschi giudice delegato per la procedura;
NOMINA curatore l'avv. Lorenzo Guido, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, 4
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
STABILISCE il giorno 11 febbraio 2026 ore 11,40 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.. 5
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Claudio Tedeschi dott. Stefano Cardinali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE XIV CIVILE riunito in Camera di Consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Claudio Tedeschi Giudice rel. dott. Francesco Cottone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 10.07.2025 e iscritto al n. 1151-1/2025 con cui Parte_1 ha chiesto la dichiarazione di apertura giudiziale nei confronti di , Controparte_1 titolare di omonima impresa commerciale con sede legale in Roma, in via delle
Giunchiglie nn. 31/-31/A, C.F. ; C.F._1
-letto l'atto di costituzione in giudizio del convenuto;
-vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che il convenuto deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da egli esercitata, come risultante dalla allegata visura camerale ('commercio al dettaglio di parti ed accessori di autoveicoli');
-rilevato che il convenuto ha contestato la ricorrenza dei presupposti per l'invocata pronuncia sia in quanto 'piccolo imprenditore' iscritto nella relativa sezione speciale del registro delle imprese, sia per l'insussistenza di propria condizione di insolvenza, tenuto conto anche dell'ammontare di complessivi euro 9.754,50 del credito fatto valere da parte ricorrente, sia per la ricorrenza dei requisiti dimensionali della 'impresa minore' ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII, comprovata dalle dichiarazioni dei redditi relativi all'ultimo triennio depositate in atti ed espressive della ricorrenza di proprio 'equilibrio economico' ed ha conclusivamente chiesto il rigetto del ricorso, con salvezza di esborsi di lite;
- rilevato, con riferimento a tale ultima eccezione che l'accertamento della ricorrenza degli elementi strutturalmente riferibili alla 'impresa minore' deve avere diacronico riferimento ai 'tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore'; nel caso di specie gli esercizi da prendere in considerazione sono quelli per gli anni 2022, 2023 e 2024, se si considera che il ricorso introduttivo è stato depositato il 10.07.2025 e che quanto al loro concreto contenuto, poiché il convenuto è una impresa individuale e in quanto tale, a differenza 2
dell'impresa organizzata in forma societaria, non tenuto alla redazione, approvazione e pubblicazione di bilanci, ben può farsi, a tale fine, legittimo impiego delle risultanze delle dichiarazioni fiscali relative ai detti esercizi gestori di interesse;
-rilevato che dalla disamina di tali reperti documentali di cui il convenuto ha curato la relativa produzione in giudizio emerge, tuttavia, che con riferimento all'esercizio 2024 risultano ricavi lordi complessivi euro 419.293,00, di entità superiore ad euro 200.00,00 richiesti per la qualificazione di 'impresa minore' e ciò determina il rigetto della proposta ragione difensiva atteso che i pertinenti requisiti devono sussistere congiuntamente per l'intero lasso temporale triennale di riferimento;
-rilevato che la società ricorrente si è affermata ed ha documentato di essere creditrice, della società convenuta, del complessivo importo di euro 9.754,50, così determinato in atto di precetto redatto per dare esecuzione al decreto ingiuntivo del giudice di pace di
Ragusa n. 938/2024, divenuto definitivo per omessa opposizione e che, in difetto di spontaneo adempimento, la successiva attività di esecuzione forzata a mezzo di pignoramento presso terzi con conduceva ad esito satisfattivo alcuno (all.
2-6 fascicolo parte ricorrente);
-rilevato che all'udienza di comparizione parti del 13.10.2025 la ricorrente ha prodotto visura protesti -aggiornata rispetto a quella depositata nel proprio fascicolo- e attestante,
a tale data, iscrizioni a carico del convenuto per complessivi euro 21.200,00;
-ritenuto che gli evidenziati elementi istruttori comprovino la legittimazione della società ricorrente all'esperita azione perché creditrice del convenuto in forza di titolo giudiziale definitivo e la ricorrenza in danno del medesimo di debitoria eccedente la sogl ia minima ex art. 49 ultimo comma CCII tenuto conto sia del credito azionato (di euro 9.754,50) sia del complesso dei titoli protestati (euro 21.200,00) sia di ulteriori passività in essere nei confronti di 'Agenzia delle Entrate' (per euro 9.327,44, come da relativa certificazione al 12.08.2025 acquisita ai sensi dell'art. 42 CCII in data
3.10.2025);
-ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza del convenuto nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII, tenuto conto ai sensi dell'art. 2729 cod, civ sia degli esiti negativi della procedura esecutiva presso terzi intrapresa dalla società ricorrente, sia del debito erariale che, dal prospetto in atti, risulta essersi progressivamente formato in forza di cartelle non onorat e risalenti all'anno 2012 e seguite da ulteriori sino al settembre 2024, sia dal bollettino dei protesti che danno evidenza da una protratta e non transeunte incapacità solutoria;
-rilevato che il convenuto è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 CCII non risulta essere 3
stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2 comma 1 lett. m bis) CCII alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , titolare di Controparte_1
omonima impresa commerciale con sede legale in Roma, in via delle Giunchiglie nn.
31/-31/A, C.F. ; C.F._1
NOMINA il dott. Claudio Tedeschi giudice delegato per la procedura;
NOMINA curatore l'avv. Lorenzo Guido, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, 4
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
STABILISCE il giorno 11 febbraio 2026 ore 11,40 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.. 5
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Claudio Tedeschi dott. Stefano Cardinali