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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/04/2025, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27527/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27527/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DONA ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in LARGO DON
ORIONE 2A ZELO , presso il difensore avv. DONA ALESSANDRA Parte_2
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDARDINI ELISA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA PONTE FURIO, 16 26013 CREMA, presso il difensore avv.
MONDARDINI ELISA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare
In via pregiudiziale:
Per tutti i motivi esposti, accertare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e, per l'effetto ed in accoglimento della presente opposizione, revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 9485/23 opposto.
pagina 1 di 9 In via principale:
per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare infondata e/o illegittima la pretesa creditoria di
e, per l'effetto ed in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 9485/23 opposto, in quanto nulla è dovuto da Parte_1
[...]
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione a prova contraria sui seguenti capitoli:
1. Vero che, a seguito della mail del 08/07/2022, la richiedeva espressamente l'invio di CP_1
una Pec;
2. Vero che alla data del 13/07/2022 la Pec dell'impresa individuale (P.I.: Persona_1
) era inattiva (cfr. doc. 1 fasc. attore opponente); P.IVA_3 Email_1
3. Vero che alla data del 13/07/2022 l'unica Pec attiva della (P.I. Parte_1
) era P.IVA_1 Email_2
Si indica a teste, anche a prova contraria sui capitoli che verranno ammessi da controparte la sig.ra
c/o S.S. Paullese Km. 23, Dovera (Cr) Tes_1 Parte_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o modificate che fossero formulate ex adverso”
Per parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sia di merito che istruttoria, così giudicare:
In via principale e nel merito:
Rigettare ogni domanda formulata da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 9485/2023 del 24.05.2023- R.g. 18486/2023, emesso dall'intestato Tribunale in quanto il credito è liquido, certo ed esigibile e fondato su prova scritta ex art. 634 c.p.c..
Nel merito:
pagina 2 di 9 accertare e dichiarare l'inadempimento imputabile a Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni convenute nel contratto
[...] stipulato in data 14.11.2013 per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_4
corrispondere a la somma pari ad Euro 23.483,46, pari alla penale prevista Controparte_1 nell'art. 5 del contratto in essere tra le parti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo o, in subordine, della maggiore e/o minore somma che risulterà in corso di causa e/o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
Si insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art.
171- ter n. 2 c.p.c. e non accolte.
Con vittoria di spese, compenso professionale, Iva e C.p.a oltre rimborso forfettario come previsto per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda prende le mosse dall'iniziativa della società he, ricorrendo in via Controparte_1 monitoria, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione di ingiunzione di pagamento (n.
9485/2023 - R.G. 18486/2023), a carico della società
[...] per l'importo di € 23.483,46, oltre interessi legali e spese di Parte_1 procedura, a suo dire dovutole per l'avvenuta violazione, da parte dell'ingiunta, degli artt. 5 e 7 del contratto sottoscritto in data 14.11.2013, avente ad oggetto l'installazione nei locali della medesima di tre distributori automatici, concessi in comodato d'uso gratuito, la relativa Parte_1
manutenzione e la fornitura dei prodotti per il relativo rifornimento.
Affermava, infatti, che l' in data 08.07.2022 e 13.07.2022, avesse inviato Parte_1
disdetta al contratto di somministrazione e fornitura dei prodotti, non rispettando il termine di sei mesi dalla scadenza del 14.11.2022, previsto dal citato art. 7, determinando in tal modo il rinnovo del contratto per ulteriori 3 anni. Osservava inoltre che l'art. 5 dello stesso contratto stabiliva l'esclusività del servizio e della fornitura dei prodotti per tutta la durata del comodato e, in caso di relativa violazione, l'obbligo della somministrata di corrispondere l'equivalente del mancato introito lordo, fino al termine del contratto, commisurato sulla media delle consumazioni annuali.
Riferiva di aver dunque effettuato il calcolo dell'importo preteso a tale titolo, sulla scorta delle fatture elettroniche e altri dati IVA inviati all'Agenzia delle Entrate, dalle quali risultava che il distributore pagina 3 di 9 contraddistinto dalla matricola n. 1318140156000000000411, con le coordinate del luogo di trasmissione longitudine 9.5347 e latitudine 45.3863, avesse registrato consumi totali annui di €
3.316,75, il distributore contraddistinto dalla matricola n. 13181480156000000000054, con le coordinate del luogo di trasmissione longitudine n. e latitudine 45.3863, avesse registrato Num_1 consumi totali annui di € 1.616,05 ed il distributore contraddistinto dalla matricola n.
13181480156000000000053, con le coordinate del luogo di trasmissione longitudine n.
9.5346 e latitudine 45.3863, avesse registrato consumi totali annui di € 2.292,90. Sulla base di tali rilievi, evidenziava come i consumi complessivi annui fossero pari ad € 7.225,70, con media mensile di €
602,14, che, moltiplicata per i 39 mesi residui sino al termine del contratto - ossia da agosto 2022 sino a
14 novembre 2024 -, determinava il totale della penale pretesa in € 23.483,46, corrispondente all'
“equivalente del mancato introito lordo, fino al termine del contratto, commisurato sulla media delle consumazioni annuali” indicato in contratto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17.07.2023, la società
[...]
roponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1
eccependo innanzitutto la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che il contratto prodotto dalla in sede monitoria, era stato stipulato con altro soggetto, ovvero il sig. Controparte_1
nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. , Persona_1 P.IVA_3
cancellata dal registro delle Imprese sin dal 2015, essendosi essa invece costituita solo nel maggio del
2021 e non avendo mai il proprio legale rappresentante, sig. sottoscritto alcun Parte_1
contratto di comodato con la e men che meno accettato le relative clausole Controparte_1
vessatorie.
Nel merito evidenziava come il contratto di comodato di durata triennale posto dall'opposta a fondamento della propria pretesa, prevedesse all'art. 7 la facoltà di disdetta con preavviso di sei mesi, senza la previsione di alcuna sanzione e/o penale per il mancato rispetto del termine.
Evidenziava altresì l'inconferenza del richiamo dell'art. 5 del medesimo contratto, effettuato dall'opposta per giustificare la richiesta di pagamento della penale, essendo la medesima prevista per il diverso caso di violazione, da parte del comodatario - somministrato, dell'obbligo di esclusiva.
Contestava infine la pretesa azionata, sotto il profilo del quantum, eccependo che la quantificazione della penale in € 23.483,46, fosse stata effettuata sulla scorta di dati privi di attestazione di autenticità e senza ulteriore prova dei singoli consumi giornalieri. Evidenziava altresì come le pretese rilevazioni dei consumi prodotte in sede monitoria riguardassero tre distributori automatici, laddove il contratto prodotto dall'opposta, sottoscritto dal sig. avesse ad oggetto la fornitura di soli due Persona_1
pagina 4 di 9 distributori (“1 Bro 250” e “1 snakky”), in relazione ai quali non vi era neppure certezza che avessero proprio i numeri di matricola indicati nelle fatture azionate nel procedimento sommario. Infine evidenziava che il dettaglio dei corrispettivi prodotti si riferisse a distributori consegnati ad un'attività commerciale avente partita iva , non riferibile né all'impresa individuale P.IVA_4 [...]
effettiva parte contrattuale ed avente P.I. , né ad essa Controparte_2 P.IVA_3
opponente, ma bensì a tale diversa società Pit Stop di Mazzola Pierino sas.
Sulla scorta di tali affermazioni, chiedeva, in via pregiudiziale, l'accertamento e la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva;
in via preliminare, il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la relativa revoca.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società opposta, prendendo posizione sulle eccezioni formulate dall' Con riferimento all'eccepita Parte_1
carenza di legittimazione passiva, in particolare, osservava che l'art. 8 del contratto sottoscritto il
14.11.2013, ne prevedesse il perdurare dell'efficacia anche in caso di eventuale variazione di indirizzo e/o ragione sociale, e che, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese dell'attività di
[...]
avvenuta il 05.03.2015, e sino alla comunicazione di disdetta, del Controparte_2
08.07.2022 e del 13.07.2022, il contratto aveva continuato ad avere regolare esecuzione tra essa e la tanto che la disdetta Controparte_1 Parte_1 del 13.07.2022, era stata inviata proprio tramite la pec di quest'ultima ( . Email_3
Evidenziava altresì che la sede legale (Dovera (CR) Strada Statale Paullese K.nm. 23) e l'attività svolta
(autoriparazione meccanica) dall'opponente erano le medesime dell'impresa individuale che aveva sottoscritto il contratto, alla quale, dalla stessa visura prodotta dalla controparte, risultava essere in effetti subentrata l' . Parte_1
Evidenziava dunque come, ai sensi dell'art. 2558 c.c., l' Parte_1 fosse subentrata nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda ad Controparte_2
risultando altresì dal fascicolo storico dell'
[...] Parte_1
che l'impresa individuale , con atto del
[...] Parte_1
26.05.2021, avesse ceduto l'azienda conferendola nella società opponente, i cui soci risultano essere i signori , e;
che nell'atto costitutivo della società Parte_1 Persona_1 Parte_5
in nome collettivo, fosse espressamente previsto il subentro della società conferitaria, con effetto dal
1.06.2021, nei contratti stipulati del socio conferente ( ), e come, Parte_1
infine, il sig. risultasse rivestire la qualità di socio ed amministratore della società Persona_1
opponente.
pagina 5 di 9 Quanto al merito della pretesa, evidenziava che sia la clausola contrattuale relativa all'esclusività del servizio e della fornitura dei prodotti, per tutta la durata del contratto, sia la clausola penale prevista per la relativa violazione, erano state espressamente sottoscritte, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., e che, a fronte dell'utilizzo gratuito dei distributori, l'opponente si era impegnata a riconoscere l'esclusività del servizio e della fornitura dei prodotti per tutta la durata del contratto, pertanto, non avendo la
[...]
comunicato tempestivamente la disdetta, il contratto Parte_1
doveva giudicarsi rinnovato, con conseguente diritto ad incassare la penale suddetta.
Circa le eccezioni svolte sul quantum, osservava che per mero errore materiale era stata riportata nel dettaglio dei corrispettivi una P.iva diversa da quella dell'opponente, dovendosi peraltro ritenere che i rilievi fossero comunque corretti posto che alle coordinate di latitudine e longitudine ivi riportate insistesse proprio l'indirizzo della sede dell' . Parte_1
Evidenziava che il terzo distributore automatico era stato consegnato in data 20.10.2020, e che i dati dei consumi rilevati fossero quelli inviati all'Agenzia delle Entrate, tramite collegamento diretto mensile ai distributori, trattandosi dunque di dati non inseriti né modificabili da essa CP_1
[...]
Sulla scorta di tali considerazioni chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la sua conferma.
Depositate le memorie integrative ex art. 171ter c. 1 c.p.c., in occasione della prima udienza veniva sentito liberamente il legale rappresentante della società opponente, mentre non compariva il legale rappresentate della società opposta, che depositava telematicamente documentazione medica a giustificazione della propria assenza.
Con riservata ordinanza del 27.02.2024, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, valutata la natura della causa, riguardante materia rientrante tra quelle per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione, veniva disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, con assegnazione di termine all'opposta per la relativa introduzione fino al 15.03.2024.
Tempestivamente esperito il tentativo di mediazione, con aveva esito negativo, con riservata ordinanza del 30.07.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c. l'udienza del 29.11.2024, successivamente rinviata al 14.03.2025.
Ciò detto, deve essere innanzitutto delibata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata pagina 6 di 9 da parte opponete. Si osserva in proposito come emerga dai documenti versati in atti che il contratto posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da sia stato concluso in Controparte_1 data 14.11.2013 con il signor nella propria qualità di titolare dell'impresa Persona_1
individuale Auto Officina Maggiore di Daniele Maggiore, con partita IVA . Dalla visura P.IVA_3
camerale di tale impresa individuale prodotta da parte opponente (doc. 1 fascicolo
[...]
emerge che la medesima sia stata cancellata dal Registro Parte_1
delle Imprese dopo l'avvenuto trasferimento dell'azienda, mediante donazione, all'impresa individuale
Auto Officina Maggiore di Maggiore Antonio. Dalla visura camerale della società opponente, prodotta da nel fascicolo monitorio (doc. 8), emerge che l'impresa individuale Controparte_1 Pt_1 Parte_1
è stata quindi conferita nella società in nome collettivo
[...] Parte_1 [...]
all'atto della relativa costituzione, avvenuta il 26.05.2021. Parte_1
Nell'atto costitutivo della società in nome collettivo odierna opponente, è espressamente previsto che la società conferitaria, con effetto dal 1.06.2021, sia subentrata, ai sensi dell'art. 2558 c.c., nei contratti stipulati del socio conferente per l'esercizio dell'azienda conferita non aventi carattere personale (doc.2 fascicolo opposta).
Al di là di tale espressa previsione, in via generale a mente dell'art. 2558 c.c., se non è espressamente pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Nel caso di specie, in mancanza di prova di pattuizioni contrarie, deve concludersi che in sede di cessione per donazione dell'azienda dell'impresa individuale
[... sottoscrivente il contratto con all'impresa individuale Controparte_1 Pt_1 Parte_1
, quest'ultima sia subentrata in tale contratto di cui è questione e che quindi, in sede Parte_1
di conferimento di quest'ultima impresa individuale nella società Parte_1
quest'ultima sia subentrata nello stesso contratto.
[...]
Del resto, costituisce circostanza incontestata che, dopo la cancellazione dell'impresa individuale
[...]
, il contratto posto a fondamento della pretesa azionata, abbia continuato Controparte_2
ad avere regolare esecuzione senza soluzione di continuità, da ultimo tra le attuali parti in causa, e ciò fino all'intervenuta disdetta, da parte di Parte_1
comunicata il 13.07.2022, tramite la propria pec Email_4
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla società opponente deve dunque essere giudicata infondata.
Passando al merito, ritiene questo Giudice che la pretesa azionata da sia infondata. Controparte_1
pagina 7 di 9 Come già riportato, l'opposta ha fondato la propria richiesta di pagamento dell'importo di € 23.483,46 sull'art. 5 del contratto inter partes, che testualmente prevede: “A favore della il Controparte_1
cliente si impegna a riconoscere l'esclusività del servizio e della fornitura dei prodotti per tutta la durata del comodato. In caso di violazione della suddetta clausola verrà corrisposto al somministrante
l'equivalente del mancato introito lordo, fino al termine del contratto, commisurato sulla media delle consumazioni annuali”.
E' evidente la ratio sottesa a tale previsione contrattuale: poiché i distributori automatici sono concessi in utilizzo al cliente a titolo gratuito, mediante rapporto di comodato, rimanendo gli stessi di proprietà della concedente, la pattuizione dell'esclusiva del servizio e della fornitura di prodotti con cui rifornire gli stessi distributori, in favore della concedente, è finalizzata a fornire tutela a quest'ultima evitando che a fronte del vantaggio concesso gratuitamente al cliente con l'installazione dei macchinari, siano altri soggetti concorrenti ad avvantaggiarsene, riempendoli con i propri prodotti. L'articolo in esame prevede infatti l'esclusiva del servizio e della fornitura dei prodotti per tutta la durata “del comodato”.
Nel caso di specie il rapporto di comodato, avente natura reale, è pacificamente terminato una volta ritirati i macchinari da parte di circostanza che le parti concordano sia intervenuta Controparte_1
subito dopo la comunicazione di della Parte_1
volontà di chiudere la fornitura.
Venuta meno la concessione d'uso gratuito dei macchinari precedenti installati, è venuta meno l'esigenza di tutela della sopra evidenziata, di tal che la Controparte_1 [...]
non è stata più tenuta ad approvvigionarsi dei prodotti della Parte_1
per il relativo rifornimento e men che meno a riconoscerle l'esclusiva di fornitura Controparte_1
dei prodotti.
L'opposta, del resto, non ha affatto contestato all' Parte_1
la violazione dell'obbligo di esclusiva legata alla permanenza del rapporto di comodato, ma bensì
[...]
la violazione del termine contrattualmente previsto per la comunicazione di disdetta, disciplinato nell'art. 7 del medesimo accordo suddetto, in relazione al quale non è però prevista la medesima penale prevista nel su citato art. 5, con il quale non sussiste alcun collegamento negoziale.
Ne consegue che la penale pretesa da non trovi fondamento nella previsione Controparte_1
contrattuale invocata a suo fondamento, di tal che l'iniziativa giudiziaria dalla medesima avviata nei confronti dell' deve giudicarsi infondata. A Parte_1 Parte_1
tale conclusione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 8 di 9 L'accoglimento dell'opposizione per le considerazioni sopra esponente, assorbe ogni ulteriore questione, segnatamente in ordine al quantum preteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con applicazione dei medi tariffari per le prime due fasi e dei minimi per le ultime due, tenuto conto della concreta attività svolta e della ripetitività degli atti difensivi.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 9485/2023 emesso il 24.05.2023, dal Tribunale di Milano,
[...]
Giudice dott. Nicola Di Plotti, RG 18486/2023;
- condanna parte opposta a rifondere alla le Parte_1 spese processuali, che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Milano, 13 aprile 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27527/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DONA ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in LARGO DON
ORIONE 2A ZELO , presso il difensore avv. DONA ALESSANDRA Parte_2
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDARDINI ELISA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA PONTE FURIO, 16 26013 CREMA, presso il difensore avv.
MONDARDINI ELISA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare
In via pregiudiziale:
Per tutti i motivi esposti, accertare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e, per l'effetto ed in accoglimento della presente opposizione, revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 9485/23 opposto.
pagina 1 di 9 In via principale:
per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare infondata e/o illegittima la pretesa creditoria di
e, per l'effetto ed in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 9485/23 opposto, in quanto nulla è dovuto da Parte_1
[...]
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione a prova contraria sui seguenti capitoli:
1. Vero che, a seguito della mail del 08/07/2022, la richiedeva espressamente l'invio di CP_1
una Pec;
2. Vero che alla data del 13/07/2022 la Pec dell'impresa individuale (P.I.: Persona_1
) era inattiva (cfr. doc. 1 fasc. attore opponente); P.IVA_3 Email_1
3. Vero che alla data del 13/07/2022 l'unica Pec attiva della (P.I. Parte_1
) era P.IVA_1 Email_2
Si indica a teste, anche a prova contraria sui capitoli che verranno ammessi da controparte la sig.ra
c/o S.S. Paullese Km. 23, Dovera (Cr) Tes_1 Parte_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o modificate che fossero formulate ex adverso”
Per parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sia di merito che istruttoria, così giudicare:
In via principale e nel merito:
Rigettare ogni domanda formulata da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 9485/2023 del 24.05.2023- R.g. 18486/2023, emesso dall'intestato Tribunale in quanto il credito è liquido, certo ed esigibile e fondato su prova scritta ex art. 634 c.p.c..
Nel merito:
pagina 2 di 9 accertare e dichiarare l'inadempimento imputabile a Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni convenute nel contratto
[...] stipulato in data 14.11.2013 per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_4
corrispondere a la somma pari ad Euro 23.483,46, pari alla penale prevista Controparte_1 nell'art. 5 del contratto in essere tra le parti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo o, in subordine, della maggiore e/o minore somma che risulterà in corso di causa e/o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
Si insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art.
171- ter n. 2 c.p.c. e non accolte.
Con vittoria di spese, compenso professionale, Iva e C.p.a oltre rimborso forfettario come previsto per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda prende le mosse dall'iniziativa della società he, ricorrendo in via Controparte_1 monitoria, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione di ingiunzione di pagamento (n.
9485/2023 - R.G. 18486/2023), a carico della società
[...] per l'importo di € 23.483,46, oltre interessi legali e spese di Parte_1 procedura, a suo dire dovutole per l'avvenuta violazione, da parte dell'ingiunta, degli artt. 5 e 7 del contratto sottoscritto in data 14.11.2013, avente ad oggetto l'installazione nei locali della medesima di tre distributori automatici, concessi in comodato d'uso gratuito, la relativa Parte_1
manutenzione e la fornitura dei prodotti per il relativo rifornimento.
Affermava, infatti, che l' in data 08.07.2022 e 13.07.2022, avesse inviato Parte_1
disdetta al contratto di somministrazione e fornitura dei prodotti, non rispettando il termine di sei mesi dalla scadenza del 14.11.2022, previsto dal citato art. 7, determinando in tal modo il rinnovo del contratto per ulteriori 3 anni. Osservava inoltre che l'art. 5 dello stesso contratto stabiliva l'esclusività del servizio e della fornitura dei prodotti per tutta la durata del comodato e, in caso di relativa violazione, l'obbligo della somministrata di corrispondere l'equivalente del mancato introito lordo, fino al termine del contratto, commisurato sulla media delle consumazioni annuali.
Riferiva di aver dunque effettuato il calcolo dell'importo preteso a tale titolo, sulla scorta delle fatture elettroniche e altri dati IVA inviati all'Agenzia delle Entrate, dalle quali risultava che il distributore pagina 3 di 9 contraddistinto dalla matricola n. 1318140156000000000411, con le coordinate del luogo di trasmissione longitudine 9.5347 e latitudine 45.3863, avesse registrato consumi totali annui di €
3.316,75, il distributore contraddistinto dalla matricola n. 13181480156000000000054, con le coordinate del luogo di trasmissione longitudine n. e latitudine 45.3863, avesse registrato Num_1 consumi totali annui di € 1.616,05 ed il distributore contraddistinto dalla matricola n.
13181480156000000000053, con le coordinate del luogo di trasmissione longitudine n.
9.5346 e latitudine 45.3863, avesse registrato consumi totali annui di € 2.292,90. Sulla base di tali rilievi, evidenziava come i consumi complessivi annui fossero pari ad € 7.225,70, con media mensile di €
602,14, che, moltiplicata per i 39 mesi residui sino al termine del contratto - ossia da agosto 2022 sino a
14 novembre 2024 -, determinava il totale della penale pretesa in € 23.483,46, corrispondente all'
“equivalente del mancato introito lordo, fino al termine del contratto, commisurato sulla media delle consumazioni annuali” indicato in contratto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17.07.2023, la società
[...]
roponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1
eccependo innanzitutto la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che il contratto prodotto dalla in sede monitoria, era stato stipulato con altro soggetto, ovvero il sig. Controparte_1
nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. , Persona_1 P.IVA_3
cancellata dal registro delle Imprese sin dal 2015, essendosi essa invece costituita solo nel maggio del
2021 e non avendo mai il proprio legale rappresentante, sig. sottoscritto alcun Parte_1
contratto di comodato con la e men che meno accettato le relative clausole Controparte_1
vessatorie.
Nel merito evidenziava come il contratto di comodato di durata triennale posto dall'opposta a fondamento della propria pretesa, prevedesse all'art. 7 la facoltà di disdetta con preavviso di sei mesi, senza la previsione di alcuna sanzione e/o penale per il mancato rispetto del termine.
Evidenziava altresì l'inconferenza del richiamo dell'art. 5 del medesimo contratto, effettuato dall'opposta per giustificare la richiesta di pagamento della penale, essendo la medesima prevista per il diverso caso di violazione, da parte del comodatario - somministrato, dell'obbligo di esclusiva.
Contestava infine la pretesa azionata, sotto il profilo del quantum, eccependo che la quantificazione della penale in € 23.483,46, fosse stata effettuata sulla scorta di dati privi di attestazione di autenticità e senza ulteriore prova dei singoli consumi giornalieri. Evidenziava altresì come le pretese rilevazioni dei consumi prodotte in sede monitoria riguardassero tre distributori automatici, laddove il contratto prodotto dall'opposta, sottoscritto dal sig. avesse ad oggetto la fornitura di soli due Persona_1
pagina 4 di 9 distributori (“1 Bro 250” e “1 snakky”), in relazione ai quali non vi era neppure certezza che avessero proprio i numeri di matricola indicati nelle fatture azionate nel procedimento sommario. Infine evidenziava che il dettaglio dei corrispettivi prodotti si riferisse a distributori consegnati ad un'attività commerciale avente partita iva , non riferibile né all'impresa individuale P.IVA_4 [...]
effettiva parte contrattuale ed avente P.I. , né ad essa Controparte_2 P.IVA_3
opponente, ma bensì a tale diversa società Pit Stop di Mazzola Pierino sas.
Sulla scorta di tali affermazioni, chiedeva, in via pregiudiziale, l'accertamento e la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva;
in via preliminare, il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la relativa revoca.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società opposta, prendendo posizione sulle eccezioni formulate dall' Con riferimento all'eccepita Parte_1
carenza di legittimazione passiva, in particolare, osservava che l'art. 8 del contratto sottoscritto il
14.11.2013, ne prevedesse il perdurare dell'efficacia anche in caso di eventuale variazione di indirizzo e/o ragione sociale, e che, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese dell'attività di
[...]
avvenuta il 05.03.2015, e sino alla comunicazione di disdetta, del Controparte_2
08.07.2022 e del 13.07.2022, il contratto aveva continuato ad avere regolare esecuzione tra essa e la tanto che la disdetta Controparte_1 Parte_1 del 13.07.2022, era stata inviata proprio tramite la pec di quest'ultima ( . Email_3
Evidenziava altresì che la sede legale (Dovera (CR) Strada Statale Paullese K.nm. 23) e l'attività svolta
(autoriparazione meccanica) dall'opponente erano le medesime dell'impresa individuale che aveva sottoscritto il contratto, alla quale, dalla stessa visura prodotta dalla controparte, risultava essere in effetti subentrata l' . Parte_1
Evidenziava dunque come, ai sensi dell'art. 2558 c.c., l' Parte_1 fosse subentrata nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda ad Controparte_2
risultando altresì dal fascicolo storico dell'
[...] Parte_1
che l'impresa individuale , con atto del
[...] Parte_1
26.05.2021, avesse ceduto l'azienda conferendola nella società opponente, i cui soci risultano essere i signori , e;
che nell'atto costitutivo della società Parte_1 Persona_1 Parte_5
in nome collettivo, fosse espressamente previsto il subentro della società conferitaria, con effetto dal
1.06.2021, nei contratti stipulati del socio conferente ( ), e come, Parte_1
infine, il sig. risultasse rivestire la qualità di socio ed amministratore della società Persona_1
opponente.
pagina 5 di 9 Quanto al merito della pretesa, evidenziava che sia la clausola contrattuale relativa all'esclusività del servizio e della fornitura dei prodotti, per tutta la durata del contratto, sia la clausola penale prevista per la relativa violazione, erano state espressamente sottoscritte, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., e che, a fronte dell'utilizzo gratuito dei distributori, l'opponente si era impegnata a riconoscere l'esclusività del servizio e della fornitura dei prodotti per tutta la durata del contratto, pertanto, non avendo la
[...]
comunicato tempestivamente la disdetta, il contratto Parte_1
doveva giudicarsi rinnovato, con conseguente diritto ad incassare la penale suddetta.
Circa le eccezioni svolte sul quantum, osservava che per mero errore materiale era stata riportata nel dettaglio dei corrispettivi una P.iva diversa da quella dell'opponente, dovendosi peraltro ritenere che i rilievi fossero comunque corretti posto che alle coordinate di latitudine e longitudine ivi riportate insistesse proprio l'indirizzo della sede dell' . Parte_1
Evidenziava che il terzo distributore automatico era stato consegnato in data 20.10.2020, e che i dati dei consumi rilevati fossero quelli inviati all'Agenzia delle Entrate, tramite collegamento diretto mensile ai distributori, trattandosi dunque di dati non inseriti né modificabili da essa CP_1
[...]
Sulla scorta di tali considerazioni chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la sua conferma.
Depositate le memorie integrative ex art. 171ter c. 1 c.p.c., in occasione della prima udienza veniva sentito liberamente il legale rappresentante della società opponente, mentre non compariva il legale rappresentate della società opposta, che depositava telematicamente documentazione medica a giustificazione della propria assenza.
Con riservata ordinanza del 27.02.2024, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, valutata la natura della causa, riguardante materia rientrante tra quelle per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione, veniva disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, con assegnazione di termine all'opposta per la relativa introduzione fino al 15.03.2024.
Tempestivamente esperito il tentativo di mediazione, con aveva esito negativo, con riservata ordinanza del 30.07.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c. l'udienza del 29.11.2024, successivamente rinviata al 14.03.2025.
Ciò detto, deve essere innanzitutto delibata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata pagina 6 di 9 da parte opponete. Si osserva in proposito come emerga dai documenti versati in atti che il contratto posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da sia stato concluso in Controparte_1 data 14.11.2013 con il signor nella propria qualità di titolare dell'impresa Persona_1
individuale Auto Officina Maggiore di Daniele Maggiore, con partita IVA . Dalla visura P.IVA_3
camerale di tale impresa individuale prodotta da parte opponente (doc. 1 fascicolo
[...]
emerge che la medesima sia stata cancellata dal Registro Parte_1
delle Imprese dopo l'avvenuto trasferimento dell'azienda, mediante donazione, all'impresa individuale
Auto Officina Maggiore di Maggiore Antonio. Dalla visura camerale della società opponente, prodotta da nel fascicolo monitorio (doc. 8), emerge che l'impresa individuale Controparte_1 Pt_1 Parte_1
è stata quindi conferita nella società in nome collettivo
[...] Parte_1 [...]
all'atto della relativa costituzione, avvenuta il 26.05.2021. Parte_1
Nell'atto costitutivo della società in nome collettivo odierna opponente, è espressamente previsto che la società conferitaria, con effetto dal 1.06.2021, sia subentrata, ai sensi dell'art. 2558 c.c., nei contratti stipulati del socio conferente per l'esercizio dell'azienda conferita non aventi carattere personale (doc.2 fascicolo opposta).
Al di là di tale espressa previsione, in via generale a mente dell'art. 2558 c.c., se non è espressamente pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Nel caso di specie, in mancanza di prova di pattuizioni contrarie, deve concludersi che in sede di cessione per donazione dell'azienda dell'impresa individuale
[... sottoscrivente il contratto con all'impresa individuale Controparte_1 Pt_1 Parte_1
, quest'ultima sia subentrata in tale contratto di cui è questione e che quindi, in sede Parte_1
di conferimento di quest'ultima impresa individuale nella società Parte_1
quest'ultima sia subentrata nello stesso contratto.
[...]
Del resto, costituisce circostanza incontestata che, dopo la cancellazione dell'impresa individuale
[...]
, il contratto posto a fondamento della pretesa azionata, abbia continuato Controparte_2
ad avere regolare esecuzione senza soluzione di continuità, da ultimo tra le attuali parti in causa, e ciò fino all'intervenuta disdetta, da parte di Parte_1
comunicata il 13.07.2022, tramite la propria pec Email_4
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla società opponente deve dunque essere giudicata infondata.
Passando al merito, ritiene questo Giudice che la pretesa azionata da sia infondata. Controparte_1
pagina 7 di 9 Come già riportato, l'opposta ha fondato la propria richiesta di pagamento dell'importo di € 23.483,46 sull'art. 5 del contratto inter partes, che testualmente prevede: “A favore della il Controparte_1
cliente si impegna a riconoscere l'esclusività del servizio e della fornitura dei prodotti per tutta la durata del comodato. In caso di violazione della suddetta clausola verrà corrisposto al somministrante
l'equivalente del mancato introito lordo, fino al termine del contratto, commisurato sulla media delle consumazioni annuali”.
E' evidente la ratio sottesa a tale previsione contrattuale: poiché i distributori automatici sono concessi in utilizzo al cliente a titolo gratuito, mediante rapporto di comodato, rimanendo gli stessi di proprietà della concedente, la pattuizione dell'esclusiva del servizio e della fornitura di prodotti con cui rifornire gli stessi distributori, in favore della concedente, è finalizzata a fornire tutela a quest'ultima evitando che a fronte del vantaggio concesso gratuitamente al cliente con l'installazione dei macchinari, siano altri soggetti concorrenti ad avvantaggiarsene, riempendoli con i propri prodotti. L'articolo in esame prevede infatti l'esclusiva del servizio e della fornitura dei prodotti per tutta la durata “del comodato”.
Nel caso di specie il rapporto di comodato, avente natura reale, è pacificamente terminato una volta ritirati i macchinari da parte di circostanza che le parti concordano sia intervenuta Controparte_1
subito dopo la comunicazione di della Parte_1
volontà di chiudere la fornitura.
Venuta meno la concessione d'uso gratuito dei macchinari precedenti installati, è venuta meno l'esigenza di tutela della sopra evidenziata, di tal che la Controparte_1 [...]
non è stata più tenuta ad approvvigionarsi dei prodotti della Parte_1
per il relativo rifornimento e men che meno a riconoscerle l'esclusiva di fornitura Controparte_1
dei prodotti.
L'opposta, del resto, non ha affatto contestato all' Parte_1
la violazione dell'obbligo di esclusiva legata alla permanenza del rapporto di comodato, ma bensì
[...]
la violazione del termine contrattualmente previsto per la comunicazione di disdetta, disciplinato nell'art. 7 del medesimo accordo suddetto, in relazione al quale non è però prevista la medesima penale prevista nel su citato art. 5, con il quale non sussiste alcun collegamento negoziale.
Ne consegue che la penale pretesa da non trovi fondamento nella previsione Controparte_1
contrattuale invocata a suo fondamento, di tal che l'iniziativa giudiziaria dalla medesima avviata nei confronti dell' deve giudicarsi infondata. A Parte_1 Parte_1
tale conclusione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 8 di 9 L'accoglimento dell'opposizione per le considerazioni sopra esponente, assorbe ogni ulteriore questione, segnatamente in ordine al quantum preteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con applicazione dei medi tariffari per le prime due fasi e dei minimi per le ultime due, tenuto conto della concreta attività svolta e della ripetitività degli atti difensivi.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 9485/2023 emesso il 24.05.2023, dal Tribunale di Milano,
[...]
Giudice dott. Nicola Di Plotti, RG 18486/2023;
- condanna parte opposta a rifondere alla le Parte_1 spese processuali, che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Milano, 13 aprile 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
pagina 9 di 9