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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 563/2020 r.g., vertente tra
, cod. fisc. , residente in [...] C.F._1
Gullì, n. 36/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Legato, con studio in Reggio Calabria Via
Spagnolio, n. 36
APPELLANTE
CONTRO
in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
TO ER ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria Via Sant'Anna
II Tr. ON ON 1
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 147/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il opponeva il decreto ingiuntivo n. 186/2016 emesso in data Parte_2
22.02.2016 con cui il Tribunale Civile di Reggio Calabria ingiungeva di pagare alla sig.ra la Pt_1 somma di € 8.667,80 oltre ad interessi legali fino al soddisfo e rimborso delle spese legali di cui alla procedura monitoria, per presunte anticipazioni effettuate dalla stessa in favore del negli CP_1 anni dal 2012 al 2015
1 Rilevava la mancanza di prova del credito, precisando che l'ingiungente aveva svolto il ruolo di amministratrice nel periodo detto, fino ad aprile, quando nell'assemblea del 11.4.2015 aveva rassegnato le dimissioni. Che solo con la consegna della documentazione al nuovo amministratore la aveva segnalato nel rendiconto relativo alla gestione 1.1.2015 30.4.2015 l'esistenza del suo Pt_1 credito. Che i controlli eseguiti dal nuovo amministratore avevano portato ad evidenziare nel 2014 delle discrasie tra quanto risultante dal giornale di cassa (entrate €. 14.871,74 e uscite €.15.190.93) e quanto risultante dal rendiconto (entrate 16.482,35 e uscite 23.378,19, comprensivi della voce anticipi amministratore per €. 8.321,33l). Che la ricorrente non aveva fornito i documenti giustificativi e contabili di tali presunte anticipazioni ed aveva avviato la procedura di mediazione.
Che l'assemblea del 29.2.2016 aveva manifestato la volontà di trovare una soluzione ma non essendo stati fissati nuovi incontri davanti al mediatore non si era concretizzato nulla, anche perché il 4 marzo successivo il aveva ricevuto la notifica dell'ingiunzione. CP_1
Dunque, in mancanza di idonea prova delle anticipazioni e dei documenti giustificativi la pretesa era infondata e il decreto andava revocato. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la resistente rilevando che il ricorso per ingiunzione fosse assistito da documentazione comprovante la sua pretesa che, peraltro, era stata anche riconosciuta dall'assemblea nell'incontro del 29.2.2016. Chiedeva quindi che il producesse in giudizio le copie dei verbali di CP_1 approvazione dei rendiconti dal 2012 al 2014 che avrebbero confermato la ratifica assembleare.
Infine, precisava che le anticipazioni erano dipese dalla situazione di morosità in cui erano incorsi alcuni condomini, nei cui confronti erano state avviate le opportune azioni legali di recupero, ma senza esito e con dispendio di somme;
e che per questo motivo, al fine di garantire i servizi essenziali ai condomini che erano in regola, la stessa aveva ritenuto di ripianare le deficienze di cassa.
Istruita la causa, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 147/20 accoglieva l'opposizione, revocando il D.I. e compensando, integralmente, le spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello , eccependo Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'opposizione e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
2 a) Erronea valutazione delle risultanze probatorie e violazione degli artt. 112- 115-116 c.p.c. nonché violazione dell'art. 132, 2° comma, n.4, c.p.c.;
b) Omessa pronuncia su istanze istruttorie e violazione degli artt. 112- 115-116 c.p.c. nonché violazione dell'art. 132, 2° comma, n.4, c.p.c
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a) L'appellante deduce che l'iter logico-giuridico che ha sorretto il convincimento del Giudice di prime cure e che ha determinato l'accoglimento dell'opposizione si pone in evidente violazione del principio dispositivo determinato altresì dall'erronea valutazione delle risultanze probatorie nonché dall'intrinseca contraddittorietà delle conclusioni rispetto alla valutazione globale dei fatti.
Ritenendo che il Tribunale, sebbene abbia correttamente contestualizzato la vicenda, in maniera contraddittoria e semplicistica ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione.
In merito alle anticipazioni effettuate dall'amministratore per conto del e il successivo CP_1 riconoscimento del credito, la Cassazione ha ritenuto che l'approvazione del rendiconto condominiale, sia in forma consuntiva che preventiva, è un presupposto indispensabile per la regolarizzazione delle anticipazioni effettuate dall'amministratore. In assenza di tale approvazione, il credito vantato risulta privo di una base giuridica solida e, pertanto, non esigibile.
Inoltre, la Suprema Corte, ribadisce la necessità di fornire prove documentali inconfutabili degli esborsi sostenuti, chiarendo che l'utilizzo di strumenti documentali affidabili, come bonifici bancari
e assegni, è fondamentale per dimostrare la legittimità delle anticipazioni.
La mancanza di tali prove può determinare l'invalidità del riconoscimento del credito, con possibili ripercussioni economiche e legali per l'amministratore (Cass. n. 4179/2023).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che dai rendiconti consuntivi degli anni dal 2012 al 2014, approvati dalla assemblea dei condomini non vi è alcuna voce specifica che faccia riferimento alle anticipazioni dell'amministratrice odierna appellante;
bilanci prodotti in Pt_1 giudizio a seguito di ordine del giudice, stante la contestazione del , e diversi rispetto a CP_1 quelli prodotti dalla odierna appellante a corredo del ricorso monitorio".
Inoltre, nei bilanci preventivi, consuntivi e rendiconti prodotti non si rinvengono anticipazioni da parte dell'amministratore.
L'unico documento in cui compaiono le dette anticipazioni è, esclusivamente, il conto entrate- uscite redatto al momento del passaggio di consegne tra l'amministratrice e la nuova amministratrice Pt_1
Gullì, avvenuto nell'esercizio finanziario 01.01.2015/30.04.2015, redatto dalla Pt_1
Per quanto sopra, inconducente si rappresenta l'argomentazione di parte appellata, secondo cui l'assemblea avrebbe riconosciuto il credito della per avere deliberato la mera intenzione di Pt_1 trovare un componimento della lite, in quanto, svariate possono essere le motivazioni per cui
3 l'assemblea preferisca un bonario accordo piuttosto che intentare un giudizio.
La prova per testi e l'interrogatorio della hanno evidenziato che l'assemblea dei condomini non Pt_1 fosse a conoscenza di anticipazioni personali dell'amministratrice nell'interesse del condominio;
è risultata, infatti, esclusivamente la consapevolezza in capo ai condomini dell'esistenza di alcuni condomini morosi, rimanendo, comunque, incerta l'entità delle dette morosità.
La ha affermato di avere effettuato le anticipazioni pretese a causa della morosità di alcuni Pt_1 condomini e della necessità di affrontare spese urgenti e improcrastinabili.
Orbene, in ossequio al principio giurisprudenziale sopra evidenziato, la stessa avrebbe dovuto specificamente provare i detti esborsi, tramite bonifici bancari, o ricevute di pagamento.
Per tali motivi irrilevante si rappresenta la testimonianza del teste il quale ha Testimone_1 affermato che “la Sig.ra ci ha fatto presente che a causa della morosità di alcuni condomini Pt_1 aveva anticipato delle spese che avremmo dovuto condividere noi condomini. Le morosità riguardavano i Sigg.ri e ovvero i soci che hanno realizzato il palazzo e che mi risulta Pt_3 Pt_4 siano proprietari del piano meno uno”, in mancanza di specifica prova degli esborsi effettuati in anticipazione dalla Tes_1
Inoltre, dalla documentazione in atti ed in particolare dai verbali di assemblea non si rileva la necessità di anticipare delle somme da parte dell'amministratrice per affrontare lavori urgenti o per evitare che i servizi essenziali venissero sospesi, né tantomeno dal giornale di cassa risultano spese urgenti sostenute dall'amministratrice.
b) Per quanto fin qui esposto, ultronea si rappresenta la richiesta di CTU contabile, reiterata dall'appellante in questa sede, volta ad analizzare le partite di entrata e di uscita presenti nei rendiconti del , atteso che si tratta di conteggi di immediata valutazione e comprensione che non CP_1 richiedono la nomina di un CTU.
Alla luce della totale mancanza di prova del credito azionato, ininfluente si rappresenta il comportamento del in sede di mediazione, il quale ha ritenuto non presentarsi al CP_1 secondo incontro, pur avendovi aderito.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione e pertanto €. 1.134,00 fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
A tal riguardo si precisa che il difensore di parte appellata si è dichiarato antistatario e ha richiesto la
4 distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c."
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 147/20, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
5 Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 563/2020 r.g., vertente tra
, cod. fisc. , residente in [...] C.F._1
Gullì, n. 36/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Legato, con studio in Reggio Calabria Via
Spagnolio, n. 36
APPELLANTE
CONTRO
in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
TO ER ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria Via Sant'Anna
II Tr. ON ON 1
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 147/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il opponeva il decreto ingiuntivo n. 186/2016 emesso in data Parte_2
22.02.2016 con cui il Tribunale Civile di Reggio Calabria ingiungeva di pagare alla sig.ra la Pt_1 somma di € 8.667,80 oltre ad interessi legali fino al soddisfo e rimborso delle spese legali di cui alla procedura monitoria, per presunte anticipazioni effettuate dalla stessa in favore del negli CP_1 anni dal 2012 al 2015
1 Rilevava la mancanza di prova del credito, precisando che l'ingiungente aveva svolto il ruolo di amministratrice nel periodo detto, fino ad aprile, quando nell'assemblea del 11.4.2015 aveva rassegnato le dimissioni. Che solo con la consegna della documentazione al nuovo amministratore la aveva segnalato nel rendiconto relativo alla gestione 1.1.2015 30.4.2015 l'esistenza del suo Pt_1 credito. Che i controlli eseguiti dal nuovo amministratore avevano portato ad evidenziare nel 2014 delle discrasie tra quanto risultante dal giornale di cassa (entrate €. 14.871,74 e uscite €.15.190.93) e quanto risultante dal rendiconto (entrate 16.482,35 e uscite 23.378,19, comprensivi della voce anticipi amministratore per €. 8.321,33l). Che la ricorrente non aveva fornito i documenti giustificativi e contabili di tali presunte anticipazioni ed aveva avviato la procedura di mediazione.
Che l'assemblea del 29.2.2016 aveva manifestato la volontà di trovare una soluzione ma non essendo stati fissati nuovi incontri davanti al mediatore non si era concretizzato nulla, anche perché il 4 marzo successivo il aveva ricevuto la notifica dell'ingiunzione. CP_1
Dunque, in mancanza di idonea prova delle anticipazioni e dei documenti giustificativi la pretesa era infondata e il decreto andava revocato. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la resistente rilevando che il ricorso per ingiunzione fosse assistito da documentazione comprovante la sua pretesa che, peraltro, era stata anche riconosciuta dall'assemblea nell'incontro del 29.2.2016. Chiedeva quindi che il producesse in giudizio le copie dei verbali di CP_1 approvazione dei rendiconti dal 2012 al 2014 che avrebbero confermato la ratifica assembleare.
Infine, precisava che le anticipazioni erano dipese dalla situazione di morosità in cui erano incorsi alcuni condomini, nei cui confronti erano state avviate le opportune azioni legali di recupero, ma senza esito e con dispendio di somme;
e che per questo motivo, al fine di garantire i servizi essenziali ai condomini che erano in regola, la stessa aveva ritenuto di ripianare le deficienze di cassa.
Istruita la causa, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 147/20 accoglieva l'opposizione, revocando il D.I. e compensando, integralmente, le spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello , eccependo Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'opposizione e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
2 a) Erronea valutazione delle risultanze probatorie e violazione degli artt. 112- 115-116 c.p.c. nonché violazione dell'art. 132, 2° comma, n.4, c.p.c.;
b) Omessa pronuncia su istanze istruttorie e violazione degli artt. 112- 115-116 c.p.c. nonché violazione dell'art. 132, 2° comma, n.4, c.p.c
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a) L'appellante deduce che l'iter logico-giuridico che ha sorretto il convincimento del Giudice di prime cure e che ha determinato l'accoglimento dell'opposizione si pone in evidente violazione del principio dispositivo determinato altresì dall'erronea valutazione delle risultanze probatorie nonché dall'intrinseca contraddittorietà delle conclusioni rispetto alla valutazione globale dei fatti.
Ritenendo che il Tribunale, sebbene abbia correttamente contestualizzato la vicenda, in maniera contraddittoria e semplicistica ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione.
In merito alle anticipazioni effettuate dall'amministratore per conto del e il successivo CP_1 riconoscimento del credito, la Cassazione ha ritenuto che l'approvazione del rendiconto condominiale, sia in forma consuntiva che preventiva, è un presupposto indispensabile per la regolarizzazione delle anticipazioni effettuate dall'amministratore. In assenza di tale approvazione, il credito vantato risulta privo di una base giuridica solida e, pertanto, non esigibile.
Inoltre, la Suprema Corte, ribadisce la necessità di fornire prove documentali inconfutabili degli esborsi sostenuti, chiarendo che l'utilizzo di strumenti documentali affidabili, come bonifici bancari
e assegni, è fondamentale per dimostrare la legittimità delle anticipazioni.
La mancanza di tali prove può determinare l'invalidità del riconoscimento del credito, con possibili ripercussioni economiche e legali per l'amministratore (Cass. n. 4179/2023).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che dai rendiconti consuntivi degli anni dal 2012 al 2014, approvati dalla assemblea dei condomini non vi è alcuna voce specifica che faccia riferimento alle anticipazioni dell'amministratrice odierna appellante;
bilanci prodotti in Pt_1 giudizio a seguito di ordine del giudice, stante la contestazione del , e diversi rispetto a CP_1 quelli prodotti dalla odierna appellante a corredo del ricorso monitorio".
Inoltre, nei bilanci preventivi, consuntivi e rendiconti prodotti non si rinvengono anticipazioni da parte dell'amministratore.
L'unico documento in cui compaiono le dette anticipazioni è, esclusivamente, il conto entrate- uscite redatto al momento del passaggio di consegne tra l'amministratrice e la nuova amministratrice Pt_1
Gullì, avvenuto nell'esercizio finanziario 01.01.2015/30.04.2015, redatto dalla Pt_1
Per quanto sopra, inconducente si rappresenta l'argomentazione di parte appellata, secondo cui l'assemblea avrebbe riconosciuto il credito della per avere deliberato la mera intenzione di Pt_1 trovare un componimento della lite, in quanto, svariate possono essere le motivazioni per cui
3 l'assemblea preferisca un bonario accordo piuttosto che intentare un giudizio.
La prova per testi e l'interrogatorio della hanno evidenziato che l'assemblea dei condomini non Pt_1 fosse a conoscenza di anticipazioni personali dell'amministratrice nell'interesse del condominio;
è risultata, infatti, esclusivamente la consapevolezza in capo ai condomini dell'esistenza di alcuni condomini morosi, rimanendo, comunque, incerta l'entità delle dette morosità.
La ha affermato di avere effettuato le anticipazioni pretese a causa della morosità di alcuni Pt_1 condomini e della necessità di affrontare spese urgenti e improcrastinabili.
Orbene, in ossequio al principio giurisprudenziale sopra evidenziato, la stessa avrebbe dovuto specificamente provare i detti esborsi, tramite bonifici bancari, o ricevute di pagamento.
Per tali motivi irrilevante si rappresenta la testimonianza del teste il quale ha Testimone_1 affermato che “la Sig.ra ci ha fatto presente che a causa della morosità di alcuni condomini Pt_1 aveva anticipato delle spese che avremmo dovuto condividere noi condomini. Le morosità riguardavano i Sigg.ri e ovvero i soci che hanno realizzato il palazzo e che mi risulta Pt_3 Pt_4 siano proprietari del piano meno uno”, in mancanza di specifica prova degli esborsi effettuati in anticipazione dalla Tes_1
Inoltre, dalla documentazione in atti ed in particolare dai verbali di assemblea non si rileva la necessità di anticipare delle somme da parte dell'amministratrice per affrontare lavori urgenti o per evitare che i servizi essenziali venissero sospesi, né tantomeno dal giornale di cassa risultano spese urgenti sostenute dall'amministratrice.
b) Per quanto fin qui esposto, ultronea si rappresenta la richiesta di CTU contabile, reiterata dall'appellante in questa sede, volta ad analizzare le partite di entrata e di uscita presenti nei rendiconti del , atteso che si tratta di conteggi di immediata valutazione e comprensione che non CP_1 richiedono la nomina di un CTU.
Alla luce della totale mancanza di prova del credito azionato, ininfluente si rappresenta il comportamento del in sede di mediazione, il quale ha ritenuto non presentarsi al CP_1 secondo incontro, pur avendovi aderito.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione e pertanto €. 1.134,00 fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
A tal riguardo si precisa che il difensore di parte appellata si è dichiarato antistatario e ha richiesto la
4 distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c."
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 147/20, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
5 Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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