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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 27/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 397/2024
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel. est. ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 397/2024 con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.01.1975,
Rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Capitani del Foro di Parma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Parma, Borgo
Zaccagni n. 1
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bretagna e Irlanda del Nord), il 09.12.1968
Resistente contumace
con la partecipazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona;
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “accertato quanto indicato in narrativa, disporre l'affidamento di
[...]
e ) in modo Per_1 CodiceFiscale_3 Persona_2 CodiceFiscale_4 condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, che ne eserciterà, in modo disgiunto, con il padre, la potestà genitoriale. Il signor avrà il CP_1 diritto/dovere di incontrare i figli, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del minore,
a fine settimana alternati. Il padre, trascorrerà con i figli due sere a settimana, avendo cura di riaccompagnarli presso la residenza della madre. Le festività verranno trascorse dai minori, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. I minori, in relazione agli eventuali ponti scolastici, trascorreranno gli stessi con il genitore con cui è previsto che trascorra il fine settimana. Durante le ferie estive i genitori potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive con i figli, compatibilmente con eventuali impegni dei minori e con le ferie degli stessi. I genitori si impegnano a concordare il periodo di ferie, entro il mese di aprile di ogni anno, al fine di permettere a tutti di pianificare le ferie medesime. I genitori, laddove trascorrano un periodo con il figlio lontano dalla loro residenza/domicilio, ad esempio nel caso di settimana bianca, si obbligano a comunicarsi reciprocamente il giorno di partenza e quello di ritorno, nonché a fornire un recapito telefonico, da comunicare all'altro genitore, per essere sempre raggiungibili quando sono con i figli. Il costo delle vacanze sarà esclusivamente a carico del coniuge che porta con sé il minore. In ogni caso, le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni impedimento che possa comportare un mutamento degli accordi raggiunti, in ordine al diritto di visita previsto, in modo da rendere possibile all'altro di organizzarsi, eventualmente anche avvalendosi di terze persone, ad esempio la baby sitter, nonché affinchè ci si possa accordare anche su tempi e modi di recupero;
Disporre che il signor ) con Controparte_1 CodiceFiscale_2 decorrenza dal deposito del presente ricorso, corrisponda, entro il 30 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli;
detto pagamento avverrà direttamente sul conto corrente intestato alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Parte_1
d'intesa per le spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nelle cause di diritto familiare sottoscritto dal Tribunale di Parma, dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Parma e dal il CDO degli Avvocati di Parma 20.12.23, da considerarsi parte integrante del presente ricorso. Disporre, altresì, che la signora sia autorizzata Parte_1 espressamente a recepire il 100% dell'assegno unico. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 luglio 2024 ha esposto: Parte_1
che dalla relazione con terminata nel 2022, sono nati i figli Controparte_1
(28.5.2015) e (10.1.2017), riconosciuti dal Persona_1 Persona_2 padre all'atto della nascita;
pag. 2/5 che le parti, fino ad oggi, non hanno mai chiesto al Tribunale di regolamentare la loro posizione in ordine, sia al diritto/dovere di visita del resistente ai figli, sia al contributo economico da versare a loro favore;
che le parti si sono accordate verbalmente secondo le modalità meglio indicate nel ricorso;
che il resistente, sulla base di tali accordi, nulla versa in favore dei figli nei periodi di chiusura della scuola;
di essere titolare di una attività commerciale dedita al settore dell'estetica e proprietaria della casa ove vive;
che il resistente svolge attività di geometra e convive con la madre in un immobile di proprietà.
che, pur riconoscendo al resistente, interesse e dedizione nei confronti dei figli, chiede che venga disposto l'affidamento in via condivisa, con collocazione dei ragazzi presso la madre, stabilendo il diritto/dovere del padre di incontrare i figli con la calendarizzazione già in essere e che sia disposto un contributo al mantenimento mensile, nella misura di 600,00
(300 euro cadauno) oltre il 50% delle spese straordinarie.
Da qui le conclusioni rassegnate.
Il resistente, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Parte ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha tuttavia affermato che, successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo, le parti hanno raggiunto degli accordi e lo ha iniziato a versare 600 euro mensili per il mantenimento CP_1 dei figli a partire dall'agosto del 2024.
In esito all'udienza di comparizione del 3.12.2024, la causa, sulle conclusioni precisate, è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
OSSERVATO
Le richieste di parte ricorrente in punto di affidamento, regolamentazione delle visite paterne e di mantenimento dei figli minori (10 anni) e (8 Per_1 Per_2 anni) possono essere accolte.
Secondo quanto emerge dal tenore del ricorso, il resistente, dopo la fine della convivenza, ha mostrato interesse nei confronti dei figli, avendo provveduto a sostenere gli oneri anche economici di accudimento e di gestione.
pag. 3/5 Deve certamente essere accolta la domanda di affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori. L'affido condiviso, invero, costituisce scelta legislativa preferenziale poiché tesa a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Va poi certamente accolta la domanda di collocazione e residenza dei minori presso l'abitazione della madre, con la quale gli stessi sono rimasti a vivere dopo la separazione di fatto tra i genitori. Le visite e frequentazioni paterne possono essere disciplinate nei termini proposti in ricorso che, nel prevedere occasioni sia durante la settimana che nel fine settimana (con pernottamento dal padre in quest'ultimo caso), appaiono adeguati a consentire regolarità e costanza nella permanenza anche con il genitore non convivente.
L'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente, per ognuno dei figli, va quantificato nella misura (euro 300,00), chiesta in ricorso, che appare congrua se rapportata alla capacità economica dell'obbligato, sì come riferita in ricorso, ed alle esigenze di spesa connesse ordinariamente al mantenimento di bambini di età compresa tra gli 8 e 10 anni. Vanno infine poste a carico del padre le spese straordinarie, scolastiche o extrascolastiche, da sostenersi nell'interesse dei bambini nella misura del 50% ciascuno.
In relazione all'assegno unico, deve rilevarsi che nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di diverso accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori e, dunque, il Tribunale, stante la non derogabilità della norma, non può provvedere diversamente.
Quanto alle spese del giudizio, stante la riferita adesione del resistente contumace alle condizioni poste in ricorso, le spese del giudizio debbono essere dichiarate irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando:
1. Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di e Persona_1
con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione Persona_2 della madre.
2. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà previo accordo con la madre e comunque, in caso di contrasto tra i genitori: per due pomeriggi a settimana, anche consecutivi, dall'uscita da scuola sino pag. 4/5 alle ore 22:00, quando poi il padre riaccompagnerà i minori presso l'abitazione materna;
a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore
19:00 della domenica;
Le festività verranno trascorse dai minori, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. I minori, in relazione agli eventuali ponti scolastici, trascorreranno gli stessi con il genitore con cui è previsto che trascorra il fine settimana. Durante le ferie estive i genitori potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive con i figli, compatibilmente con eventuali impegni dei minori e con le ferie degli stessi. I genitori dovranno impegnarsi: a concordare il periodo di ferie, entro il mese di aprile di ogni anno;
a comunicarsi reciprocamente il giorno di partenza e quello di ritorno, nonché a fornire un recapito telefonico, da comunicare all'altro genitore, per essere sempre raggiungibili quando sono con i figli;
a comunicarsi tempestivamente ogni impedimento che possa comportare un mutamento degli accordi raggiunti, in ordine al diritto di visita;
3. Pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 600,00 ( 300,00 euro per ciascun minore) , annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate da sostenersi nel loro interesse, come da protocollo d'intesa per le spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nelle cause di diritto familiare sottoscritto dal Tribunale di Sulmona e dal il CDO degli Avvocati di
Sulmona, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
stabilisce che il costo di eventuali vacanze sono a carico del genitore che porta con se i minori.
4. Spese processuali irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Irene Giamminonni
Il Presidente
Pierfilippo Mazzagreco
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 397/2024
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel. est. ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 397/2024 con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.01.1975,
Rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Capitani del Foro di Parma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Parma, Borgo
Zaccagni n. 1
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bretagna e Irlanda del Nord), il 09.12.1968
Resistente contumace
con la partecipazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona;
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “accertato quanto indicato in narrativa, disporre l'affidamento di
[...]
e ) in modo Per_1 CodiceFiscale_3 Persona_2 CodiceFiscale_4 condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, che ne eserciterà, in modo disgiunto, con il padre, la potestà genitoriale. Il signor avrà il CP_1 diritto/dovere di incontrare i figli, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del minore,
a fine settimana alternati. Il padre, trascorrerà con i figli due sere a settimana, avendo cura di riaccompagnarli presso la residenza della madre. Le festività verranno trascorse dai minori, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. I minori, in relazione agli eventuali ponti scolastici, trascorreranno gli stessi con il genitore con cui è previsto che trascorra il fine settimana. Durante le ferie estive i genitori potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive con i figli, compatibilmente con eventuali impegni dei minori e con le ferie degli stessi. I genitori si impegnano a concordare il periodo di ferie, entro il mese di aprile di ogni anno, al fine di permettere a tutti di pianificare le ferie medesime. I genitori, laddove trascorrano un periodo con il figlio lontano dalla loro residenza/domicilio, ad esempio nel caso di settimana bianca, si obbligano a comunicarsi reciprocamente il giorno di partenza e quello di ritorno, nonché a fornire un recapito telefonico, da comunicare all'altro genitore, per essere sempre raggiungibili quando sono con i figli. Il costo delle vacanze sarà esclusivamente a carico del coniuge che porta con sé il minore. In ogni caso, le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni impedimento che possa comportare un mutamento degli accordi raggiunti, in ordine al diritto di visita previsto, in modo da rendere possibile all'altro di organizzarsi, eventualmente anche avvalendosi di terze persone, ad esempio la baby sitter, nonché affinchè ci si possa accordare anche su tempi e modi di recupero;
Disporre che il signor ) con Controparte_1 CodiceFiscale_2 decorrenza dal deposito del presente ricorso, corrisponda, entro il 30 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli;
detto pagamento avverrà direttamente sul conto corrente intestato alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Parte_1
d'intesa per le spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nelle cause di diritto familiare sottoscritto dal Tribunale di Parma, dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Parma e dal il CDO degli Avvocati di Parma 20.12.23, da considerarsi parte integrante del presente ricorso. Disporre, altresì, che la signora sia autorizzata Parte_1 espressamente a recepire il 100% dell'assegno unico. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 luglio 2024 ha esposto: Parte_1
che dalla relazione con terminata nel 2022, sono nati i figli Controparte_1
(28.5.2015) e (10.1.2017), riconosciuti dal Persona_1 Persona_2 padre all'atto della nascita;
pag. 2/5 che le parti, fino ad oggi, non hanno mai chiesto al Tribunale di regolamentare la loro posizione in ordine, sia al diritto/dovere di visita del resistente ai figli, sia al contributo economico da versare a loro favore;
che le parti si sono accordate verbalmente secondo le modalità meglio indicate nel ricorso;
che il resistente, sulla base di tali accordi, nulla versa in favore dei figli nei periodi di chiusura della scuola;
di essere titolare di una attività commerciale dedita al settore dell'estetica e proprietaria della casa ove vive;
che il resistente svolge attività di geometra e convive con la madre in un immobile di proprietà.
che, pur riconoscendo al resistente, interesse e dedizione nei confronti dei figli, chiede che venga disposto l'affidamento in via condivisa, con collocazione dei ragazzi presso la madre, stabilendo il diritto/dovere del padre di incontrare i figli con la calendarizzazione già in essere e che sia disposto un contributo al mantenimento mensile, nella misura di 600,00
(300 euro cadauno) oltre il 50% delle spese straordinarie.
Da qui le conclusioni rassegnate.
Il resistente, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Parte ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha tuttavia affermato che, successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo, le parti hanno raggiunto degli accordi e lo ha iniziato a versare 600 euro mensili per il mantenimento CP_1 dei figli a partire dall'agosto del 2024.
In esito all'udienza di comparizione del 3.12.2024, la causa, sulle conclusioni precisate, è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
OSSERVATO
Le richieste di parte ricorrente in punto di affidamento, regolamentazione delle visite paterne e di mantenimento dei figli minori (10 anni) e (8 Per_1 Per_2 anni) possono essere accolte.
Secondo quanto emerge dal tenore del ricorso, il resistente, dopo la fine della convivenza, ha mostrato interesse nei confronti dei figli, avendo provveduto a sostenere gli oneri anche economici di accudimento e di gestione.
pag. 3/5 Deve certamente essere accolta la domanda di affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori. L'affido condiviso, invero, costituisce scelta legislativa preferenziale poiché tesa a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Va poi certamente accolta la domanda di collocazione e residenza dei minori presso l'abitazione della madre, con la quale gli stessi sono rimasti a vivere dopo la separazione di fatto tra i genitori. Le visite e frequentazioni paterne possono essere disciplinate nei termini proposti in ricorso che, nel prevedere occasioni sia durante la settimana che nel fine settimana (con pernottamento dal padre in quest'ultimo caso), appaiono adeguati a consentire regolarità e costanza nella permanenza anche con il genitore non convivente.
L'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente, per ognuno dei figli, va quantificato nella misura (euro 300,00), chiesta in ricorso, che appare congrua se rapportata alla capacità economica dell'obbligato, sì come riferita in ricorso, ed alle esigenze di spesa connesse ordinariamente al mantenimento di bambini di età compresa tra gli 8 e 10 anni. Vanno infine poste a carico del padre le spese straordinarie, scolastiche o extrascolastiche, da sostenersi nell'interesse dei bambini nella misura del 50% ciascuno.
In relazione all'assegno unico, deve rilevarsi che nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di diverso accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori e, dunque, il Tribunale, stante la non derogabilità della norma, non può provvedere diversamente.
Quanto alle spese del giudizio, stante la riferita adesione del resistente contumace alle condizioni poste in ricorso, le spese del giudizio debbono essere dichiarate irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando:
1. Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di e Persona_1
con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione Persona_2 della madre.
2. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà previo accordo con la madre e comunque, in caso di contrasto tra i genitori: per due pomeriggi a settimana, anche consecutivi, dall'uscita da scuola sino pag. 4/5 alle ore 22:00, quando poi il padre riaccompagnerà i minori presso l'abitazione materna;
a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore
19:00 della domenica;
Le festività verranno trascorse dai minori, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. I minori, in relazione agli eventuali ponti scolastici, trascorreranno gli stessi con il genitore con cui è previsto che trascorra il fine settimana. Durante le ferie estive i genitori potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive con i figli, compatibilmente con eventuali impegni dei minori e con le ferie degli stessi. I genitori dovranno impegnarsi: a concordare il periodo di ferie, entro il mese di aprile di ogni anno;
a comunicarsi reciprocamente il giorno di partenza e quello di ritorno, nonché a fornire un recapito telefonico, da comunicare all'altro genitore, per essere sempre raggiungibili quando sono con i figli;
a comunicarsi tempestivamente ogni impedimento che possa comportare un mutamento degli accordi raggiunti, in ordine al diritto di visita;
3. Pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 600,00 ( 300,00 euro per ciascun minore) , annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate da sostenersi nel loro interesse, come da protocollo d'intesa per le spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nelle cause di diritto familiare sottoscritto dal Tribunale di Sulmona e dal il CDO degli Avvocati di
Sulmona, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
stabilisce che il costo di eventuali vacanze sono a carico del genitore che porta con se i minori.
4. Spese processuali irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Irene Giamminonni
Il Presidente
Pierfilippo Mazzagreco
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