Articolo 7 della Legge 2 maggio 1983, n. 156
Articolo 6Articolo 8
Versione
22 maggio 1983
Art. 7.
Nei casi previsti dai precedenti articoli 5 e 6, le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire ed i privilegi garantiti dagli stessi sono trasferiti di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.
In alternativa al trasferimento di cui al comma precedente, il finanziamento garantito dalle ipoteche o dai privilegi di cui sopra verra' accollato alla regione Marche con conseguente riduzione dei contributi previsti dai predetti articoli 5 e 6.
La regione Marche determinera' le modalita' e le procedure da seguire sia nel caso del trasferimento delle garanzie sia nel caso di accollo dei finanziamenti.
Entrata in vigore il 22 maggio 1983