CASS
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2025, n. 34786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34786 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da DO ND nato a [...] l'[...] avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 30 maggio 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI AN RS;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AN IM che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ha applicato nei confronti di DO DR la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al concorso nei delitti di detenzione e porto di due pistole aggravati dal metodo mafioso, contestati al capo 9 dell’incolpazione, e ha invece respinto l'appello del pubblico ministero in ordine al delitto di tentato omicidio aggravato di cui al capo 8 della incolpazione. Nell’incolpazione provvisoria sono stati contestati al DO i reati di tentato omicidio e di detenzione porto illegale di armi da fuoco con l'aggravante del metodo Penale Sent. Sez. 2 Num. 34786 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 10/10/2025 2 mafioso. Il GIP con ordinanza dell'8 novembre 2024 aveva ritenuto raggiunta la gravità indiziaria per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma e dal metodo mafioso, così diversamente qualificato il tentativo di cui al capo 9 , e aveva respinto la richiesta della misura cautelare della custodia in carcere per limiti edittali. Il pubblico ministero aveva proposto appello e il tribunale con l'ordinanza del 21 dicembre 2024 aveva disposto la custodia cautelare in carcere in ordine ad entrambi i delitti contestati al DO, di tentato omicidio e di detenzione di armi, aggravati ex art. 416 bis.1 cod.pen.. Questa ordinanza è stata oggetto di parziale annullamento da parte della Corte di Cassazione che con sentenza del 10/4/2025 aveva ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio non fosse sostenuta da adeguata motivazione in ordine all’elemento soggettivo. In sede di rinvio il Tribunale del riesame, ritenendo ormai coperta da giudicato cautelare la valutazione di sussistenza del quadro di gravità indiziaria a carico di entrambi gli indagati in ordine al delitto di detenzione e porto di armi da fuoco con l'aggravante del metodo mafioso, ha preso atto che la Corte di Cassazione non ha ritenuto gli elementi acquisiti idonei a formulare un giudizio di gravità indiziaria sulla volontà di uccidere dell’indagato e, in assenza di altre emergenze a sostegno di tale alternativa ricostruzione, ha respinto l'appello del pubblico ministero in ordine al tentato omicidio e la richiesta di applicazione della misura cautelare, posto che il reato di lesioni personali, sia pure aggravato dal metodo mafioso e dall'uso di armi non consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere;
ha invece accolto l'appello del pubblico ministero ravvisando le esigenze cautelari escluse dal GIP in ordine ai reati in materia di armi con l’aggravante del metodo mafioso, avuto riguardo alla presunzione relativa di cui all'art. 275 cod.proc.pen. che nella specie non appare neutralizzata da elementi favorevoli di segno inverso e neppure dal decorso del tempo. A tal fine ha osservato che l'agguato, di cui si è reso responsabile il DO, si inserisce nell'ambito di una contrapposizione storica fra i due clan mafiosi di Lecce che si sono divisi il mercato degli stupefacenti;
il movente dell'aggressione rientra in questo contesto e RL CC è stato condannato alla pena di 14 anni di reclusione con sentenza della Corte di appello divenuta irrevocabile;
a sua volta DO DR annovera precedenti per reati in materia di stupefacenti, detenzione e porto d'armi ed estorsione;
è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e il 28 luglio 2022 è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa;
nel febbraio 2022 nella sua disponibilità sono state rinvenute pistole. Questi elementi a giudizio del Tribunale hanno reso attuali le esigenze cautelari ravvisate in relazione al delitto commesso nel 2021, dimostrando la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, degli articoli 3 291, 623 e 627 cod.proc.pen. poiché il Tribunale ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il solo delitto in armi contestato al capo 9 della incolpazione, così disattendendo l’iniziale richiesta di applicazione della misura avanzata dal pubblico ministero e collegata alla qualificazione del fatto contestato come tentato omicidio. L'impugnazione del pubblico ministero, avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta cautelare, si concentrava esclusivamente sulla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 8 dell’imputazione nei termini dell’originaria incolpazione e non riguardava l’esclusione delle esigenze cautelari affermata dal gip in ordine al delitto di cui al capo 9; nell'atto di impugnazione il PM aveva concluso insistendo nell’originaria qualificazione del fatto con applicazione della misura invocata per i capi 8 e 9 nei confronti di DO DR, ancorando in sostanza la richiesta di applicazione della custodia all’attribuzione al fatto contestato della qualifica di tentato omicidio. Tanto è sufficiente a escludere l'applicazione della misura cautelare più afflittiva per il solo delitto di cui al capo 9, dal momento che l'art. 291 comma 1 cod.proc.pen. ha posto la regola secondo cui non possono essere adottate misure cautelari prescindendo dalla richiesta del pubblico ministero, tenuto a prospettare gli elementi sui quali la richiesta si basa e le ragioni per cui si profila come necessaria. La norma infatti è di stretta interpretazione e non tollera applicazioni analogiche ed estensive. Nel caso di specie, osserva il ricorrente che la domanda cautelare è fondata sulla qualificazione del fatto contestato al capo 8 e cioè sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi per la condotta di tentato omicidio;
pertanto l'ordinanza impugnata, avendo applicato la misura cautelare per il reato di cui al capo 9 e cioè per il solo delitto in tema di armi, eccede i limiti dell’originaria domanda cautelare, in violazione dell'art. 291 cod.proc.pen. Anche la sentenza rescindente della Corte di Cassazione si soffermava esclusivamente sulla qualificazione del fatto di cui al capo 8 e demandava al giudice lo scrutinio degli aspetti critici ai fini dell'inquadramento della fattispecie concreta nel paradigma normativo del reato di tentato omicidio o di lesioni personali, specificando che qualora si fosse ritenuta la sussistenza del quadro indiziario in relazione al delitto sub 8 sarebbe spettato al giudice del rinvio la rivalutazione delle esigenze cautelari;
sicché prescriveva al Tribunale di rivalutare la qualificazione del fatto di cui al capo 8 e solo, una volta riqualificato tale fatto nei termini di tentato omicidio, il collegio avrebbe potuto rivalutare le esigenze cautelari, mentre invece il Tribunale ha applicato la misura valorizzando le esigenze cautelari connesse al solo fatto contestato al capo 9, così operando un’elusione dei limiti segnati dalla Cassazione con la sentenza di annullamento con conseguente violazione degli artt. 623 e 627 cod.proc.pen. . CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1.Il ricorso è manifestamente infondato. La tesi difensiva secondo cui l’appello del pubblico ministero non avrebbe investito la ritenuta esclusione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di armi contestato all’indagato e la sentenza rescindente avrebbe posto limiti al potere di cognizione del giudice di rinvio non trova conforto in atti. Dalla stessa lettura del ricorso (vedi pagina tre) emerge che il pubblico ministero con l'atto di appello aveva insistito nell’originaria qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio e aveva chiesto “l’applicazione della misura invocata per i capi 8 e 9 nei confronti di CC RL e DO DR”, sicché appare evidente che non limitava l’impugnazione e la richiesta di misura all’attribuzione al fatto della qualifica di tentato omicidio, ma la chiedeva anche in relazione al reato contestato al capo 8. Ma soprattutto dalla lettura della sentenza rescindente risulta che questa Corte ha respinto la censura di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero formulata dalla difesa, evidenziando che “questi ha senza dubbio censurato le argomentazioni spese dal giudice di prime cure, là dove nel ritenere i gravi indizi di colpevolezza in relazione al solo reato sub 9 (detenzione e porto di arma da fuoco) escludeva l'attualità del pericolo di reiterazione in ragione del tempus commissi delicti e della occasionalità della condotta”. La Corte di Cassazione ha poi aggiunto al punto 2.1 della motivazione della sentenza rescindente che “Ad ogni buon conto la riproposizione in sede di appello dell’iniziale teorema accusatorio, non integralmente condiviso dal giudice di primo grado, consente di ritenere che il pubblico ministero abbia in relazione al profilo specifico delle esigenze cautelari e a sostegno del pericolo di recidiva richiamato tutte le argomentazioni spese in fatto e in diritto nell’istanza cautelare.” Ciò posto, deve ritenersi, nel rispetto delle regole in tema di efficacia della sentenza di Cassazione, accertato definitivamente e non più oggetto di sindacato che l’appello del pubblico ministero abbia contestato anche la negata sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al delitto di cui al capo 9. In modo analogo, la sentenza rescindente ha ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza la censura relativa all’esistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso e ha esplicitamente rimandato al giudice del rinvio la rivalutazione del profilo dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. A giudizio del ricorrente, la Corte di Cassazione avrebbe, invece, imposto dei limiti impliciti ai poteri del giudice del rinvio, qualora non avesse qualificato il fatto come tentato omicidio, con la conseguenza che il Tribunale di rinvio non avrebbe potuto rivalutare le esigenze cautelari alla stregua del solo reato in armi, per il quale è stata ritenuta raggiunta la gravità indiziaria. Si tratta di una ricostruzione che non trova sostegno in punto di diritto in alcuna norma e non appare neppure giustificata dal tenore dei provvedimenti acquisiti. 5 Una volta ritenuto che l'impugnazione del pubblico ministero abbia avuto per oggetto non soltanto il giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato contestato al capo 8, ma anche il giudizio sulle esigenze cautelari e che la Corte di legittimità abbia, nel censurare il giudizio di gravità indiziaria di cui al capo 8, rinviato al Tribunale il compito di rivalutare la concretezza e attualità delle esigenze cautelari, ben poteva il Tribunale del rinvio, nell'alveo dei suoi poteri discrezionali, rivalutare l'attualità delle esigenze cautelari connesse al residuo reato di cui al capo 9, alla luce di fatti più recenti che dimostrano la non occasionalità della condotta del DO e corroborano la sussistenza della presunzione di pericolosità, connessa all’aggravante dell’ agevolazione mafiosa. In conclusione, anche per il carattere preclusivo della sentenza rescindente, non può essere messo in dubbio in questa sede il perimetro dell'effetto devolutivo dell'impugnazione del P.M. esteso alle esigenze cautelari connesse ad entrambi i reati contestati, e quindi anche al reato di cui al capo 9, e di conseguenza il potere del Tribunale di rivalutazione sul punto. Il giudizio in merito a dette esigenze è stato operato dal Tribunale con argomentazioni corrette e rispettose dei limiti di cui all’art.627 cod.proc.pen., che non sono neppure state oggetto di specifica censura con il ricorso. 2. Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen.. Roma 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI AN RS ER Messini D’Agostini
udita la relazione svolta dal Consigliere RI AN RS;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AN IM che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ha applicato nei confronti di DO DR la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al concorso nei delitti di detenzione e porto di due pistole aggravati dal metodo mafioso, contestati al capo 9 dell’incolpazione, e ha invece respinto l'appello del pubblico ministero in ordine al delitto di tentato omicidio aggravato di cui al capo 8 della incolpazione. Nell’incolpazione provvisoria sono stati contestati al DO i reati di tentato omicidio e di detenzione porto illegale di armi da fuoco con l'aggravante del metodo Penale Sent. Sez. 2 Num. 34786 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 10/10/2025 2 mafioso. Il GIP con ordinanza dell'8 novembre 2024 aveva ritenuto raggiunta la gravità indiziaria per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma e dal metodo mafioso, così diversamente qualificato il tentativo di cui al capo 9 , e aveva respinto la richiesta della misura cautelare della custodia in carcere per limiti edittali. Il pubblico ministero aveva proposto appello e il tribunale con l'ordinanza del 21 dicembre 2024 aveva disposto la custodia cautelare in carcere in ordine ad entrambi i delitti contestati al DO, di tentato omicidio e di detenzione di armi, aggravati ex art. 416 bis.1 cod.pen.. Questa ordinanza è stata oggetto di parziale annullamento da parte della Corte di Cassazione che con sentenza del 10/4/2025 aveva ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio non fosse sostenuta da adeguata motivazione in ordine all’elemento soggettivo. In sede di rinvio il Tribunale del riesame, ritenendo ormai coperta da giudicato cautelare la valutazione di sussistenza del quadro di gravità indiziaria a carico di entrambi gli indagati in ordine al delitto di detenzione e porto di armi da fuoco con l'aggravante del metodo mafioso, ha preso atto che la Corte di Cassazione non ha ritenuto gli elementi acquisiti idonei a formulare un giudizio di gravità indiziaria sulla volontà di uccidere dell’indagato e, in assenza di altre emergenze a sostegno di tale alternativa ricostruzione, ha respinto l'appello del pubblico ministero in ordine al tentato omicidio e la richiesta di applicazione della misura cautelare, posto che il reato di lesioni personali, sia pure aggravato dal metodo mafioso e dall'uso di armi non consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere;
ha invece accolto l'appello del pubblico ministero ravvisando le esigenze cautelari escluse dal GIP in ordine ai reati in materia di armi con l’aggravante del metodo mafioso, avuto riguardo alla presunzione relativa di cui all'art. 275 cod.proc.pen. che nella specie non appare neutralizzata da elementi favorevoli di segno inverso e neppure dal decorso del tempo. A tal fine ha osservato che l'agguato, di cui si è reso responsabile il DO, si inserisce nell'ambito di una contrapposizione storica fra i due clan mafiosi di Lecce che si sono divisi il mercato degli stupefacenti;
il movente dell'aggressione rientra in questo contesto e RL CC è stato condannato alla pena di 14 anni di reclusione con sentenza della Corte di appello divenuta irrevocabile;
a sua volta DO DR annovera precedenti per reati in materia di stupefacenti, detenzione e porto d'armi ed estorsione;
è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e il 28 luglio 2022 è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa;
nel febbraio 2022 nella sua disponibilità sono state rinvenute pistole. Questi elementi a giudizio del Tribunale hanno reso attuali le esigenze cautelari ravvisate in relazione al delitto commesso nel 2021, dimostrando la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, degli articoli 3 291, 623 e 627 cod.proc.pen. poiché il Tribunale ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il solo delitto in armi contestato al capo 9 della incolpazione, così disattendendo l’iniziale richiesta di applicazione della misura avanzata dal pubblico ministero e collegata alla qualificazione del fatto contestato come tentato omicidio. L'impugnazione del pubblico ministero, avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta cautelare, si concentrava esclusivamente sulla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 8 dell’imputazione nei termini dell’originaria incolpazione e non riguardava l’esclusione delle esigenze cautelari affermata dal gip in ordine al delitto di cui al capo 9; nell'atto di impugnazione il PM aveva concluso insistendo nell’originaria qualificazione del fatto con applicazione della misura invocata per i capi 8 e 9 nei confronti di DO DR, ancorando in sostanza la richiesta di applicazione della custodia all’attribuzione al fatto contestato della qualifica di tentato omicidio. Tanto è sufficiente a escludere l'applicazione della misura cautelare più afflittiva per il solo delitto di cui al capo 9, dal momento che l'art. 291 comma 1 cod.proc.pen. ha posto la regola secondo cui non possono essere adottate misure cautelari prescindendo dalla richiesta del pubblico ministero, tenuto a prospettare gli elementi sui quali la richiesta si basa e le ragioni per cui si profila come necessaria. La norma infatti è di stretta interpretazione e non tollera applicazioni analogiche ed estensive. Nel caso di specie, osserva il ricorrente che la domanda cautelare è fondata sulla qualificazione del fatto contestato al capo 8 e cioè sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi per la condotta di tentato omicidio;
pertanto l'ordinanza impugnata, avendo applicato la misura cautelare per il reato di cui al capo 9 e cioè per il solo delitto in tema di armi, eccede i limiti dell’originaria domanda cautelare, in violazione dell'art. 291 cod.proc.pen. Anche la sentenza rescindente della Corte di Cassazione si soffermava esclusivamente sulla qualificazione del fatto di cui al capo 8 e demandava al giudice lo scrutinio degli aspetti critici ai fini dell'inquadramento della fattispecie concreta nel paradigma normativo del reato di tentato omicidio o di lesioni personali, specificando che qualora si fosse ritenuta la sussistenza del quadro indiziario in relazione al delitto sub 8 sarebbe spettato al giudice del rinvio la rivalutazione delle esigenze cautelari;
sicché prescriveva al Tribunale di rivalutare la qualificazione del fatto di cui al capo 8 e solo, una volta riqualificato tale fatto nei termini di tentato omicidio, il collegio avrebbe potuto rivalutare le esigenze cautelari, mentre invece il Tribunale ha applicato la misura valorizzando le esigenze cautelari connesse al solo fatto contestato al capo 9, così operando un’elusione dei limiti segnati dalla Cassazione con la sentenza di annullamento con conseguente violazione degli artt. 623 e 627 cod.proc.pen. . CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1.Il ricorso è manifestamente infondato. La tesi difensiva secondo cui l’appello del pubblico ministero non avrebbe investito la ritenuta esclusione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di armi contestato all’indagato e la sentenza rescindente avrebbe posto limiti al potere di cognizione del giudice di rinvio non trova conforto in atti. Dalla stessa lettura del ricorso (vedi pagina tre) emerge che il pubblico ministero con l'atto di appello aveva insistito nell’originaria qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio e aveva chiesto “l’applicazione della misura invocata per i capi 8 e 9 nei confronti di CC RL e DO DR”, sicché appare evidente che non limitava l’impugnazione e la richiesta di misura all’attribuzione al fatto della qualifica di tentato omicidio, ma la chiedeva anche in relazione al reato contestato al capo 8. Ma soprattutto dalla lettura della sentenza rescindente risulta che questa Corte ha respinto la censura di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero formulata dalla difesa, evidenziando che “questi ha senza dubbio censurato le argomentazioni spese dal giudice di prime cure, là dove nel ritenere i gravi indizi di colpevolezza in relazione al solo reato sub 9 (detenzione e porto di arma da fuoco) escludeva l'attualità del pericolo di reiterazione in ragione del tempus commissi delicti e della occasionalità della condotta”. La Corte di Cassazione ha poi aggiunto al punto 2.1 della motivazione della sentenza rescindente che “Ad ogni buon conto la riproposizione in sede di appello dell’iniziale teorema accusatorio, non integralmente condiviso dal giudice di primo grado, consente di ritenere che il pubblico ministero abbia in relazione al profilo specifico delle esigenze cautelari e a sostegno del pericolo di recidiva richiamato tutte le argomentazioni spese in fatto e in diritto nell’istanza cautelare.” Ciò posto, deve ritenersi, nel rispetto delle regole in tema di efficacia della sentenza di Cassazione, accertato definitivamente e non più oggetto di sindacato che l’appello del pubblico ministero abbia contestato anche la negata sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al delitto di cui al capo 9. In modo analogo, la sentenza rescindente ha ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza la censura relativa all’esistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso e ha esplicitamente rimandato al giudice del rinvio la rivalutazione del profilo dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. A giudizio del ricorrente, la Corte di Cassazione avrebbe, invece, imposto dei limiti impliciti ai poteri del giudice del rinvio, qualora non avesse qualificato il fatto come tentato omicidio, con la conseguenza che il Tribunale di rinvio non avrebbe potuto rivalutare le esigenze cautelari alla stregua del solo reato in armi, per il quale è stata ritenuta raggiunta la gravità indiziaria. Si tratta di una ricostruzione che non trova sostegno in punto di diritto in alcuna norma e non appare neppure giustificata dal tenore dei provvedimenti acquisiti. 5 Una volta ritenuto che l'impugnazione del pubblico ministero abbia avuto per oggetto non soltanto il giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato contestato al capo 8, ma anche il giudizio sulle esigenze cautelari e che la Corte di legittimità abbia, nel censurare il giudizio di gravità indiziaria di cui al capo 8, rinviato al Tribunale il compito di rivalutare la concretezza e attualità delle esigenze cautelari, ben poteva il Tribunale del rinvio, nell'alveo dei suoi poteri discrezionali, rivalutare l'attualità delle esigenze cautelari connesse al residuo reato di cui al capo 9, alla luce di fatti più recenti che dimostrano la non occasionalità della condotta del DO e corroborano la sussistenza della presunzione di pericolosità, connessa all’aggravante dell’ agevolazione mafiosa. In conclusione, anche per il carattere preclusivo della sentenza rescindente, non può essere messo in dubbio in questa sede il perimetro dell'effetto devolutivo dell'impugnazione del P.M. esteso alle esigenze cautelari connesse ad entrambi i reati contestati, e quindi anche al reato di cui al capo 9, e di conseguenza il potere del Tribunale di rivalutazione sul punto. Il giudizio in merito a dette esigenze è stato operato dal Tribunale con argomentazioni corrette e rispettose dei limiti di cui all’art.627 cod.proc.pen., che non sono neppure state oggetto di specifica censura con il ricorso. 2. Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen.. Roma 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI AN RS ER Messini D’Agostini