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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 14412/2024 R.G.
Oggi, 23.5.2025, il Giudice dott.ssa Liana Pernice, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nella causa sopra emarginata promossa da
Parte_1 contro
Controparte_1 pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la sentenza che segue che viene allegata a verbale.
Liana Pernice G.O.T.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14412 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa in data 22.4.2025 ex art. 429 cod. proc. civ., ed avente ad oggetto “locazione opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.”
TRA
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Pietro Brancato (domicilio digitale:
, che la rappresenta e difende per procura ad litem in atti Email_1
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Palermo presso lo studio degli avv. ti Giuseppe Miccichè (domicilio digitale:
e Angelo Mangiameli (domicilio digitale: Email_2
, che lo rappresentano e difendono per procura ad litem Email_3 in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con ricorso ex art. 668 c.p.c. depositato in cancelleria il 25.11.2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza contenente provvedimento di sospensione, il
4.12.2024, la sig. ra proponeva opposizione, chiedendone l'annullamento Parte_1 previa sospensione, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità resa il 26.6.2024, ad istanza del signor , dal Tribunale di Palermo nell'ambito del proced. n. Controparte_1
6228/2024 R.G. e notificata in data 10.10.2024.
Tale ordinanza aveva convalidato lo sfratto per finita locazione intimato con atto notificato l'11.5.2024 relativo al contratto di locazione per uso abitativo dell'1.5.2021, reg. to presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Territoriale di Palermo 2 il 2 12.5.2021 al n. 003217 serie 3T, avente ad oggetto l'unità immobiliare sito in Palermo via
Amedeo D'Aosta n. 16, piano terzo, interno 3, distinto in catasto al foglio 77, particella 1367 sub. 10, e disposto il relativo rilascio in favore del locatore . Controparte_1
A sostegno della opposizione adduceva: Parte_1
a).- di non avere potuto comparire in giudizio, per contestare la domanda, in ragione dell'età molto avanzata e delle sue condizioni di salute, che gli procurano la perdita della memoria, tanto da vivere con una badante di nazionalità straniera;
b).- che solo in data 1.11.2024 la nipote, in occasione di una visita, aveva preso visione, apprendo un cassetto, dell'esistenza dell'intimazione, dell'ordinanza di convalida, dell'atto di precetto e del relativo atto di avviso di rilascio;
c).- di versare in condizioni fisiche tali da non consentirle il rilascio dell'immobile alla data del
30.9.2024 fissata nell'ordinanza di convalida;
d).- che, nel merito, il contratto di locazione a causa della (a suo dire) nullità della comunicazione della disdetta del 12.6.2023 – 30.6.2023, perché privo dell'indicazione del soggetto [tra quelli indicati dall'art. 3 lettera a) L. n. 431/1998] al quale sarebbe stato destinato l'immobile una volta rilasciato, si era prorogato di un ulteriore biennio andando a scadere il 30.4.2026.
Avanzava, poi, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. della somma di €. 22.540,00 pari ai canoni di locazione (€. 460,00 al mese) versati al locatore - in forza di un contratto di locazione stipulato non in forma scritta e non registrato
- dal febbraio 2017 al marzo 2021, ossia relativamente a un periodo anteriore alla data di stipula del contratto di locazione dell'1.5.2021, oggetto della pronuncia di fine locazione.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con memoria difensiva del 12.12.2024, Controparte_1 contestava l'opposizione unitamente alla postulata sospensione. Adduceva l'inammissibilità dell'opposizione per carenza dei presupposti di cui all'art. 668 c.p.c. e, in subordine, ne chiedeva il rigetto assumendo la regolarità del diniego di rinnovo della locazione comunicato il 30.6.2023.
Con riguardo poi alla domanda di indebito, deduceva, anzitutto, che il contratto di locazione originario era stato concluso con il precedente proprietario dell'immobile nell'anno 2004, al quale egli era subentrato, con le medesime modalità, per effetto dell'acquisto. Soggiungeva che successivamente, i.e. a partire dall'1.5.2021, aveva sottoscritto con la conduttrice in forma scritta sottoponendolo a registrazione, il contratto di locazione oggetto di causa.
Pur non contestando di avere percepito nel periodo indicato dall'opponente a titolo di canone la complessiva somma di €. 22.540,00, eccepiva nel merito la prescrizione quinquennale del credito e, in subordine, avanzava domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento in suo favore, relativamente al medesimo periodo febbraio 2017 – marzo 2021, in cui il (precedente) rapporto di locazione non era stato formalizzato per iscritto né sottoposto a registrazione, il riconoscimento di una indennità di occupazione sine titulo da porre in compensazione con le somme oggetto di domanda di indebito.
3 Indi, la causa, istruita sulla base della sola documentazione offerta in comunicazione dalle parti e confermata la sospensione concessa con decreto inaudita altera parte, era rinviata per discussione al 23.5.2025, giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.4.2025 di autorizzazione al deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
2.- Merito della lite.
L'art. 668 c.p.c. prevede che se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore. Il giudice delle leggi ha poi precisato che l'opposizione è ammissibile anche quando l'intimato, pur avendo avuto conoscenza della citazione non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore (cfr. sent. N. 89/1972 Corte Cost.).
Nello specifico, il caso fortuito va individuato in quelle circostanze obiettive, imprevedibili e irresistibili, escludenti l'impossibilità a comparire a titolo di colpa o dolo in capo all'intimato, quali ad esempio un'emergenza medica improvvisa o un incidente). La forza maggiore, quale causa esimente della responsabilità, richiede a sua volta che la mancata comparizione derivi da un comportamento ascrivibile all'accertamento di una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile e malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (cfr.
Cass. s.u. n. 8094/2020).
In entrambi i casi, tuttavia, l'opponente non può limitarsi ad allegare la ricorrenza delle predette ipotesi ma, per opporsi tardivamente allo sfratto dovrà provarne la causa e il nesso causale con la mancata comparizione.
L'art. 668 c.p.c. prevede, ancora, che (solo) dopo la fase rescindente, che deve acclarare il presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato
(causa delle sopra richiamate ipotesi), si svolga la fase rescissoria, ossia lo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale il conduttore può fare valere le sue difese negate nella fase sommaria per l'inesistenza e/o la irregolarità della notificazione della intimazione di sfratto. In altri termini, presupposto dell'instaurazione dell'ordinario giudizio di cognizione (fase rescissoria) è che venga acclarata la mancata conoscenza del giudizio di sfratto per inesistenza e/o irregolarità della notificazione dell'intimazione anche a seguito di forza maggiore o di caso fortuito. Tuttavia, nell'ipotesi in esame, l'atto di citazione per intimazione, che ha dato inizio al procedimento di sfratto per finita locazione definito con l'ordinanza di convalida del 26.6.2024 risulta essere stato ritualmente notificato a mani proprie dell'intimata l'11.5.2024, peraltro riconosciuto dalla stessa intimata.
L'opponente, in aggiunta, non ha fornito la prova che la sua mancata comparizione all'udienza ex art. 663 c.p.c. sia stata determinata (nesso causale) da caso fortuito o forza maggiore, secondo i termini sopra richiamati: prova che non può essere integrata dall'allegato certificato medico, da ritenersi “ai suddetti fini” generico e non probante. Inferisce da tutto quanto sopra che l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile, con preclusione di conseguenza della fase rescissoria, posto che viene meno il primo e preliminare requisito di cui all'art. 668 c.p.c., e
4 cioè la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato per irregolarità e/o inesistenza della notificazione dell'intimazione di sfratto e/o che la mancata comparizione, pur in presenza della conoscenza dell'intimazione, sia stato causato da forza maggiore o da caso fortuito.
3.- Sulle reciproche domande riconvenzionali.
Giova premettere che nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che le parti possono introdurre in tale seconda fase a fondamento della domanda, per economia processuale, una causa petendi diversa da quella originariamente formulata, purché tale domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo.
Va, poi, evidenziato che nell'odierno procedimento, mentre l'opponente ha avanzato domanda di pagamento di indebito per i canoni versati nel periodo febbraio 2017 – marzo 2021, l'opposto ha spiegato a sua volta domanda riconvenzionale per il riconoscimento (e in caso di accertamento positivo la sua compensazione con la richiesta di restituzione di indebito) di una indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della opponente durante il medesimo periodo
(febbraio 2017 – marzo 2021).
Entrambe le parti, attraverso la formulazione delle rispettive difese, hanno implicitamente accettato il contraddittorio sulle domande, che quindi devono trovare legittimamente ingresso nell'odierno giudizio.
Ciò premesso, si osserva:
3.1.- La domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla conduttrice opponente.
Costituiscono circostanze pacifiche perché non contestate dalle parti che:
a).- il primo contratto di locazione è stato stipulato, non in forma scritta, tra l'avente causa di e l'opponente ; Controparte_1 Parte_1
b).- che il suddetto contratto non è stato sottoposto a registrazione;
c).- che dal febbraio 2017 al marzo 2021 la conduttrice ebbe a corrispondere in favore di un canone mensile di €. 460,00 al mese e una somma complessiva di €. Controparte_1
22.540,00.
Ne inferisce che il suddetto contratto di locazione verbale e non registrato, in quanto sorto in data precedente alla c.d. legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 59 L.
28.12.2015 n. 208), è regolato dalla legge n. 431/1998 nella formulazione anteriore a quella risultante dalla sostituzione operata con la predetta L. n. 208/2015, e va di conseguenza dichiarato nullo con diritto del conduttore a ripetere dal locatore le somme versate nel periodo richiesto (febbraio 2017- marzo 2021) pari alla non contestata somma di €. 22.540, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale, attesa la buona fede (che si presume) dell'accipiens. Non merita accoglimento, in proposito, l'eccezione di prescrizione sollevata da Controparte_1 posto che il termine di prescrizione dell'azione ex art. 2033 c.c. è decennale e non quinquennale.
5 3.2.- La domanda di riconoscimento di indennità da occupazione sine titulo.
Va altresì accolta la domanda avanzata da di riconoscimento di una Controparte_1 indennità di occupazione sine titulo per l'immobile oggetto del provvedimento di convalida a carico della conduttrice . Parte_1
E' invero non contestato che quest'ultima, nel periodo in questione ossia dal febbraio
2017 al marzo 2021, ebbe a godere dell'immobile sito in Palermo via Amedeo D'Aosta n.
16, piano terzo, interno 3, distinto in catasto al foglio 77, particella 1367 sub. 10, avente destinazione abitativa e dunque fruttifera.
Orbene, “..il risarcimento del danno da illecita occupazione, nella misura in cui leda il diritto di proprietà (inteso come facoltà di godere del proprio bene) sebbene non possa essere inteso come “danno in re ipsa”, va tuttavia inquadrato come “danno normale”, previlegiando dunque la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. E' stato infatti osservato che << quando l'azione lesiva attinge…[…].. il contenuto del diritto di proprietà (“il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico. L'ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso..[..]. La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno…[…]..L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del
“diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante
l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. [….].. (Così, Tribunale di Palermo n. 521/2023 che richiama
Cass. s.u. n. 33645/2022).
Ciò posto, tenuto conto, da una parte, della natura fruttifera dell'immobile [che non a caso è stato concesso in locazione dal dante causa dell'opposto e successivamente da quest'ultimo direttamente alla opponente], e, dall'altra parte, del principio ricavabile dall'art. 1590 cod. civ., a mente del quale il conduttore in mora nella restituzione dell'immobile è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (Cass. n. 3616/2014), deve concludersi equo e corrispondente alla privazione del godimento del bene da parte del locatore determinare una indennità di occupazione in misura corrispondente al canone di locazione mensile di €. 460,00, dalle parti liberamente ritenuto come congruo.
Per cui in conclusione, l'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile per il periodo
6 febbraio 2017 – marzo 2021 va determinata nella medesima misura di €. 22.540,00, su cui vanno computati gli interessi al saggio legale dalla domanda, e posta in compensazione con l'importo riconosciuto in favore della conduttrice a titolo di ripetizione di indebito.
4.- Spese
Sussistono giustificati motivi, attesa la reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, sia la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, sia quella spiegata dall'opposto e dichiara compensati interamente i rispettivi crediti.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Palermo, li 23.5.2025.
Liana Pernice – CP_2
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