Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2267/2022 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
, nato ad [...] il [...], residente in [...], Località Bussia n. Parte_1
54/A, C.F. e , nato ad [...] il [...], residente in [...]
Monforte D'Alba, Località Bussia n. 54/A, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_2
Alessandro Martinelli del Foro di Cuneo (C.F. – PEC: CodiceFiscale_3
– fax 0171.69.49.55) presso il cui Studio in Cuneo, Corso Email_1
Dante Alighieri n. 37, eleggono domicilio, giusta procura
Avverso
(p.i. ), con sede in Savona (SV) alla via Nazionale Piemonte n. 37R, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gabriele Giusto, rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce al presente atto, dall'avv. Massimo Dragani, (c.f. , presso lo CodiceFiscale_4 studio del quale è elettivamente domiciliata in Pescara alla via Milano n. 75,
Conclusioni per parte attrice:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Previe le declaratorie del caso,
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia
- in via principale nel merito, accertati i gravi vizi e i difetti di conformità del veicolo acquistato rispetto al bene contrattualmente stabilito, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla sostituzione in favore degli attori, dell'autovettura marca AUDI modello S1 targato GE506MD, telaio: WAUZZZ8X4FB014464, con altra di uguale valore e caratteristiche;
- in via subordinata, laddove il rimedio richiesto risulti impossibile o eccessivamente oneroso, accertati i gravi vizi e i difetti di conformità del veicolo acquistato rispetto al bene contrattualmente stabilito, dichiarare la risoluzione per inadempimento della convenuta, del contratto di vendita dell'autovettura marca AUDI modello S1 targato GE506MD, telaio: nonché della scrittura privata CodiceFiscale_5 sottoscritta tra le parti il 22.09.2021 e del contratto di finanziamento Nr. 2551289301 stipulato a nome del
Sig. con la con contestuale restituzione del prezzo pari a Euro Parte_2 CP_2
30.000,00;
- oltre al risarcimento del danno subito dagli attori, da valutarsi in via equitativa nella misura che codesta
Spett.le A.G. riterrà più opportuna.
- Condannarsi altresì la ex art. 4 comma primo D.L. 132/2014, per avere rifiutato, senza Controparte_1 giustificato motivo, l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita formulato dagli attori.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Conclusioni per parte convenuta:
“Piaccia alla Giustizia dell'On. Giudice adito, per le causali di cui in premessa,
contrariis rejectis,
In via preliminare:
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti così come meglio argomentato in narrativa;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia di parte attrice, come in narrativa imputata, per violazione del disposto di cui all'art. 1945 c.c.
In via principale: rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa;
Il tutto con condanna al pagamento delle spese ed oneri di lite.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale:
ordinare all'attore la restituzione della vettura AUDI S1, tg. GE506MD alla odierna deducente;
decurtare dalla somma da restituire quella pari alla somma della svalutazione del bene (dovuta all'utilizzo dello stesso da parte dell'attore ) da determinarsi in corso di causa;
Ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse accertarsi l'esistenza del vizio di conformità
e/o del vizio occulto e, dunque, accogliersi la domanda di risarcimento del danno, ridurre la somma dovuta in virtù del pregresso utilizzo.
Il tutto con condanna al pagamento delle spese ed oneri di lite.”
OSSERVATO
Parte attrice deduce in punto fatto:
“1. In data 22.09.2021 il Sig. acquistava presso la concessionaria Parte_1 CP_1 corrente in Savona, Via Nazionale Piemonte n. 37/R, C.F. e P.IVA , l'autovettura usata
[...] P.IVA_1 marca AUDI modello S1 targato GE506MD, telaio: WAUZZZ8X4FB014464, al prezzo di Euro 30.000,00
(doc.1);
2. in un'ottica commerciale, in data 22.09.2021 le parti sottoscrivevano privata scrittura (doc.2) con la quale, da un lato, l'acquirente si obbligava a contrarre finanziamento con la al fine di CP_2 ottenere la provvista per l'acquisto del suddetto veicolo, dall'altro, la si obbligava ad applicare CP_1 uno sconto sull'acquisto del veicolo di Euro 7.000,00, pari al compenso provvigionale riconosciuto al venditore dalla società erogatrice del finanziamento (doc.3);
3. veniva quindi sottoscritto contratto di finanziamento con la Nr. 2551289301 a nome del CP_2
Sig. , padre del Sig. , alle condizioni economiche e di Parte_2 Parte_1 rimborso pattuite nella predetta scrittura del 22.09.2021 (doc.4);
4. al momento della vendita dell'auto, la provvedeva a redigere la Dichiarazione di Conformità CP_1 prevista dall'art. 129 del Codice del Consumo, con il Numero Seriale (doc.5); Numero_1
5. dopo circa 3 (tre) ore dall'acquisto del veicolo, il motore dell'auto si arrestava improvvisamente.
Gli attori denunziavano prontamente il vizio al venditore.
Su esplicita autorizzazione della gli attori facevano ricoverare il mezzo presso l'officina CP_1 autorizzata Audi Zentrum Alba, ove venivano riscontrati un guasto agli iniettori e alla frizione, nonché la manomissione dell'impianto di alimentazione e di scarico.
Più dettagliatamente, in sede di diagnosi e accertamenti, i tecnici dell'officina rilevavano la modifica dell'impianto di scarico con la mancanza del catalizzatore, la c.d. “rimappatura” della centralina con parametri non conformi a quelli di cui al certificato di omologazione, la necessità di sostituire gli iniettori e il malfunziomanento della frizione, come consta dalle dichiarazioni rilasciate dal Responsabile Service e Clienti
Sig. (doc.6); CP_3
6. venivano quindi effettuati interventi di riparazione sul mezzo, per i quali parte attorea corrispondeva all'officina la complessiva somma di Euro 3.298,00 (doc.7);
7. gli interventi dell'officina non risultavano tuttavia risolutivi, e tutt'oggi il veicolo seguita a manifestare problematiche tecniche e difetti di funzionamento e non è conforme alle specifiche di omologazione;
8. con lettere racc. a/r del 21.10.2021 (doc.8) e del 02.02.2022 (doc.9), ancitipate a mezzo pec, l'Avv.
Gagliasso, in nome e per conto del Sig. , contestava formalmente alla Parte_1 CP_1
i difetti di conformità del veicolo, invitando il venditore a provvedere al ritiro del veicolo per le
[...] riparazioni ovvero a dichiarare risolto il contratto di compravendita, in ogni caso con la restituzione delle somme spese dagli attori;
9. con lettera datata 04.11.2021 (doc.10), la For Dealer s.r.l., in nome e per conto della in CP_1 qualità di gestore della Dichiarazione e Garanzia Legale di Conformità previste dal D.Lgs. 206/2005, respingeva le pretese attoree;
10. con comunicazione a mezzo pec del 11.05.2022 (doc.11), l'Avv. Alessandro Martinelli, medio tempore subentrato all'Avv. Gagliasso nella trattazione della vertenza per conto degli attori, formulava alla CP_1 invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita volontaria, ritenendo comunque opportuno
[...]
(e beninteso, non obbligatorio, note le esenzioni di legge in materia di contrattualistica tra professionisti e consumatori), in un'ottica deflattiva della lite, verificare la possibilità di addivenire a un accordo tra le parti, con l'assistenza dei rispettivi avvocati;
11. con comunicazione datata 13.05.2022 (doc.12), la For Dealer s.r.l., in nome e per conto della CP_1
comunicava il rifiuto della convenuta di aderire all'invito, richiamandosi alla normativa prevista pel
[...] caso di negoziazione assistita obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
12. ad oggi, la non ha inteso dare seguito alcuno alle doglianze mosse dagli attori, mostrando CP_1
l'assenza della benché minima volontà conciliativa della vertenza…” Tanto fonda, per parte attrice, la domanda di sostituzione della res, come in conclusioni assunte, e richiesta risarcitoria per le somme pagate, in dipendenza dei vizi del prodotto compravenduto.
La domanda è fondata.
Parte convenuta eccepisce in via preliminare:
“I) RICOSTRUZIONE FATTUALE DELLA VICENDA
L'odierna difesa, al fine di consentire una cognizione piena e veritiera della situazione per cui è causa, ritiene opportuno rappresentare brevemente i fatti verificatisi al fine di dimostrare, in seguito, come non potrà ascriversi alcuna responsabilità esclusiva in capo alla stessa.
Precisamente, è accaduto che in data 17.09.2021 gli attori sottoscrivevano un contratto di finanziamento con la società finalizzato all'acquisto della vettura usata Audi S1, tg. GE 406 MD, Parte_3 immatricolata nel 2015, avente 67.137 Km, con IUP pari al 92,55%. (doc. n. 2)
Una volta approvato il finanziamento, in data 22.09.2021 si procedeva a formalizzare l'acquisto mediante anche la sottoscrzione di una scrittura privata con la quale, sostanzialmente, le parti si accordavano per una scontistica sul prezzo di acquisto (che da € 30.000,00 sarebbe diventato € 23.000) in virtù dell'effettuato finanziamento tanto che veniva dappirma emessa una fattura per € 30.000,00 e successivamente una nota credito per € 7.000,00 (pari allo sconto accordato). (doc. n. 3, 4 e 5)
Inoltre, la venditrice consegnava alle controparti una “Dichiarazione di Conformità” del veicolo in parola nella quale erano evidenziate tutte le caratteristiche dello stesso e le eventuali problematiche manutentive che lo stesso avesse e/o avrebbe potuto avere. (doc. n. 6)
Sennonché è accaduto che subito dopo la vendita e la consegna del mezzo,questo riportasse alcune anomalie e che gli attori, in totale autonomia e senza far visionare il mezzo alla deducente, procedessero ad autorizzare la riparazione dello stesso riportando la spesa di € 3.298,00. (doc. n. 7)
Solo in un secondo momento, già effettuata la riparazione, in data 30.09.2021, gli attori fornivano, come previsto, un preventivo alla venditrice (per mezzo della For Dealer Srl deputata a gestire l'evento) nel quale non solo mutavano le cifre delle riparazioni (se confrontate con la fattura) ma pure numerose di queste neppure venivano citate! (doc. n. 8)
In data 30.09.2021, la For Dealer srl, in qualità di gestore dell'evento, in nome e per conto della venditrice, del tutto allo scuro che l'autovettura fosse già stata riparata, inviava l'esito della gestione del preventivo includendo tra i ricambi in garanzia la sola volvola (in quanto le altre componenti in preventivo riguardavano la manutenzione ordinaria) e stabiliva le quote parte in virtù di quanto stabilito dal Codice del
Consumo in tema di pregresso utilizzo. (doc. n. 9)
Seguiva, di contro, in data 21.10.2021, prima reale comunicazione del legale degli attori con la quale si deduceva, per la prima volta, un guasto agli iniettori ed alla frizione nonché problemi all'impianto di scarico ed una “rimappatura” della centralina con richiesta di “rimborso della quantificanda somma relativa alla riparazione del motore (...)”. (doc. n. 10)
Seguiva, dunque, una missiva della For Dealer Srl la quale, oltre ad esplicitare il proprio ambito lavorativo, evidenziava, appunto, quanto già dedotto in relazione alla mancanza di un preventivo relativo a tutti i vizi
(conosciuti solo con la citata missiva) ed al fatto che la vettura fosse già stata riparata. (doc. 11) Nulla accadeva, finquando in data 02.02.2022, veniva inviata una ulteriore missiva, in favore del solo
, con la quale: Parte_1
si evidenziavano nuovamente i problemi relativi al mezzo;
si chiedeva il rimborso della somma di € 3.298,00 per la riparazione del mezzo che, peraltro, è stata efettuata “(...) senza, tuttavia, risolvere il problema (...)”
si chiedeva la riparazione del mezzo ovvero la risoluzione del contratto. (doc. n. 12)
La For Dealer Srl, in data 25.02.2022, nuovamente riscontrava la richiesta rimanendo sulle proprie posizioni.
(doc. n. 13)
A distanza di circa tre mesi, in data 11.05.2022, perveniva a mezzo di diverso difensore, una richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita, in favore anche qui del solo , la quale, Parte_1 tuttavia, era priva di qualsivolglia reale richiesta sulla quale “negoziare”. (doc. n. 14)
Riscontrava nuovamente la For Dealer Srl la quale dichiarava la non applicazione della disciplina richiamata ad i contratti con il consumatore. (doc. n. 15)
Perveniva, da ultimo, nel luglio 2022, l'odierno atto di citazione già richiamato.
Così ricostruita la vicenda può entrarsi nel merito della questione!
*******
II) INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA CONTROVERSIA –
LEGITTIMAZIONE DELLE PARTI – DECADENZA DALLA
AZIONE
In via preliminare, è interesse dell'odierna difesa inquadrare giuiridicamente la controversia che oggi ci occupa e delimitare l'ambito delle legittimazioni delle parti in relazione alle richieste avanzate.
A) Normativa applicabile
In merito al primo profilo, può dirsi che in relazione alla domanda di sostituzione della vettura e di risoluzione contrattuale può applicarsi la normativa di cui al Codice del Consumo ma in relazione alle domande di risarcimento quella di cui al Codice Civile con le diverse conseguenze di cui nel prosieguo della narrativa.
B) Legittimazione delle parti
Considerato che le domande avanzate sono state indistintamente proposte da entrambi gli attori è bene chiarire come gli stessi non abbiamo eguale legittimazione in relazione alle stesse posto che:
la vettura è stata acquistata (ed è intestata) al solo il quale quindi avrà legittimazione Parte_4 in relazione alle domande di sostituzione e/o risoluzione del contratto nonché a quella di risarcimento danni
“generica”;
le somme di cui alla riparazione di € 3.298,00, di contro, appaiono sostenute dal solo Parte_2 che, dunque, potrà richiederle ma non agire per le domande principali (sostituzione/risoluzione) non avendone legittimazione e, peraltro, le potrà richiedere al stesso e non alla deducente;
Parte_1
la stessa venditrice deducente, da ultimo, appare non avere alcuna legittimazione in merito alla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento non avendo essa partecipato alla sua stipula né a quella di risarcimento per € 3.298,00 giacchè le predette somme (anticipate da padre) Parte_1 dovrebberò essere richieste al figlio!...”
Si osserva tuttavia, in parte qua, come, in relazione alla domanda principale svolta dalla attrice, sussista legittimazione di tutte le parti in causa, tenuto conto che:
è contraente, nel negozio giuridico di compravendita della autovettura oggetto Parte_1 del giudizio;
nel medesimo contratto, è controparte negoziale del predetto, come tale tenuta alla attuazione CP_1 dei rimedi di carattere contrattuale, previsti nel Codice del Consumo;
il gode per contro di legittimazione propria, quanto alla richiesta risarcitoria, avendo pagato (come Pt_2 evidente dalle fatture di intervento) le riparazioni urgenti, a seguito della manifestata inidoneità del mezzo.
La convenuta lamenta poi avvenuta decadenza dalla azione per garanzia dei vizi della res;
ma anche detta difesa non pare accoglibile, tenuto conto che, a fronte di una compravendita perfezionata nella data del 22.9.2021, l'automezzo mostrava serie problematiche nella immediatezza del fatto (stessa giornata), arrestando del tutto la propria corsa,
ciò che induceva parte attrice a procedere a riparazione urgente (presso, comunque, officina autorizzata
Audi) e ad inoltrare successiva comunicazione, del 30.9.2021, con uno scarto temporale, dunque, di soli otto giorni.
Quanto alla sussistenza di gravi difetti del bene,
vi è prova certa in atti, alla luce dei documenti 6 e 7 di parte attrice, redatti, si ribadisce, da centro affiliato alla rete Audi Zentrum (di talché, in difetto di elementi in senso contrario, gli accertamenti ed interventi ivi svolti assumono valore probatorio sufficiente, in favore dell'acquirente; tanto più che, viste le gravi problematiche del mezzo, e l'arresto totale cui lo stesso perveniva, è anche ragionevole, e conforme a correttezza, che parte attrice abbia immediatamente ricoverato la vettura presso una officina abilitata, anche senza attendere istruzioni sul punto dalla venditrice).
Appare oltretutto, secondo l'id quod plerumque accidit, decisamente di forte impatto probatorio la circostanza che la vettura venisse ad interrompere la marcia su strada, a distanza di poche ore dalla conclusione del contratto di compravendita (vedi sul punto art. 135 Cod. Cons.).
Ciò conforta la domanda attorea per sostituzione della vettura, rimedio concesso a discrezione dell'acquirente, nell'ottica della cd tutela forte del consumatore (di matrice comunitaria) – cfr. artt. 130,
133, 135 e 135-bis Cod. Cons., donde la chiara previsione del diritto, in capo all'acquirente, alla sostituzione del bene difettoso, in alternativa alla richiesta di riparazione;
ai fini dell'art. 135 Cod. Cons, pare anche utile ribadire come la natura viziata del bene venisse a palesarsi addirittura nella medesima giornata dell'acquisto;
di talchè la domanda principale attorea appare pienamente accoglibile.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale
Definitivamente pronunziando,
Condanna parte convenuta alla sostituzione immediata, in favore di , Parte_1 dell'autovettura “AUDI modello S1, tg GE506MD, telaio: WAUZZZ8X4FB014464” con altra di Pt_5 valore e caratteristiche;
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di , di € 3.298,00, oltre interessi Parte_2 dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 545 per esposti, €
8.800 per compenso, oltre tutti accessori.
26.12.2024
Il gi dott. Perfetti