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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2094/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17427/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerveteri - Piazza Risorgimento N.1 00052 Cerveteri RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 515-683-644-590 IMU 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe, proponeva ricorso il sig. Ricorrente_2 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Il Comune di Cerveteri rimaneva contumace.
La Corte osserva preliminarmente che il ricorso può esser deciso anche nel merito.
La Corte accoglieva il ricorso per i seguenti motivi.
Dagli atti di causa si evince che gli avviso impugnati sono relativi ad immobili pervenuti in successione al ricorrente unitamente ai sigg.ri Nominativo_1, nominativo_3 e di Nominativo_2.
La comproprietà sugli immobili siti in Cerveteri, via indirizzo_1 perveniva al ricorrente a seguito di atto di divisione ereditaria a rogito Notar nominativo_4 del 15.04.2021, a seguito della quale solo gli immobili censiti al NCEU di Cerveteri al n. Dati catastali_!1 e particella nDati catastali_2 ctg. C/1, classe 2 venivano attribuiti al sig. Ricorrente_1.
Dal suddetto atto di divisione si evince che quest'ultimo è definitivo per l'odierno ricorrente, conseguentemente quest'ultimo è soggetto passivo IMU solo per la quota del 22,22% limitatamente ai primi quattro mesi dell'anno 2021, mentre l'immobile censito al foglio Dati catastali_! e particella Dati catastali_2, ctg C/1, cl. 2 risulta compravenduto a terzi a far data dal 20.05.2021.
La Corte osserva che gli avvisi impugnati per gli anni 2021-2022-2023-2024 sono relativi ad immobili che non risultano più essere di proprietà del ricorrente essendo gli stessi stati alienati con atto di divisione ereditaria del 15.04.2021 e, poi, con atto di compravendita del 20.05.2021.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e gli avvisi impugnati devono essere dichiarati provi di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del ricorrente nella misura di € 700,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna il Comune di Cerveteri alle spese del giudizio nella misura di euro
700 oltre oneri accessori di legge ed al rimborso del cut.
Il Giudice
ID CI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17427/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerveteri - Piazza Risorgimento N.1 00052 Cerveteri RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 515-683-644-590 IMU 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe, proponeva ricorso il sig. Ricorrente_2 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Il Comune di Cerveteri rimaneva contumace.
La Corte osserva preliminarmente che il ricorso può esser deciso anche nel merito.
La Corte accoglieva il ricorso per i seguenti motivi.
Dagli atti di causa si evince che gli avviso impugnati sono relativi ad immobili pervenuti in successione al ricorrente unitamente ai sigg.ri Nominativo_1, nominativo_3 e di Nominativo_2.
La comproprietà sugli immobili siti in Cerveteri, via indirizzo_1 perveniva al ricorrente a seguito di atto di divisione ereditaria a rogito Notar nominativo_4 del 15.04.2021, a seguito della quale solo gli immobili censiti al NCEU di Cerveteri al n. Dati catastali_!1 e particella nDati catastali_2 ctg. C/1, classe 2 venivano attribuiti al sig. Ricorrente_1.
Dal suddetto atto di divisione si evince che quest'ultimo è definitivo per l'odierno ricorrente, conseguentemente quest'ultimo è soggetto passivo IMU solo per la quota del 22,22% limitatamente ai primi quattro mesi dell'anno 2021, mentre l'immobile censito al foglio Dati catastali_! e particella Dati catastali_2, ctg C/1, cl. 2 risulta compravenduto a terzi a far data dal 20.05.2021.
La Corte osserva che gli avvisi impugnati per gli anni 2021-2022-2023-2024 sono relativi ad immobili che non risultano più essere di proprietà del ricorrente essendo gli stessi stati alienati con atto di divisione ereditaria del 15.04.2021 e, poi, con atto di compravendita del 20.05.2021.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e gli avvisi impugnati devono essere dichiarati provi di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del ricorrente nella misura di € 700,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna il Comune di Cerveteri alle spese del giudizio nella misura di euro
700 oltre oneri accessori di legge ed al rimborso del cut.
Il Giudice
ID CI