Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 , convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 , sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948 con il quale e' stato costituito l'Ente "Fiera campionaria internazionale di Trieste" ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805 , e 10 maggio 1962, n. 838 , che ne hanno approvato il vigente statuto;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio generale dell'Ente, in data 16 aprile 1966, per la modifica degli articoli 7 e 8 del predetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Trieste - Campionaria internazionale", con sede in Trieste, approvato con decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805 , e 10 maggio 1962, n. 838 , e' modificato come appresso.
Gli articoli 7 e 8 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Art. 7. - La Giunta esecutiva e' composta:
dal presidente dell'Ente che la presiede;
dai tre membri del Consiglio generale rappresentanti il Comune, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste e la provincia di Trieste ai quali spettano le cariche di vicepresidente su conforme nomina da parte del Ministro per l'industria e per il commercio;
da altri cinque membri del Consiglio generale eletti a maggioranza dal Consiglio stesso.
Essa dura in carica quattro anni e puo' essere confermata.
La Giunta esecutiva provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e alla ordinaria amministrazione dell'Ente.
La Giunta esecutiva e' convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente secondo la necessita' e quando ne facciano domanda due membri.
Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono gratuite.
Per la validita' delle sedute e delle deliberazioni, nonche' per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale".
"Art. 8. - Il presidente e' nominato, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, firma gli atti deliberativi dell'Ente, dispone l'esecuzione delle deliberazioni di entrambi i suddetti organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuita' e le regolarita' della gestione dell'Ente.
Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato.
La predetta carica e' gratuita.
Egli e' coadiuvato dai tre vice-presidenti.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente rappresentante il comune di Trieste, al quale spetta la qualifica di primo vicepresidente".
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 , convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 , sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948 con il quale e' stato costituito l'Ente "Fiera campionaria internazionale di Trieste" ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805 , e 10 maggio 1962, n. 838 , che ne hanno approvato il vigente statuto;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio generale dell'Ente, in data 16 aprile 1966, per la modifica degli articoli 7 e 8 del predetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Trieste - Campionaria internazionale", con sede in Trieste, approvato con decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805 , e 10 maggio 1962, n. 838 , e' modificato come appresso.
Gli articoli 7 e 8 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Art. 7. - La Giunta esecutiva e' composta:
dal presidente dell'Ente che la presiede;
dai tre membri del Consiglio generale rappresentanti il Comune, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste e la provincia di Trieste ai quali spettano le cariche di vicepresidente su conforme nomina da parte del Ministro per l'industria e per il commercio;
da altri cinque membri del Consiglio generale eletti a maggioranza dal Consiglio stesso.
Essa dura in carica quattro anni e puo' essere confermata.
La Giunta esecutiva provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e alla ordinaria amministrazione dell'Ente.
La Giunta esecutiva e' convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente secondo la necessita' e quando ne facciano domanda due membri.
Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono gratuite.
Per la validita' delle sedute e delle deliberazioni, nonche' per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale".
"Art. 8. - Il presidente e' nominato, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, firma gli atti deliberativi dell'Ente, dispone l'esecuzione delle deliberazioni di entrambi i suddetti organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuita' e le regolarita' della gestione dell'Ente.
Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato.
La predetta carica e' gratuita.
Egli e' coadiuvato dai tre vice-presidenti.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente rappresentante il comune di Trieste, al quale spetta la qualifica di primo vicepresidente".