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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/11/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. GI IA, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 280/2021 a cui è stata riunita quella iscritta al n. R.G. 1748/2021 vertente
TRA
, in qualità di socio accomandatario della Parte_1 [...]
, e in qualità di ex socio di Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Controparte_2
Cassino, alla via D. Cimarosa n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Dolores
Broccoli, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
Opponente
E
, elettivamente domiciliato in Isola Liri, Via Controparte_3
Siracusa al n. 5, presso lo studio degli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e
PA ZI, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
Opposto
FATTO E DIRITTO
, nella sua qualità di socio accomandatario della Parte_1
, e in qualità di ex socio Controparte_1
1 di ha proposto Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 457/2020 emesso in data 28.12.2020 dal Tribunale di Cassino, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 23.390,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore di , a titolo di TFR maturato in virtù dei rapporti di Controparte_3 lavoro intercorsi con la , dal 01.08.1984 al 31.12.2004 Controparte_1
e dal 01.01.2005 al 31.12.2017, eccependo la nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e adducendo:
- l'inesistenza giuridica della “ alla data di Controparte_2 introduzione del giudizio monitorio, in quanto cancellata dal registro delle imprese il 14.12.2020, e quindi in data antecedente alla emissione del decreto ingiuntivo in oggetto, con conseguente inefficacia della successiva notifica dell'atto, avvenuta in data
07.01.2021, sostenendo che la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese determina il venir meno della soggettività e della capacità giuridica limitata di essa, come sancito dall'art. 2495
c.c.
- L'intervenuta prescrizione del credito rivendicato a titolo di TFR e asseritamente maturato per il periodo antecedente al luglio del 2005, evidenziando l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro, interrotti da un considerevole lasso di tempo l'uno dall'altro, il primo alle dipendenze della ditta familiare “ ” dal Controparte_4
01.08.1989 al 04.12.1992, proseguito al servizio della
[...] di dal 05.12.1992 e concluso in data CP_2 Controparte_1
31.07.2005, e il secondo instaurato dal 29.08.2005 al 08.06.2017, poi transitato in capo alla Controparte_1 dal 08.06.2017 e cessato definitivamente in data 22.09.2020;
[...]
- L'erroneità dei conteggi relativi agli importi riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto, per errata indicazione del termine iniziale del rapporto di lavoro, collocabile alla data del 01.08.1989 e non già in data 01.08.1984, nonché per l'errata indicazione dell'importo risultante dalla documentazione allegata quale il CUD 2008.
2 Sulla base di tali premesse, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni ed in accoglimento del presente ricorso, dichiarare inefficace e/o nullo, e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 457/2020, emesso dal Tribunale di Cassino, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si è costituito nel giudizio di opposizione l'opposto Controparte_3 che, pur riconoscendo l'intervenuta cancellazione della società, e non opponendosi alla revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest'ultima, ha evidenziato l'estensibilità della domanda nei confronti di
, in qualità di ex socio accomandatario della società Controparte_1 cancellata, ai sensi dell'art. 2312 c.c. applicabile alle società di persone e dell'art. 2495 c.c. per le società di capitali, evidenziando che i debiti della società non si estinguono ma si trasmettono ai soci che rimangono gli effettivi titolari dei debiti sociali.
Inoltre, ha ribadito la mancata corresponsione del TFR alla data del
30.07.2005, precisando di aver rassegnato le proprie dimissioni su espressa richiesta di , intenzionato alla modifica del CCNL Controparte_1 applicato, da “grafica ed editoria industria” a “grafica ed editoria aziende artigiane”, e pertanto eccependo la simulazione dell'interruzione del rapporto di lavoro, proseguito invece senza soluzione di continuità per tutto il periodo dalle dimissioni alla riassunzione. Di conseguenza, ha evidenziato il mancato decorso dei termini di prescrizione dei crediti maturati a titolo di
TFR e ulteriori voci retributive, poiché tale termine deve ritenersi sospeso in costanza di rapporto.
Ha quindi evidenziato di aver proposto un separato ricorso per l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di un inquadramento superiore nonché alla condanna di al pagamento delle Parte_1 retribuzioni non corrisposte ed altre voci retributive comprensive del TFR ricalcolato in base al superiore inquadramento spettante, sostenendo essere stato assunto in data 29.08.2005 con mansioni di “aiuto tipografo”, inquadrato nel 6 livello del CCNL grafica editoria ed aziende artigiane,
3 venendo addetto alla macchina off set per la stampa ad inchiostro per la produzioni di manifesti, calendari poster, e volantini, mediante riproduzione fotografica prima e con supporto di un pc successivamente, e quindi svolgendo mansioni riconducibili al superiore inquadramento professionale
( livello 5, e successivamente 5 bis) ed in particolare secondo la specifica previsione contrattuale del CCNL Grafica editoria ed industria, ha rivendicato la progressione di livello stabilita a seguito di permanenza nel livello inferiore, quindi chiedendo di essere inquadrato nel 5 livello dal
01.09.2006, dopo 12 mesi di permanenza nel 6 livello, e nel livello 5 bis dal
01.09.2008, dopo ulteriori 24 mesi, di maturata permanenza nel livello inferiore di appartenenza.
Sulla base di tali premesse ha chiesto la riunione del successivo giudizio introdotto a quello di opposizione a decreto ingiuntivo ed in ogni caso l'accertamento della sussistenza di un credito a titolo di TFR, formulando le seguenti conclusioni:
In rito Riunirsi al presente giudizio il procedimento pendente innanzi al
Tribunale di Cassino con RG nr 1748/2021 affidato al Dott. IA con udienza fissata per il giorno 24.04.2021.
In via preliminare Autorizzare l'estensione della domanda a CP_1
, quale ex socio accomandatario della società
[...] Controparte_1
e ex socio della peraltro già regolarmente costituito Controparte_2 in giudizio, della domanda di condanna al pagamento del TFR dovuto a
. Controparte_3
Nel merito 1) non si oppone allo stato alla domanda di revoca dell'ingiunzione emessa nei confronti di una società estinta, con riserva di opposizione, all'esito del promovendo ricorso al Giudice del Registro, vista la illegittimità della cessazione ed estinzione per violazione dell'art 14 dello statuto;
2) Condannare, previa rideterminazione del TFR in base alle voci retributive effettivamente dovute al ricorrente come indicate in ricorso, , Controparte_1 già socio accomandatario della e già socio Controparte_1 illimitatamente responsabile della al Controparte_2
4 pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di TFR della somma di Euro
36.476,29 o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa
e ritenuta di giustizia, oltre interessi di rivalutazione, come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Come indicato nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, , con autonomo ricorso ex art. 414 Controparte_3 cpc, depositato il 20.09.2021 e iscritto al numero di R.G. 1748/2021, ha anche agito nei confronti di , n. q. di ex socio Parte_1 accomandatario della Controparte_5 ribadendo le medesime premesse fattuali già sopra riportate – con riferimento alla durata del rapporto di lavoro intercorso con le diverse società riconducibili alla e alla solo formale Controparte_1 interruzione dello stesso, nonchè alle mansioni effettivamente svolte nel corso del rapporto – per vedere accertare: la sussistenza di un unico e continuo rapporto di lavoro intercorso con i diversi soggetti riconducibili alla;
il proprio diritto ad un inquadramento superiore Controparte_1
a quello riconosciuto nel corso di tale rapporto, nel livello 5 del CCNL applicato in azienda successivamente dal 1.9.2006 e nel livello 5bis del medesimo CCNL dal 1.9.2008; il conseguente diritto al trattamento di fine rapporto complessivamente considerato, rideterminato rispetto a quanto richiesto in via monitoria e indicato nei CUD in virtù della maggiore retribuzione spettante per il superiore inquadramento, contestando poi l'intervenuta prescrizione di parte di tale credito, stante l'unicità del rapporto di lavoro.
Ha inoltre dedotto di non aver ricevuto il pagamento delle ultime retribuzioni dovute da maggio 2018 a settembre del 2020 nonché della 13° mensilità dal 2010 al settembre 2020 e dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta a fronte delle dimissioni per giusta causa presentate.
Ha poi argomentato in merito all'illegittima cancellazione della società dal registro delle imprese, pur essendo questa ancora intestataria di beni immobili alla data del 15.06.2021, dettagliatamente individuati nel ricorso,
e alla doppia legittimazione di a rispondere dei crediti fatti Parte_1
5 valere con il giudizio, in qualità di socio illimitatamente responsabile e di liquidatore.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “preliminarmente disporsi la riunione del presente giudizio al procedimento rg nr 280/2021 con udienza fissata per il giorno 1.12.2021 affidato al Dott. IA nel merito Accertate e dichiarare che ha diritto ad essere inquadrato nel profilo Controparte_3 professionale di livello 5 del CCNL editoria e grafica per le imprese artigiane dal 1.9.2006 e dal 1.9.2008 alla data di cessazione del rapporto nel livello 5 bis del detto CCNL e ad essere retribuito in ragione dell'inquadramento professionale spettante. Per l'effetto Previo, se necessario, riconoscimento della natura simulata della interruzione del rapporto di lavoro nell'agosto
2005 e/o declaratoria di annullamento per vizio del consensi delle dimissioni siglate in data 30.07.2005 condannare per i titoli tutti e le ragioni dedotte in narrativa nella qualità di ex socio della Controparte_1 [...]
e di ex socio accomandatario della Controparte_6
al pagamento in Controparte_7 favore di della complessiva somma di Euro 71.534,57 , Controparte_3 di cui Euro 36.476,29 per TFR, Euro 5.572,11 per differenze retributive, Euro
750,69 per indennità sostitutiva del preavviso, Euro 20.879,92 per retribuzioni non corrisposte per il periodo dal maggio 2018 al 21 settembre
2020, Euro 7.855,56 per 13° mensilità non corrisposte anni 2010-2020, come da conteggio allegato, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazioni come per legge dal maturarsi dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna del resistente al pagamento della somma così determinata, con riserva di precisare la domanda in merito al TFR, in caso di riunione del presente giudizio con quello pendente con il numero di ruolo R.G. 2104/2020 avente come oggetto il pagamento del medesimo credito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
In tale procedimento si è costituito in giudizio , Parte_1 contestando la domanda di superiore inquadramento, deducendo la
6 mancanza di formazione e preparazione in capo al lavoratore necessaria per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al livello superiore, sostenendo poi in punto di fatto che lo stesso ha sempre svolto compiti che non richiedono particolare abilità tecnica. Ha quindi ribadito le eccezioni già avanzate nel merito nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con riferimento all'intervenuta prescrizione, in considerazione dell'esistenza di due distinti rapporti di lavoro, e alla erronea determinazione dei crediti richiesti a titolo di retribuzione e mensilità aggiuntive, eventualmente da riconoscere nella minore somma quantificata in base al livello di appartenenza, richiedendo l'integrale rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese ed onorari.
All'esito negativo del tentativo di conciliazione, esperito per entrambe le cause con la formulazione di proposte conciliative da parte del giudice, all'udienza del 07.07.2022 è stata disposta la riunione delle due distinte controversie, alla luce delle comprovate ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi pendenti, disponendo che il giudizio più recente iscritto al n. RG 1748/2021 venisse riunito a quello più risalente avente
N.R.G. 280/2021.
Nel corso della medesima udienza, inoltre, a seguito di istanza articolata dalla parte (opposta-ricorrente) nel ricorso riunito RGN CP_3
1748/2021 il giudice con ordinanza ex art. 423 c.p.c. ha ordinato ad
[...]
il pagamento delle somme da intendersi non contestate tra le Parte_1 parti, e in particolare: di € 16.773,00 a titolo di retribuzioni non corrisposte;
di € 4.798,00 a titolo di mensilità aggiuntive;
di € 10.273,52 a titolo di TFR, come risultante dal CUD per l'anno 2018; di € 750,69 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
La causa è stata successivamente istruita mediante l'escussione di testimoni, sentiti alle udienze del 24.01.2023 e 25.09.2024, e all'esito dell'istruttoria orale, conclusasi a fronte della rinuncia a uno dei testimoni ammessi per la mancata comparizione dello stesso a numerose udienze, è stata rinviata per la discussione, autorizzando le parti a dedurre con
7 termine per note scritte difensive, depositate dalla sola parte opposta / ricorrente . CP_3
All'odierna udienza di discussione, a cui è comparsa la sola parte opposta, la causa è stata discussa e decisa con la presente pronuncia.
***
In via preliminare, giova chiarire la posizione della parte resistente
, in merito alla eccepita inefficacia o illegittimità del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto richiesto ed emesso nei confronti della società
Controparte_1
È documentalmente provato che la società
[...]
è stata cancellata dal registro delle imprese in Controparte_1 data 14.12.2020, “per mancata costituzione della pluralità dei soci”, e quindi a norma dell'art. 2272 c.c. deve considerarsi estinta in tale data.
Deve poi rilevarsi che, a prescindere dal mancato adempimento della procedura di liquidazione, su cui ha dedotto la parte opposta e poi ricorrente senza tuttavia articolare specifiche domande sul punto, CP_3
l'estinzione della società che avviene alla data di cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio per cui, a norma dell'art. 2312 c.c., “dalla cancellazione della società i creditori sociali che non siano stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci”.
Nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 20.11.2020, data dunque antecedente alla cancellazione della società dal registro delle imprese (avvenuta in data 14.12.2020), sebbene poi il decreto ingiuntivo sia stato emesso in data successiva (28.12.2020).
Considerando dunque che la pendenza della lite si determina alla data del deposito del ricorso, in tale momento (cfr. Cass. n 7917 del 20.04.2020 con riferimento a società estinta che agisce in via monitoria, nonché Cass.
26 agosto 2021, n. 23456 con riferimento all'operatività della continenza e
Cass. n. 19019 del 2024 con riferimento alla determinazione della competenza del giudice adito), nel caso di specie l'estinzione della società ha determinato un fenomeno di tipo interruttivo, che priva la società stessa, parte del giudizio ma non ancora costituita, della capacità di stare in
8 giudizio ma che tuttavia non incide direttamente sull'efficacia del decreto ingiuntivo emesso.
Deve ritenersi, peraltro, che la notificazione del decreto ingiuntivo alla parte succeduta alla società e l'opposizione ritualmente proposta dal soggetto subentrato nel lato passivo dell'obbligazione – nella qualità di socio illimitatamente responsabile della società estinta – abbiano sostanzialmente assolto gli effetti della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. prevista quale necessaria conseguenza dell'evento interruttivo intercorso già nella fase introduttiva del processo.
Pertanto, il procedimento deve ritenersi ritualmente proseguito dalla parte opponente – che ha dedotto nel merito in qualità di successore nel credito, qualità non contestata dallo stesso in punto di Parte_1 legittimazione sostanziale, pur avendo questo dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società cancellata nelle more della definizione della fase monitoria – e non può essere accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, essendo l'estinzione sopravvenuta alla rituale introduzione del giudizio monitorio e non preesistente.
Di conseguenza, deve considerarsi legittimo contraddittore
[...]
, nella qualità di soggetto subentrato nel rapporto obbligatorio Parte_1 fatto valere con il decreto ingiuntivo, sulla domanda introdotta con il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società, e lo stesso non può ritenersi inefficace o nullo per la sola ragione legata alla cancellazione della società ingiunta nelle more del procedimento monitorio.
Di conseguenza, non deve autorizzarsi alcuna estensione della domanda originariamente proposta, come pure richiesto dalla parte opposta
, considerando che il procedimento di opposizione è stato CP_3 ritualmente proseguito dal soggetto subentrato nel diritto controverso a seguito della sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio della parte ingiunta, e dunque nei suoi confronti è ritualmente instaurato il contraddittorio.
***
9 Di conseguenza nella presente sede occorre comunque esaminare nel merito quanto oggetto di domanda tanto in via monitoria quanto con il successivo giudizio proposto in via principale da , il quale non CP_3 ha comunque negato, nell'atto di opposizione e costituendosi come convenuto, la propria legittimazione sostanziale a resistere nel merito alla pretesa articolata quale socio illimitatamente responsabile della società datrice di lavoro.
***
Ciò chiarito in punto di legittimazione, nel merito occorre esaminare l'eccezione di prescrizione di parte dei crediti fatti valere, sollevata da tanto quale motivo di opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 quanto quale eccezione in sede di costituzione nel successivo giudizio.
Va preliminarmente osservato che l'eccezione è stata ritualmente e tempestivamente proposta esclusivamente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, mentre, pur essendo richiamata nella costituzione nel successivo giudizio, deve intendersi tardiva per quanto attiene alle domande ivi proposte. Dovendosi dunque sempre considerare come autonome le domande formulate in cause riunite, l'eccezione va esaminata esclusivamente con riferimento alla parte di crediti azionati in via monitoria
(e relativi al trattamento di fine rapporto per il primo rapporto di lavoro cessato per dimissioni nel luglio del 2005), mentre non può esaminarsi con riferimento agli altri crediti fatti valere con il successivo giudizio promosso da . CP_3
***
Ciò chiarito in rito, nel merito risulta dalla documentazione allegata in atti (cfr. buste paga, allegato n. 7 memoria di costituzione opposto)
l'interruzione del primo rapporto di lavoro originariamente costituito e successivamente intercorso tra e la Controparte_3 [...] il 31.07.2005, per dimissioni volontarie del lavoratore. CP_2
Lo stesso è stato poi riassunto con decorrenza dal 29.08.2005 CP_3 dalla medesima società (trasformata nel corso del rapporto, in data
08.06.2017, in “ ), e tale Controparte_1 CP_1
10 rapporto si è poi interrotto in data 22.09.2020, a seguito di dimissioni per giusta causa, (cfr. allegato n. 7 ricorso rgn 1748/21).
La parte opposta/ricorrente ha sostenuto la sostanziale continuità del rapporto di lavoro, e la natura dell'atto di dimissioni volontarie rassegnate in data 31.07.2005, facendone derivare la perdurante sospensione del termine di prescrizione fino alla cessazione dell'unico rapporto di lavoro sostanzialmente intercorso tra le parti.
Tuttavia, pur alla luce dell'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n.
3530 del 06/04/1998 e Cass. n. 13834 del 08/11/2001 in tema di lavoro nautico, che richiamano la precedente Cass. n. 6877 del 21/11/1986 ) che valorizza l'apprezzamento sostanziale dell'unicità del rapporto di lavoro anche in presenza di atti formalmente interruttivi dello stesso, nel caso in cui fra le stesse parti si siano succeduti due rapporti di lavoro senza alcun intervallo di tempo e senza apprezzabili modifiche della prestazione lavorativa, nel caso di specie la sussistenza di un significativo lasso temporale di 28 giorni tra le dimissioni rassegnate e la successiva riassunzione nonché l'assenza di prova dell'effettiva prosecuzione dello svolgimento della prestazione lavorativa non consentono di considerare in modo unitario il rapporto intercorso, dovendosi invece ritenere valida la cessazione documentata e la successiva costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la convenuta.
Infatti, sebbene il nuovo rapporto si sia instaurato alle dipendenze della medesima datrice di lavoro, (che nel mentre non ha modificato l'assetto societario) non può non rilevare il lasso di tempo trascorso (pari 28 giorni) trascorso tra i due contratti stipulati. Inoltre, l'istruttoria orale non ha fornito elementi utili a supportare quanto dedotto dal lavoratore con riferimento all'asserita continuità della prestazione lavorativa anche in tale periodo. Sul punto il solo teste , cognato di , ha Testimone_1 CP_3 riferito “non sono a conoscenza di alcuna interruzione nel rapporto di lavoro, se ci fossero state delle interruzioni sostanziali nello svolgimento della prestazione lo avremmo saputo, in famiglia, mentre non ricordo tali eventi”. Il tenore della testimonianza non può considerarsi quale conferma
11 dell'assenza di interruzioni, in quanto il teste si limita ad affermare di non essere venuto a conoscenza di eventuali interruzioni, secondo quanto riferito in famiglia dal cognato. Né possono valorizzarsi ulteriori indici presuntivi, non essendo rilevante la mera riassunzione alle dipendenze nella medesima attività imprenditoriale né l'utilizzo dei medesimi codici CP_8
e INAIL sui cedolini paga (che nulla può rivelare sull'intenzione delle parti né sulla continuità nel periodo non oggetto di contratto di lavoro).
Pertanto, non essendo provata la prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità, deve desumersi l'effettiva esistenza di due distinti rapporti di lavoro, che comporta l'effettiva esigibilità del credito maturato per tfr e relativo al periodo antecedente al luglio del 2005 già a tale data, a fronte della cessazione del primo rapporto.
Di conseguenza, il dies a quo per il decorso del termine quinquennale di prescrizione deve farsi decorrere da tale data, e il credito deve intendersi prescritto in assenza di atti interruttivi antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta ben oltre il termine quinquennale.
La prescrizione deve invece ritenersi interrotta per ciò che attiene a quanto eventualmente maturato e rimasto in azienda con riferimento al periodo dal 2001 al mese di agosto 2005, in quanto tale importo risulta comunque riconosciuto dalla datrice di lavoro nella certificazione unica
CUD 2018 - laddove si indica la somma complessiva di € 10.273,52 a titolo di “TFR maturato dal 2001 e rimasto in azienda” – e dovendosi interpretare tale dichiarazione come riconoscimento del debito anche ai fini interruttivi della prescrizione.
A fronte dunque dell'accoglimento parziale dell'opposizione a fronte dell'estinzione per prescrizione di parte del credito fatto valere in via monitoria, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato.
***
Per ciò che attiene alla domanda proposta poi con il successivo giudizio riunito, e relativa al riconoscimento di ulteriori crediti derivanti anche da superiore inquadramento spettante, va premesso che alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di
12 vagliare la fondatezza della domanda e l'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili a un livello superiore a quello di inquadramento, occorre ragionare secondo un preciso procedimento logico-giuridico, in cui non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. tra le tante Cass. 28.4.2015, n. 8589, Cass.
22.11.2019 n. 30580 e Cass. 08.02.2021 n. 2972).
E' altresì noto che chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non può limitarsi ad allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (per tutte, Cass.
21.5.2003, n. 8025).
Pertanto, “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in normalità la frequenza nell'espletamento di determinate funzioni, ai fini dell'inquadramento nella relativa categoria;
in ultima analisi operano il criterio della comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con prevalenza della seconda, se concorrente con la prima” (cfr. Cass. 13.9.2000 n. 12125, conf. Cass.
7.4.2004 n. 6843).
Ciò premesso con riferimento ai principi di diritto appena riassunti, occorre in primo luogo esaminare le singole declaratorie dettate rispettivamente per l'inquadramento riconosciuto e per quello rivendicato.
Il CCNL grafica ed editoria aziende artigiane, applicato in azienda per il rapporto instaurato dal 29.08.2005, prevede che:
13 - Al 6° LIVELLO appartengono i lavoratori che non sono in possesso di alcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono particolare preparazione, esperienza o pratica. Dopo 1 anno di permanenza in questo livello, i lavoratori passano al 5° livello, ad eccezione degli addetti alle pulizie e a lavori di manovalanza comune…..”.
- Al 5° LIVELLO- appartengono lavoratori qualificati con formazione professionale che presuppone l'acquisizione dei richiesti gradi di qualificazione. … La permanenza a questo livello è fissata in anni 2, ad eccezione degli addetti al magazzino e dei lavoratori che svolgono semplici e generiche operazioni complementari. Vanno inoltre inquadrati in questo livello i lavoratori al termine del previsto periodo di apprendistato nei gruppi di appartenenza (II e III gruppo). Per gli stessi
è fissata in anni 1 dopo di che passano al 5° livello bis.
Profili: . - Linotipista. - Monotipista. - Lavoratore che, Testimone_2 con funzione di supporto, esegue semplici lavori su macchina. - Addetto al magazzino (imballatore, etichettatore, spedizioniere). - Compositore a mano. - Impressore che stampa su carta, plastica, tessuto: - serigrafi - tipografi. - Fotocompositore. - Fotoincisore. - Fotolitografo (fotolitista). -
Fotoformatore. - . - Legatore e/o allestitore. CP_9
- Al 5° LIVELLO BIS appartengono i “Lavoratori provenienti dal I gruppo dell'apprendistato o dai livelli professionali inferiori, secondo quanto previsto dalle relative declaratorie, che svolgano mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione e corrispondente esperienza. Tutti i lavoratori provenienti dall'apprendistato dopo la permanenza per il periodo previsto nel 5° livello.
Profili: OPERAI - Litografo;
- Linotipista;
- Monotipista;
- Legatore e/o allestitore;
- Compositore a mano. - Impressore che stampa su carta, plastica, tessuto: serigrafi - tipografi. - Fotocompositore. - Fotoincisore. -
Fotolitografo (fotolitista). -Foto formatore. . -Lavoratore che, con CP_9 funzioni di supporto, esegua semplici lavori su macchine ad alto contenuto tecnologico o sistemi complessi. - Addetto alla movimentazione
14 del magazzino. Restano a questo livello i lavoratori che non hanno i requisiti previsti dalla declaratoria del livello superiore.
Dal tenore letterale del CCNL applicato risulta, quindi, vigente un sistema di progressione automatica nei diversi livelli, una volta maturata la
“permanenza” all'interno di un livello per un determinato lasso temporale, ad esclusione di determinati profili, espressamente indicati.
Inoltre, i citati livelli si distinguono per il differente grado di qualificazione ed esperienza richiesta, ovvero al 6 livello appartengono i lavoratori “che non sono in possesso di alcuna qualificazione, esperienza o pratica”, altresì nel 5 livello si riconducono i lavoratori “qualificati con formazione professionale” mentre al livello 5 bis “i lavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione e corrispondente esperienza”
Inoltre, con particolare riferimento alle fasi di passaggio a livelli superiori,
è stabilito il passaggio automatico dal 6 livello al 5 livello, a seguito della permanenza per un anno nel 5 livello, “ad eccezione degli addetti alle pulizie
e a lavori di manovalanza comune…..”, pertanto il citato sistema di automatismo di progressione è precluso solo ai lavoratori addetti alle pulizie e ai lavoratori di manovalanza comune.
Anche il passaggio dal 5 livello al 5 bis è previsto automaticamente dopo due anni di permanenza nel livello inferiore, “ad eccezione degli addetti al magazzino e dei lavoratori che svolgono semplici e generiche operazioni complementari”.
Risulta incontestato che sia stato assunto a far data dal CP_3
29.08.2005 con qualifica di operaio, e mansioni di “aiuto tipografo”, inquadrato nel 6 livello (sebbene erroneamente indicato nella lettera di assunzione 8 livello, è indicato nelle buste paga il 6 livello, come anche confermato dalla opponente/resistente).
Il quadro istruttorio complessivamente considerato consente di escludere che il fosse adibito alle mansioni di pulizia ovvero di CP_3 manovalanza comune.
In primo luogo, può valorizzarsi il tenore della lettera di assunzione, con espressa indicazione della mansione di “aiuto tipografo”, che lascia
15 desumere l'attribuzione di compiti che esulano dallo svolgimento delle pulizie, escludendo anche lo svolgimento di compiti estremamente semplici, ovvero ridotti a “comune manovalanza”, per i quali non è richiesta esperienza professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, si limita a contestazioni generiche circa l'effettiva consistenza delle mansioni affidate al lavoratore, limitandosi a sostenere che “negli ultimi anni lavorativi” è stato adibito alle pulizie a causa di una forte diminuzione delle commesse, senza tuttavia fornire prova al riguardo, come ad esempio, uno specifico ordine di servizio in relazione alla mutata assegnazione, ovvero alle mutate esigenze organizzative.
Inoltre, l'istruttoria testimoniale ha fornito ulteriori elementi a conferma di una comprovata esperienza maturata nel corso della vita lavorativa del
, escludendo che lo stesso si sia mai occupato di pulizie ovvero CP_3 di lavori estremamente semplici o di comune manovalanza.
Il teste , cognato del lavoratore, riferisce “ricordo che il Testimone_1
era sostanzialmente da solo nella tipografia e operava vicino ad CP_3 una grande macchina chiamata offset, credo funzionale alla stampa di manifesti.” Quando ha richiesto la stampa della sua tesi, nell'anno 1994 riferisce che fu ed eseguirla. CP_3
Il teste , fratello del lavoratore, riferisce “io ricordo mio Testimone_3 fratello che operava da solo all'interno della tipografia, e credo che lui predisponesse il progetto grafico anche dei biglietti da visita e dei manifesti, perché non vedevo altre persone. Non ricordo di averlo visto lavorare con dei computer ma solo vicino alla macchina”.
Anche il teste ex collega che ha lavorato alle Testimone_4 dipendenze di fino al maggio 1995 attribuisce al Parte_1 lavoratore l'attività legata alla stampa, ovvero conferma l'adibizione al macchinario offset, riferendo “ lui si occupava di un tipo di stampa diverso dal mio, ricordo che lui si occupava della preparazione delle lastre per la stampa offset…era una stampa di tipo maggiormente fotografico rispetto a quella di cui mi occupavo io, e dunque di tipo rotativo e non a caratteri, e so che lui preparava queste lastre”.
16 Sebbene la testimonianza del si colloca temporalmente Tes_4 nell'ambito del primo rapporto lavorativo, ad ogni modo dà evidenza di una comprovata esperienza lavorativa maturata nel corso degli anni dal nell'attività legata alla tipografia, tanto da escludere che lo CP_3 stesso sia stato poi utilizzato esclusivamente per lavori di pulizia o semplice manovalanza, tantomeno di addetto al magazzino o a semplici lavori complementari, dal momento che dall'inizio della propria carriera in tale settore si è sempre occupato in completa autonomia della preparazione delle lastre per la stampa offset.
In conclusione, sono provati i fatti costitutivi a fondamento della domanda di riconoscimento del diritto di al superiore Controparte_3 inquadramento rivendicato, e in particolare del diritto all'inquadramento nel livello 5 a decorrere dal 01.09.2006, e successivamente nel livello 5 bis a decorrere dal 01.09.2008 sino alla conclusione del contratto, così dovendosi dichiarare il diritto della parte opposta/ricorrente a fruire del trattamento economico corrispondente al livello 5 dal 01.09.2006 al
31.08.2008, nonché al livello 5 bis dal 01.09.2008 al 22.09.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per l'effetto, la domanda di condanna va accolta e va Parte_1 condannato al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze sulla retribuzione rispetto a quanto effettivamente corrisposto, da quantificarsi secondo quanto risultante dal conteggio effettuato dalla parte opposta/ricorrente (cfr. doc. 16 all. fasc. ric. Rgn 1748/21), in considerazione del fatto che le contestazioni dell'opponente si sono limitate al riconoscimento del superiore inquadramento e alla conseguente modalità di calcolo che ha tenuto conto della maggiore retribuzione spettante, mancando una diversa specifica contestazione sulla modalità di calcolo applicata nei conteggi allegati (sulla funzione autonoma della contestazione del quantum si veda Cass.
9.10.2018 n. 24850 e Cass. 06.12.2017 n.
29236).
Risulta dunque dovuta a tale titolo la somma complessiva di € 5.572,11
a far data dal 01.09.2006, sino alla data di conclusione del rapporto di
17 lavoro, ovvero il 22.09.2020, a titolo di maggior trattamento economico a titolo retributivo.
va inoltre condannato al pagamento dei crediti non Parte_1 oggetto di specifica contestazione, come già indicato in sede di ordinanza provvisoria ex art. 423 c.p.c., da intendersi tuttavia parametrate al riconosciuto superiore inquadramento, e in particolare:
- € 750,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, in considerazione della giusta causa di dimissioni;
- € 20.879,92 a titolo di retribuzione dovuta e non corrisposta dal mese di maggio 2018 al mese di settembre 2020;
- € 7.855,86 a titolo di tredicesime mensilità, relative agli anni compresi dal 2010 al 2020.
va infine condannato al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma complessiva di € 19.792,89 a titolo di Controparte_3
TFR, pari ad € 10.273,52 per come risultanti dal CUD 2018 e non prescritti, oltre all'ulteriore somma riparametrata alla maggiore retribuzione corrispondente ai livelli superiori di inquadramento, per il periodo dal
01.09.2006 al 31.12.2017, determinabile in € 5.428,48 sulla base dei conteggi in atti, oltre ancora alla somma dovuta per gli anni dal 2018 al
2020, pari ad € 4.090,89.
Quali accessori su tutti i crediti complessivamente accertati spettano poi la rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione al saldo ex art. 429 c.p.c.
***
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sulla domanda principale,
e devono essere poste a carico della parte resistente, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, e in considerazione del valore della controversia (riconducibile allo scaglione da
€ 52.000 ad € 260.000) e liquidate con riferimento a due procedimenti per le fasi introduttiva e di studio, e dell'unico procedimento riunito per le fasi istruttoria e di decisione, con parametri ridotti rispetto al medio indicato
18 per la non particolare complessità delle controversie, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 457/2020 emesso in data
28.12.2020;
- condanna al pagamento della complessiva somma Parte_1 di € 54.850,78 in favore di , per i titoli specificati Controparte_3 in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore di che si liquidano in complessivi Controparte_3
9.932,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Cassino il 11/11/2025
IL GIUDICE
GI IA
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