Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza breve 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 10/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2025, proposto da
OS FR ET, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Giovanna Cozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Domanico, non costituito in giudizio;
nei confronti
NN RC, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio del Comune di Domanico sull’istanza presentata a mezzo PEC il 18/07/2024, con cui è stato chiesto all’Ente di dare attuazione all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi num. 30/2020 e per l’emanazione dei provvedimenti conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1946/2025 del 24 novembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il dott. VO AL e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., in materia di “silenzio” il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
- con rituale ricorso a questo Tribunale ex art. 117 cit., la sig.ra OS FR ET lamentava il silenzio opposto dal Comune di Domanico a sua istanza del 18 luglio 2024 in cui chiedeva l’immediata esecuzione di ordinanza di demolizione adottata a suo tempo nei confronti della controinteressata, sig.ra NN RC;
- la ricorrente, in sintesi, ricordava: di essere proprietaria di immobile confinante con quello della controinteressata e di avere presentato, nel novembre 2019, un esposto-denuncia per abuso edilizio commesso; dopo la relativa istruttoria, era adottata dal Comune in data 26 ottobre 2020 ordinanza di demolizione, che era impugnata davanti a questo Tribunale dall’interessata, con esito negativo per la parte ivi ricorrente, confermato nel 2022 dal Consiglio di Stato in sede di appello;
- non avendo la parte proprietaria o il Comune promosso la demolizione, la ricorrente aveva proposto l’istanza del 18 luglio 2024, rimasta priva di riscontro;
- in punto di diritto, la sig.ra ET lamentava la violazione degli art. 2, comma 1, e 21 quater l. n. 241/90, in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 31 d.p.r. 380/2001, in quanto l’Amministrazione non aveva risposto, né tantomeno concluso il procedimento, nei termini di legge, relativamente a un obbligo di legge che le spettava;
- il Comune di Domanico, pur ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio;
- riguardo alla notificazione alla controinteressata, con l’ordinanza collegiale in epigrafe era riscontrata la sua irritualità, con ordine di procedere nuovamente alla stessa in modalità “cartacea”,
- parte ricorrente ottemperava e depositava prova della avvenuta notificazione;
- alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- per costante giurisprudenza, è noto che all'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 (relativo al dovere di concludere il procedimento entro in termine previsto) si accompagna l'art. 21-quater della medesima legge, il quale dispone che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, sicché l'applicazione congiunta delle due disposizioni configura, in esplicazione del principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, un potere-dovere dell'Amministrazione di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti emessi al termine di un procedimento; ciò deve attuarsi anche in connessione con le disposizioni di cui al Testo Unico n. 380/2001 sull'obbligo di eseguire l'ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale l'Amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere - a spese dell'inadempiente - l'attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto; ne deriva che a fronte di un'istanza tesa all'esercizio dei suoi poteri repressivi in materia edilizia, l'inerzia del Comune consente all'interessato di ricorrere avverso il suo silenzio (per tutte: TAR Lazio, Sez. II, 24.6.25, n. 12456);
- inoltre, il proprietario di un immobile confinante con un manufatto abusivo gode d'una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà e il Comune, pertanto, ha l'obbligo di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi formulatagli dal proprietario del terreno confinante con quello ove i medesimi abusi risultano realizzati (per tutte: Cons. Stato, Sez. II, 2.11.23, n. 9415 e TAR Sardegna, Sez. I, 11.1.24, n. 7);
- a ciò si aggiunga che il contegno inerte dell'amministrazione appare, inoltre, non è in linea con i principi di trasparenza e collaborazione, e con i doveri solidaristici di correttezza e buona fede, che obbligano la p.a. a dare, comunque, riscontro alle istanze quando esigenze di giustizia sostanziale e di certezza dei rapporti impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in rapporto al quale il privato vanti una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione;
- nello specifico, incombeva in capo all'amministrazione fornire puntuale riscontro circa le iniziative adottate in merito all'istanza-diffida formulata dalla parte ricorrente, se del caso offrendo documentate rassicurazioni in ordine all'avvio dell'”iter” procedimentale volto a dare esecuzione all'ordinanza demolitoria a suo tempo emanata.
- nel caso di specie il Comune invece è rimasto inerte, pur formalmente sollecitato dalla ricorrente;
- in considerazione di quanto sopra, risulta fondato il ricorso proposto dalla sig.ra ET e, accertata l'illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Domanico formatosi in relazione all'istanza del 18 luglio 2024, si dichiara che esso è tenuto a dare materiale esecuzione all'ordinanza di demolizione n. 30 del 26 ottobre 2020 mediante l'adozione di tutti gli atti e le operazioni materiali all'uopo occorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza, preavvertendo sin d'ora che, in difetto, si provvederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, in sostituzione dell'Ente inadempiente e con aggravio di spese a suo carico;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 117 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- accerta l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Domanico, formatosi in relazione all'istanza della ricorrente del 18 luglio 2024;
- ordina al Comune di Domanico di provvedere e quindi di dar corso al procedimento funzionale alla materiale esecuzione all'ordinanza di demolizione n. 30 del 26 ottobre 2020, di cui trattasi, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
- riserva la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione comunale secondo quanto disposto in parte motiva.
- condanna il Comune di Domanico alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO AL |
IL SEGRETARIO