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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2711/2022 promosso da:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ZOLLO FEDERICA;
- parte attrice - contro
CF , CF Controparte_1 C.F._2 CP_2
, CF e C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
CF in qualità di eredi di
[...] C.F._5 Persona_1
C.F. rappresentati e difesi dall'avv. VINATTIERI ELISA- C.F._6
BETTA;
- parte convenuta ed intervenuta –
Oggetto: ripetizione somma e risarcimento danni.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda 1) dichiarare il diritto dell'attore a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare il sig. a restituire Persona_1 all'attore la somma stessa di € 150.000,00, indebitamente trattenuta a titolo di interessi, e a seguito dell'estinzione del contratto preliminare di vendita e della conseguente vendita a terzi dell'immobile delle figlie, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del- la prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
2) dichia- rare il diritto dell'attore ad ottenere la somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento dan- no non patrimoniale per il pregiudizio subito per i fatti di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze difensive”.
Conclusioni parte convenuta: ““Voglia il Tribunale adito accertate le circostanze delle premesse rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Con spettanze di legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- premesso che nell'anno 2002 egli, quale titolare di Parte_1 due ditte “La CC ST sas e la Edil CC srl, a causa di ristret- tezze economiche, si era rivolto a per ottenere liquidità. L'accordo Persona_1
“quadro” raggiunto con il “finanziatore” prevedeva che per ogni € 2.000,00 di pre- stito maturavano automaticamente euro 500,00 di interessi compensativi;
ove il debito non fosse stato onorato alle scadenze previste, sarebbe stata applicata una penale del 50% del residuo non saldato.
I “prestiti” ottenuti dal ammontavano a: Pt_1
a) € 7.000,00 da restituire in 90 giorni e interessi pari a € 1.750,00;
b) € 65.000,00;
c) € 13.000,00 il 13 luglio 2007 da restituire in 231 giorni e maggiorazione di € 24.000,00 a titolo di interessi.
Con riferimento al prestito sub c), era stato anche stipulato contratto pre- liminare con cui le figlie dell'attore avevano promesso in vendita a Persona_1 un immobile di Viareggio per il prezzo di € 85.000,00 che in realtà dissimulava altro patto in forza del quale la proprietà sarebbe stata trasferita a solo Per_1 nel caso di mancata restituzione della somma di € 30.000,00 pari alle somme di cui alla caparra che in realtà corrispondevano al capitale mutuato di € 13.000,00 oltre interessi. L'attore ha anche lamentato di avere restituito nel corso degli anni
“oltre € 200.000, dati in varie forme” ed “€ 109.760,00 solo di cambiali sottoscritte dall'attore” ottenendo quest'ultimo anche l'effettuazione di lavori edili presso la di lui residenza e di quella del figlio. Per tutti questi fatto ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Si è costituito in giudizio eccependo che: Persona_1
a) la sentenza penale aveva dato atto solo della propria incapacità a stare in giudizio;
b) nessuna prova sarebbe stata fornita dall'attore in odine all'accordo usu- rario né alle somme restituite;
c) le cambiali prodotte oltre a non recare la girata del convenuto e di
[...]
, sono in possesso del debitore (e questo significa che sono state CP_5 onorate) e recano la data del 28 aprile 2008 con scadenza sei sette anni dopo (e quindi già all'inizio inefficaci);
2 d) i 54 titoli cambiari allegati alla denuncia non sono riconducibili al con- venuto;
e) il precetto di cui al doc. 6 per il pagamento di tre cambiali si fonda su un protesto che non avrebbe potuto essere elevato.
2.- Parte attrice ha fondato la propria azione sulla base dell'accertamento condotto in sede penale per il reato di usura in cui sono stati coinvolti il conve- nuto e il figlio . In base ad esso, quest'ultimo è stato l'unico coim- CP_2 putato ad essere ritenuto colpevole in quanto nei confronti di è CP_6 stata adottata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile di difendersi nel processo. Da ciò consegue che solo per è stato pos- CP_2 sibile accertare la responsabilità per il reato di usura ma non nei confronti del convenuto principale e se la costituzione del primo qual erede del secondo rende efficace e nei suoi confronti la sentenza di condanna, così non è per gli altri eredi
(al pari dell'originario convenuto). Da ciò consegue che l'accertamento del reato non può validamente essere invocato in questa sede.
Venuto meno – seppur parzialmente - il “sostegno” penale, sull'attore gra- vava l'onere di ricostruire le dazioni di denari a favore del convenuto oggetto della domanda di restituzione con la precisazione che essa può essere solo la differen- za tra la somma restituita e quella ricevuta in quanto essa rappresenta l'illecito profitto lucrato dal convenuto. Si tratta di una sorta di “probatio diabolica” in quanto – come succede in casi analoghi – le somme corrisposte dal mutuante ma soprattutto quelle restituite dal mutuatario non sono tracciabili e quasi sempre consegnate in contanti. L'attore si è quindi dovuto affidare alle prove testimoniali, prima fra tutte quelle di , sua moglie e quindi a lui più vicina Testimone_1 anche quando vi erano state dazioni di denaro. Essa ha dichiarato che:
a) aveva appreso dal marito il prestito di € 7.000,00;
b) l'ammontare della somma restituita “non la so” potendo dire che la cifra di € 109.760,00 “non si distacca di molto” da essa;
c) “il in data 13 luglio 2007 prestava al la somma di Persona_1 Pt_1
€ 13.000,00, facendosi promettere la restituzione dopo 231 giorni, della somma erogata maggiorata di € 24.000, a titolo di interessi”;
3 d) “il in seguito, vendette la casa di Viareggio e saldò il debito con- Pt_1 segnato al la somma di € 40.000; la casa valeva oltre 200 mila e fu sven- Per_1 duta a 140 mila”;
e) “il cercò di pagare parte dei debiti al con lavori al- Pt_1 Persona_1 la casa del figlio , alla cappella cimiteriale, in immobili di proprietà CP_2 di e consegnandoli un parquet del valore di € 11.000”. Persona_1
Dunque, la teste ha ammesso di non sapere con certezza l'importo della somma restituita (lett. b) né di quella ricevuta (se non in minima parte, lett. a e c). Come si vede, non è possibile pronunciare sentenza di condanna sulla base di dati approssimativi.
Anche il teste della Guardia di Finanza - che pure ha ri- Testimone_2 ferito che “consultando le mie carte confermo che il ha restituito al Pt_1 Per_1 negli anni € 214.000” - ha dovuto ammettere che “non sono stati fatti accertamen- ti bancari sui conti del compreso su quelle delle ditte, non posso dire Pt_1 quante somme aveva prestato al in quanto la contabilità era allu- Per_1 Pt_1 vionale (tre scatoloni) e tenuta in modo disorganizzato”. In questo caso, i dati ac- quisiti non consentono di calcolare il surplus indebitamente acquisito dal conve- nuto in quanto pur conoscendosi la somma restituitagli non si è in grado invece di conoscere quella incassata dall'attore.
Se infondata si è rivelata la domanda di restituzione, fondata è invece la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Infatti, l'istruttoria e i do- cumenti prodotti hanno visto emergere indizi, gravi, precisi e concordanti, con- sentono di ritenere che la condotta del resistente sia stata illegittima anche al di là dell'accertamento penale. Infatti:
a) la sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato Per_1
è stata assunta in assenza di più favorevoli pronunce assolutorie, segno
[...] del fatto che vi erano sufficienti prova di colpevolezza;
b) agli originari imputati era stato contestato un concorso nel reato di usu- ra ed il fatto che esso sia stato accertato nei confronti di un coimputato è ulterio- re indizio che la condotta materiale era oggettivamente sussistente anche nei confronti del convenuto: se la pronuncia di non doversi procedere preclude ogni effetto penale della sentenza nei confronti del concorrente, quest'ultima, per quanto emessa nei riguardi del concorrente, è pur sempre un elemento che il
4 giudice civile può prendere in considerazione ai diversi fini del risarcimento del danno;
c) i 54 titoli cambiari allegati alla denuncia recano anche la sottoscrizione per girata di e in assenza di prova circa altri (e diversi) leciti rap- Persona_1 porti sottostanti tra le parti, è ragionevole ritenere che essi siano stati emessi a titolo di restituzione delle somme;
d) gli atti del procedimento penale versati in atti rappresentano altro indi- zio dell'esistenza di un comportamento illecito del convenuto;
e) le testimonianze raccolta sono inequivocabili nel ritenere l'esistenza di quella condotta illecita.
Da ciò consegue che deve ritenersi sussistente la condotto illecita a carico dell'originario convenuto e, conseguentemente, il diritto dell'attore a vedersi risto- rato il danno non patrimoniale subito.
La quantificazione è oggetto di inevitabile liquidazione equitativa e, al fine di ancorarla il più possibile ai dati emersi nel corso del giudizio, deve farsi riferi- mento alla testimonianza di la quale, pur essendo la moglie Testimone_1 dell'attore, deve ritenersi pienamente attendibile in quanto non animata nel corso della testimonianza da alcun volontà di favorire il marito avendo francamente di- chiarato di non conoscere l'intera cifra dallo stesso restituita. Dal racconto della donna è emerso una situazione di totale prostrazione del marito nei confronti di che lo aveva costretto non solo a prosciugare ogni fonte di reddito Persona_1 ma anche ad effettuare lavorazioni edili presso e i suoi familiari per CP_7 liberarsi dal “cappio” del sempre crescente debito fino a seriamente mettere in crisi i rapporti familiari. Nello specifico è emerso che egli:
- aveva emesso ben 54 cambiali che coprono non solo una somma rag- guardevole ma che si protraggono per molto tempo;
- era stato costretto a coinvolgere nel debito anche membri della propria famiglia (“il emetteva cambiali anche a mio nome e del mio babbo Pt_1 [...]
perché il o riteneva non solvibile”); Per_2 Per_1
- aveva dovuto svendere un immobile delle figlie per restituire i denari (“la casa valeva oltre 200 mila e fu svenduta a 140 mila”);
- aveva eseguito lavori edili presso l'abitazione del figlio e presso la cappel- la mortuaria del (“il cercò di pagare parte dei debiti al Persona_1 Pt_1
5 con lavori alla casa del figlio , alla cappella cimiteria- Persona_1 CP_2 le, in immobili di proprietà di e consegnandoli un parquet del valore Persona_1 di € 11.000”);
- all'esito aveva chiuso le proprie attività commerciali in quanto prosciuga- te dall'emorragia finanziaria a favore del “creditore” (“il per i debiti dovet- Pt_1 te chiudere la ditta e ha alienato tutti i suoi beni per poter far fronte alle richieste di denaro da parte del;
purtroppo sì”). Persona_1
- aveva messo in crisi il proprio rapporto coniugale (“per queste difficoltà per un periodo non ho voluto più vedere il marito”).
Considerando che si è trattato di una situazione che si è protratta per un tempo assai prolungato, si può concludere che la condotta di ha Persona_1 causato una rilevante sofferenza non solo per la pervasività delle conseguenze
(che hanno interessato tutti gli aspetti della vita, sia negli affari che negli affetti) ma soprattutto per il fatto che l'attore era costretto in una sorta di schiavitù pre- standosi ai più disparati servizi a favore di tutto nella infondata Persona_1 speranza di potersi liberare dal debito.
Al fine di effettuare il calcolo si può fare riferimento alla tabella del Tribu- nale di Milano per il danno non patrimoniale pari al 10% ed opportunatamente raddoppiato in quanto la condotta non si è esaurita in un unico atto ma si è pro- tratta per più tempo finendo per dimostrare un'efficacia lesiva ancora superiore.
La somma finale è pari a € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
condanna , e Parte_2 CP_3 Parte_3
in qualità di eredi di ed in solido tra loro a corrispondere a
[...] Persona_1
la somma di € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione moneta- Parte_1 ria dalla data di notifica della citazione nonché le spese legali sostenute da
[...]
che si liquidano in € 7.500,00 oltre accessori come per legge. CP_5
Pistoia, 12/03/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
6